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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della
Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10784/2016 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo C.F._1
Dainotti, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Daniele Aiello, giusta procura in atti;
- opposto -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1500/2016.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190,
comma 1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1). Con atto del 03.06.2016 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 1500/2016 del
19.4.2016, emesso su ricorso di , con cui gli era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento di € 73.016,66, oltre accessori, a titolo di residuo
1 corrispettivo per i lavori edili (completamento) eseguiti per la realizzazione di un immobile sito in Catania, via T. Tasso n. 9, come da fattura n. 11/2015 di € 233.513,66, deducendosi gli acconti per complessivi € 160.500,00, già corrisposti dal committente.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto preliminarmente il difetto di
“ius postulandi”, non risultando procura nel ricorso notificato, peraltro non più coltivato in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa in quanto basata non su elementi oggettivi, bensì soltanto su atti formati unilateralmente e provenienti esclusivamente dall'impresa (fattura annotata nelle scritture contabili autenticate e lettera di sollecito di pagamento).
Nello specifico ha dedotto che:
-a) con contratto del 13.03.2013, esso opponente e Parte_2
comproprietari di un terreno sito in Catania, via T. Tasso, avevano appaltato a i lavori per la realizzazione delle strutture Controparte_1
in cemento armato concernenti l'immobile di cui al suddetto contratto e che, per l'esecuzione dei lavori di sua pertinenza, riguardanti il corpo “A” dell'immobile in questione, aveva corrisposto all'impresa a fronte di un costo preventivato di € 92.236,00, l'importo di € 122.814,68 al netto di
IVA, per come attestato dal geom. tecnico incaricato Controparte_2
dalle parti di curare la contabilità dei lavori;
-b) con altro contratto del 06.11.2013, essi committenti avevano concesso alla stessa impresa l'appalto dei lavori per la realizzazione delle tamponature e rifiniture dell'immobile, al riguardo allegando “sì da costituirne parte integrante”, un elenco prezzi del materiale e manodopera, con il quale era stato convenuto di applicare un ribasso del 7,50% sui prezzi riportati sull'elenco medesimo, ed aveva infine corrisposto all'impresa per i lavori relativi alla parte di sua pertinenza la complessiva somma € 268.085,00, parte in contanti e parte con assegni, come da ricevute che allegava (all. 10).
Di conseguenza, nulla era dovuto in quanto l'impresa assumeva - per come indicato anche nella fattura n. 11/2015 - che i lavori eseguiti in relazione al contratto 06.11.2013 ammontavano ad € 233.513,66;
2 -c) infine, ha allegato che taluni lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Conclusivamente, ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di ius postulandi, una pronuncia di inammissibilità nullità, annullamento e/o revoca dello stesso, e, nel merito, comunque, una pronuncia di insussistenza del credito vantato. Con vittoria di spese e di condanna per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.
2). Costituendosi in giudizio con comparsa del 05.12.2016, depositata in pari data, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione rilevando, preliminarmente, la sussistenza della procura ad litem in favore del procuratore.
Nel merito, ha dedotto che:
-a) il pagamento di € 268.085,00, cui si riferiva il , era da Pt_1 imputare quanto ad € 107.585,00 al saldo lavori compiuti a seguito del primo contratto del 13.03.2013, e soltanto per il rimanente importo di €
160.500,00 era da imputarsi ai lavori di cui al secondo contratto del
06.11.2013, per i quali era stata emessa la fattura n. 11/2015, posta a fondamento del procedimento monitorio, da ciò il saldo ancora dovuto di
€ 73.013,66, appunto oggetto della ingiunzione;
-b) a seguito del contratto del 06-11-2016 erano stati effettivamente eseguiti lavori “in quantità maggiori e con opere ulteriori e diverse tipologie rispetto a quelli indicati nell'elenco prezzi”, il tutto per il complessivo importo di € 233.513,66, (€ 212.285,15 lavori + € 21.228,51
IVA 10 %), laddove l'opponente con le somme versate aveva inteso pagare soltanto l'importo di € 160.500,00, con la conseguenza che residuava in favore dell'impresa il credito di € 73.013,66, appunto, ingiunto.
Conclusivamente ha chiesto la concessione della clausola della provvisoria esecuzione (respinta poi dal Giudice con ordinanza del
15.01.2017) e, nel merito, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo,
“confermandolo in ogni sua statuizione e condannando. Con vittoria di spese e compensi professionali…”.
In via istruttoria ha chiesto disporsi consulenza d'ufficio “per accertare la e quantificare la tipologia, l'entità ed il costo delle opere
3 realizzate dall'impresa in virtù dei contratti di Controparte_1 appalto del 13.03.2013 e del 6.11.2013”.
3). In corso di causa il Giudice ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione.
Con memoria del 22.02.2017 ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
l'opponente ha ribadito di avere integralmente corrisposto e Pt_1 saldato al sig. le somme a quest'ultimo dovute per l'esecuzione CP_1
di tutti i lavori effettuati in suo favore, assumendo che “la stessa pretesa di pagamento di una presunta differenza a saldo, avanzata inizialmente dall'odierno opposto nella forma di una incomprensibile domanda di
“revisione prezzi” (vedi lettera del 24.8.2015), è indice evidente dell'insussistenza e pretestuosità di ogni avversa rivendicazione economica”; e rilevava “che il sig. non ha fornito alcuna prova CP_1
sia dei lavori effettivamente eseguiti che del loro ammontare, di cui
pretende una differenza a saldo, essendosi limitato, a fronte della copiosa documentazione prodotta dal sig. e attestante gli ingenti Pt_1
pagamenti dallo stesso effettuati, alla mera ed unilaterale produzione di una fattura”.
A sua volta, con memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
l'opposto ha reiterato le proprie domande e deduzioni, Controparte_1 rilevando che la somma ingiunta di € 73.013,66, IVA compresa, si riferiva soltanto al saldo dei lavori di cui al contratto 06.11.2013 ed a quelli ulteriori extracapitolato, il tutto per un costo complessivo di € 233.513,66,
IVA compresa, per come indicato nella fattura n. 11/2015.
Ha assunto, inoltre, che “Poiché sull'immobile dell'opponente (corpo
A) detti lavori (cioè quelli di cui al completamento del contratto
06.11.2013) sono stati eseguiti in misura maggiore e con ulteriori opere e tipologie di manufatti, rispetto quelli convenuti nel contratto d'appalto, il costo del residuo saldo si ricava sottraendo dall'importo della fattura n.
11/2015 di € 233.513,66 gli acconti di complessivi € 160.500,00 … corrisposti dal per tale successivo contratto d'appalto, come Pt_1
potrà correttamente accertarsi a mezzo di specifica CTU – chiesta nella
comparsa di costituzione – a mezzo della quale può verificarsi sia
4 l'effettiva realizzazione e consistenza delle opere edificate in esecuzione dell'appalto del 6.11.2013 (tamponature e rifiniture), nonché quelle ulteriori extracapitolato ”.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. l'opponente Pt_1
Ha affermato che che i lavori di cui al contratto del 13.3.2013, di sua pertinenza, ammontavano ad € 122.814,68 e non ad € 268.085,00, per come indicato l'impresa nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1; ciò risultava dall'attestazione sulla contabilità dei lavori, resa dal geom.
“tecnico incaricato dalle parti”, il quale espressamente Controparte_3
ha certificato che per i lavori strutturali che hanno riguardato sia il sig.
che il sig. sono stati emessi complessivamente n. 10 Pt_2 Pt_1
S.A.L., “di cui 5 per il solo corpo A di propr. con un Parte_1 ammontare di € 122.814,68 al netto IVA”, nonché dai SAL che allegava.
Contestava che nell'immobile del sig. (corpo “A”) i lavori Pt_1 eseguiti dall'Impresa del sig. fossero stati maggiori e con CP_1
ulteriori opere e tipologie di manufatti rispetto a quelli convenuti nel contratto di appalto del 6.11.2013. Ha ribadito che l'importo di € 268.085, di cui alle ricevute si riferiva ai lavori di cui al contratto 06.11.2013, per come si evinceva dalla circostanza che i pagamenti erano stati effettuati tutti a partire dal 14/11/2013. Ha altresì chiesto ammettersi prova per testi.
Il Giudice con ordinanza del 19.10.2017 ha rigettato la richiesta di prove testimoniali in quanto implicanti giudizi valutativi, ed ha disposto consulenza d'ufficio “al fine di: - accertare e quantificare, sulla base delle
pattuizioni contrattuali tra le parti e, in mancanza, sulla base dei prezzi di mercato, i lavori effettivamente eseguiti, di cui in comparsa di risposta,
verificando se siano compiuti a regola d'arte; - nel caso di vizi o difformità dell'opera, descrivere e quantificare gli interventi necessari per eliminarli”.
Espletata la consulenza tecnica, il C.T.U. ha rilevato in primo luogo,
per quanto riguarda le doglianze del committente circa la non esecuzione delle opere a regola d'arte, che:
“Sulla scorta delle pattuizioni presenti nel contratto stipulato tra le parti il 06/11/2013 e, in mancanza, sulla base dei prezzi dedotti dal
5 Prezzario Regionale, o di apposita analisi, effettuata dal sottoscritto, con apposite ricerche di mercato (allegato n.06), si è proceduto alla
quantificazione dei lavori effettivamente eseguiti, di cui in comparsa di risposta. Nel contempo, nel corso dei sopralluoghi effettuati, si è costatata
la rispondenza delle lavorazioni alla corretta esecuzione secondo la regola d'arte. Bisogna precisare che il sottoscritto non ha potuto verificare la fondatezza di quanto lamentato, e contestato all'impresa esecutrice dei lavori, dal Sig. in riferimento al presunto Parte_1
cattivo funzionamento della fognatura, in quanto lo stesso, come affermato
in sede di sopralluogo, è intervenuto autonomamente per la risoluzione della problematica lamentata.” (pag. 7).
Per quanto riguarda la quantificazione dei lavori, ha poi concluso che:
“che i lavori effettivamente eseguiti dalla , CP_4 Controparte_1
sulla scorta delle pattuizioni presenti nel contratto stipulato tra le parti il
06/11/2013 e, in mancanza, sulla base dei prezzi dedotti dal Prezzario
Regionale, o di apposita analisi in base ai prezzi di mercato, per la
realizzazione della parte di fabbricato di proprietà del Sig. Parte_1
, esplicitati analiticamente, dal sottoscritto, nel computo metrico
[...]
estimativo allegato alla presente relazione (vedi allegato n.07) ammontano ad € 242.858,33 al netto dell'IVA. Tale importo, in base alle pattuizioni tra le parti, che hanno convenuto, in sede di stipula del contratto del 06/11/2013, l'applicazione di uno sconto del 7,50% sulle lavorazioni, deve essere ridotto di tale percentuale. Pertanto, l'importo dei lavori per la “realizzazione delle tamponature e rifinitura dell'immobile e quanto altro occorre per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte”, relativi alla parte di fabbricato di proprietà del Sig.
, ammonta ad € 224.643,96 al netto dell'IVA”. Parte_1
Ha inoltre precisato che “Le lavorazioni relative all'assistenza impiantista per la realizzazione di impianto elettrico e dell'impianto idrico, oggetto di contenzioso, ugualmente quantificate dal sottoscritto, ma stralciate dall'importo totale delle lavorazioni eseguite dall'impresa
, in quanto non accettate concordemente dalle parti, ammontano CP_1
a € 2.245,00 al netto dell'IVA. Tale importo per effetto dell'applicazione
6 dello sconto del 7,50% convenuto dalle parti, diventa di € 2.076,63 al netto dell'IVA.”.
L'impresa non ha controdedotto alle risultanze della CP_1
consulenza.
Neppure l'opponente ha formulato specifiche contestazioni Pt_1 alle risultanze della consulenza d'ufficio. Soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, riportandosi per il resto alle conclusioni contenute negli atti di causa, ha dedotto:
“Si contestano, altresì, le valutazioni del CTU, anche in ordine al
quantum, poiché la richiesta è stata finalizzata a compiere un'indagine meramente esplorativa sull'esistenza di fatti e circostanze genericamente riportate in atti e delle quali controparte aveva, invece, onere di allegazione e prova, nella sua qualità di attore sostanziale e, inoltre,
controparte ha inteso pretendere di accertare, mediante tale mezzo, anche il contenuto delle originarie obbligazioni inter partes, fatto quest'ultimo che certo non può essere demandato ad un consulente.”, insistendo inoltre nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, 6° comma,
n.2°, cpc.
L'opposto ha infine così precisato le conclusioni: CP_1
“Piaccia all'On.le Tribunale di Catania,-rigettare l'opposizione proposta avverso il D.I. n.1500/2016 del Giudice del Tribunale di Catania,
confermandolo in ogni sua statuizione e condannando l'opponente
a pagare a la somma ingiunta di Parte_1 Controparte_1
€.73.013,66 IVA compresa (10%), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e le spese liquidate nel giudizio monitorio”.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
____________
4) -a) Va rilevata preliminarmente la grave carenza probatoria riguardo alle allegazioni dedotte negli scritti difensivi da ciascuna delle due parti.
7 E invero, non è stato prodotto il consuntivo né dei primi lavori né dei lavori espletati a seguito del contratto del 06.11.2013, né alcun verbale redatto in contraddittorio né alcun documento della Direzione dei Lavori.
Assolutamente privi di rilievo sono, al riguardo, i SAL prodotti dall'opponente. Infatti risultano in atti in fotocopia i SAL n. 1, 3, 5, 7 e 9
(all. 1 in fascicolo) tra i quali, riguardo alla sua quota, soltanto il n. 1, non firmato, indica l'importo di € 12.364,23, IVA compresa, il n. 3, anche questo non firmato, reca l'importo di € 31.476,60 (e in altro punto:
31.476,60), al netto di IVA.
Nessuna rilevanza probatoria può attribuirsi poi all'attestazione del tecnico datata 05/5/2016, prodotta dall'opponente, per Controparte_2
due ordini ragioni: - Non risulta documentato in nessun modo che al geom. fosse stato dato dalle parti un incarico di certificazione della CP_2
contabilità dei lavori né, a maggior ragione, dei pagamenti effettuati dai committenti;
- l'attestazione è resa dopo l'insorgere della vertenza (il decreto ingiuntivo reca la data del 19.4.2016 ed è stato notificato il
26.4.2016) e di gran lunga dopo che i lavori erano stati ultimati, per come si evince dalla circostanza che in data 06.11.2013 è stato stipulato il contratto per le opere di tamponatura e rifinitura;
quindi, totalmente al di fuori di un eventuale procedimento concordato tra le parti di verifica dei lavori eseguiti e dei pagamenti effettuati.
L'impresa si è limitata a produrre soltanto la fattura n. 11/2015 di €
233.513,66, della quale ha reclamato con il decreto ingiuntivo il saldo indicato in € 73.013,66, IVA compresa, e l'estratto dei libri contabili, documenti che, sufficienti ai fini del decreto monitorio, non assumono rilievo probatorio nel successivo giudizio cognitorio dell'opposizione proposta dall'ingiunto; il committente opponente, a sua volta, ha prodotto una serie di ricevute, per i pagamenti in contanti e in assegni, non accompagnati da fatture né da stati di avanzamento lavori, né da preciso riferimento a quale dei contratti i pagamenti si riferissero;
nessun documento ha invece prodotto circa pagamenti che assume effettuati in precedenza per i lavori eseguiti in attuazione del primo contratto;
né sul punto erano adeguate le prove testimoniali proposte.
8 Ai fini della decisione occorre, quindi, fare riferimento ai contratti in atti ed alle asserzioni contenute negli atti difensivi che non siano oggetto di contestazione dall'altra parte o che abbiano natura in qualche modo confessoria in malam partem o confirmatoria delle affermazioni fatte dall'altra parte, nonché, in parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
-b). Ciò precisato, vanno rigettate, in primo luogo, in quanto prive di riscontro probatorio, le lagnanze del committente riguardo all'esistenza di lavorazioni eseguite non a regola d'arte. D'altra parte neppure il consulente d'ufficio ha potuto verificare le circostanze dedotte sul punto dall'opponente.
-c) Per quanto riguarda le domande e le deduzioni delle parti va rilevato - per come già detto - che non risulta prodotto alcun computo metrico a consuntivo dei lavori compiuti a seguito di entrambi i contratti;
né l'opponente ha fornito una specifica indicazione e Pt_1
documentazione circa i versamenti in acconto e a saldo per i lavori effettuati a seguito del contratto del 13.3.2013, in epoca anteriore alle ricevute prodotte in giudizio.
L'impresa non contesta di avere effettivamente riscosso la CP_1 complessiva somma di € 268.085,00, documentata dalle ricevute prodotte in fotocopia dall'opponente, ma assume che dell'importo versato, €
107.585,00 erano imputati al saldo dei lavori di cui al contratto del
13.3.2013 e soltanto il residuo importo di € 160.500,00 andava imputato ai lavori di cui al contratto 06.11.2013, indicato in fattura nella complessiva somma di € 233.513,66, IVA compresa.
Peraltro, l'impresa non documenta l'importo dei lavori eseguiti in attuazione del contratto del 13.3.2013 né l'acconto ricevuto per tali lavori,
né – per come già precisato – il committente documenta i pagamenti che avrebbe effettuato per detti lavori;
al riguardo, neppure possono prendersi in considerazione i dati indicati nella consulenza d'ufficio, dal momento che neppure in tale fase l'impresa ebbe a fornire alcuna adeguata documentazione a supporto.
9 Il committente per quanto riguarda i lavori di cui al contratto del
13.3.2013 ha asserito quanto segue:
“L'odierno opponente, per l'esecuzione dei lavori di sua pertinenza, riguardanti il corpo “A” dell'immobile in questione, ha corrisposto al sig.
, a fronte di un costo preventivato di € 92.236,00, Controparte_1
l'importo di € 122.814,68 al netto di IVA”.
Malgrado che si tratti di somme importanti, non produce, peraltro –
per come già precisato – alcuna prova documentale dei pagamenti.
In tale situazione di carenza probatoria sui lavori svolti e sulle somme pagate dal committente, l'unico dato certo da prendere in considerazione circa l'ammontare dei primi lavori resta quindi quanto previsto nel contratto 13.3.2013, seppur in via presuntiva ( € 95.925,44, di cui €
92.236,00 per lavori ed € 3.689,44 per IVA al 4 %).
Invero, esclusa la rilevanza della c.d. attestazione del geom. CP_2
del 05.5.2016 e non potendosi attribuire natura di riconoscimento di debito all'importo indicato da committente in € 122.814,68, in quanto inserito nella difesa in cui si assume che la somma è stata per intero pagata, ed essendo pacifico tra le parti, peraltro, che i lavori di cui al contratto
13.3.2013 siano stati realizzati, l'unico dato documentale rimane l'importo indicato a preventivo.
L'importo dei lavori può, quindi, ritenersi accertato sino alla somma contrattualmente prevista in € 95.925,44, IVA compresa, nella considerazione che è un dato pacifico che i lavori di cui al contratto siano stati realizzati, atteso che le parti hanno poi proceduto in data 06.11.2013 alla stipula per i lavori di tamponamento e rifinitura.
Non essendo poi documentato altro pagamento diverso da quello risultante dalle ricevute, va poi ritenuto che il committente non abbia versato per i lavori del 13.3.2013 e del contratto 06.11.2023 altre somme oltre al complessivo importo di € 268.085,00, appunto non contestato dall'impresa.
Da ciò consegue che, detraendosi dalla somma di € 268.085,00
l'importo dei primi lavori di € 95.925,44, residua per i lavori di cui al contratto del 06.11.2013 la somma di € 172.159,56.
10 -d) Per come sopra rilevato, il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte sulla debenza o meno del saldo lavori effettuati a seguito del contratto del 06.11.2013, avente ad oggetto (genericamente) tamponatura e finitura del fabbricato, saldo indicato dall'impresa in €
73.016,66, IVA 10 % compresa, richiesto con il decreto ingiuntivo.
Al contratto non è allegato un computo metrico a preventivo, bensì soltanto un elenco prezzi a misura: da ciò l'utilità della consulenza disposta per determinare il costo complessivo dei lavori, essendo dato pacifico che i lavori di cui al contratto siano stati espletati, dal momento che non ha formato oggetto di contestazione da parte dell'opponente l'effettuazione dei lavori.
Dalla consulenza d'ufficio è risultato che il costo dei lavori ammonta ad € 224.643,96, al netto di IVA, somma lievemente superiore a quella indicata dall'impresa nella fattura n. 11 del 16.10.2015.
L'opponente, con riguardo alle risultanze della consulenza, nelle conclusioni ha formulato i rilievi alla consulenza nei seguenti termini:
“Si contestano, altresì, le valutazioni del CTU, anche in ordine al quantum, poiché la richiesta è stata finalizzata a compiere un'indagine meramente esplorativa sull'esistenza di fatti e circostanze genericamente riportate in atti e delle quali controparte aveva, invece, onere di
allegazione e prova, nella sua qualità di attore sostanziale e, inoltre,
controparte ha inteso pretendere di accertare, mediante tale mezzo, anche il contenuto delle originarie obbligazioni inter partes, fatto quest'ultimo che certo non può essere demandato ad un consulente.”.
Trattasi di contestazioni assolutamente generiche, che, come tali, non possono rilevare.
Ritiene peraltro questo giudicante che sia da prendere in considerazione non la somma indicata nella consulenza d'ufficio, bensì quella lievemente inferiore, e cioè di € 212285,15, oltre IVA, indicata nella fattura n. 11 del 16.10.2015, poiché nelle sue difese l'impresa insiste per il pagamento del saldo di cui alla fattura in questione.
In conclusione, detratto da tale importo la somma di € 172.159,56, inclusa nel pagamento complessivo di € 268.085,00 documentato dal
11 committente con le fotocopie delle ricevute e comunque riconosciuto dall'impresa, risulta un saldo a carico del committente di € 40.125,59, oltre
IVA, somma inferiore a quella richiesta e ottenuta con il decreto ingiuntivo.
-e) Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e va Parte_1
condannato al pagamento nei riguardi di della somma Controparte_1 di € 40.125,59, oltre IVA e interessi legali dal 05.12.2016, data della comparsa di costituzione nel presente giudizio sino al soddisfo.
Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese di lite, liquidate per intero in dispositivo, sono poste a carico di nella misura Parte_1
di due terzi e compensate nella restante parte. Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico delle parti in egual misura, in quanto resasi necessaria per la decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1500/2016;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di € 40.125,59, oltre IVA e interessi legali dal 05.12.2016 sino
[...]
al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite nella Parte_1 misura di due terzi, liquidate per intero in € 6.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
compensa la restante parte;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Catania in data 19/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Sonia Di Gesu
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