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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/08/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 87-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 87-1/2025 promosso dalla soc.
(C.F. ), con l'Avv. Roberto Regni;
Parte_1 P.IVA_1
nonché da dalla curatela della società ex art. 256 CCII per l'apertura della Parte_2 procedura di Liquidazione Giudiziale in estensione nei confronti della supersocietà di fatto esistente tra la e la , nonché dei soci Parte_2 Controparte_1 illimitatamente responsabili della stessa Controparte_2
(C.F.: ), con l'avv. Francesco Tardella;
Controparte_1 P.IVA_2
letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
In particolare il Tribunale di Ancona, con sentenza emessa in data 10 aprile 2025, ha dichiarato l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale nei confronti della
[...] all'esito dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), CCII Parte_2 in relazione al ricorso ex artt. 40 e 44 CCII proposto dalla debitrice insolvente.
La Curatela della ha quindi adito il Tribunale ai sensi dell'art. 256 CCII chiedendo Parte_2
l'apertura, in via di estensione, della nei confronti della Controparte_3
Pagina 1 supersocietà di fatto esistente tra la e la , Parte_2 Controparte_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili della stessa Controparte_2
.
[...]
A fronte del ricorso ex art. 256 CCII depositato dalla Curatela è necessario preliminarmente verificare la sussistenza dei relativi presupposti per l'accertamento della sussistenza della supersocietà di fatto della quale sarebbero socie illimitatamente responsabili le società (già in Liquidazione) e (nei Parte_2 Controparte_1 confronti della quale viene chiesta l'apertura della Liquidazione giudiziale in estensione).
L'art. 256 CCI, statuisce come l'apertura della liquidazione giudiziale possa essere comminata nei confronti dei soci di società irregolare anche in estensione della procedura già aperta in capo a un suo socio persona giuridica.
In limine va osservato come la riforma del diritto societario ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd.
"supersocietà"); gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
La c.d. 'super società di fatto' è un tipo di società occulta, che si differenzia dalla classica società di fatto perché ad essa partecipano come soci anche le società di capitali, ma la disciplina applicabile è la stessa delle società di fatto. In particolare, anche alla 'super società di fatto' si applica l'art. 147 comma 5 l. fall., ora, art. 256 CCII: ne deriva che detta società risponde, quale socio illimitatamente responsabile della 'super società di fatto' e, su richiesta del curatore, se ne potrà dichiarare la liquidazione giudiziale in estensione, previo accertamento dell'esistenza di una 'super società' di fatto e dell'insolvenza di quest'ultima.
Fra gli indici sintomatici della sussistenza della super società di fatto certamente emergono quelli della forte influenza e del potere di condizionamento da parte di un soggetto nei confronti di una o più imprese sottoposte al suo potere, con un'intensità e con delle modalità che superano la mera direzione e coordinamento, nonché la sovrapposizione dei ruoli e l'intersecazione dei flussi finanziari mediante i quali si realizzano gli investimenti, al punto tale da far pensare ad un'unica società di fatto tra i diversi soggetti coinvolti;
Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (v. Cass. 204/2024 tra le tante, Cass. n.
7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n.
20552 del 2022), la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa
Pagina 2 collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata.
La giurisprudenza, tra gli indici rivelatori della società di fatto, valorizza a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. il rilascio reciproco di garanzie la concessione reciproca di finanziamenti;
2. l'identità della sede legale;
3. sovrapponibilità della denominazione;
4. la coincidenza delle rispettive compagini sociali;
5. la coincidenza tra organi gestori;
6. la confusione ingenerata nei terzi;
7. la coincidenza dell'oggetto sociale;
8. la compenetrazione tra le rispettive strutture organizzative;
9. l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di posta elettronica.
Tali indici, valutati unitariamente, devono dare anche evidenza della volontà consapevole, nei presunti soci, di partecipare all'attuazione di un unitario progetto imprenditoriale, che consenta di realizzare un comune interesse non confliggente con gli interessi particolari dei singoli consociati.
L'accertamento in ordine alla sussistenza dell'affectio societatis assume dunque un ruolo discriminante proprio al fine di evitare una indebita sovrapposizione tra responsabilità patrimoniale e responsabilità risarcitoria (da illegittima attività di direzione e coordinamento), considerato che gli indici fattuali sono gli stessi cui la giurisprudenza presta affidamento nell'ottica di prova di resistenza dell'esistenza del gruppo societario, concepito come modello organizzativo improntato alla realizzazione di un interesse comune a coloro che vi partecipano.
Ciò premesso la curatela della ha fornito una serie di elementi tutti convergenti Parte_2 verso l'accertamento, ai fini che occupano, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 256 CCII nel senso di seguito meglio specificato.
Nel merito risulta documentalmente come la e la Parte_2 Controparte_1
abbiano il medesimo oggetto sociale, costituito dall'assunzione di appalti, dalla
[...] concessione di subappalti, dall'esecuzione di qualsiasi altro lavoro nel settore dell'edilizia, sia in proprio che per conto terzi;
dalla costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, restauro, anche conservativo, dalla vendita, dalla permuta di fabbricati in genere (etc…).
All'identità di oggetto sociale si aggiunge l'identità del capitale sociale (i.e. € 50.000,00) nonché l'identità della compagine sociale costituita dai coniugi e CP_4 CP_5
Pagina 3 detentori in entrambe le società della medesima partecipazione ai relativi Parte_3 capitali sociali, in ragione di quote pari al 50% ciascuno.
Ulteriore indice sintomatico è costituito dalla circostanza che le due società hanno
(avuto) il medesimo organo amministrativo, composto dai predetti coniugi CP_4
e ove è, inoltre, Presidente del Consiglio di Persona_1 CP_4
Amministrazione in entrambe le società, indice a cui si aggiunge l'identità delle sedi legali ad , Via U. Salvolini, 3/A, all'esito del trasferimento dalla precedente sede – CP_1 identica fra le due società - ricadente in Macerata, C. so Cavour, 66.
Vi è inoltre prova documentale della gestione promiscua, da parte delle menzionate società, degli account di posta elettronica come desumibile dalla circostanza secondo Parte cui per accedere alle credenziali dell'account di posta elettronica “gmail” della era Contr necessario un codice che l'host inviava all'indirizzo e-mail della (si vedano i docc. 5,
6, 7 e 8 della ricorrente Detta promiscuità nell'utilizzo Parte_4 degli account di posta elettronica è stata ulteriormente reiterata al momento della pubblicizzazione del progetto “Ville del Conero”, realizzato su terreni di proprietà della siti in Camerano, Fraz. San Germano, in merito al quale sono stati Parte_2 Contr utilizzati l'indirizzo mail ed il sito Web della;
del pari l'account di posta elettronica Contr certificata della CAP era utilizzato da personale formalmente alle dipendenze della
(doc. 10, 11 e 12 della CAP);
Quanto al personale dipendente va inoltre precisato come siano stati gestiti rapporti da Contr parte di dipendenti della con professionisti, fornitori, promissari acquirenti inerenti Parte posizioni giuridiche della (doc. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 , Parte 27, 28, 29, 30 e 31 della ricorrente .
Seppure i profili finora divisati offrano un quadro evidentemente connesso alla c.d. affectio societatis nel senso specificato dalla giurisprudenza formatasi in punto di accertamento della sussistenza della super società di fatto irregolare, va ulteriormente valorizzato un corposo profilo indiziario indubbiamente convergente verso l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 256 CCII.
Parte Gli elementi documentali offerti dalla ricorrente in Liquidazione giudiziale Contr Parte evidenziano come la sia stata il cd. general contractor della per la realizzazione degli interventi edilizi di maggiore rilevanza assunti da quest'ultima, quali la realizzazione del cd. cantiere “Ville del Conero”, sito in Camerano, Fraz. San Germano, nonché la realizzazione del cantiere denominato “ex Stracca”, sito in , Via Montebello, con CP_1 Contr conseguente evidenza di come la quasi esclusività dei ricavi della provenisse dalla
CAP, ciò anche in via mediata per il tramite del Condominio Palazzo Stracca Green, partecipato per la quasi totalità dalla medesima CAP (si vedano i docc. 33 e 34 della ricorrente CAP).
Pagina 4 Parte In tale prospettiva la ricorrente ha quindi fornito adeguata dimostrazione di come le Contr attività proprie e della fossero sussumibili in un unicum tanto nei rapporti interni fra le società quanto in quelli esterni con i terzi interessati, indotti a ritenere di interfacciarsi con una realtà societaria unitaria.
Contr Sotto diverso parziale profilo va evidenziato come la abbia prestato garanzia verso la in relazione a tutte le fideiussioni ex art. 3, comma 7 bis, Controparte_7
D.Lgs. n. 122/2005 rilasciate da tale compagnia di assicurazioni ai promissari acquirenti degli immobili facenti parte del predetto cantiere cd. “ex Stracca”, fideiussioni di cui la Parte CAP era l'obbligato principale (doc. 36 della .
A fronte dell'articolata ricostruzione operata dalla curatela della Liquidazione CAP, i Parte Contr rapporti di cointeressenza fra la e la appaiono, seppure ai meri fini che occupano e nei limiti della disamina sommaria tipica del presente procedimento, finalizzati a consentire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per ottenere i crediti fiscali di cui al cd. “Sisma bonus”, mediante un'operazione concretizzatasi fra l'altro nella stipula di due contratti preliminari di compravendita (non registrati né trascritti) aventi per oggetto due unità immobiliari facenti parte del suddetto cantiere cd. “ex
Stracca” (doc. 39 e 40).
Detta operazione appare presumibilmente finalizzata ad accedere ai crediti fiscali nella misura dell'85% dei costi di costruzione sostenuti entro i massimali di legge (dicembre 2024) con risorse attinte dal versamento si euro 350.000,00 a titolo di caparre confirmatorie connesse ai contratti preliminari di cui sopra da parte della All'esito di detta CP_6 Cont operazione con il versamento della somma di euro 350.000,00 (da parte di a CAP) si sarebbero dunque generati crediti fiscali per circa € 1.200.000,00 (di cui si sarebbe giovata Contr la ).
Contr Peraltro i crediti fiscali nel tempo maturati dalla CAP sono stati ceduti alla per oltre €
3.500.000,00 a saldo delle lavorazioni da quest'ultima fatturate in relazione al cd. cantiere
“ex Stracca”, attesa l'incapacità di CAP, per mancanza di liquidità, di coprire i costi di completamento del cantiere “Ex Stracca”, presupposto indefettibile per generare i crediti fiscali.
Contr Le argomentazioni difensive della non appaiono idonee a superare il positivo accertamento dei presupposti di cui all'art. 256 CCII ed in particolare non consentono di escludere la sussistenza, nel caso, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 2247 c.c. ai fini della configurabilità di una supersocietà di fatto tra la e la Parte_2
Controparte_1
Contr In particolare le ragioni addotte dalla per superare il contenuto delle Parte argomentazioni della ricorrente appaiono al contrario confermare la molteplicità e Contr Parte rilevanza degli indici della gestione coordinata e comune fra le società e tanto
Pagina 5 nei rapporti interni quanto verso l'esterno e dunque nei confronti di soggetti che a vario titolo hanno intessuto rapporti con le due società ritenendo di operare con un unitario centro di interessi formale e sostanziale.
Accertati i presupposti di cui all'art. 256 CCII va ora verificato, in capo alla supersocietà di fatto il requisito dell'insolvenza.
In tale ottica, quanto alla società CAP la relativa verifica è già stata positivamente operata ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, mentre con riguardo alla ACC
l'insolvenza è comprovata da numerosi indici fra i quali certamente il mancato pagamento in favore della CAP del debito per euro 148.000,00 (doc. 47 del ricorrente Parte Contr ; la pendenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della da parte della società per un credito pari ad euro 472.806,42 circa Parte_1 discendente da sentenza passata in giudicato emessa dall'intestato Tribunale all'esito della definizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla CP_8
Ulteriore presupposto convergente verso l'accertamento dell'insolvenza è costituito dalla posizione debitoria di nei confronti del creditore erariale, nonché dalla CP_8 Contr sostanziale inattività della società, tutti presupposti comprovanti l'impossibilità per la di far fronte con i mezzi ordinari alle obbligazioni assunte.
Quanto al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d CCII,, Contr premesso come la abbia omesso di depositare i bilanci successivi al 2023, l'analisi degli ultimi bilanci depositati evidenzia il superamento dei limiti dimensionali rispetto a tutti i parametri elencati nel citato art. 2 CCII, circostanza peraltro non oggetto di specifica difesa da parte della resistente CP_6
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e che appare superata ogni necessità di valutazione dell'opportunità di nomina del custode in via cautelare ai sensi dell'art. 54 comma 1 CCII, disamina ultronea una volta aperta la liquidazione giudiziale in estensione della
[...]
; Controparte_1
tenuto conto nella conferma dei Curatori dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 121 e 256 CCI, accerta
l'esistenza della supersocietà di fatto irregolare intercorrente fra (gi. In Parte_2 liquidazione giudiziale) e la (C.F.: ) della quale Controparte_1 P.IVA_2 le menzionate società di capitali sono socie illimitatamente responsabili e, per l'effetto, visto l'art. 256 CCII, dichiara
Pagina 6 in via di estensione, l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto esistente tra la e la Parte_2 Controparte_1
, nonché dei soci illimitatamente responsabili della stessa
[...] Controparte_2
, e dunque l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in VIA URBANO SALVOLINI 3/A . REA: AN CP_1
- 175634
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Filippello
Giuliana
CONFERMA curatori la Dott.ssa e l'avv. GIANPAOLO SICURO, già Curatori Persona_2 della Liquidazione giudiziale della anch'essa socia illimitatamente responsabile Parte_2 della supersocietà di fatto irregolare esistente tra la e la Parte_2 [...]
, i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale CP_1 istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA per il giorno, 13/11/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
Pagina 7 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Silvia Corinaldesi
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 87-1/2025 promosso dalla soc.
(C.F. ), con l'Avv. Roberto Regni;
Parte_1 P.IVA_1
nonché da dalla curatela della società ex art. 256 CCII per l'apertura della Parte_2 procedura di Liquidazione Giudiziale in estensione nei confronti della supersocietà di fatto esistente tra la e la , nonché dei soci Parte_2 Controparte_1 illimitatamente responsabili della stessa Controparte_2
(C.F.: ), con l'avv. Francesco Tardella;
Controparte_1 P.IVA_2
letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
In particolare il Tribunale di Ancona, con sentenza emessa in data 10 aprile 2025, ha dichiarato l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale nei confronti della
[...] all'esito dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), CCII Parte_2 in relazione al ricorso ex artt. 40 e 44 CCII proposto dalla debitrice insolvente.
La Curatela della ha quindi adito il Tribunale ai sensi dell'art. 256 CCII chiedendo Parte_2
l'apertura, in via di estensione, della nei confronti della Controparte_3
Pagina 1 supersocietà di fatto esistente tra la e la , Parte_2 Controparte_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili della stessa Controparte_2
.
[...]
A fronte del ricorso ex art. 256 CCII depositato dalla Curatela è necessario preliminarmente verificare la sussistenza dei relativi presupposti per l'accertamento della sussistenza della supersocietà di fatto della quale sarebbero socie illimitatamente responsabili le società (già in Liquidazione) e (nei Parte_2 Controparte_1 confronti della quale viene chiesta l'apertura della Liquidazione giudiziale in estensione).
L'art. 256 CCI, statuisce come l'apertura della liquidazione giudiziale possa essere comminata nei confronti dei soci di società irregolare anche in estensione della procedura già aperta in capo a un suo socio persona giuridica.
In limine va osservato come la riforma del diritto societario ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd.
"supersocietà"); gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
La c.d. 'super società di fatto' è un tipo di società occulta, che si differenzia dalla classica società di fatto perché ad essa partecipano come soci anche le società di capitali, ma la disciplina applicabile è la stessa delle società di fatto. In particolare, anche alla 'super società di fatto' si applica l'art. 147 comma 5 l. fall., ora, art. 256 CCII: ne deriva che detta società risponde, quale socio illimitatamente responsabile della 'super società di fatto' e, su richiesta del curatore, se ne potrà dichiarare la liquidazione giudiziale in estensione, previo accertamento dell'esistenza di una 'super società' di fatto e dell'insolvenza di quest'ultima.
Fra gli indici sintomatici della sussistenza della super società di fatto certamente emergono quelli della forte influenza e del potere di condizionamento da parte di un soggetto nei confronti di una o più imprese sottoposte al suo potere, con un'intensità e con delle modalità che superano la mera direzione e coordinamento, nonché la sovrapposizione dei ruoli e l'intersecazione dei flussi finanziari mediante i quali si realizzano gli investimenti, al punto tale da far pensare ad un'unica società di fatto tra i diversi soggetti coinvolti;
Secondo la giurisprudenza consolidata della S.C. (v. Cass. 204/2024 tra le tante, Cass. n.
7903 del 2020; Cass. n. 3867 del 2020; Cass. n. 10507 del 2016; più di recente, Cass. n.
20552 del 2022), la società di fatto si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa
Pagina 2 collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata.
La giurisprudenza, tra gli indici rivelatori della società di fatto, valorizza a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. il rilascio reciproco di garanzie la concessione reciproca di finanziamenti;
2. l'identità della sede legale;
3. sovrapponibilità della denominazione;
4. la coincidenza delle rispettive compagini sociali;
5. la coincidenza tra organi gestori;
6. la confusione ingenerata nei terzi;
7. la coincidenza dell'oggetto sociale;
8. la compenetrazione tra le rispettive strutture organizzative;
9. l'utilizzo dei medesimi recapiti telefonici e di posta elettronica.
Tali indici, valutati unitariamente, devono dare anche evidenza della volontà consapevole, nei presunti soci, di partecipare all'attuazione di un unitario progetto imprenditoriale, che consenta di realizzare un comune interesse non confliggente con gli interessi particolari dei singoli consociati.
L'accertamento in ordine alla sussistenza dell'affectio societatis assume dunque un ruolo discriminante proprio al fine di evitare una indebita sovrapposizione tra responsabilità patrimoniale e responsabilità risarcitoria (da illegittima attività di direzione e coordinamento), considerato che gli indici fattuali sono gli stessi cui la giurisprudenza presta affidamento nell'ottica di prova di resistenza dell'esistenza del gruppo societario, concepito come modello organizzativo improntato alla realizzazione di un interesse comune a coloro che vi partecipano.
Ciò premesso la curatela della ha fornito una serie di elementi tutti convergenti Parte_2 verso l'accertamento, ai fini che occupano, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 256 CCII nel senso di seguito meglio specificato.
Nel merito risulta documentalmente come la e la Parte_2 Controparte_1
abbiano il medesimo oggetto sociale, costituito dall'assunzione di appalti, dalla
[...] concessione di subappalti, dall'esecuzione di qualsiasi altro lavoro nel settore dell'edilizia, sia in proprio che per conto terzi;
dalla costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, restauro, anche conservativo, dalla vendita, dalla permuta di fabbricati in genere (etc…).
All'identità di oggetto sociale si aggiunge l'identità del capitale sociale (i.e. € 50.000,00) nonché l'identità della compagine sociale costituita dai coniugi e CP_4 CP_5
Pagina 3 detentori in entrambe le società della medesima partecipazione ai relativi Parte_3 capitali sociali, in ragione di quote pari al 50% ciascuno.
Ulteriore indice sintomatico è costituito dalla circostanza che le due società hanno
(avuto) il medesimo organo amministrativo, composto dai predetti coniugi CP_4
e ove è, inoltre, Presidente del Consiglio di Persona_1 CP_4
Amministrazione in entrambe le società, indice a cui si aggiunge l'identità delle sedi legali ad , Via U. Salvolini, 3/A, all'esito del trasferimento dalla precedente sede – CP_1 identica fra le due società - ricadente in Macerata, C. so Cavour, 66.
Vi è inoltre prova documentale della gestione promiscua, da parte delle menzionate società, degli account di posta elettronica come desumibile dalla circostanza secondo Parte cui per accedere alle credenziali dell'account di posta elettronica “gmail” della era Contr necessario un codice che l'host inviava all'indirizzo e-mail della (si vedano i docc. 5,
6, 7 e 8 della ricorrente Detta promiscuità nell'utilizzo Parte_4 degli account di posta elettronica è stata ulteriormente reiterata al momento della pubblicizzazione del progetto “Ville del Conero”, realizzato su terreni di proprietà della siti in Camerano, Fraz. San Germano, in merito al quale sono stati Parte_2 Contr utilizzati l'indirizzo mail ed il sito Web della;
del pari l'account di posta elettronica Contr certificata della CAP era utilizzato da personale formalmente alle dipendenze della
(doc. 10, 11 e 12 della CAP);
Quanto al personale dipendente va inoltre precisato come siano stati gestiti rapporti da Contr parte di dipendenti della con professionisti, fornitori, promissari acquirenti inerenti Parte posizioni giuridiche della (doc. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 , Parte 27, 28, 29, 30 e 31 della ricorrente .
Seppure i profili finora divisati offrano un quadro evidentemente connesso alla c.d. affectio societatis nel senso specificato dalla giurisprudenza formatasi in punto di accertamento della sussistenza della super società di fatto irregolare, va ulteriormente valorizzato un corposo profilo indiziario indubbiamente convergente verso l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 256 CCII.
Parte Gli elementi documentali offerti dalla ricorrente in Liquidazione giudiziale Contr Parte evidenziano come la sia stata il cd. general contractor della per la realizzazione degli interventi edilizi di maggiore rilevanza assunti da quest'ultima, quali la realizzazione del cd. cantiere “Ville del Conero”, sito in Camerano, Fraz. San Germano, nonché la realizzazione del cantiere denominato “ex Stracca”, sito in , Via Montebello, con CP_1 Contr conseguente evidenza di come la quasi esclusività dei ricavi della provenisse dalla
CAP, ciò anche in via mediata per il tramite del Condominio Palazzo Stracca Green, partecipato per la quasi totalità dalla medesima CAP (si vedano i docc. 33 e 34 della ricorrente CAP).
Pagina 4 Parte In tale prospettiva la ricorrente ha quindi fornito adeguata dimostrazione di come le Contr attività proprie e della fossero sussumibili in un unicum tanto nei rapporti interni fra le società quanto in quelli esterni con i terzi interessati, indotti a ritenere di interfacciarsi con una realtà societaria unitaria.
Contr Sotto diverso parziale profilo va evidenziato come la abbia prestato garanzia verso la in relazione a tutte le fideiussioni ex art. 3, comma 7 bis, Controparte_7
D.Lgs. n. 122/2005 rilasciate da tale compagnia di assicurazioni ai promissari acquirenti degli immobili facenti parte del predetto cantiere cd. “ex Stracca”, fideiussioni di cui la Parte CAP era l'obbligato principale (doc. 36 della .
A fronte dell'articolata ricostruzione operata dalla curatela della Liquidazione CAP, i Parte Contr rapporti di cointeressenza fra la e la appaiono, seppure ai meri fini che occupano e nei limiti della disamina sommaria tipica del presente procedimento, finalizzati a consentire il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per ottenere i crediti fiscali di cui al cd. “Sisma bonus”, mediante un'operazione concretizzatasi fra l'altro nella stipula di due contratti preliminari di compravendita (non registrati né trascritti) aventi per oggetto due unità immobiliari facenti parte del suddetto cantiere cd. “ex
Stracca” (doc. 39 e 40).
Detta operazione appare presumibilmente finalizzata ad accedere ai crediti fiscali nella misura dell'85% dei costi di costruzione sostenuti entro i massimali di legge (dicembre 2024) con risorse attinte dal versamento si euro 350.000,00 a titolo di caparre confirmatorie connesse ai contratti preliminari di cui sopra da parte della All'esito di detta CP_6 Cont operazione con il versamento della somma di euro 350.000,00 (da parte di a CAP) si sarebbero dunque generati crediti fiscali per circa € 1.200.000,00 (di cui si sarebbe giovata Contr la ).
Contr Peraltro i crediti fiscali nel tempo maturati dalla CAP sono stati ceduti alla per oltre €
3.500.000,00 a saldo delle lavorazioni da quest'ultima fatturate in relazione al cd. cantiere
“ex Stracca”, attesa l'incapacità di CAP, per mancanza di liquidità, di coprire i costi di completamento del cantiere “Ex Stracca”, presupposto indefettibile per generare i crediti fiscali.
Contr Le argomentazioni difensive della non appaiono idonee a superare il positivo accertamento dei presupposti di cui all'art. 256 CCII ed in particolare non consentono di escludere la sussistenza, nel caso, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 2247 c.c. ai fini della configurabilità di una supersocietà di fatto tra la e la Parte_2
Controparte_1
Contr In particolare le ragioni addotte dalla per superare il contenuto delle Parte argomentazioni della ricorrente appaiono al contrario confermare la molteplicità e Contr Parte rilevanza degli indici della gestione coordinata e comune fra le società e tanto
Pagina 5 nei rapporti interni quanto verso l'esterno e dunque nei confronti di soggetti che a vario titolo hanno intessuto rapporti con le due società ritenendo di operare con un unitario centro di interessi formale e sostanziale.
Accertati i presupposti di cui all'art. 256 CCII va ora verificato, in capo alla supersocietà di fatto il requisito dell'insolvenza.
In tale ottica, quanto alla società CAP la relativa verifica è già stata positivamente operata ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, mentre con riguardo alla ACC
l'insolvenza è comprovata da numerosi indici fra i quali certamente il mancato pagamento in favore della CAP del debito per euro 148.000,00 (doc. 47 del ricorrente Parte Contr ; la pendenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della da parte della società per un credito pari ad euro 472.806,42 circa Parte_1 discendente da sentenza passata in giudicato emessa dall'intestato Tribunale all'esito della definizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla CP_8
Ulteriore presupposto convergente verso l'accertamento dell'insolvenza è costituito dalla posizione debitoria di nei confronti del creditore erariale, nonché dalla CP_8 Contr sostanziale inattività della società, tutti presupposti comprovanti l'impossibilità per la di far fronte con i mezzi ordinari alle obbligazioni assunte.
Quanto al superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d CCII,, Contr premesso come la abbia omesso di depositare i bilanci successivi al 2023, l'analisi degli ultimi bilanci depositati evidenzia il superamento dei limiti dimensionali rispetto a tutti i parametri elencati nel citato art. 2 CCII, circostanza peraltro non oggetto di specifica difesa da parte della resistente CP_6
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e che appare superata ogni necessità di valutazione dell'opportunità di nomina del custode in via cautelare ai sensi dell'art. 54 comma 1 CCII, disamina ultronea una volta aperta la liquidazione giudiziale in estensione della
[...]
; Controparte_1
tenuto conto nella conferma dei Curatori dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 121 e 256 CCI, accerta
l'esistenza della supersocietà di fatto irregolare intercorrente fra (gi. In Parte_2 liquidazione giudiziale) e la (C.F.: ) della quale Controparte_1 P.IVA_2 le menzionate società di capitali sono socie illimitatamente responsabili e, per l'effetto, visto l'art. 256 CCII, dichiara
Pagina 6 in via di estensione, l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto esistente tra la e la Parte_2 Controparte_1
, nonché dei soci illimitatamente responsabili della stessa
[...] Controparte_2
, e dunque l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in VIA URBANO SALVOLINI 3/A . REA: AN CP_1
- 175634
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Filippello
Giuliana
CONFERMA curatori la Dott.ssa e l'avv. GIANPAOLO SICURO, già Curatori Persona_2 della Liquidazione giudiziale della anch'essa socia illimitatamente responsabile Parte_2 della supersocietà di fatto irregolare esistente tra la e la Parte_2 [...]
, i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale CP_1 istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA per il giorno, 13/11/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
Pagina 7 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Silvia Corinaldesi
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