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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
80-1/2024 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato minore depositato dal sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente in [...] C.F._1
Madrice n. 65; visto l'art. 80, C.C.I.I.; ritenuta la competenza del Tribunale adito;
osserva quanto segue;
premesso che
- in data 26.11.2024 il ricorrente di cui sopra ha depositato una proposta di concordato minore che ha previsto il pagamento di complessivi € 125.580,00 mediante il versamento di n. 84 rate mensili dell'importo di € 1.485,00;
- con decreto emesso in data 28.11.2024 il Giudice ha invitato il debitore ad integrare la documentazione allegata la fine di dimostrare la permanenza della qualifica di imprenditore ai sensi dell'art. 33, C.C.I.I.; - successivamente alle integrazioni depositate in data 14.12.2024, con decreto emesso in data 2.1.2025 il Giudice ha fissato l'udienza per l'eventuale omologa del piano alla data del 18.3.2025, nominando
Commissario Giudiziale l'Avv. Daniele Di Cristina;
- con relazione depositata in data 10.3.2025 il predetto Commissario, ritenendo “che la proposta di concordato minore e il relativo piano, comunicati ai creditori, per i quali ai medesimi è stato richiesto di esprime la loro votazione, non appare condivisibile” per i motivi ivi meglio esposti, ha chiesto di “integrare/modificare la proposta di concordato minore formulata”;
- all'udienza del 18.3.2025 il ricorrente, aderendo ai rilievi mossi dal Commissario Giudiziale, ha chiesto potersi procedere alle modifiche indicate ed il Giudice ha quindi assegnato termine fino al
9.5.2025 per il deposito di una proposta migliorativa, rinviando all'udienza del 9.7.2025 per la sua eventuale omologa;
- in data 30.5.2025 il Commissario Giudiziale, alla luce del piano aggiornato, ha ritenuto che lo stesso dovesse essere “rimodulato e modificato”;
- in data 27.6.2025 il ricorrente ha depositato una nuova proposta di piano, così come modificata all'esito delle ulteriori valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale;
- all'udienza del 9.7.2025 parte ricorrente ha insistito nel piano in ultimo prodotto ed il Commissario
Giudiziale ha chiesto assegnarsi un termine al fine di poter redigere una nuova relazione particolareggiata anche in funzioni di O.C.C., ai sensi dell'art. 78, comma 2 bis, C.C.I.I.;
- in data 9.10.2025 è stata depositata la relazione suddetta ed in data 20.10.2025 il ricorrente ha provveduto al deposito del piano finale, il quale ha previsto, sinteticamente:
o il pagamento di complessivi € 152.205,04, composti dal ricavato netto della liquidazione dei beni avvenuta in sede esecutiva, nonché dalla restante somma di € 111.530,05 mediante il pagamento di n. 56 rate mensili dell'importo di € 2.000,00;
o il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione;
o il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati ipotecari nella misura del 10,92% e del
14,63%;
o il soddisfacimento parziale die creditori privilegiati generali nella misura dell'8%;
o il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari nella misura del 3% e del 1,85%;
- con relazione depositata in data 27.11.2024 il professionista ha dato atto dell'esito delle Pt_2 operazioni di voto aventi per oggetto la proposta integrata, rappresentando la mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate, dell' nonché della Curatela Riva Fiorita, con la CP_1 CP_2 conseguenza che, delle tre classi di creditori aventi diritto di voto, due hanno votato favorevolmente
(classe privilegio ipotecario e creditore chirografario), registrandosi il voto negativo per la sola classe dei creditori aventi privilegio generale;
- all'udienza odierna il ricorrente ha insistito nell'omologa del piano ed il Giudice, alla luce della relazione depositata dal Commissario Giudiziale anche in funzione di professionista O.C.C., si è riservato in ordine alla richiesta di omologa;
considerato che
- ricorre nella specie lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 74 e ss. del citato Codice;
- è stata raggiunta la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 79, C.C.I.I., tenuto conto, come visto sopra, del voto positivo espresso dal maggior numero di classi (due su tre) e dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto;
ritenuto che
- a tenore dell'art. 80, comma 1, C.C.I.I., il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza;
- ai sensi dell'art. 80, comma 3, C.C.I.I., “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria
o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” (cd. “cram down fiscale e contributivo”);
- nel caso in esame, seppur la norma in questione non paia suscettibile di applicazione (atteso che la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria dell'Ente previdenziale dissenzienti non è risultata decisiva per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII), giova nondimeno osservare, come evidenziato dal Commissario Giudiziale nella relazione depositata in data
21.11.2025, che “i creditori grazie all'omologa del concordato minore sono soddisfatti in misura superiore rispetto alla prospettiva di liquidazione controllata in quanto il patrimonio liquidabile sarebbe pari a € 112.690,00 rispetto alla proposta di € 152.205,02”;
- ne deriva, quindi, che, ipotizzando l'avvio di una procedura liquidatoria, il patrimonio prontamente liquidabile sarebbe pari, secondo le stima attestate nella relazione del Commissario, in € 112.690,00, tenuto conto tanto della liquidazione die beni immobili e mobili quanto dal reddito cedibile dal debitore, importo senz'altro inferiore rispetto alla somma oggi complessivamente offerta dal ricorrente, con conseguente maggior convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all'omologazione del concordato minore proposto dal sig. ; Parte_1
P.Q.M.
visto l'art. 80, C.C.I.I., omologa la proposta di concordato minore proposto , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), ed ivi residente in [...]; C.F._1 dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano concordatario omologato;
onera il Commissario Giudiziale, anche in funzione di professionista O.C.C., a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, con gli obblighi e i poteri di cui agli artt. 81 e 82, C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza, unitamente alla proposta di concordato in ultimo depositata in data
23.2.2023, siano pubblicati a cura del Commissario Giudiziale, anche in funzione di professionista O.C.C., sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma
1, C.C.I.I.; dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 1, C.C.I.I.; dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al Commissario Giudiziale facente funzione di professionista O.C.C.
Termini Imerese, 3.12.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Giovanna Debernardi)