Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Loscerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS--2^ del 17 giugno 2025, con cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorso in esame - che si dilunga oltre i limiti richiesti dal principio di sinteticità degli atti giudiziari, dissertando per numerose pagine in modo generico sui principi che regolano la materia, ma omettendo precisazioni che risultano essenziali alla pronuncia - deve presumersi essere rivolto avverso il decreto prot. n. -OMISSIS--2^ del 17 giugno 2025, di cui non si riportano gli estremi, ma che è stato allegato al ricorso e risulta avere come destinatario il ricorrente.
Altra presunzione è richiesta per stabilire quale fosse esattamente l’istanza dello straniero: poiché egli dimostra di aver ottenuto l’accoglimento, nel 2022, del ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, deve presumersi che egli abbia formulato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno posseduto chiedendone la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Non è dato peraltro conoscere né il contenuto della comunicazione relativa ai motivi ostativi frapposti dall’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza, né il contenuto delle osservazioni con cui il ricorrente ha partecipato al procedimento.
Ciò non preclude, però, l’esame nel merito del ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi:
1. difetto e apparenza della motivazione, non essendo stata compiuta una valutazione della pericolosità sociale dello straniero individualizzata e attualizzata;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, per il mancato bilanciamento dei precedenti penali con la vita privata, familiare e lavorativa dello straniero;
3. violazione del divieto di automatismo tra precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
4. difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per mancata considerazione degli elementi favorevoli;
5. violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost..
Il ricorso così ampiamente articolato nonostante tutte le censure possano essere trattate congiuntamente, in quanto illustrative, nella sostanza, dello stesso vizio, merita positivo apprezzamento in ragione dell’effettiva carenza di motivazione che caratterizza il provvedimento, nel quale non vi è traccia di alcuna valutazione discrezionale della situazione famigliare del ricorrente.
Ciò in contrasto con il principio scaturito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»".
Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto operare una valutazione in concreto e attualizzata della pericolosità sociale del ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, dopo aver compiuto un percorso di recupero e reinserimento che l’ha condotto a conseguire una buona posizione lavorativa, può vantare la disponibilità di un adeguato alloggio in cui vive con la famiglia, composta, oltre che dai genitori, anche dalla compagna e dal figlio nato nel 2022 in Italia.
Tale condizione personale avrebbe, dunque, dovuto avere accesso nel procedimento al fine di un suo bilanciamento con gli effetti della grave condanna che ha interessato lo straniero.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento, con conseguente rimessione alla competente autorità per il riesame dell’istanza presentata dal ricorrente alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite con la presente sentenza.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura del vizio caducante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare sulla scorta di quanto in motivazione precisato.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL IE, Presidente
AR ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | OL IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.