Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2001, n. 15566
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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Il reato di diserzione (art. 148, primo comma, n. 2,cod. pen. mil. pace) presuppone l'esigibilità dell'obbligo di prestazione del servizio militare, che difetta quando si sia in presenza di un provvedimento di riforma in favore dell'interessato, ancora efficace,per non essere stato revocato dall'autorità militare, la quale - ai sensi dell'art. 75 del d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237 - è esclusiva titolare del potere di revoca senza limiti di tempo, anche qualora la decisione amministrativa sia stata viziata dalla commissione di altro reato (In applicazione di tale principio è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte militare che aveva condannato l'imputato, sulla base della responsabilità del medesimo per una simulazione di infermità, non punita perché prescritta, e per l'effetto illecitamente ottenuto il provvedimento di dispensa dal servizio, senza che esso fosse stato revocato dall'autorità competente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2001, n. 15566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15566
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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