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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 18.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 685 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Giuseppe Stellato, Stefano
Casertano e Francesco Casertano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2023 il ricorrente indicato in epigrafe – già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta presso il Centro per l'Impiego di Teano sin dal
01.06.2018, transitato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania in virtù della delibera n. 253 del 27.4.2018, con inquadramento nel profilo di funzionario amministrativo
– ha esposto che in data 07.04.2022 l Controparte_2
gli aveva comunicato l'attivazione di un procedimento
[...] disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 55 bis del decreto legislativo n. 165 del Contr 2001, in quanto “dalla richiesta di rinvio a giudizio pervenuta all' in data 8.3.2022…” risultava a suo carico configurata “… la fattispecie della “falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente per la quale il combinato disposto dell'articolo 55 quater comma 1, lett. a e comma 3 del D.Lg.vo 165/2001 prevede la sanzione del licenziamento senza preavviso…”, per fatti commessi “dal 21 novembre 2017 al 23 marzo 2018”; procedimento conclusosi in data 04.08.2022 “con l'irrogazione … del licenziamento senza preavviso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 quater comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lg.
165/2001…”. Lamentando, quindi, l'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione e insussistenza dei fatti contestati, ha concluso chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la conseguente tutela risarcitoria.
Nel resistere alla domanda attorea, l'Amministrazione convenuta ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, evidenziando in particolare la correttezza del proprio operato e la proporzionalità della sanzione inflitta, e ha concluso per il rigetto.
Tanto premesso, è fondata in via assorbente la censura di tardività della contestazione di addebito disciplinare.
Il ricorrente lamenta, in primis, la violazione del termine perentorio per la contestazione dell'addebito, fissato ex art. 55-bis D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Occorre sin da subito segnalare che l'art. 55-bis cit. è stato introdotto per effetto dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; in seguito, il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, al Capo VII, art. 13, co. 1, ha modificato l'art. 55-bis cit., disponendo che la nuova previsione si applichi «[…] agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (art. 22, co. 13,
D.Lgs. cit., n. 75).
Poiché i fatti addebitati si collocano cronologicamente tra il novembre 2017 e il marzo
2018, è indubbio che la disciplina ratione temporis applicabile al caso di specie sia quella dettata dall'art 55 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001, nella formulazione risultante dalla riforma del
2017: si legge, infatti, nella contestazione dell'illecito disciplinare che il ricorrente “si sarebbe assentato dal servizio senza autorizzazione, dapprima mediante l'indicazione fittizia di orario di ingresso e uscita nel registro delle presenze giornaliere predisposte dal predetto ente e, successivamente, a partire dal 27.3.2018 (data di installazione Contr dell'orologio marcatempo presso la sede i Teano), mediante timbratura del cartellino Contr marcatempo”, inducendo in errore il di Teano “in merito alla effettiva presenza sul luogo di lavoro”, procurandosi un ingiusto profitto rappresentato dalla retribuzione percepita per il periodo di assenza ingiustificata, con pari danno economico per la p.a. con
l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione e con abuso di relazioni di ufficio” (cfr. comunicazione avvio procedimento).
Individuato il testo normativo ratione temporis applicabile, è allora opportuno riportarne il contenuto:
“(…)
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza
e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per
l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti Controparte_5
giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
(…) 9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Ebbene, tale essendo il quadro normativo di riferimento, appare evidente dagli atti di causa che, nella fattispecie in esame, è stato violato il termine di 30 giorni previsto per la contestazione dell'addebito disciplinare, termine avente natura perentoria giusta espressa previsione da parte del comma 9-ter sopra riportato, a differenza degli altri termini
(ordinatori) endoprocedimentali individuati dalla disposizione in commento.
La previsione di specifiche e irrinunciabili modalità procedimentali per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (la violazione delle quali determina l'invalidità del provvedimento sanzionatorio) risponde, infatti, all'esigenza di tutelare l'effettività del diritto di difesa del lavoratore e di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, che di tale diritto costituisce lo strumento essenziale, e in particolare la contestazione dell'addebito costituisce l'inizio effettivo del procedimento disciplinare (cfr. Cons. St. 1382/1998).
Invero, è sufficiente un'attenta lettura della memoria difensiva dell' convenuto per CP_6 avvedersi dell'irrimediabile ritardo con cui la PA ha dato avvio al procedimento disciplinare
(07.04.2022) che ha condotto al licenziamento in questa sede impugnato, a fronte delle allarmanti e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione procedente, se non nel marzo 2021, quantomeno nel mese di settembre dello stesso anno.
È incontestato – e comunque documentato – che “in data 18.03.2021, presso il Centro dell'Impiego di Teano, gli Agenti della Guardia di Finanza di Caserta, hanno notificato ai dipendenti ivi indicati, tra cui il ricorrente, l'ordinanza applicativa di misura cautelare con obbligo di presentazione alla P.G., ed il decreto di sequestro preventivo ex art. 322 ter e
321 c.p.p. della somma di € 883,89 (ritenuta in maniera a dir poco azzardata
“modestissima” nel ricorso)…”, tuttavia – deduce la difesa dell'Ente – “il sig. si è ben Pt_1 riguardato dal riferire alla propria Amministrazione circa l'avvenuta notifica nei suoi confronti del suindicato provvedimento, né tantomeno di essere indagato in un procedimento penale…”.
Cionondimeno, con una prima relazione “trascritta in data 22.03.2021 – all'atto della Per_ notifica della O.C.C. – la dott.ssa ha prima riferito sull'accaduto il Coordinatore
Provinciale (il dott. ) e, Controparte_7 Persona_2
successivamente, in riscontro a richieste di integrazione, con e-mail del 25 e del
29.03.2021, trasmetteva una seconda ed una terza relazione al dott. ed alla Dirigente della DG Per_2
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, la dott.ssa ”; Persona_3
lamenta, però, la resistente che le predette relazioni non avrebbero consentito una completa e piena conoscenza della vicenda, non emergendo dalla segnalazione della responsabile del centro per l'impiego alcun elemento utile per consentire all'Amministrazione di effettuare i doverosi accertamenti di competenza, in quanto, in Per_ particolare, “la dott.ssa … indicava esclusivamente i reati contestati (di cui agli artt.
640, comma 2, c.p. e 55 quinquies del D.Lgs. 165/2001) a 17 dipendenti, di cui 8 sottoposti alla misura cautelare personale, cui era stato altresì disposto decreto di sequestro preventivo per somme equivalenti all'ingiusto profitto percepito … senza neanche indicarne i nominativi”.
Ora – opina questo giudice – appare inverosimile che, a seguito delle relazioni e delle integrazioni fornite dal CPI, l'Ente interessato abbia rinvenuto un ostacolo insormontabile nella sola mancata indicazione dei nominativi dei dipendenti attenzionati dalle indagini, trattandosi di un dato fattuale che, con ogni evidenza, non richiedendo indagini particolarmente approfondite, non poteva essere di difficile acquisizione.
In ogni caso, pur volendo prescindere da tale ultima considerazione, emerge dalla medesima prospettazione di parte resistente che, in prosieguo all'attività di P.G. del
09.03.2018 eseguita presso la Provincia di Caserta, la Guardia di Finanza aveva svolto verifiche ispettive in data 15.09.2021 proprio presso gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Umane della (dando seguito al decreto di ispezione ed Controparte_1
accertamento, ex art. 61 D.Lgs. 174/2016, emesso dalla Procura Generale presso la
Sezione Giurisdizionale per la - Corte dei Conti), e che “all'atto di detto CP_1
Contr accesso del 15.09.2021, l' ha appreso che nei confronti del sig. e di altri Pt_1 dipendenti in servizio presso il Centro Impiego di Teano della – Controparte_7 transitati nei ruoli della Giunta della – pendeva un procedimento Controparte_1
penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (P.P. N. 2570/2018 R.G.N.R – N. 115/2019 R.G. G.I.P.), per diversi episodi di assenteismo e false attestazioni della presenza in servizio” (v. memoria pag. 10).
È quindi per esplicita ammissione dell'Amministrazione convenuta che il termine di 30 giorni per la contestazione di addebito debba essere fatto decorrere almeno dal Contr 15.09.2021, data a partire dalla quale l ha senz'altro avuto “piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Del resto, secondo la prospettazione di parte resistente, l'incompletezza della Per_ segnalazione della dr.ssa responsabile del CPI di Teano, sarebbe dipesa essenzialmente dalla mancata indicazione dei nominativi dei dipendenti coinvolti nelle indagini;
lacuna definitivamente colmata allorché, in data 02.02.2022, la Parte_2
, proprio su richiesta dell'Ufficio Disciplinare, ha confermato di aver avanzato
[...]
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sig. dinanzi al Giudice per le Indagini Pt_1
Preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Erra la difesa della PA quando afferma che solo in data 08.03.2022, con la ricezione della Contr documentazione afferente alla richiesta di rinvio a giudizio, l avrebbe acquisito i dati necessari al corretto avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell'odierno ricorrente, giacché – come osservato dalla migliore dottrina e dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità – deve ritenersi che la notizia dell'infrazione idonea a far scattare il termine di trenta giorni per la contestazione disciplinare debba presentare i caratteri dell'affidabilità e della concretezza, onde l'Ufficio, a fronte di una notizia dai contorni vaghi o incerti e tali da far ragionevolmente dubitare della sua attendibilità, è sicuramente abilitato a compiere accertamenti preliminari diretti appunto a far acquisire alla notizia medesima un carattere di concretezza;
ciò anche nell'interesse del lavoratore a non essere oggetto di contestazioni avventate.
Di conseguenza, dal momento in cui la notizia assume caratteri sufficientemente definiti, può ritenersi che inizi a decorrere il termine in parola (cfr. sul punto, ex multis, Cass., 17 settembre 2008, n. 23739 e Cass., 11 settembre 2018, n. 22075).
Non v'è dubbio allora – tornando al caso di specie – che anche a voler far decorrere il termine dal 02.02.2022, la nota datata 07.04.2022 con cui l'UPD della Giunta Regionale della Campania ha comunicato al ricorrente l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico è da ritenersi tardiva: a decorrere (almeno) dal 02.02.2022, infatti, la CP_1
avrebbe dovuto contestare i fatti disciplinarmente rilevanti entro il termine perentorio di 30 giorni a pena di decadenza dall'azione disciplinare come disposto espressamente dal comma 9 ter dell'art. 55 bis (“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3- bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”); avendo l'Ente invece contestato gli addebiti solo il 07.04.2022 (a valle delle plurime, ripetute segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti a carico del ricorrente), è innegabile che il limite temporale di legge non è stato osservato.
Va pertanto dichiarata la nullità del licenziamento intimato al ricorrente.
Quanto alle conseguenze di tale nullità, in applicazione dell'art. 63, c. 2, del D.Lgs. n.
165/2001, la dev'essere condannata alla reintegra di Controparte_1 Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali.
La particolare complessità dei profili giuridici esaminati e l'assenza di attività istruttoria giustificano comunque l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del licenziamento irrogato a
Parte_3
b) Condanna la alla reintegra di nel posto di lavoro Controparte_1 Parte_1 precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
c) Compensa tra le parti le spese di lite. S.M.C.V., 19.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino