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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 462 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, ammesso al gratuito patrocinio, nato a [...] il [...], Parte_1
, residente in [...]dei Carrai n.3 a Scansano (GR), rappresentato CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Angela Casini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Via della Pace n. 283, a Grosseto, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, (C.F , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 CodiceFiscale_2
IA (GR), Località Montecavallo, elettivamente domiciliato in Orbetello (GR), Corso
Italia n. 224, presso e nello Studio dell'Avv. Simone Costanzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti telematici.
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento spettanze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Voglia il Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo indeterminato e pieno del rapporto intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. presso la sua residenza in CP_1 C.F._3
IA (GR) Poggio Murella Loc.Montecavallo dal 1° Marzo/20 Giugno 2022, e, per
l'effetto, condannare il sig. a corrispondere al ricorrente la somma a titolo CP_1
di differenze retributive dovute, dirette, indirette e differite, per tutte le voci retributive previste per il suo livello di inquadramento, operaio agricolo specializzato, 2° livello, ivi inclusi le maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, le ferie e i permessi non goduti, la tredicesima e la quattordicesima, nonché a titolo di competenze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, per le ragioni e le causali di cui al presente ricorso, tutti come dovuti per legge e che sin d'ora si quantificano complessivamente in €.5.418,41, già detratti
€.3.100,00 corrisposti nel periodo lavorativo, ovvero nella maggiore somma che venisse accertata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese
e competenze legali”.
Convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo sig. Giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- Rigettare integralmente le domande del ricorrente perché assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- Con condanna alle spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
1. Con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 adiva il Tribunale di Parte_1
Grosseto, in funzione di Giudice del lavoro, assumendo di aver istaurato con CP_1
un rapporto di lavoro subordinato per attività di giardinaggio e manutenzione di un immobile sito in IA, Località Montecavallo.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, allegava copia di alcuni bonifici ricevuti dallo copia di un verbale di denuncia all'ispettorato del lavoro e documenti CP_1
attestanti un sinistro che assumeva essere avvenuto sul luogo di lavoro in data 20.6.2022.
Allegava quindi un conteggio per le differenze retributive assumendo che l'attività svolta fosse inquadrabile come operaio agricolo specializzato 2° livello del relativo CCNL e d'aver lavorato dal lunedì' al venerdì per circa 8 ore al giorno dal 1.3.2022 alla data dell'infortunio
(20.6.2022). Per tali attività riferiva d'aver percepito le seguenti retribuzioni: €.
1.100 per il mese di Marzo 2022, € 900 per il mese di Aprile 2022 e € 1.100 per il mese di Maggio 2022
a mezzo di bonifici bancari eseguiti dallo (all.n.2), mentre per il mese di Giugno CP_1
2022 non aveva ricevuto alcunché.
Chiedeva, conseguentemente, la condanna dello al pagamento in proprio favore CP_1
della somma di complessivi € 5.418,41 già detratti € 3.100 corrisposti nel periodo lavorativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, concludendo come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva contestando la domanda proposta dal ricorrente e chiedendone il CP_1
rigetto. Deduceva in particolare: i) di non essere proprietario dell'immobile ove il assumeva d'aver lavorato;
ii) che tuttavia saltuariamente vi dimora e che aveva Parte_1
quindi conferito incarichi occasionali al come libero professionista, esperto del Parte_1
settore, affinché si occupasse del verde, riconoscendo d'avergli corrisposto le somme indicate in ricorso;
iii) che presso la proprietà non risulta alcuna azienda o altra attività commerciale, negando che al suo interno si fosse verificato un sinistro che aveva visto coinvolto il ricorrente e iv) che, dopo l'ultimo intervento, il si era appropriato di Parte_1
un trattorino posto all'interno della proprietà. A sostegno della propria linea difensiva il resistente allegava i messaggi scambiati con il , la denuncia/querela sporta nei Parte_1
confronti del , il verbale di pronto soccorso rilasciato al il 20.6.2022, i Parte_1 Parte_1
messaggi intercorsi tra il e la il giorno 20.6.2022 e la copia delle SIT Parte_1 Per_1 degli operatori del 118 intervenuti il giorno dell'asserito sinistro. In definitiva, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti fornita dal , in ordine alla sussistenza di un Parte_1
rapporto contrattuale di natura subordinata, chiedeva il rigetto della domanda.
3. In sede di prima udienza veniva sentito liberamente il solo ricorrente stante l'assenza dello
Il confermava e dettagliava genesi e svolgimento del rapporto in CP_1 Parte_1
contestazione. Il difensore di parte ricorrente, a fronte della parziale produzione documentale di parte resistente del procedimento penale richiamato, chiedeva di produrre anche le sit rese da e due dei testi che saranno qui escussi, estratte dal p.p. Tes_1 Per_2
22/3149 della Procura di Grosseto relativo all'appropriazione di un trattorino di proprietà dello da parte del , e ciò appunto a confutazione dei verbali pure estratti CP_1 Parte_1
da quel procedimento e allegati alla memoria di costituzione di parte resistente (pacifico che penda altresì in sede penale il p.p. n. 23/3017, relativo invece ai reati di lesioni colpose e altro ascritti allo con p.o. il a seguito dell'infortunio da questi subito in CP_1 Parte_1
data 20.6.2022; cfr. decreto di citazione a giudizio, doc. 4 res.). Sentite le parti ed escussi i testimoni, all'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa veniva discussa e decisa con sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. La domanda è fondata.
5. In ordine all'accertamento della natura del rapporto, secondo il costante insegnamento della
S.C., “requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto – incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (v. fra le altre Cass. 21-11-2001 n. 14664, Cass. 12-9- 2003 n. 13448, Cass. 6-6-2002 n. 8254, Cass.
4-4- 2001 n. 5036, Cass. 3-4-2000 n. 4036, Cass. 16-1-1996 n. 326).
Opportuno rammentare anche altri, non meno noti, arresti giurisprudenziali, poiché utili al corretto inquadramento della tematica de qua: “Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il «nomen iuris» che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta
«autoqualificazione»), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (così, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500). “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalla parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (giurisprudenza richiamata pure da Cass. sent. n. 21439/2011).
Il criterio cardine individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste dunque nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte. L'attività lavorativa subordinata è “eterodiretta” poiché il lavoratore è tenuto a conformarsi alle indicazioni che il datore di lavoro, di volta in volta, manifesta in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa allo scopo di conformare l'attività dei dipendenti ai fini produttivi e agli obiettivi aziendali individuati dallo stesso datore di lavoro. Per realizzare tali condizioni è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro deve poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere che la prestazione sia resa con le modalità convenute. La subordinazione (ossia la sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce, in definitiva, una modalità d'essere del rapporto e deve essere desunta da un insieme di circostanze fattuali quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire, ad es., di periodi di riposo. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non tanto di attribuire al rapporto il nomen iuris che credono, quanto di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto.
Quindi, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la denominazione data dalle parti al rapporto assume valore di una presunzione semplice di adeguamento delle stesse alla volontà contrattuale, che può essere vinta, in presenza di un contratto qualificato come di lavoro autonomo, anche da opposte presunzioni tratte da elementi indicanti l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, caratteristico della subordinazione. Spetta ovviamente al soggetto che intende far valere la sussistenza di un rapporto diverso da quello formalmente risultante (ovvero la sussistenza di un impegno lavorativo differente per qualità o quantità) comprovarne gli elementi costitutivi.
Parzialmente diverso il discorso allorché, come nel caso in esame, il rapporto non è stato formalizzato. In tal caso non si tratta infatti di superare la presunzione connessa al nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, bensì di comprovare la sussistenza della prestazione svolta de facto, nel contesto del principio generale secondo cui la natura subordinata della prestazione costituisce la regola del rapporto di lavoro. In particolare, in mancanza di prove dirette, la natura subordinata di un rapporto di lavoro può essere desunta da elementi sussidiari, che rappresentano una presunzione a favore del lavoratore, che il datore di lavoro deve confutare con prove contrarie. Tra questi indici ricorrono, nel caso di specie, la presenza di una retribuzione mensile costante e la continuità del lavoro, come meglio appresso si dirà. La prima rappresenta un chiaro segnale di subordinazione. Lo stesso è a dirsi riguardo alla costanza della collaborazione, che pure tradisce la natura stabile e non episodica del rapporto.
Analogamente l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa o del luogo di lavoro comunque riconducibile al soggetto che beneficia della prestazione, con materiali e attrezzature proprie del datore di lavoro, costituisce un forte indizio che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla subordinazione.
Nello specifico, è incontestato tra le parti che la prestazione avvenisse su incarico dello all'interno dell'immobile di IA da questi utilizzato. Puoi dirsi poi che i CP_1
mezzi utilizzati fossero messi a disposizione dallo . Peraltro quest'ultimo assume CP_1
che il si sarebbe appropriato di un proprio bene, nella specie di un mezzo Parte_1 agricolo. Gli stessi messaggi prodotti dallo (doc. 2) sembrano consegnare questo CP_1
tipo di realtà fattuale, secondo cui cioè il adoperava mezzi messi a disposizione Parte_1
dallo (per esempio anche nel passaggio in cui dice di aspettare che lo gli CP_1 CP_1
fornisse i bulloni per mettere a posto le lame).
Va poi valorizzato quale prova atipica quanto risulta dalle indagini preliminari svolte sulla denuncia d'infortunio sporta dal per l'infortunio avvenuto sul mezzo agricolo Parte_1
fornitogli dallo . E' noto infatti che in ambito civile le prove atipiche sono CP_1
comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio
(Cass. n. 8459/2020). Nonostante nell'ordinamento civilistico non esista una norma generale, quale quella dell'art. 189 c.p.p., si deve escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile abbia dunque carattere tassativo e ciò per svariati motivi: (i) poiché difetta nel rito civile una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, (ii) poiché la possibilità della produzione documentale si caratterizza per la sua oggettiva estensibilità contenutistica e (iii) in forza infine del principio generale del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del Giudice. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le cd. prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento, le perizie stragiudiziali, i chiarimenti resi al CTU o le informazioni dallo stesso assunte, le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti etc.
Nello specifico, le risultanze degli atti forniti dalle parti con riferimento alle sit acquisite e al decreto di citazione a giudizio per il reato di lesioni colpose sono quindi utilizzabili alla stregua di una presunzione semplice ex art. 2729 cc. o argomento di prova a conferma come fosse lo a mettere a disposizione gli strumenti di lavoro al indicato come CP_1 Parte_1
lavoratore dipendente (nello specifico un trattorino).
6.Quanto alla prova documentale, i bonifici bancari comprovano che la retribuzione aveva cadenza sostanzialmente mensile.
Sul piano invece della prova orale, le dichiarazioni rese dai testi e - dapprima Tes_1 Per_2
ai Carabinieri della Stazione di Saturnia quindi confermate nel corso della loro audizione in questo giudizio - confermano che il rapporto di lavoro tra lo e il ha avuto CP_1 Parte_1
tutte le caratteristiche della subordinazione. In particolare, il teste ha confermato in questa sede di aver anche lui lavorato alle Per_2
dipendenze dello senza formalizzazione, ricevendo la retribuzione da parte di CP_1
quest'ultimo. Quanto al , che è stato colui che l'ha introdotto allo ha Tes_2 CP_1
riferito di averlo visto a lavoro dallo e che faceva quel che questi gli indicava, CP_1
utilizzando le macchine agricole fornitegli. Ha confermato poi l'impegno costante svolto unitamente al (“Io mi recavo al lavoro dal lunedì al venerdì, insieme al Parte_1
, con la sua macchina. Lavoravamo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.”). Dunque: Parte_1
impegno settimanale, orario costante, mezzi forniti dal datore di lavoro.
Dichiarazioni analoghe ha reso il teste che in precedenza aveva lavorato per lo Tes_1 stesso (ADR: “Ho lavorato con il due o tre mesi. Poi ebbi l'incidente. CP_1 Parte_1
Anche il si occupava di giardinaggio e manutenzione. Lavoravamo dal lunedì' al Parte_1 venerdì dalle 8 alle 17 con una pausa di un'ora. ADR: Sono stato io a presentare il
allo perché siccome mio figlio aveva trovato altro lavoro, lo Parte_1 CP_1 CP_1 aveva bisogno di un altro manutentore. ADR: Era lo a dirci cosa fare di lavoro”). CP_1
Scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dalla teste di parte resistente che, a Per_1
detta della diretta interessata, era una stretta collaboratrice dello Irrilevante la CP_1
circostanza che lo si fosse presentato come libero professionista (non risulta partita CP_1
iva, i bonifici sono stati effettuati a persona fisica, non a una ditta, sia pur Parte_1
individuale) e che la dichiarante si fosse assunta il ruolo di referente dei lavori in quanto dava indicazioni su ciò che doveva essere svolto. Il ricorrente liberamente sentito ha confermato che la era solita dargli indicazioni sui lavori da svolgersi. Dal CP_2
momento che la donna era una collaboratrice dello ciò dimostra ancora come quella CP_1
del fosse un'attività eterodiretta. Parte_1
7. Riconosciuto l'an, va detto che il quantum non è contestato sia sotto il profilo dell'inquadramento del lavoratore nel livello rivendicato operaio agricolo specializzato, 2° livello, sia in ordine al calcolo materiale delle differenze retributive derivanti dall'orario di lavoro svolto (dal lunedì' al venerdì per 8 ore al giorno) rispetto a quanto percepito con i bonifici in atti;
differenze ammontanti a complessivi euro 5.418,41 lordi.
8. Il ricorso deve essere dunque accolto e pertanto, previa declaratoria della sussistenza di un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato e pieno intercorso tra
[...]
e nel periodo dal 1° Marzo al 20 Giugno 2022, parte resistente Parte_1 CP_1
deve essere condannata al pagamento in favore del lavoratore di euro 5.418,41 lordi, comprensivi di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 in ragione del valore della causa appartenente al terzo scaglione. stante l'ammissione al gratuito patrocinio in favore di parte ricorrente, esse vanno liquidate ex art. 133 DPR 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che tra e è intercorso un rapporto di Parte_1 CP_1
natura subordinata nel periodo dal 1° Marzo al 20 Giugno 2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del lavoratore, a titolo di differenze CP_1
retributive maturate, della somma di euro 5.418,41 lordi, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con obbligo di versamento in favore dell'Erario.
Grosseto, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso