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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
27 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2867 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Summa, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1
Massaini, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9277/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 23/10/2023.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 21.8.2018 al 28.6.2019, con inquadramento al IV livello CCNL applicato con mansioni di Conduttore Macchine Operatrici;
di aver condotto camion per il trasporto degli attrezzi e dei materiali dal magazzino della convenuta in
IA (Rm) ai vari cantieri di lavoro, dove aveva operato con l'escavatore per gli scavi e movimentazione della terra;
di avere avuto un orario di lavoro, fino al 1.5.2019, di 20 ore settimanali e, da tale data, trasformato in full time, ma di avere sempre lavorato per 50 ore settimanali, e spesso con orario notturno;
di avere percepito la somma di € 2.000 mensili a titolo di retribuzione e di aver ricevuto, dalla convenuta, solo parzialmente quanto dovuto a titolo di indennità di mensa, indennità di trasporto, lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro festivo, indennità trasferta, indennità malattia e TFR;
di essersi dimesso in data 28.6.2019, ha agito in giudizio nei confronti della
[...] formulando le seguenti conclusioni: “ il Tribunale adito, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, assunti i provvedimenti di legge e del caso, e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, fissata l'udienza ex art. 415 c.p.c.: 1. accerti e dichiari per il periodo lavorativo dal 21.8.2018 al
28.6.2019, la natura subordinata a tempo pieno del contratto di lavoro, in applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende Edilizia – Piccola Industria – Confapi ANIEM e dei successivi Verbali di Accordo di rinnovo, ovvero del diverso CCNL ritenuto applicabile. 2. condanni la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 18.087,65 per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio;
3. condanni la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge” con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in
€2.694,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA”.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che era circostanza pacifica, oltre che documentata, che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21.8.2018 al 28.6.2019 era stato formalizzato con un part time di 20 ore settimanali fino al 30.4.2019 e con orario full time dal 1.5.2019 fino alla cessazione del rapporto, ed assolutamente incontestato era l'inquadramento contrattuale;
il ricorrente, che aveva dedotto di avere lavorato un maggior numero di ore rispetto a quelle contrattuali, non aveva però assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo fornito l'istruttoria espletata attraverso l'esame dei testi indicati dalle parti elementi utili ai fini della prova del maggiore orario di lavoro dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata Parte_1 per: a) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale del teste che, diversamente da quanto motivato dal primo giudice, aveva confermato il Testimone_1 maggior orario di lavoro dedotto dall'appellante; b) omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio idonea a comprovare il maggiore orario lavorativo, in particolare i dischi cronotachigrafi versati in atti, e della circostanza, non contestata dalla controparte, della percezione della retribuzione per un importo pari ad euro 2.000,00 per tutta la durata del rapporto lavorativo;
c) mancata ammissione della prova per interpello richiesta dall'appellante; d) erronea determinazione delle spese di lite, per mancata applicazione della compensazione.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
I primi tre motivi di appello, essendo tutti attinenti ad una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere esaminati congiuntamente.
Osserva preliminarmente la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti. L'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra, dunque, altro limite che l'indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza che questi sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). In particolare, come ribadito recentemente con riferimento alla valutazione della prova testimoniale, tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del 2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto infondate le rivendicazioni economiche formulate dall'originario ricorrente.
È noto, infatti, che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, con puntuale riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione ed anche alle pause effettuate.
L'esposto principio costituisce, invero, proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario pattuito quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
In particolare, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere puntualmente provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (Cass.
n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 4076 del 20/02/2018). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato a tale proposito come sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario gravi un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 16150 del 19/06/2018), potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell 'an.
Trattasi di principi applicabili, per analogia di fattispecie, anche in ordine agli oneri gravanti sul lavoratore per ogni prestazione resa al di là dell'ordinario orario di lavoro o comunque di quello previsto nel contratto individuale e quindi estensibili anche al lavoro festivo, domenicale e notturno.
Tanto premesso deve ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'assoluta carenza probatoria circa l'effettuazione, da parte dell'appellante, di ore di lavoro ulteriori rispetto a quanto risulta essere stato concordato e retribuito alla stregua dei dati desumibili dai prospetti paga prodotti in atti. Dalle prove testimoniali espletate in prime cure, invero, non si desume una sufficiente ed attendibile ricostruzione della concreta articolazione della settimana lavorativa del lavoratore e degli orari da quest'ultimo effettivamente osservati nello svolgimento delle sue mansioni.
Con specifico riferimento alla deposizione testimoniale resa da , oggetto di specifica Testimone_1 impugnazione in questa sede, deve rilevarsi che il teste escusso, infatti, pur affermando di aver lavorato con l'originario ricorrente presso la società convenuta, non è stato in grado di fornire elementi concordanti sull'inizio dell'attività lavorativa presso la società convenuta, nella misura in cui ha riferito un dato temporale difforme dalla prospettazione attorea, né ha fornito elementi utili in merito all'articolazione dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente in costanza del rapporto lavorativo e all' eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto a tale orario. Contr In relazione al primo profilo ha, infatti, affermato “… io ho lavorato per di preciso il periodo Contr non lo ricordo 7 o 8 anni fa… adesso che lei mi fa pensare in sarò stato da metà 2015 al 2016.
Ricordo che nel 2017 ero in SIAT Installazioni spa e 2018,2019, 2020 2021 2022 e fino a maggio Contr 2023 sono stato in TE che poi è fallita e sono andato in SITE. Io in facevo l'operaio a terra Contr e faceva l'escavatorista..Io tutto il periodo in cui ho lavorato in ho lavorato con Pt_1
Contr poi gli ultimi tre mesi mi hanno spostato io facevo l'asfalto ma era sempre e il ricorrente Pt_1 ci portava i mezzi noi non avevamo le patenti… adesso che lei mi chiede se sono sicuro delle date io Contr dico che le date precisamente non le ricordo ma io e abbiamo lavorato insieme in e poi Pt_1 siamo andati insieme in SIAT. Credo che siamo andati in SIAT più o meno nel 2018 e abbiamo lavorato insieme un anno ma non è che abbiamo lavorato solo nel 2018 non ricordo il mese ma ricordo che abbiamo lavorato un anno pieno e dopo ha lavorato un anno insieme a me a Pt_1
TE e poi AV se ne è andato e io ho continuato a lavorare in TE e non l'ho visto più…” ; Contr in relazione al secondo profilo ha, invece, riferito che: “Quando lavoravo per tutti gli operai anche il ricorrente dovevamo stare alle 6 in magazzino e rientravamo verso le 18,30 o 19 questo dal lunedì al venerdì e a volte lavoravamo il sabato ma il sabato verso le 16,30 rientravamo” precisando successivamente che “questi sono i miei orari perché poi AV a volte doveva rientrare prendere
l'escavatore con il camion ( i mezzi si spostano con il camion) e quindi gli orari precisi di AV io non li so dire;
… c'era un'ora di pausa pranzo ma era a discrezione”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono, a ben vedere, di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti all'effettivo orario lavorativo osservato dal ricorrente e, pertanto, insufficienti a provare in termini concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
Né sovvengono, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, ai fini della prova del maggior orario lavorativo dedotto, i dati evincibili dai dischi cronotachigrafi prodotti in giudizio ritenuti, in tesi, elementi idonei a provare la fondatezza della pretesa azionata, in quanto attestanti l'espletamento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore per un orario superiore a quello contrattualmente pattuito, segnatamente, pari o eccedente le dieci ore giornaliere.
Al riguardo deve rilevarsi l'assoluta carenza di allegazione attorea in relazione al suddetto elemento probatorio atteso che il ricorrente, nel ricorso introduttivo di primo grado, non deduce neppure a quale mezzo gli stessi si riferiscano, limitandosi sul punto ad affermare genericamente che “Il camion condotto dal ricorrente era dotato di cronotachigrafo che registrava l'orario di partenza e di arrivo che il sig. rispettava quotidianamente”. Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione Pt_1 sul punto rende pertanto irrilevante il suddetto elemento probatorio ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa azionata.
Allo stesso modo, del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, è la circostanza dedotta dall'appellante ed in tesi non valutata dal giudicante, rappresentata dall'asserita corresponsione, in proprio favore, di una retribuzione di importo pari ad euro 2.000,00 per tutta la durata del rapporto contrattuale, atteso che la suddetta circostanza, non provata in alcun modo, è smentita dalla documentazione versata in atti, la quale attesta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'avvenuta corresponsione di tale importo solo dal mese di maggio 2019, data in cui la società ha provveduto a trasformare il rapporto di lavoro da part time in full time ( buste paga in atti), adeguando dunque l'importo della retribuzione al maggior numero di ore lavorative contrattualmente pattuite ed espletate.
Pienamente condivisibile, alla stregua delle considerazioni espresse, è quindi la valutazione effettuata dal primo giudice che ha ritenuto infondata la pretesa attorea, non avendo l'appellante fornito prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, e non ha dato pertanto seguito alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, essendosi formato il proprio convincimento già in base alle risultanze istruttorie acquisite al processo (Cass. n. 8544/2000, conformi Cass. 4243/2000, Cass. 3188/2006).
Infine, non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di gravame con cui si censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di prime cure disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Al riguardo deve osservarsi che la disciplina delle spese è regolata dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (cfr. sul punto Cass. civ. n.
19890/2023); la valutazione di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. civ. n. 3877/2023).
Nel caso di specie, correttamente il giudice di prime cure ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali non sussistendo i presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di lite invocata dall'appellante, totalmente soccombente in giudizio.
Tali i motivi della decisione alla luce dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
27 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2867 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Summa, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1
Massaini, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9277/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 23/10/2023.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 21.8.2018 al 28.6.2019, con inquadramento al IV livello CCNL applicato con mansioni di Conduttore Macchine Operatrici;
di aver condotto camion per il trasporto degli attrezzi e dei materiali dal magazzino della convenuta in
IA (Rm) ai vari cantieri di lavoro, dove aveva operato con l'escavatore per gli scavi e movimentazione della terra;
di avere avuto un orario di lavoro, fino al 1.5.2019, di 20 ore settimanali e, da tale data, trasformato in full time, ma di avere sempre lavorato per 50 ore settimanali, e spesso con orario notturno;
di avere percepito la somma di € 2.000 mensili a titolo di retribuzione e di aver ricevuto, dalla convenuta, solo parzialmente quanto dovuto a titolo di indennità di mensa, indennità di trasporto, lavoro supplementare, lavoro straordinario, lavoro festivo, indennità trasferta, indennità malattia e TFR;
di essersi dimesso in data 28.6.2019, ha agito in giudizio nei confronti della
[...] formulando le seguenti conclusioni: “ il Tribunale adito, in funzione di Giudice del CP_1
Lavoro, assunti i provvedimenti di legge e del caso, e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, fissata l'udienza ex art. 415 c.p.c.: 1. accerti e dichiari per il periodo lavorativo dal 21.8.2018 al
28.6.2019, la natura subordinata a tempo pieno del contratto di lavoro, in applicazione del CCNL per i dipendenti delle aziende Edilizia – Piccola Industria – Confapi ANIEM e dei successivi Verbali di Accordo di rinnovo, ovvero del diverso CCNL ritenuto applicabile. 2. condanni la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di euro 18.087,65 per i titoli indicati in narrativa, ovvero della diversa somma risultante dovuta nel corso del giudizio;
3. condanni la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge” con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha così disposto “Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in
€2.694,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA”.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che era circostanza pacifica, oltre che documentata, che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21.8.2018 al 28.6.2019 era stato formalizzato con un part time di 20 ore settimanali fino al 30.4.2019 e con orario full time dal 1.5.2019 fino alla cessazione del rapporto, ed assolutamente incontestato era l'inquadramento contrattuale;
il ricorrente, che aveva dedotto di avere lavorato un maggior numero di ore rispetto a quelle contrattuali, non aveva però assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo fornito l'istruttoria espletata attraverso l'esame dei testi indicati dalle parti elementi utili ai fini della prova del maggiore orario di lavoro dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata Parte_1 per: a) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della prova testimoniale del teste che, diversamente da quanto motivato dal primo giudice, aveva confermato il Testimone_1 maggior orario di lavoro dedotto dall'appellante; b) omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio idonea a comprovare il maggiore orario lavorativo, in particolare i dischi cronotachigrafi versati in atti, e della circostanza, non contestata dalla controparte, della percezione della retribuzione per un importo pari ad euro 2.000,00 per tutta la durata del rapporto lavorativo;
c) mancata ammissione della prova per interpello richiesta dall'appellante; d) erronea determinazione delle spese di lite, per mancata applicazione della compensazione.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita la società appellata, resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
I primi tre motivi di appello, essendo tutti attinenti ad una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere esaminati congiuntamente.
Osserva preliminarmente la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti. L'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra, dunque, altro limite che l'indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza che questi sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 9275 del
2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). In particolare, come ribadito recentemente con riferimento alla valutazione della prova testimoniale, tanto la valutazione delle deposizioni, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito cui sono riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità
e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. sul punto Cass. n. 21187 del 2019 e Cass. n. 4474 del 2022).
Orbene, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti, operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del materiale probatorio, ha ritenuto infondate le rivendicazioni economiche formulate dall'originario ricorrente.
È noto, infatti, che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, con puntuale riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione ed anche alle pause effettuate.
L'esposto principio costituisce, invero, proiezione del criterio guida di cui all'articolo 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario pattuito quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
In particolare, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere puntualmente provato dal lavoratore, senza che in ordine alla quantificazione delle stesse possa farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione e non già la sua esistenza (Cass.
n. 12434 del 25/05/2006, Cass. n. 4076 del 20/02/2018). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre evidenziato a tale proposito come sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario gravi un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 16150 del 19/06/2018), potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell 'an.
Trattasi di principi applicabili, per analogia di fattispecie, anche in ordine agli oneri gravanti sul lavoratore per ogni prestazione resa al di là dell'ordinario orario di lavoro o comunque di quello previsto nel contratto individuale e quindi estensibili anche al lavoro festivo, domenicale e notturno.
Tanto premesso deve ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'assoluta carenza probatoria circa l'effettuazione, da parte dell'appellante, di ore di lavoro ulteriori rispetto a quanto risulta essere stato concordato e retribuito alla stregua dei dati desumibili dai prospetti paga prodotti in atti. Dalle prove testimoniali espletate in prime cure, invero, non si desume una sufficiente ed attendibile ricostruzione della concreta articolazione della settimana lavorativa del lavoratore e degli orari da quest'ultimo effettivamente osservati nello svolgimento delle sue mansioni.
Con specifico riferimento alla deposizione testimoniale resa da , oggetto di specifica Testimone_1 impugnazione in questa sede, deve rilevarsi che il teste escusso, infatti, pur affermando di aver lavorato con l'originario ricorrente presso la società convenuta, non è stato in grado di fornire elementi concordanti sull'inizio dell'attività lavorativa presso la società convenuta, nella misura in cui ha riferito un dato temporale difforme dalla prospettazione attorea, né ha fornito elementi utili in merito all'articolazione dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente in costanza del rapporto lavorativo e all' eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto a tale orario. Contr In relazione al primo profilo ha, infatti, affermato “… io ho lavorato per di preciso il periodo Contr non lo ricordo 7 o 8 anni fa… adesso che lei mi fa pensare in sarò stato da metà 2015 al 2016.
Ricordo che nel 2017 ero in SIAT Installazioni spa e 2018,2019, 2020 2021 2022 e fino a maggio Contr 2023 sono stato in TE che poi è fallita e sono andato in SITE. Io in facevo l'operaio a terra Contr e faceva l'escavatorista..Io tutto il periodo in cui ho lavorato in ho lavorato con Pt_1
Contr poi gli ultimi tre mesi mi hanno spostato io facevo l'asfalto ma era sempre e il ricorrente Pt_1 ci portava i mezzi noi non avevamo le patenti… adesso che lei mi chiede se sono sicuro delle date io Contr dico che le date precisamente non le ricordo ma io e abbiamo lavorato insieme in e poi Pt_1 siamo andati insieme in SIAT. Credo che siamo andati in SIAT più o meno nel 2018 e abbiamo lavorato insieme un anno ma non è che abbiamo lavorato solo nel 2018 non ricordo il mese ma ricordo che abbiamo lavorato un anno pieno e dopo ha lavorato un anno insieme a me a Pt_1
TE e poi AV se ne è andato e io ho continuato a lavorare in TE e non l'ho visto più…” ; Contr in relazione al secondo profilo ha, invece, riferito che: “Quando lavoravo per tutti gli operai anche il ricorrente dovevamo stare alle 6 in magazzino e rientravamo verso le 18,30 o 19 questo dal lunedì al venerdì e a volte lavoravamo il sabato ma il sabato verso le 16,30 rientravamo” precisando successivamente che “questi sono i miei orari perché poi AV a volte doveva rientrare prendere
l'escavatore con il camion ( i mezzi si spostano con il camion) e quindi gli orari precisi di AV io non li so dire;
… c'era un'ora di pausa pranzo ma era a discrezione”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono, a ben vedere, di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti all'effettivo orario lavorativo osservato dal ricorrente e, pertanto, insufficienti a provare in termini concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
Né sovvengono, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, ai fini della prova del maggior orario lavorativo dedotto, i dati evincibili dai dischi cronotachigrafi prodotti in giudizio ritenuti, in tesi, elementi idonei a provare la fondatezza della pretesa azionata, in quanto attestanti l'espletamento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore per un orario superiore a quello contrattualmente pattuito, segnatamente, pari o eccedente le dieci ore giornaliere.
Al riguardo deve rilevarsi l'assoluta carenza di allegazione attorea in relazione al suddetto elemento probatorio atteso che il ricorrente, nel ricorso introduttivo di primo grado, non deduce neppure a quale mezzo gli stessi si riferiscano, limitandosi sul punto ad affermare genericamente che “Il camion condotto dal ricorrente era dotato di cronotachigrafo che registrava l'orario di partenza e di arrivo che il sig. rispettava quotidianamente”. Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione Pt_1 sul punto rende pertanto irrilevante il suddetto elemento probatorio ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa azionata.
Allo stesso modo, del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, è la circostanza dedotta dall'appellante ed in tesi non valutata dal giudicante, rappresentata dall'asserita corresponsione, in proprio favore, di una retribuzione di importo pari ad euro 2.000,00 per tutta la durata del rapporto contrattuale, atteso che la suddetta circostanza, non provata in alcun modo, è smentita dalla documentazione versata in atti, la quale attesta, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'avvenuta corresponsione di tale importo solo dal mese di maggio 2019, data in cui la società ha provveduto a trasformare il rapporto di lavoro da part time in full time ( buste paga in atti), adeguando dunque l'importo della retribuzione al maggior numero di ore lavorative contrattualmente pattuite ed espletate.
Pienamente condivisibile, alla stregua delle considerazioni espresse, è quindi la valutazione effettuata dal primo giudice che ha ritenuto infondata la pretesa attorea, non avendo l'appellante fornito prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, e non ha dato pertanto seguito alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, essendosi formato il proprio convincimento già in base alle risultanze istruttorie acquisite al processo (Cass. n. 8544/2000, conformi Cass. 4243/2000, Cass. 3188/2006).
Infine, non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di gravame con cui si censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di prime cure disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Al riguardo deve osservarsi che la disciplina delle spese è regolata dall'art. 92 c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di disporre la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Alle ipotesi tipizzate, inoltre, per effetto della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, va aggiunta la sussistenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione, che devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentirne il necessario controllo (cfr. sul punto Cass. civ. n.
19890/2023); la valutazione di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra, in ogni caso, nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. civ. n. 3877/2023).
Nel caso di specie, correttamente il giudice di prime cure ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali non sussistendo i presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di lite invocata dall'appellante, totalmente soccombente in giudizio.
Tali i motivi della decisione alla luce dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.