TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/07/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3006 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato PIFFERI Parte_1 C.F._1
DANIELA
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato VIRGILI CP_1 C.F._2
TULLIO
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte autorizzate depositate il 16/12/2024 dall'attore e il 14/12/2024 dalla convenuta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia il 26/12/2016, non trascritto in Italia, e dalla loro unione è nata la figlia in data 01/10/2017. Per_1
2. I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 184/2021, pubblicata il 05/02/2021, passata in giudicato.
3. Con ricorso del 17/05/2022, il marito ha chiesto lo scioglimento del matrimonio e statuizioni accessorie, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti tra le parti, nonché tra i genitori e la figlia minore.
4. Nel giudizio così radicato si è costituita la moglie, concordando con lo scioglimento del matrimonio, ma domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. All'esito dell'udienza del 10/11/2022, con ordinanza del 29/11/2022, il Presidente delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza e nominato il G.I. per la prosecuzione.
6. La causa è stata quindi istruita con l'acquisizione di relazioni del Servizio sociale (nelle date del
30/03/2023, 24/10/2023 e 18/11/2024) che ha seguito il nucleo.
7. Le parti hanno infine depositato gli scritti conclusivi.
§
A) Sussiste la giurisdizione italiana:
- in ordine pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 2019/1111
(Bruxelles II ter), in quanto la residenza abituale dei coniugi è in Italia;
- in relazione alle domande concernenti l'affidamento della prole, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. a.ii) del medesimo regolamento, essendo in Italia la residenza abituale anche della figlia minore;
- quanto alla domanda di mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 3 Regolamento UE 4/2009, essendo sempre l'Italia il luogo in cui tanto la madre creditrice, quanto il convenuto obbligato, risiedono abitualmente.
B) E' applicabile la legge italiana, ancorché il matrimonio sia stato contratto in Tunisia, ai sensi dell'art. 8 lett. a del Regolamento 1259/2010, dato che ambo le parti, come detto, risiedono stabilmente in Italia.
C) E' irrilevante la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato civile italiano, non avendo la stessa natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità, come da tempo chiarito, in modo convincente, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass., 18/07/2013,
n. 17620).
D) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore
2 inequivoco delle rispettive difese, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
E) In corso di causa, anche grazie al prezioso lavoro di supporto svolto dal Servizio sociale, i genitori hanno appianato buona parte dei pregressi motivi di contrasto personale e si sono sostanzialmente accordati per l'affidamento condiviso della figlia minore, la sua collocazione prevalente con la madre e un calendario ordinario di frequentazioni ordinarie con il padre strutturato su fine settimana alternati.
L'accordo, rispondente all'interesse di viene recepito dal Tribunale, che provvede unicamente Per_1 in dispositivo a meglio dettagliare i periodi di frequentazione durante le varie vacanze.
Si stabilisce inoltre che il padre, quanto alle frequentazioni ordinarie, si faccia carico dei trasporti di da e per la casa ove la bambina vive assieme alla madre, dal momento che egli solo dispone di Per_1 patente di guida e che trattasi, in concreto, di 4 viaggi mensili di poco più di 40 km ciascuno (da
Spilamberto a Cavezzo), dunque senz'altro affrontabili senza particolare disagio o aggravio economico.
Anche per tali ragioni, oltre che per la sua tenera età (nemmeno 8 anni), la minore non è stata ascoltata, risultando l'incombente superfluo.
F) Si ritiene comunque opportuno, in primis per consolidare la positiva evoluzione dei rapporti tra i genitori, che il Servizio sociale continui a monitorare il nucleo per la durata di un anno, come meglio indicato in dispositivo.
G) Sul fronte economico (riguardante, peraltro, la sola figlia minore, dato che le parti non hanno avanzato richieste di assegno divorzile) unico terreno di effettivo contrasto tra i contendenti, si ritengono tuttora equilibrate, e quindi meritevoli di conferma (al pari di quanto già avvenuto in sede di ordinanza presidenziale del presente giudizio), le statuizioni separative, in forza delle quali il padre
è obbligato a versare alla madre euro 300,00 mensili per il mantenimento ordinario di (a far Per_1 data dalla pronuncia dell'ordinanza presidenziale di quel giudizio, ossia il 05/12/2017), oltre alla metà delle spese straordinarie.
Vanno dunque respinte le richieste di modifica in proposito avanzate da ambo le parti.
La pronuncia della presente sentenza divorzile determina, come noto, la cessazione dell'obbligo del datore di lavoro del padre di versare direttamente alla madre il contributo dal primo dovuto per il mantenimento della figlia minore (art. 156, sesto comma, c.c.). Va da sé, tuttavia, che in caso di nuovo inadempimento dell'obbligato, la creditrice avrà facoltà di utilizzare lo strumento di cui all'art. 473- bis. 37 c.p.c. per ripristinare il precedente pagamento diretto.
L'assegno unico per la prole erogato dall' , infine, continuerà a essere incassato nella sua CP_2 interezza dalla madre, la quale attende in misura decisamente preponderante alle esigenze materiali
3 della bambina (si conferma dunque il disposto dell'ordinanza presidenziale del 29/11/2022).
H) La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ex art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/12/2016 in TUNISIA da Parte_1
(nato in [...] il [...]) con nata in [...] il [...]); CP_1
2. affida la figlia minore della coppia nata il giorno 01/10/2017, a entrambi i genitori, dunque Per_1 in modo condiviso;
3. colloca la figlia minore della coppia presso la madre nell'abitazione di quest'ultima, presso la quale anche la bambina avrà così residenza;
4. così regola le frequentazioni tra e il padre: Per_1 calendario ordinario: a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera a ore 20:30 quando verrà riaccompagnata a casa della madre (dunque con pernottamento la notte del sabato); il padre curerà i trasporti della figlia minore da e per la casa ove la bambina vive con la madre;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
nel restante periodo estivo di assenza scolastica si seguirà il calendario ordinario;
vacanze natalizie: ad anni alterni, o il periodo dal 23 al 30 dicembre, o quello dal 31 dicembre al
6 gennaio;
vacanze pasquali: 3 giorni con ciascun genitore, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
5. incarica il Servizio sociale di effettuare un monitoraggio sul nucleo della durata di 12 mesi, inviando al termine relazione al Giudice tutelare e segnalando immediatamente alla Procura minorile eventuali condotte di genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per la minore;
6. obbliga il padre a versare alla madre euro 300,00 mensili (con decorrenza dal 05/12/2017) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
4 accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza la madre a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la CP_2 prole;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
9. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna per le eventuali determinazioni di competenza ex art. 38 disp. att. c.c.;
10. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale (Unione Comuni
Modenesi Area Nord) incaricato di svolgere il monitoraggio sul nucleo.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/07/2025
5 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
6