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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 09.04.2025, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 110/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianni DI STEFANO, presso il cui studio, con sede in Vasto, al C.so Giuseppe Garibaldi n.
115/D, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino ZACCARIA ed elettivamente domiciliato negli uffici della civica avvocatura, con sede in Vasto, alla Piazza Barbacani;
CONVENUTO
NONCHÈ TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
(già ) Controparte_2 Controparte_3
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 30.01.2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il per ivi sentirlo Controparte_1
dichiarare responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarlo al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, quantificati in € 33.306,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, in data 19.07.2017,
alle ore 12:00 circa, mentre percorreva a piedi la Via Tobruk in Vasto, rovinava violentemente a terra, a causa della pavimentazione in porfido sconnessa dal marciapiede, che celava una buca. Immediatamente soccorsa, veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale Civile di Vasto, dove le venivano diagnosticati “frattura
frammentata scomposta, trimalleolare, caviglia dx, con lussazione astragalo, in gravida al 6 mese” e, a seguito di ricovero sino al 21.07.2017, le venivano praticate le cure del caso;
alle dimissioni, seguivano ulteriori periodi di riposo e terapie.
L'attrice ha, altresì, precisato che l'evento lesivo è imputabile alla esclusiva responsabilità dell'ente evocato in giudizio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode della strada ove è avvenuto il sinistro. Ha, quindi, esperito il tentativo di negoziazione assistita, ma con esito negativo.
2. Con comparsa depositata il 16.04.2020, si è costituito in giudizio il P_
, il quale ha, preliminarmente, chiesto di chiamare in causa la
[...] Controparte_2
(già ), quale compagnia assicuratrice
[...] Controparte_3
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dell'ente - in forza del contratto n. ILI0001477 del 14.11.2011 - all'epoca del sinistro oggetto di causa, per essere dalla stessa garantito, manlevato e tenuto indenne da ogni avversa richiesta;
l'amministrazione, nel contestare con fermezza la stessa verificazione e le modalità del sinistro in questione, ha respinto ogni addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che il presunto evento dannoso sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, il quale costituirebbe un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile e,
dunque, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, integrando gli estremi del cd. caso fortuito.
Sulla scorta delle riferite circostanze, l'ente convenuto ha concluso chiedendo, in via preliminare, di autorizzare, a norma dell'art. 106 c.p.c., la chiamata in causa della società assicurativa;
nel merito, ha insistito per il rigetto della avversa domanda risarcitoria, a motivo della sua infondatezza, chiedendo, in subordine, di ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente e prevalente dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionando conseguentemente la domanda, siccome reputata eccessiva;
in caso di accoglimento, il convenuto ha chiesto di condannare la predetta società assicuratrice al pagamento di ogni somma in favore dell'attrice, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, comprese le spese di lite, se riconosciute.
3. La (già ), Controparte_2 Controparte_3
sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, né è comparsa a mezzo del legale rappresentante all'udienza del 9/06/2021 tenutasi dinanzi a questo giudice. Per tale motivo, con ordinanza resa alla medesima udienza, ne è stata dichiarata la contumacia, previa verifica della regolarità della instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
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DIRITTO
1. La domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1
è fondata e, pertanto, merita di essere accolta. Controparte_1
2. È opportuno premettere che i presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, innanzitutto, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
In particolare, con riferimento al primo presupposto, la relazione custodiale si identifica in una potestà di fatto che, da un lato, attribuisce al titolare poteri di effettiva disponibilità, controllo e sorveglianza sulla cosa, in modo da impedire che essa produca danni a terzi e, dall'altro, si manifesta nella possibilità di gestire ed utilizzare la cosa o modificarne lo stato e di escludere che altri possano ingerirsi sulla stessa (cfr., Cass.,
20.06.2006, n. 3651).
Il rapporto di custodia postula, in altri termini, un concreto potere sulla cosa, e cioè una disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporta il potere-dovere di intervento su di essa (cfr., Cass., 10.02.2003, n. 1948) e che compete non solo al proprietario, ma anche al possessore o detentore.
Peraltro, con specifico riferimento all'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, è configurabile a carico dell'amministrazione una responsabilità ex art. 2051 c.c., per i sinistri causati dalla particolare conformazione della strada, tutte le volte in cui sia possibile esercitare sul
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bene, anche se di rilevanti dimensioni, la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa (cfr., ex plurimis, Cass., 26/11/2007, n. 24617, secondo cui “l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario
generale e diretto da parte dei cittadini può essere esclusa soltanto nell'ipotesi in cui sul bene demaniale non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue
modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte cost. n. 156 del 1999). Da ciò consegue che è
proprio l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene - la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso, da parte
del giudice del merito - a costituire il discrimine per l'applicabilità della norma
suddetta e non già la natura demaniale del bene medesimo”).
Relativamente al secondo presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c., è
necessario e sufficiente che la cosa abbia prodotto o partecipato alla produzione del danno, secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità. Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale deve essere, già di per sé, in grado di produrlo ovvero diventa produttiva di danni, per effetto della combinazione con altri elementi. Ove, invece, il danno sia causato dall'azione dell'uomo, quantunque per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile.
3. Fatta questa premessa sui presupposti applicativi della norma, ne deriva che, ai fini della configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia, sul danneggiato incombe l'onere di allegare e provare non solo le modalità di verificazione dell'evento lesivo e il danno che ne è conseguito, ma anche e soprattutto la qualità di custode del convenuto, nei già chiariti termini, e la inerenza eziologica del danno lamentato con la cosa custodita.
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In tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti, la giurisprudenza ha, infatti,
ripetutamente affermato che “l'attore deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nonché della
ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come pure delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare
l'esistenza di un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso
fortuito, da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del
danno” (cfr., ex plurimis, Cass., 25.07.2008, n. 20427).
Con specifico riferimento ai sinistri stradali, l'ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. III, 12/4/2013, n. 8935; Cass., n. 18753/17; Cass., n. 11526/17; Cass., n.
7805/17; Cass., n. 1677/16; Cass., n. 9547/15; Cass., n. 1896/2015).
4. Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, dagli esiti dell'istruttoria, nonché dalle deduzioni difensive della parte attrice, possono ritenersi provate le modalità e le circostanze in cui si è verificato il fatto lesivo: il giorno
19.7.2017, alle ore 12:00 circa, l'attrice, mentre percorreva a piedi in Vasto il marciapiede di Via Tobruk, cadeva rovinosamente a terra, a causa di una disconnessione della pavimentazione non segnalata, riportando le lesioni personali risultanti dalla certificazione medica prodotta.
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Il fatto che la caduta sia avvenuta nei luoghi descritti è circostanza confermata dai testimoni escussi. Nello specifico, alla domanda se nel tempo e nel luogo individuati e mostrati nelle foto versate in atti, l'attrice cadeva a terra mentre percorreva il marciapiede, i testi e , entrambi presenti al momento Testimone_1 Testimone_2
della caduta, hanno risposto affermativamente.
Anche la circostanza che il tratto di marciapiede in questione presentava delle asperità, sostanziantesi nella instabilità di alcune mattonelle sulla parte calpestabile, risulta suffragata dalle prove testimoniali. In particolare, il teste (sentito Testimone_1
all'udienza del 16.02.2022) sul punto ha riferito: “È vero, il sinistro si è verificato nei
luoghi di cui alla documentazione fotografica che mi viene mostrata. Al momento del
sinistro c'erano le mattonelle, ma erano instabili e questo si poteva notare soltanto transitandoci sopra altrimenti in apparenza sembravano a livello”.
La stessa circostanza risulta confermata dal teste il quale (sentito Testimone_1
all'udienza del 14.12.2021) ha riferito: “È vero che in data 19 luglio 2017 alle ore 12:00
circa, , mentre camminava nel centro abitato di Vasto in Via Parte_1
Tobruk, perdeva l'equilibrio e cadeva violentemente a terra, a causa della
pavimentazione in porfido, sconnessa dal marciapiede (…). Ho notato che si è girato il piede proprio quando è giunta sulla mattonella che poi ho notato essere sconnessa (…)
Preciso che la mattonella quando ci salivi sopra si alzava era sconnessa anche se in apparenza sembrava a livello. La mattonella era integra”.
Dall'incarto processuale si ha, inoltre, conferma che la causa dei danni lamentati dall'attrice sia stata proprio la caduta nel giorno e nel luogo dedotti in citazione;
più
dettagliatamente, la relazione peritale medico-legale, depositata in data 2.11.2022 dal c.t.u. dott. , ha chiarito che “Le predette lesioni sono Persona_1
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compatibili sia con la dinamica lesiva riferita sia con il quadro clinico esitale attuale”
(pag. 4 relazione peritale).
Dunque, alla luce di tali evidenze probatorie, che hanno confermato la presenza della pavimentazione disomogenea ed il nesso di causalità tra la caduta e i danni riportati, è necessario procedere con ulteriori osservazioni ai fini dell'accertamento della responsabilità della convenuta.
4.1. Con specifico riferimento al potere di custodia del marciapiede da parte del
, premesso che il convenuto non ha contestato di essere proprietario Controparte_1
dello stesso, non vi è alcun dubbio che l'ente avesse un potere di custodia sull'oggetto,
posto che – in qualità di proprietario - esercitava (o avrebbe potuto esercitare) poteri di effettiva disponibilità, controllo e sorveglianza sul predetto marciapiede, consistenti nella possibilità di gestire ed utilizzare la cosa o modificarne lo stato, in modo da impedire che essa producesse danni a terzi, nonché di escludere che gli utenti potessero ingerirsi sulla stessa.
Ciò perché, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) P_
discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr., Cass., 21/07/2006 n. 16770). “La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non
si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di
un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso
concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione
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del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi,
sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo
al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione,
alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante
anche delle aspettative degli utenti. (cfr., Cass., 06/07/2006, n. 15383).
Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale, circostanza sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Nel caso di specie, essendo un fatto notorio (e comunque non contestato dal P_
) che il punto esatto della strada comunale in cui si è verificato il sinistro si trovi
[...]
all'interno del perimetro urbano, ricorre un evidente indice sintomatico della sussistenza di un rapporto custodiale (e, quindi, di una sottesa responsabilità) in capo alla amministrazione comunale.
4.2. Per quanto concerne, invece, il profilo relativo alla ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato dall'attrice, deve prendersi atto che il ha eccepito la ricorrenza, nella fattispecie, del caso fortuito, da rinvenirsi nel P_
comportamento negligente/imprudente della stessa danneggiata.
In tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. il danneggiato – come si è innanzi illustrato - è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia) e, solo dopo che
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egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr., Cass., 29.11.2006, n. 25243; Cass., 13.07.2011, n. 15389; Cass.,
30.09.2014, n. 20619).
Del resto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati da cose in custodia ha base nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, di talché non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere) e tanto meno che essa sia ex se
pericolosa, ritenendosi sufficiente che diventi produttiva di danni per effetto della combinazione con altri elementi, sempre che tali fattori esterni (che possono essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) non presentino i caratteri del fortuito, e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità, poiché in tale evenienza viene ad interrompersi il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, con la conseguenza che il custode deve essere ritenuto esente da responsabilità.
Non vi è dubbio che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sè statica e inerte (cfr., sul tema, Cass., 29 novembre 2006, n. 25243).
La buca sul marciapiede, ad esempio, non manifesta di per sè sola il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del pedone, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. “Donde la necessità, in questi casi, di
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ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado
di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare
l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art.
2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare
che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr., Cass.,
05/02/2013, n. 2660). In questi termini, l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche)
esclude la responsabilità da custodia, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso;
mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (cfr., Cass., 12/07/2006, n. 15779).
L'orientamento giurisprudenziale di legittimità anche più recente ha ribadito tali principi di diritto, precisando che «quanto più la situazione di pericolo connessa alla
struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante
deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso
eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso» (cfr., Cass., Sez. III, 13/1/2015, n. 287). Nello stesso senso, si è affermato che
«l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art.
2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la
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concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso
l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso
eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso» (cfr., Cass., Sez. VI,
26/9/2017, n. 22419).
Posto che “la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un "caso fortuito" ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai
sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non
fosse prevedibile da parte del custode” (cfr., Cass., n. 25837/2017),i giudizi di
"negligenza" della vittima e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c. Il secondo va compiuto, invece, guardando al custode e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dallo stesso la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
5. Facendo applicazione dei menzionati principi al caso in esame, deve ritenersi che,
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per come si sono verificati i fatti sulla base della comprovata versione fornitane dall'attrice, la danneggiata non avesse la concreta possibilità di percepire e prevedere, usando l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo rappresentata dalla mattonella in porfido sconnessa dal piano calpestabile sulla quale ella è inciampata;
e ciò per un duplice ordine di argomentazioni.
a) Innanzitutto, come è dato evincere dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, le condizioni in cui si presentava la pavimentazione del marciapiede di Via Tobruk all'epoca della caduta al vaglio erano buone e, comunque, tali da non suggerire ad un utente dotato di ordinaria diligenza l'adozione di particolari cautele;
pertanto, la situazione di pericolo dovuta all'instabilità
della mattonella che ha determinato il sinistro non era facilmente percepibile.
Priva di pregio appare, sotto questo specifico profilo, la circostanza dedotta da parte convenuta nella memoria depositata il 10/01/2025, secondo cui “nella fotografia prodotta dall'attrice non è affatto presente la mattonella “traballante” a cui hanno
fatto riferimento i testi precitati. Ed anzi, a ben vedere, la fotografia mostra
l'esistenza di una pavimentazione in porfido scuro in cui risaltano due zone più chiare
che manifestano in tutta evidenza la presenza di due buche (doc. 7 depositato da parte attrice). Il netto contrasto cromatico tra il porfido scuro e le aree chiare, quindi,
rendeva le presunte irregolarità facilmente percepibili”.
Al riguardo, deve considerarsi, per un verso, che la ha controdedotto che Pt_1
l'assenza della mattonella di porfido nella fotografia in atti è dovuta al fatto che “la stessa è stata scattata a distanza di qualche mese dal sinistro, a motivo della lunga
convalescenza” e, per altro verso, che la circostanza è stata confermata dai testimoni escussi e presenti al momento dell'occorso sinistro, i quali hanno ribadito che la
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situazione di pericolo rappresentata dalla instabilità della mattonella di porfido era assolutamente occulta, perché in alcun modo prevedibile e/o evitabile. In particolare, il teste ha dichiarato che “al momento del sinistro c'erano le Testimone_2
mattonelle, ma erano instabili e questo si poteva notare soltanto transitandoci sopra, altrimenti in apparenza sembravano a livello”; il teste ha riferito che Testimone_1
“la mattonella quando ci salivi sopra si alzava era sconnessa anche se in apparenza sembrava a livello. La mattonella era integra”.
Tali dichiarazioni confermano che la situazione di pericolo, dovuta alla disconnessione del piano calpestabile che ha determinato il sinistro, non era facilmente percepibile, né
immediatamente prevedibile: la non è, dunque, caduta a causa di una buca o Pt_1
di una anomalia evitabile con l'ordinaria diligenza, ma in conseguenza dell'improvvisa instabilità di una mattonella, in apparenza integra ed a livello del piano calpestabile,
che si è manifestata solo al momento del transito pedonale, nel contesto di un marciapiede che, al tempo del sinistro, non presentava significative anomalie o interventi di riparazione.
b) In secondo luogo, al giudicante appare rilevante l'ulteriore circostanza che l'attrice non conosceva quali fossero le condizioni del tratto di marciapiede ove ella è caduta,
[... dal momento che – come la stessa ha ammesso in sede di interrogatorio formale – la non risiede a Vasto. La non perfetta conoscenza dello stato dei luoghi rende Pt_1
irrilevante il fatto che al momento del sinistro (verificatosi alle ore 12:00 di un'assolata giornata d'estate) vi fosse una buona visibilità della strada, non potendo sopperire tale condizione di ottima visibilità alla inconsapevolezza della circa l'esistenza dei Pt_1
pericoli del piano di calpestio, in assenza di una adeguata segnalazione e di qualsiasi altro elemento fattuale che inducesse a presagire il rischio di possibili cadute.
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6. Sulla scorta di tali osservazioni, deve ritenersi che, non sussistendo, nel caso di specie, elementi idonei ad accertare un'effettiva condotta imprudente della , Pt_1
al di là di mere affermazioni prive di riscontro, non può dirsi integrato il concorso di colpa della danneggiata, né tantomeno, il caso fortuito idoneo a spezzare il nesso di causalità. Non potendo essere la situazione di pericolo percepita, prevista e superata dalla con l'adozione di normali cautele, nessun rimprovero di negligenza e/o Pt_1
imprudenza può essere ascritto alla utente della strada.
Acclarato che la condotta della vittima non è stata affatto colposa, deve inoltre ritenersi che essa non sia stata neppure imprevedibile da parte dell'ente custode della strada, non costituendo essa un comportamento inconsueto o inatteso. Non è, infatti,
singolare, né eccezionale, né anomalo che una persona che cammini su un marciapiede e non abbia preventiva conoscenza dello specifico stato dei luoghi ed in assenza di qualsiasi forma di segnalazione, delimitazione o protezione, possa inciampare e cadere a terra transitando su una mattonella sconnessa e che non presentava segni esteriori di instabilità. In altri termini, l'intrinseca pericolosità delle condizioni del marciapiede
(specialmente quando lo stato di ammaloramento non è di improvvisa o recente formazione, ma è risalente nel tempo e frutto di una trascuratezza nella esecuzione di opere di manutenzione ordinaria), non esclude la prevedibilità, da parte dell'ente che eserciti la custodia, del rischio che utenti della strada, anche mediamente accorti, in simili condizioni possano subire danni e, conseguentemente, non impedisce l'evitabilità
del pericolo attraverso la doverosa cura della manutenzione stradale ordinaria ovvero l'apposizione di idonea segnaletica o l'utilizzo di protezioni e ripari atti a scongiurare il pericolo medesimo.
7. Alla stregua delle considerazioni innanzi esposte, non ricorrendo né il presupposto della negligenza della vittima, né quello della imprevedibilità della condotta da parte
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del custode, non può asserirsi che il contegno della danneggiata integri gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra cosa e danno. È, pertanto, possibile pervenire alla formulazione di un giudizio di responsabilità esclusiva in capo all'amministrazione convenuta, avendo la offerto in giudizio sufficienti Pt_1
elementi di prova in merito alla ricorrenza dei presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
8. Dall'accertamento condotto in ordine ai profili di responsabilità del P_
, consegue il riconoscimento del diritto di parte attrice ad essere integralmente
[...]
risarcita dei danni subiti in occasione del sinistro per cui è causa.
In ordine alla determinazione del quantum dei danni complessivamente dedotti e richiesti dalla , osserva il giudicante che, tenuto conto della documentazione Pt_1
medica in atti e delle risultanze peritali prodotte dal c.t.u., l'entità delle somme pretese non è da considerarsi congrua e, pertanto, necessita di un'adeguata rideterminazione alla luce delle seguenti considerazioni.
Per quanto riguarda l'entità del danno biologico subìto dalla vittima dell'incidente, esso va quantificato in base alle conclusioni della perizia medico-legale eseguita dal c.t.u.
dott. , che ha stimato postumi invalidanti permanenti pari Persona_1
all'8% considerando la limitazione funzionale della caviglia e un lieve danno estetico e,
in base alla evoluzione del quadro traumatico, una invalidità temporanea totale per giorni 40 ed una invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 30
e al 25% per giorni 20, escludendo la presenza di ripercussioni sulla capacità lavorativa, sia specifica che generica, della danneggiata (“la funzione ortostatico-deambulatoria
della perizianda, ovviamente ridotta in ragione dei postumi clinici descritti in
precedenza, possa incidere negativamente, in una qualche misura, se non totalmente.
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Tuttavia, un simile pregiudizio insiste, piuttosto, sulla capacità lavorativa cosiddetta
"generica", concetto medico-forense ricompreso, ai fini anche risarcitori, nel "danno biologico") e ritenendo congruo l'importo degli esborsi per spese mediche, per un ammontare pari ad € 600,00.
Ebbene, la complessiva valutazione medica del danno biologico riportato dall'attrice è
pienamente condivisibile, in quanto condotta in base a rigoroso criterio scientifico, priva di aporie logiche, coerente con la documentazione clinica prodotta dall'attore,
correttamente formulata (anche in ordine alla determinazione della misura percentuale del danno biologico permanente) e non oggetto di specifica o argomentata contestazione ad opera delle parti.
Trattandosi di danni alla persona qualificabili di lieve entità, per postumi da lesioni pari all'8% (c.d. lesioni micropermanenti) e non derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno biologico non può essere compiuta secondo criteri tabellari stabiliti dalla legge, bensì secondo i parametri e i valori di riferimento indicati nelle “tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano, le quali, proprio perché applicate ed utilizzate nella gran parte dei Tribunali e delle Corti di Appello italiane, vengono maggiormente incontro ad esigenze di uniformità decisionale e costituiscono, per espressa previsione della giurisprudenza della Corte di Cassazione “valido e necessario criterio di riferimento, ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” (cfr., Cass.,
30.06.2011, n. 14402), cioè “valore da ritenersi equo, perché in grado di garantire la parità di trattamento” (cfr. Cass., 07/06/2011, n. 12408, secondo cui “nella
liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge,
l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di
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giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che
danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al
criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la Suprema Corte, in
applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli
artt. 1226 e 2056 cod. civ.”).
Deve, peraltro, sul punto precisarsi che, a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale segnato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel novembre 2008 (cfr., Cass.,
Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), l'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, portando all'adozione, in data 25.06.2009, di una nuova tabella denominata, in ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2008, non più “tabella per la liquidazione del danno biologico”, bensì "tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica”, aggiornata il 16.07.2014 in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nel periodo 01.01.2013–
01.01.2014.
A partire dal 2009, e così anche per le rinnovate “Tabelle di Milano 2014”, è stata,
quindi, proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi
(c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico), nonché del danno non
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patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), in via di presunzione e in riferimento ad un dato tipo di lesione, pregiudizi, questi, liquidati separatamente sino al 2008.
Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è elaborata una tabella di valori “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini
“standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), con percentuali di aumento di tali valori “medi” (al fine di una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione), da utilizzarsi laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato e ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi, in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
Le “Tabelle del Tribunale di Milano anno 2014” individuano il nuovo valore del c.d.
“punto” di invalidità partendo dal valore delle Tabelle 2008 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata, in riferimento al valore di liquidazione “medio” della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva”, c.d. danno morale (che, secondo le tabelle in uso sino al 2008, era parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del danno biologico),
nonché prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.
Sono stati, altresì, rivisitati i valori liquidati a titolo di danno biologico e morale temporaneo proponendo, anche in questo caso, una liquidazione congiunta dell'intero
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danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione alla persona. In particolare,
per il risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo, corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100%, è stata proposta una forbice di valori monetari da un minimo di € 96,00 ad un massimo di € 145,00 (il valore minimo della forbice è stato ottenuto aumentando del 25% il valore base di liquidazione
– rivalutato al 2009 e pari ad € 70,56 all'epoca in uso per la liquidazione del c.d. danno biologico temporaneo – mentre il valore massimo è stato ottenuto aumentando il valore minimo del 50%), onde consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.
Nel corso del 2024, le Tabelle di Milano sono state revisionate, rispetto alla precedente edizione del 2021, e riproposte in una versione aggiornata che, da un lato, tiene conto dell'andamento degli indici Istat dal 01.01.2021 al 01.01.2024 e, dall'altro, contiene una rivisitazione grafica che esplicita gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, a seguito dei recenti orientamenti della Corte di Cassazione
secondo i quali le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico”
e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
In coerenza con la rivisitazione grafica delle tabelle per il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, fermi gli importi monetari delle precedenti edizioni (aggiornati secondo l'indice ISTAT all'1.1.2021), si è deciso di esplicitare anche i valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale “temporaneo”
corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%. Si è proposto quindi, come nelle precedenti edizioni, una forbice di valori monetari, con un valore standard ed un
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valore denominato “aumento personalizzato”. Il valore standard è stato ottenuto partendo dall'importo indicato nell'edizione 2018 (aggiornato all'1.1.2021 e poi all'1.1.2024), attualmente pari ad € 115,00: con la nuova veste grafica si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale ed alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest'ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico-relazionale, come in tutte le edizioni precedenti delle Tabelle). Quanto al valore massimo della forbice, come nelle passate edizioni, lo stesso si ottiene aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
9. Facendo applicazione al caso di specie dei parametri di calcolo testè illustrati, deve tenersi conto che l'attrice, al momento dell'incidente, aveva 37 anni e che tutti gli aspetti relativi alla sofferenza soggettiva causata dall'incidente (spavento e dolore fisico subiti al momento dell'incidente, fase acuta della patologia, disagi e difficoltà
pratiche sofferte dalla vittima, sia nel periodo della degenza ospedaliera, che nell'ulteriore periodo dedicato al riposo forzato e alle necessarie cure mediche)
vengono inclusi nella percentuale di aumento automatico del valore di liquidazione
“medio” del punto di invalidità assunto come base di calcolo.
Sussistono, inoltre, i presupposti che possono giustificare l'aumento del valore di liquidazione standard del punto di invalidità, atteso che – con riferimento alla componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” - i pregiudizi subiti dall'attrice si sono manifestati con una particolare penosità, in ragione di quanto accertato dal c.t.u., secondo il quale “il grado di sofferenza psico-fisica, nel
caso presente, è esprimile come 4, in una scala da 1 a 5 (…). Infatti, non va dimenticato che la NO , all'epoca dell'evento lesivo in analisi, era al sesto mese di Pt_1
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gravidanza. Pertanto, oltre alle normali ansie di una imminente maternità, si è
sommata la circostanza che, per l'intero periodo, nel timore di danneggiare il nascituro, la perizianda non ha assunto nessun tipo di farmaco antidolorifico, con tutte
le maggiori quote di sofferenza fisica correlate”.
Sulla scorta di tali circostanze specifiche, ritiene questo giudicante di liquidare il danno non patrimoniale con un aumento personalizzato del valore standard fissato nella misura del 30% e, quindi, nell'importo complessivo di € 150,00.
Il danno non patrimoniale, complessivamente arrecato a , è Parte_1
pertanto quantificabile in complessivi € 31.540,00, comprensiva delle somme a titolo di esborsi per spese mediche in rapporto di causalità con l'incidente medesimo, così come determinata dal c.t.u., secondo lo schema riepilogativo che segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 37 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva € 566,02
Punto danno non patrimoniale € 2.830,10
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 14.852,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 18.565,00
Invalidità temporanea totale € 6.000,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.375,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.250,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 750,00
Totale danno biologico temporaneo € 12.375,00
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Spese mediche € 600,00
Totale generale: € 31.540,00
Non si fa luogo al calcolo della rivalutazione monetaria, poiché il danno non patrimoniale è stato liquidato sulla base di tabelle già attualizzate ai valori monetari del mese di gennaio 2024.
Per il periodo successivo alla presente liquidazione e fino alla data dell'effettivo soddisfo, detta somma andrà maggiorata degli interessi al tasso legale.
10. Definita la responsabilità del , va ritenuta fondata la domanda di Controparte_1
chiamata in garanzia formulata dall'ente convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione (già Controparte_2 CP_3 Controparte_3
), per effetto dell'operatività della polizza assicurativa n. ILI0001477 del
[...]
14.11.2011 (e relative proroghe: cfr., doc. n.1 allegato alla comparsa di costituzione) stipulata tra le parti. La società chiamata in causa dovrà, conseguentemente, tenere indenne il da tutti gli esborsi sostenuti in conseguenza del presente Controparte_1
giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni dovuto all'attrice che delle spese di lite, ad eccezione dell'importo della franchigia previsto nella polizza assicurativa, pari ad € 7.000,00, che resta a carico dell'assicurato.
11. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, sia pure nel diverso e minore importo rideterminato da questo giudice, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. In particolare, tenuto conto
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delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza,
della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Peraltro, dall'accoglimento della domanda di garanzia proposta dal nei Controparte_1
confronti della propria compagnia assicuratrice consegue la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore del primo, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto di di ripetere, nei confronti del Parte_1
le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. in via di Controparte_1
anticipazione e da essa non dovute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché sulla domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice;
DICHIARA, per l'effetto, che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 25 Setto re Civile
in via esclusiva al;
Controparte_1
CONDANNA il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
31.540,00 (già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria fino alla data odierna), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo,
a titolo di risarcimento danni;
CONDANNA il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese del presente giudizio, che Parte_1
liquida in complessivi € 9.303,40 (di cui € 545,00 per spese documentate, € 7.616,00
per compensi professionali ed € 1.142,40 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
PONE definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente
[... ripetibili nei confronti dello stesso quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da
; Parte_1
ACCOGLIE la domanda di garanzia proposta dal nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;CP_2
CONDANNA, per l'effetto, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a tenere indenne il da tutti gli esborsi e le spese, anche di Controparte_1
resistenza, sostenute per il presente giudizio, comprensivi sia del risarcimento dei danni che delle spese di lite, tenuto conto dei massimali e della franchigia operanti;
CONDANNA, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento, in favore del delle spese del presente Controparte_1
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 26 Setto re Civile
giudizio, che liquida in complessivi € 8.758,40 (di cui € 0,00 per spese documentate, €
7.616,00 per compensi professionali ed € 1.142,40 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 01.06.2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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Il Giudice Istruttore