Articolo 74 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 73
Versione
1 settembre 1995
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Versione
23 ottobre 1996
Art. 74.
(( (Entrata in vigore).
(( 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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