Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
Il reato di diserzione (art. 148, primo comma, n. 2,cod. pen. mil. pace) presuppone l'esigibilità dell'obbligo di prestazione del servizio militare, che difetta quando si sia in presenza di un provvedimento di riforma in favore dell'interessato, ancora efficace,per non essere stato revocato dall'autorità militare, la quale - ai sensi dell'art. 75 del d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237 - è esclusiva titolare del potere di revoca senza limiti di tempo, anche qualora la decisione amministrativa sia stata viziata dalla commissione di altro reato (In applicazione di tale principio è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte militare che aveva condannato l'imputato, sulla base della responsabilità del medesimo per una simulazione di infermità, non punita perché prescritta, e per l'effetto illecitamente ottenuto il provvedimento di dispensa dal servizio, senza che esso fosse stato revocato dall'autorità competente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2001, n. 15566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15566 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 06/03/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - N. 372
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 039953/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SI AN N. IL 22/06/1970
avverso SENTENZA del 07/07/2000 CORTE MILITARE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale Militare in persona del Dott. F. Gentile che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, con la correzione del capo di imputazione in art. 148 n. 1, anziché art. 148 n. 2 c.p.m.p.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.7.2000, la Corte Militare di Appello-Sezione distaccata di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa il 2.3.1999 dal Tribunale Militare di Bari, riteneva la continuazione tra il reato di diserzione, previsto dall'art. 148 n. 2 c.p.m.p., per il quale OS NI era stato condannato con la pronuncia di primo grado, e il reato già giudicato dal GUP del tribunale di Napoli con sentenza 7.10.1991, divenuta irrevocabile il 23.10.1991 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 148 n. 1 e 154 n. 1 c.p.m.p., sul rilievo che la Corte militare aveva erroneamente ritenuto che il reato di diserzione trovasse il proprio presupposto nella inefficacia della dispensa dal servizio, ottenuta illecitamente mediante il reato di simulazione di infermità dichiarato prescritto, senza tenere conto che quest'ultimo capo di sentenza non era ancora passata in giudicato e che l'Amministrazione Militare avrebbe dovuto inviare la prescritta cartolina-precetto. Denunciava altresì illogicità manifesta della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'imputato era stato rinviato a giudizio per rispondere anche di simulazione d'infermità continuata e che tale delitto è stato dichiarato estinto per prescrizione nel giudizio di primo grado: da tale statuizione, divenuta definitiva, i giudici di merito hanno tratto la conseguenza che il provvedimento di riforma in data 12.7.1990 deve considerarsi del tutto privo di effetti perché ottenuto mediante il reato di simulazione di infermità onde deve ritenersi che l'OS si è arbitrariamente e illecitamente sottratto agli obblighi connessi con lo status di militare.
Le premesse logiche e giuridiche della pronuncia di condanna per il reato di diserzione non possono essere condivise, muovendo dalla errata opinione della inesistenza giuridica del provvedimento di riforma, causato dalla simulazione di infermità, che, in tale ottica, non avrebbe mai prodotto l'effetto di far venire meno l'obbligo di prestazione del servizio militare ne' avrebbe, quindi, impedito l'automatica configurabilità del delitto di diserzione di cui all'art. 148 n. 1 c.p.m.p., erroneamente indicato nella sentenza impugnata come art. 148 n. 2 c.p.m.p. - L'analisi ricostruttiva seguita dalla Corte Militare appare infondata alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 75 del D.P.R. 14.2.1964, n. 237, il cui primo comma stabilisce che le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto dei militari alle armi od in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate: il terzo comma dello stesso art. 75 precisa, poi, che "le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 134 sono revocabili in ogni tempo". Il contenuto della norma costituisce esplicita conferma dell'errore di diritto che inficia la ratio decidendi della sentenza impugnata, rivelando inequivocamente che il provvedimento di riforma produce effetti anche quando sia stato determinato dal reato di simulata infermità e che l'adempimento dell'obbligo di prestazione del servizio militare ridiventa esigibile soltanto quando la precedente riforma sia caducata con la revoca disposta dall'autorità competente.
Pertanto, conformente alle conclusioni del Procuratore Generale Militare presso questa Corte, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di diserzione perché il fatto non sussiste. Resta, con ciò, sciolto il vincolo della continuazione affermato con la decisione impugnata rispetto al reato già giudicato con sentenza del GUP del Tribunale Militare di Napoli, divenuta irrevocabile il 23.10.1991, per il quale rimane ferma la pena inflitta all'OS con quest'ultima pronuncia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di diserzione perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2001