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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/12/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 10.12.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. EF Martini
-opponenti-
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
PE AM e CO Di EF
-opposta-
e
(P.I. ), e per essa, (P.I. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
), quale mandataria di P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Christian
EL EL
-terza intervenuta-
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 763/2022 Parte_2 emesso da questo Tribunale, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della di euro 23.780,96, quale saldo debitore del Controparte_1 contratto di finanziamento concluso il 6.10.2017 da le Parte_2 cui obbligazioni erano state garantite da fideiussione rilasciata da in Parte_1 pari data, contestando l'omesso esperimento del procedimento di mediazione nonché la mancata approvazione del regime composto del finanziamento dedotto in lite, con la conseguente applicazione di costi occulti da parte della banca.
Sulla base di tali deduzioni, gli opponenti così concludevano: “In via preliminare in rito: accertare e dichiarare, per i motivi infra esposti, l'onere di parte opposta in ordine all'attivazione della procedura di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010 e, per l'effetto, fissare a tal uopo termine perentorio;
➢ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del Decreto
Ingiuntivo n. 763/2022, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del
Giudice Dott.ssa Sara Lanzetta, in data 18.07.2022, a definizione del procedimento monitorio n. 2291/2022 R.G. per le causali infra esposte e/o per quelle che saranno note al Giudicante all'esito del procedimento de quo e, per l'effetto, dichiarare la preclusa facoltà di parte avversa di procedere in executiviis nei confronti dell'opponente, previo annullamento/revoca del suddetto decreto ingiuntivo opposto;
➢ In via meramente subordinata: accertare e dichiarare, all'esito dell'espletanda fase istruttoria, la minor somma esser dovuta alla CP_1 opposta. ➢ In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre maggiorazione previdenziale, tariffaria per le spese forfettarie nella misura del
15%, e fiscale se dovuta”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione e le avverse domande e richieste poiché nulle, inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, condannare gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della istante di quanto risulterà dovuto, detratto quanto già corrisposto dalla CP_1
in data 23.4.2020 e Controparte_5
21.10.2020 pari rispettivamente ad €. 32.291,04 ed €. 101.063,27, per le rate non 2 pagate, capitale residuo del mutuo chirografario di cui al ricorso monitorio e per quanto dedotto nel presente giudizio, salvo altro, oltre interessi di mora al tasso convenuto nella misura annua pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 5,75 punti dal 28.5.2022 fino al saldo effettivo, ed in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui alla L. 108/1996, o al tasso che risulterà di giustizia, dal dovuto fino al saldo effettivo”.
Con atto di intervento depositato il 19.9.2025 si costituiva in giudizio CP_2
ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
[...]
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1
debitore principale, ed , fideiussore, al Parte_2 Parte_2 pagamento della somma di euro 23.780,96, quale esposizione debitoria derivante da contratto di mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia –
Mediocredito Centrale s.p.a. del 6.10.2017, per le rate scadute, per il capitale residuo e per gli interessi di mora maturati, detratto quanto versato dal
Mediocredito Centrale s.p.a.
3 Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti: a) contratto di mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia – Mediocredito Centrale s.p.a. del
6.10.2017 (all. n. 3 al ricorso); b) Garanzia Mediocredito Centrale s.p.a. del
15.9.2017 (all. n. 5 al ricorso); c) fideiussione rilasciata da in data Parte_1
6.10.2027 (all. n. 6 al ricorso); d) sollecito del 13.11.2019 (all. n. 7 al ricorso); comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 7.1.2020 (all. n. 8 al ricorso); certificazione ex art. 50 TUB (all. n. 9 al ricorso).
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno contestato né l'inadempimento eccepito, né la ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata
7.1.2020, a seguito del mancato pagamento di n. 4 rate (dalla rata 24 alla rata
27).
Invero, il nucleo dell'opposizione proposta dagli opponenti concerne la questione relativa alla idoneità dell'ammortamento c.d. “alla francese” a produrre interessi anatocistici e costi occulti.
A tal fine, occorre fare qualche breve considerazione in merito al fenomeno dell'anatocismo.
L'anatocismo può essere definito come il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta. Gli interessi si trasformano in capitale e producono a loro volta interessi.
Tale fenomeno può riguardare sia gli interessi corrispettivi, cioè quelli pattuiti per il godimento di una somma di denaro, che gli interessi moratori, aventi una funzione risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento della prestazione.
L'anatocismo rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 1283 c.c. (rubricato
“Anatocismo”), a mente del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.
Tale norma non contiene una preclusione assoluta dell'anatocismo, ma sottopone la produzione di interessi su interessi a limiti rigorosi.
La ratio dell'art. 1283 c.c. è individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'esigenza di protezione del debitore e dell'equilibrio negoziale, avuto riguardo al fatto che la produzione di interessi su interessi scaduti comporta l'applicazione di un interesse superiore a quello pattuito, con conseguente rischio di una
4 crescita indefinita ed incalcolabile ex ante del debito di interessi dal lato del debitore.
Il calcolo degli interessi sugli interessi è, in particolare, consentito solo se richiesto con domanda giudiziale o in presenza di un accordo delle parti successivo alla scadenza degli stessi, purché si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi.
Un'ulteriore deroga al divieto di anatocismo è ammessa dal legislatore in presenza di “usi contrari”, da intendersi come “usi normativi”, disciplinati dagli artt. 1 e 8 delle preleggi, che possono elevarsi a fonti del diritto se richiamati da leggi o regolamenti.
Nel contratto di mutuo con rimborso rateale l'anatocismo si manifesta essenzialmente nella fase patologica del rapporto.
Tipica è l'ipotesi in cui, in caso di mancato pagamento di una rata, sull'intero importo della rata, comprensiva della quota interessi, l'istituto di credito calcoli gli interessi di mora, i quali, quindi, sono generati dagli interessi corrispettivi compresi pro quota nella rata insoluta.
Allo stesso modo, gli interessi anatocistici possono essere prodotti dall'applicazione da parte della banca degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario.
Al contrario, quando vi è regolarità nel pagamento delle rate, il cliente di norma non patisce nessun effetto anatocistico.
In realtà, alcuni matematici finanziari individuano nell'ammortamento c.d. “alla francese” una causa dell'anatocismo ex art. 1283 c.c., attribuendo rilievo alla formula matematica di elaborazione del piano di ammortamento con cui vengono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento nonché la quota di capitale e di interessi di cui si compone ciascuna rata di rimborso.
Segnatamente, l'ammortamento “alla francese” è definito a rata costante in quanto il mutuatario è tenuto a corrispondere periodicamente il medesimo importo fino all'estinzione del debito. A fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R, comprensive di interessi, calcolati al tasso I.
5 La prassi invalsa nel sistema bancario è quella di regolamentare l'ammortamento
“alla francese” in capitalizzazione composta e con gli interessi calcolati sul debito residuo.
Il programma di rimborso generalmente convenuto nel mercato finanziario può essere così sintetizzato:
- la quota di interessi della prima rata è calcolata sull'intera somma mutuata;
- la quota capitale è pari alla differenza tra la rata prestabilita, che deve rimanere costante, e la quota di interessi già determinata;
- la quota di interessi della seconda rata è calcolata sul capitale residuo, derivante dalla differenza tra l'importo mutuato e la quota capitale della prima rata;
- la quota capitale della seconda rata corrisponde alla differenza tra la rata costante e quest'ultima porzione di interessi.
Il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta, quindi, che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale che, nell'invarianza della rata, viene rimborsato per quote crescenti.
Come accennato, secondo alcuni matematici, l'adozione della legge dell'interesse composto realizza una spirale ascendente del monte interessi, sicché,
l'obbligazione accessoria, espressa dal monte interessi, in quanto ottenuta attraverso il calcolo composto degli stessi, comporterebbe necessariamente un illecito anatocistico.
In particolare, secondo questa teoria, nel regime semplice, caratterizzato dalla crescita lineare degli interessi, proporzionale al capitale finanziato e al tempo, è esclusa la produzione di interessi anatocistici, vi è proporzionalità tra l'obbligazione accessoria e quella principale, in conformità all'art. 821, comma 3,
c.c. che stabilisce che i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e il relativo prezzo ex art. 1284 c.c. risulta coincidente con il tasso espresso dal TAN. Diversamente, nel regime composto troverebbe spazio la produzione di interessi su interessi che determina una crescita esponenziale degli stessi, risultando, inoltre, disattesa la proporzionalità del regime semplice in quanto il valore del monte interessi esprime, via via rispetto al tempo, valori maggiori, secondo uno sviluppo esponenziale.
6 Tali argomenti non vengono, tuttavia, condivisi da una parte della giurisprudenza di merito.
Ed invero, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'”ammortamento alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
In tale prospettiva, si è evidenziato che ciò che avviene nel piano di
“ammortamento alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, i quali vengono comunque calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (Trib. Torino, 18.2.2022; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30.3.2022;
Trib. Roma, n. 868/2021; Trib. L'Aquila, 12.5.2021; Trib. Lecce, 22.3.2021; Trib.
Roma, 8.2.2021; Trib. Roma, 18.1.2021; App. Perugia, n. 33/2021; Trib.
Civitavecchia, n. 818/2020; Trib. Roma, n. 15551/2020; Trib. Ivrea, n.
723/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020; Trib. Trapani, n. 593/2020; Trib. Roma,
n. 11491/2020; Trib. Cosenza, n. 1547/2020; Trib. Lecce, n. 1947/2020; Trib.
Roma, n. 11741/2020; Trib. Rieti, n. 359/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020;
Trib. Roma, n. 9085/2020; Trib. Patti, n. 329/2020; Trib. Roma, n. 9074/2020;
Trib. Trani, n. 880/2020; Trib. Pordenone, 24.4.2020; Trib. Catania, n.
884/2020; Trib. Pisa, 30.1.2020; Trib. Belluno, n. 20/2020; Trib. Brescia, n.
189/2020; Trib. Milano, n. 1785/2020; Trib. Tarato, n. 21/2020; Trib.
Pordenone, n. 222/2020; Trib. Rimini, n. 13/2020; Trib. Parma, n. 85/2020;
Trib. Pisa, n. 112/2020; Trib. Torino, n. 487/2020; Trib. Roma, n. 6987/2020;
Trib. Lecce, n. 764/2020; App. Torino, 17.9.2020; App. Napoli, n. 772/2020;
App. Roma, n. 731/2020; Trib. Milano, n. 6299/2019; Trib. Cosenza, n.
2383/2019; Trib. Vasto, n. 293/2019; Trib. Chieti, n. 692/2019; Trib. Lucca, n.
1566/2019; Trib. Savona, 11.6.2019; Trib. Brindisi, n. 1693/2019; Trib. Pescara,
n. 1156/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Rieti, n. 699/2019; Trib. Torino,
30.5.2019; Trib. Roma, n. 15943/2019; Trib. Brescia, n. 2635/2019; Trib.
Avezzano, n. 477/2019; Trib. Siena, n. 824/2019; Trib. Rimini, n. 850/2019;
Trib. Torino, n. 1636/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Brescia, n.
1597/2019; App. Brescia, n. 2635/2019; Trib. Milano, 9.11.2017; Trib. Bergamo,
25.7.2017; Trib. Treviso, 12.11.2015; Trib. Modena, 11.11.2014; Trib. Pescara,
10.4.2014).
7 Ciò in quanto, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti. Il monte interessi, quindi, viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Quindi, nel “metodo francese”, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi – in conformità alla regola ex art. 1194 c.c. di imputazione del pagamento agli interessi-, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (il capitale viene abbattuto più lentamente in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver come conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'”italiana”, senza che ciò produca effetti anatocistici, in quanto non vi è il pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca, sicché il maggior ammontare degli interessi dipende dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo.
Alla luce di tali argomenti, deve concludersi che la formula matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata è un problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., non essendo sovrapponibili le nozioni di “interesse composto” e di “anatocismo”.
Tale conclusione si basa sulla considerazione che l'art. 1283 c.c. regola unicamente la produzione di interessi su interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti, sicché può parlarsi di anatocismo solo se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungano al capitale, così integrando la base di calcolo produttiva di successivi interessi.
In sostanza, nell'art. 1283 c.c. la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione, di cui la legge non consente in generale l'assunzione, mentre, nell'ammortamento “alla francese” non si verifica la produzione di interessi anatocistici in quanto il pagamento di ciascuna rata
8 comporta la liquidazione di tutti gli interessi e quelli aggregati nella rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti).
Ecco allora che la capitalizzazione composta, nei contratti di mutuo con rimborso rateale, lungi dal comportare l'applicazione di interessi anatocistici, costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, una forma di quantificazione della prestazione, rappresentando la maggior gravosità del mutuo alla francese una naturale conseguenza delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
A conferma di ciò, deve ulteriormente evidenziarsi come con la capitalizzazione composta non vi è il rischio di verificazione di quelle situazioni pregiudizievoli che il divieto di anatocismo tende a prevenire, vale a dire il pericolo di crescita indefinita e incalcolabile ex ante degli interessi i quali, al contrario, nell'ammortamento “alla francese”, sono conosciuti e conoscibili in base alle condizioni economiche pattuite nel contratto, e la cui produzione cessa alla scadenza dell'ammortamento.
Da ciò discende che il risultato economico raggiunto con l'ammortamento alla francese non è sanzionabile neppure con l'art. 1344 c.c., in quanto non riconducibile, neppure mediatamene, al divieto di anatocismo.
A ciò si aggiunge la constatazione che non può ricavarsi dalla legge un divieto di uso del regime composto.
Da un lato, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta.
Dall'altro, sia l'indicatore del TAEG, contemplato da fonti nazionali e comunitarie ai fini della trasparenza bancaria, che il TEG previsto dalla legge n. 108/96 per la verifica di usurarietà, usano il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse.
In conclusione, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, le cui argomentazioni sono senz'altro condivisibili, l'art. 1283 c.c. non vieta l'utilizzo della formula dell'interesse composto, neppure se applicato in via mediata attraverso l'art. 1344 c.c. e, allo stesso tempo, non vi è una preferenza legislativa per il regime finanziario semplice, rispetto a quello composto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, va rilevata l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca.
9 Ulteriormente, si ritiene non fondata la questione della determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo con restituzione rateale.
Dalla documentazione in atti risulta che il mutuatario accettava mediante sottoscrizione del contratto di mutuo del 6.10.2017 l'importo mutuato (euro
260.000,00), il numero complessivo delle rate (n. 160 da euro 4.070,80), la periodicità dei pagamenti (mensile), il TAN (3,25%), lo Spread (3,25), il tasso di riferimento (Euribor 6 mesi) e il piano di ammortamento (allegato al contratto).
Quindi, l'opponente disponeva di tutte le informazioni necessarie per comprendere quale fosse il reale “costo” del finanziamento.
Invero, “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali, sicché non si pongono profili di indeterminatezza del tasso di interesse. In questa prospettiva, l'approvazione del piano di ammortamento rende superflua l'accettazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per la corretta pattuizione del tasso di interesse, essendo tali informazioni evincibili dal piano di rimborso nel caso di specie allegato al contratto e approvato dai mutuatari (Trib. Roma, 25.10.2021).
Non può negarsi che nel caso inverso in cui l'opponente avesse avuto indicazioni precise sul regime di capitalizzazione senza l'allegazione del piano di ammortamento, avrebbe ricevuto informazioni meno esaustive sull'importo della rata da pagare e sulla somma da restituire e, quindi, sul costo reale del finanziamento.
A ciò si aggiunge la constatazione che non è riscontrabile nessun riferimento normativo sulla base del quale si possa richiedere la prospettazione da parte del mutuante di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa,
o la discussione critica del regime finanziario applicato al fine di verificare la determinatezza del tasso di interesse (Trib. Roma, n. 17766/2019).
Da qui, il rilievo che nell'approvazione del piano di ammortamento è implicita l'accettazione del regime finanziario impiegato per l'elaborazione della rata.
Alla luce di ciò, deve concludersi che, presupponendo l'elaborazione del piano di ammortamento l'applicazione del tasso netto pattuito, deve escludersi che la mancata approvazione del regime finanziario determina l'applicazione di un tasso di interesse diverso.
10 Da ciò discende che il piano di ammortamento debitamente sottoscritto dall'opponente non ha generato “costi occulti” o profili di indeterminatezza dell'oggetto del contratto mutuo.
La validità di tali conclusioni è avvalorata dalla recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale, tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, ha di recente evidenziato, per quel che rileva nel presente giudizio, che nel “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto
a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. n.
7382/2025).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le contestazioni degli opponenti vanno disattese.
11 Oltre ai motivi sopra illustrati, gli opponenti non hanno mosso alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza e all'entità del credito. Di contro, la documentazione prodotta dall'opposta (v. supra), è idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza l'an e il quantum del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
3. Le spese di giudizio sostenute dall'opposta, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 - 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico della parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
In relazione al procedimento di mediazione, si rileva la mancanza di prova in ordine agli esborsi sostenuti dalla parte opposta.
4. Nei rapporti tra opponenti e terza intervenuta, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto del fatto che la terza intervenuta si è costituita in giudizio dopo la fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., senza svolgere difese, in assenza del consenso dell'opposta alla sua estromissione ex art. 111 cost.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 763/2022 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra opponenti e terza intervenuta.
Cassino, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3298 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 10.12.2025 e vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. EF Martini
-opponenti-
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
PE AM e CO Di EF
-opposta-
e
(P.I. ), e per essa, (P.I. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
), quale mandataria di P.IVA_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Christian
EL EL
-terza intervenuta-
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.12.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 763/2022 Parte_2 emesso da questo Tribunale, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della di euro 23.780,96, quale saldo debitore del Controparte_1 contratto di finanziamento concluso il 6.10.2017 da le Parte_2 cui obbligazioni erano state garantite da fideiussione rilasciata da in Parte_1 pari data, contestando l'omesso esperimento del procedimento di mediazione nonché la mancata approvazione del regime composto del finanziamento dedotto in lite, con la conseguente applicazione di costi occulti da parte della banca.
Sulla base di tali deduzioni, gli opponenti così concludevano: “In via preliminare in rito: accertare e dichiarare, per i motivi infra esposti, l'onere di parte opposta in ordine all'attivazione della procedura di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010 e, per l'effetto, fissare a tal uopo termine perentorio;
➢ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del Decreto
Ingiuntivo n. 763/2022, emesso dal Tribunale di Cassino, nella persona del
Giudice Dott.ssa Sara Lanzetta, in data 18.07.2022, a definizione del procedimento monitorio n. 2291/2022 R.G. per le causali infra esposte e/o per quelle che saranno note al Giudicante all'esito del procedimento de quo e, per l'effetto, dichiarare la preclusa facoltà di parte avversa di procedere in executiviis nei confronti dell'opponente, previo annullamento/revoca del suddetto decreto ingiuntivo opposto;
➢ In via meramente subordinata: accertare e dichiarare, all'esito dell'espletanda fase istruttoria, la minor somma esser dovuta alla CP_1 opposta. ➢ In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre maggiorazione previdenziale, tariffaria per le spese forfettarie nella misura del
15%, e fiscale se dovuta”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione e le avverse domande e richieste poiché nulle, inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, condannare gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della istante di quanto risulterà dovuto, detratto quanto già corrisposto dalla CP_1
in data 23.4.2020 e Controparte_5
21.10.2020 pari rispettivamente ad €. 32.291,04 ed €. 101.063,27, per le rate non 2 pagate, capitale residuo del mutuo chirografario di cui al ricorso monitorio e per quanto dedotto nel presente giudizio, salvo altro, oltre interessi di mora al tasso convenuto nella misura annua pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 5,75 punti dal 28.5.2022 fino al saldo effettivo, ed in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui alla L. 108/1996, o al tasso che risulterà di giustizia, dal dovuto fino al saldo effettivo”.
Con atto di intervento depositato il 19.9.2025 si costituiva in giudizio CP_2
ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
[...]
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto -
(Cass. n. 17371/2003).
Orbene, la ha agito in via monitoria per la condanna di Controparte_1
debitore principale, ed , fideiussore, al Parte_2 Parte_2 pagamento della somma di euro 23.780,96, quale esposizione debitoria derivante da contratto di mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia –
Mediocredito Centrale s.p.a. del 6.10.2017, per le rate scadute, per il capitale residuo e per gli interessi di mora maturati, detratto quanto versato dal
Mediocredito Centrale s.p.a.
3 Al fine di dimostrare la sussistenza del credito, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti: a) contratto di mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia – Mediocredito Centrale s.p.a. del
6.10.2017 (all. n. 3 al ricorso); b) Garanzia Mediocredito Centrale s.p.a. del
15.9.2017 (all. n. 5 al ricorso); c) fideiussione rilasciata da in data Parte_1
6.10.2027 (all. n. 6 al ricorso); d) sollecito del 13.11.2019 (all. n. 7 al ricorso); comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 7.1.2020 (all. n. 8 al ricorso); certificazione ex art. 50 TUB (all. n. 9 al ricorso).
A fronte di ciò, gli opponenti non hanno contestato né l'inadempimento eccepito, né la ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine datata
7.1.2020, a seguito del mancato pagamento di n. 4 rate (dalla rata 24 alla rata
27).
Invero, il nucleo dell'opposizione proposta dagli opponenti concerne la questione relativa alla idoneità dell'ammortamento c.d. “alla francese” a produrre interessi anatocistici e costi occulti.
A tal fine, occorre fare qualche breve considerazione in merito al fenomeno dell'anatocismo.
L'anatocismo può essere definito come il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati su una somma dovuta. Gli interessi si trasformano in capitale e producono a loro volta interessi.
Tale fenomeno può riguardare sia gli interessi corrispettivi, cioè quelli pattuiti per il godimento di una somma di denaro, che gli interessi moratori, aventi una funzione risarcitoria del danno da ritardo nell'adempimento della prestazione.
L'anatocismo rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 1283 c.c. (rubricato
“Anatocismo”), a mente del quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore allo loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.
Tale norma non contiene una preclusione assoluta dell'anatocismo, ma sottopone la produzione di interessi su interessi a limiti rigorosi.
La ratio dell'art. 1283 c.c. è individuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'esigenza di protezione del debitore e dell'equilibrio negoziale, avuto riguardo al fatto che la produzione di interessi su interessi scaduti comporta l'applicazione di un interesse superiore a quello pattuito, con conseguente rischio di una
4 crescita indefinita ed incalcolabile ex ante del debito di interessi dal lato del debitore.
Il calcolo degli interessi sugli interessi è, in particolare, consentito solo se richiesto con domanda giudiziale o in presenza di un accordo delle parti successivo alla scadenza degli stessi, purché si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi.
Un'ulteriore deroga al divieto di anatocismo è ammessa dal legislatore in presenza di “usi contrari”, da intendersi come “usi normativi”, disciplinati dagli artt. 1 e 8 delle preleggi, che possono elevarsi a fonti del diritto se richiamati da leggi o regolamenti.
Nel contratto di mutuo con rimborso rateale l'anatocismo si manifesta essenzialmente nella fase patologica del rapporto.
Tipica è l'ipotesi in cui, in caso di mancato pagamento di una rata, sull'intero importo della rata, comprensiva della quota interessi, l'istituto di credito calcoli gli interessi di mora, i quali, quindi, sono generati dagli interessi corrispettivi compresi pro quota nella rata insoluta.
Allo stesso modo, gli interessi anatocistici possono essere prodotti dall'applicazione da parte della banca degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario.
Al contrario, quando vi è regolarità nel pagamento delle rate, il cliente di norma non patisce nessun effetto anatocistico.
In realtà, alcuni matematici finanziari individuano nell'ammortamento c.d. “alla francese” una causa dell'anatocismo ex art. 1283 c.c., attribuendo rilievo alla formula matematica di elaborazione del piano di ammortamento con cui vengono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento nonché la quota di capitale e di interessi di cui si compone ciascuna rata di rimborso.
Segnatamente, l'ammortamento “alla francese” è definito a rata costante in quanto il mutuatario è tenuto a corrispondere periodicamente il medesimo importo fino all'estinzione del debito. A fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R, comprensive di interessi, calcolati al tasso I.
5 La prassi invalsa nel sistema bancario è quella di regolamentare l'ammortamento
“alla francese” in capitalizzazione composta e con gli interessi calcolati sul debito residuo.
Il programma di rimborso generalmente convenuto nel mercato finanziario può essere così sintetizzato:
- la quota di interessi della prima rata è calcolata sull'intera somma mutuata;
- la quota capitale è pari alla differenza tra la rata prestabilita, che deve rimanere costante, e la quota di interessi già determinata;
- la quota di interessi della seconda rata è calcolata sul capitale residuo, derivante dalla differenza tra l'importo mutuato e la quota capitale della prima rata;
- la quota capitale della seconda rata corrisponde alla differenza tra la rata costante e quest'ultima porzione di interessi.
Il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta, quindi, che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale che, nell'invarianza della rata, viene rimborsato per quote crescenti.
Come accennato, secondo alcuni matematici, l'adozione della legge dell'interesse composto realizza una spirale ascendente del monte interessi, sicché,
l'obbligazione accessoria, espressa dal monte interessi, in quanto ottenuta attraverso il calcolo composto degli stessi, comporterebbe necessariamente un illecito anatocistico.
In particolare, secondo questa teoria, nel regime semplice, caratterizzato dalla crescita lineare degli interessi, proporzionale al capitale finanziato e al tempo, è esclusa la produzione di interessi anatocistici, vi è proporzionalità tra l'obbligazione accessoria e quella principale, in conformità all'art. 821, comma 3,
c.c. che stabilisce che i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto, e il relativo prezzo ex art. 1284 c.c. risulta coincidente con il tasso espresso dal TAN. Diversamente, nel regime composto troverebbe spazio la produzione di interessi su interessi che determina una crescita esponenziale degli stessi, risultando, inoltre, disattesa la proporzionalità del regime semplice in quanto il valore del monte interessi esprime, via via rispetto al tempo, valori maggiori, secondo uno sviluppo esponenziale.
6 Tali argomenti non vengono, tuttavia, condivisi da una parte della giurisprudenza di merito.
Ed invero, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'”ammortamento alla francese” non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
In tale prospettiva, si è evidenziato che ciò che avviene nel piano di
“ammortamento alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, i quali vengono comunque calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (Trib. Torino, 18.2.2022; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30.3.2022;
Trib. Roma, n. 868/2021; Trib. L'Aquila, 12.5.2021; Trib. Lecce, 22.3.2021; Trib.
Roma, 8.2.2021; Trib. Roma, 18.1.2021; App. Perugia, n. 33/2021; Trib.
Civitavecchia, n. 818/2020; Trib. Roma, n. 15551/2020; Trib. Ivrea, n.
723/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020; Trib. Trapani, n. 593/2020; Trib. Roma,
n. 11491/2020; Trib. Cosenza, n. 1547/2020; Trib. Lecce, n. 1947/2020; Trib.
Roma, n. 11741/2020; Trib. Rieti, n. 359/2020; Trib. Bergamo, n. 837/2020;
Trib. Roma, n. 9085/2020; Trib. Patti, n. 329/2020; Trib. Roma, n. 9074/2020;
Trib. Trani, n. 880/2020; Trib. Pordenone, 24.4.2020; Trib. Catania, n.
884/2020; Trib. Pisa, 30.1.2020; Trib. Belluno, n. 20/2020; Trib. Brescia, n.
189/2020; Trib. Milano, n. 1785/2020; Trib. Tarato, n. 21/2020; Trib.
Pordenone, n. 222/2020; Trib. Rimini, n. 13/2020; Trib. Parma, n. 85/2020;
Trib. Pisa, n. 112/2020; Trib. Torino, n. 487/2020; Trib. Roma, n. 6987/2020;
Trib. Lecce, n. 764/2020; App. Torino, 17.9.2020; App. Napoli, n. 772/2020;
App. Roma, n. 731/2020; Trib. Milano, n. 6299/2019; Trib. Cosenza, n.
2383/2019; Trib. Vasto, n. 293/2019; Trib. Chieti, n. 692/2019; Trib. Lucca, n.
1566/2019; Trib. Savona, 11.6.2019; Trib. Brindisi, n. 1693/2019; Trib. Pescara,
n. 1156/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Rieti, n. 699/2019; Trib. Torino,
30.5.2019; Trib. Roma, n. 15943/2019; Trib. Brescia, n. 2635/2019; Trib.
Avezzano, n. 477/2019; Trib. Siena, n. 824/2019; Trib. Rimini, n. 850/2019;
Trib. Torino, n. 1636/2019; Trib. Arezzo, n. 685/2019; Trib. Brescia, n.
1597/2019; App. Brescia, n. 2635/2019; Trib. Milano, 9.11.2017; Trib. Bergamo,
25.7.2017; Trib. Treviso, 12.11.2015; Trib. Modena, 11.11.2014; Trib. Pescara,
10.4.2014).
7 Ciò in quanto, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti. Il monte interessi, quindi, viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non determina capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Quindi, nel “metodo francese”, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi – in conformità alla regola ex art. 1194 c.c. di imputazione del pagamento agli interessi-, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (il capitale viene abbattuto più lentamente in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver come conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'”italiana”, senza che ciò produca effetti anatocistici, in quanto non vi è il pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca, sicché il maggior ammontare degli interessi dipende dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito residuo.
Alla luce di tali argomenti, deve concludersi che la formula matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata è un problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., non essendo sovrapponibili le nozioni di “interesse composto” e di “anatocismo”.
Tale conclusione si basa sulla considerazione che l'art. 1283 c.c. regola unicamente la produzione di interessi su interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti, sicché può parlarsi di anatocismo solo se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungano al capitale, così integrando la base di calcolo produttiva di successivi interessi.
In sostanza, nell'art. 1283 c.c. la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione, di cui la legge non consente in generale l'assunzione, mentre, nell'ammortamento “alla francese” non si verifica la produzione di interessi anatocistici in quanto il pagamento di ciascuna rata
8 comporta la liquidazione di tutti gli interessi e quelli aggregati nella rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti).
Ecco allora che la capitalizzazione composta, nei contratti di mutuo con rimborso rateale, lungi dal comportare l'applicazione di interessi anatocistici, costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, una forma di quantificazione della prestazione, rappresentando la maggior gravosità del mutuo alla francese una naturale conseguenza delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mutuatario.
A conferma di ciò, deve ulteriormente evidenziarsi come con la capitalizzazione composta non vi è il rischio di verificazione di quelle situazioni pregiudizievoli che il divieto di anatocismo tende a prevenire, vale a dire il pericolo di crescita indefinita e incalcolabile ex ante degli interessi i quali, al contrario, nell'ammortamento “alla francese”, sono conosciuti e conoscibili in base alle condizioni economiche pattuite nel contratto, e la cui produzione cessa alla scadenza dell'ammortamento.
Da ciò discende che il risultato economico raggiunto con l'ammortamento alla francese non è sanzionabile neppure con l'art. 1344 c.c., in quanto non riconducibile, neppure mediatamene, al divieto di anatocismo.
A ciò si aggiunge la constatazione che non può ricavarsi dalla legge un divieto di uso del regime composto.
Da un lato, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta.
Dall'altro, sia l'indicatore del TAEG, contemplato da fonti nazionali e comunitarie ai fini della trasparenza bancaria, che il TEG previsto dalla legge n. 108/96 per la verifica di usurarietà, usano il regime composto per il calcolo dei tassi d'interesse.
In conclusione, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, le cui argomentazioni sono senz'altro condivisibili, l'art. 1283 c.c. non vieta l'utilizzo della formula dell'interesse composto, neppure se applicato in via mediata attraverso l'art. 1344 c.c. e, allo stesso tempo, non vi è una preferenza legislativa per il regime finanziario semplice, rispetto a quello composto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, va rilevata l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca.
9 Ulteriormente, si ritiene non fondata la questione della determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo con restituzione rateale.
Dalla documentazione in atti risulta che il mutuatario accettava mediante sottoscrizione del contratto di mutuo del 6.10.2017 l'importo mutuato (euro
260.000,00), il numero complessivo delle rate (n. 160 da euro 4.070,80), la periodicità dei pagamenti (mensile), il TAN (3,25%), lo Spread (3,25), il tasso di riferimento (Euribor 6 mesi) e il piano di ammortamento (allegato al contratto).
Quindi, l'opponente disponeva di tutte le informazioni necessarie per comprendere quale fosse il reale “costo” del finanziamento.
Invero, “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali, sicché non si pongono profili di indeterminatezza del tasso di interesse. In questa prospettiva, l'approvazione del piano di ammortamento rende superflua l'accettazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice, per la corretta pattuizione del tasso di interesse, essendo tali informazioni evincibili dal piano di rimborso nel caso di specie allegato al contratto e approvato dai mutuatari (Trib. Roma, 25.10.2021).
Non può negarsi che nel caso inverso in cui l'opponente avesse avuto indicazioni precise sul regime di capitalizzazione senza l'allegazione del piano di ammortamento, avrebbe ricevuto informazioni meno esaustive sull'importo della rata da pagare e sulla somma da restituire e, quindi, sul costo reale del finanziamento.
A ciò si aggiunge la constatazione che non è riscontrabile nessun riferimento normativo sulla base del quale si possa richiedere la prospettazione da parte del mutuante di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa,
o la discussione critica del regime finanziario applicato al fine di verificare la determinatezza del tasso di interesse (Trib. Roma, n. 17766/2019).
Da qui, il rilievo che nell'approvazione del piano di ammortamento è implicita l'accettazione del regime finanziario impiegato per l'elaborazione della rata.
Alla luce di ciò, deve concludersi che, presupponendo l'elaborazione del piano di ammortamento l'applicazione del tasso netto pattuito, deve escludersi che la mancata approvazione del regime finanziario determina l'applicazione di un tasso di interesse diverso.
10 Da ciò discende che il piano di ammortamento debitamente sottoscritto dall'opponente non ha generato “costi occulti” o profili di indeterminatezza dell'oggetto del contratto mutuo.
La validità di tali conclusioni è avvalorata dalla recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale, tenuto conto dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali a tasso fisso, ha di recente evidenziato, per quel che rileva nel presente giudizio, che nel “nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto
a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass. n.
7382/2025).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le contestazioni degli opponenti vanno disattese.
11 Oltre ai motivi sopra illustrati, gli opponenti non hanno mosso alcuna specifica contestazione in ordine all'esistenza e all'entità del credito. Di contro, la documentazione prodotta dall'opposta (v. supra), è idonea a dimostrare con tranquillizzante certezza l'an e il quantum del credito azionato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
3. Le spese di giudizio sostenute dall'opposta, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 - 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico della parte opponente, in omaggio al principio della soccombenza.
In relazione al procedimento di mediazione, si rileva la mancanza di prova in ordine agli esborsi sostenuti dalla parte opposta.
4. Nei rapporti tra opponenti e terza intervenuta, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto del fatto che la terza intervenuta si è costituita in giudizio dopo la fissazione dell'udienza di discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., senza svolgere difese, in assenza del consenso dell'opposta alla sua estromissione ex art. 111 cost.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 763/2022 emesso da questo Tribunale, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra opponenti e terza intervenuta.
Cassino, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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