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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3573/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Ferradini e Angela Nevoso Parte_1
(ricorrente)
E Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Cagno
(resistente)
OGGETTO: contratto a tempo determinato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2023, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 16.11.2020 e scadenza 16.2.2021, con la qualifica di Segretaria amministrativa, inquadramento al sesto livello del CCNL Anaste per il personale del settore socio sanitario- assistenziale-educativo, sede di lavoro presso la RSA di Troia (FG), C.da Fontanelle snc.; che, in data
5.2.2021, con raccomandata a mano avente ad oggetto "rinnovo scadenza rapporto a tempo determinato", il termine finale del contratto è stato posticipato al 16.2.2022; che lo stesso 16.2.2022 il contratto è stato ulteriormente "rinnovato nella scadenza" sino al 16.11.2022.
Ritenendo sussistente la violazione della normativa in materia di contratto a tempo determinato ex d.lgs. 81/2025, parte ricorrente ha chiesto di “- dichiarare la nullità e/o illegittimità delle proroghe apposte (o dei rinnovi apposti) al contratto a tempo determinato di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'intervenuta trasformazione del contratto a tempo determinato datato 5.11.2020 in un ordinario contratto a tempo indeterminato dalla data ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 4 - per l'effetto, condannare la società convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro, da aversi come mai validamente cessato, ed a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria ex art. 28 D.Lgs
81/2015 determinata nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o in quella diversa ritenuta di giustizia”. Vinte le spese di lite.
Si è costituita la società datrice di lavoro, contestando l'avverso ricorso e deducendo come non vi sia stata alcuna violazione di legge nel “caso che ci occupa, in cui il contratto a termine è stato rinnovato per due volte e non ha superato complessivamente la durata di ventiquattro mesi”.
Acquisite note di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre delineare brevemente la distinzione tra gli istituti della proroga e del rinnovo del contratto a tempo determinato.
La proroga è una prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, contraddistinta dalla posticipazione nel tempo del termine inizialmente pattuito tra le parti.
Il rinnovo è, invece, un nuovo e distinto contratto di lavoro.
In quest'ultimo caso, il legislatore ha previsto un intervallo temporale minimo tra un contratto e l'altro, ossia una vacatio minima tra una stipulazione e l'altra: 10 giorni se il primo contratto è di durata sino a
6 mesi, 20 giorni se di durata superiore.
L'art. 19 d.lgs. 81/2015, ratione temporis applicabile, rubricato “Apposizione del termine e durata massima”, prevede che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente
i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori” (comma 1).
Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 81/2015, rubricato “proroghe e rinnovi”, è poi stabilito: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1” (comma 01); “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia
pagina 2 di 4 inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga” (comma 1).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, sebbene in entrambe le comunicazioni datoriali del 5.2.2021
(doc. 5 fasc. ricorrente) e del 16.2.2022 (doc. 6 fasc. ricorrente) vi sia un espresso richiamo al
“rinnovo” contrattuale che può ingenerare dubbi sull'istituto applicabile, l'interpretazione complessiva delle missive suggerisce di ritenere che il termine di durata apposto al contratto di lavoro (16.2.2021) sia stata prorogato due volte, la prima al 16.2.2022, la seconda al 16.11.2022.
L'istituto di legge applicabile è, dunque, quello della proroga.
Secondo la normativa sopra riportata, in particolare ai sensi dell'art. 21, comma 01, la proroga può essere liberamente pattuita nei primi dodici mesi, ossia può essere anche acausale, successivamente deve essere causale, cioè rientrare in una delle “condizioni” indicate all'art. 19, comma 1.
Nel caso di specie, il contratto a termine, inizialmente pattuito della durata di 3 mesi, è stato prorogato di un anno, senza alcuna indicazione della causa della posticipazione del termine;
è stato, poi, prorogato una seconda volta di 9 mesi, per una durata complessiva di 24 mesi.
Il rapporto di lavoro ha avuto una durata complessiva di 24 mesi.
La seconda proroga, tuttavia, è stata pattuita senza alcuna indicazione causale.
Ciò si pone in evidente violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 01, e dell'art. 19, comma 1.
L'art. 21, comma 01, infatti, consente la proroga acausale del contratto nei primi dodici mesi, invece,
“successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”, cioè: 1) nei casi previsti dai contratti collettivi indicati all'art. 51 d.lgs. 81/20215, 2) nei casi previsti nei contratti collettivi applicati in azienda “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, 3) in sostituzione di altri lavoratori.
Detta inosservanza di legge comporta la sanzione prevista dal secondo periodo dell'art. 21, comma 01, cit.: “In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato”.
Deve dunque essere dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.2.2022, cioè dalla stipulazione della seconda proroga, pattuita contra legem.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, inoltre, “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura
pagina 3 di 4 compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.
L'indennità onnicomprensiva può fissarsi in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge, in considerazione della durata del contratto (2 anni complessivi), del numero dei dipendenti e delle dimensioni dell'impresa.
Le spese seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 16.2.2022 e, per l'effetto, dichiara che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla predetta data;
- ordina alla società resistente di riammettere in servizio la ricorrente con le medesime mansioni per le quali è stata assunta;
- condanna la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo d'indennità onnicomprensiva, quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (come indicata nel contratto di lavoro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna la società resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
€.5.388,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2021
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3573/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Ferradini e Angela Nevoso Parte_1
(ricorrente)
E Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Cagno
(resistente)
OGGETTO: contratto a tempo determinato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2023, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 16.11.2020 e scadenza 16.2.2021, con la qualifica di Segretaria amministrativa, inquadramento al sesto livello del CCNL Anaste per il personale del settore socio sanitario- assistenziale-educativo, sede di lavoro presso la RSA di Troia (FG), C.da Fontanelle snc.; che, in data
5.2.2021, con raccomandata a mano avente ad oggetto "rinnovo scadenza rapporto a tempo determinato", il termine finale del contratto è stato posticipato al 16.2.2022; che lo stesso 16.2.2022 il contratto è stato ulteriormente "rinnovato nella scadenza" sino al 16.11.2022.
Ritenendo sussistente la violazione della normativa in materia di contratto a tempo determinato ex d.lgs. 81/2025, parte ricorrente ha chiesto di “- dichiarare la nullità e/o illegittimità delle proroghe apposte (o dei rinnovi apposti) al contratto a tempo determinato di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'intervenuta trasformazione del contratto a tempo determinato datato 5.11.2020 in un ordinario contratto a tempo indeterminato dalla data ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 4 - per l'effetto, condannare la società convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro, da aversi come mai validamente cessato, ed a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria ex art. 28 D.Lgs
81/2015 determinata nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o in quella diversa ritenuta di giustizia”. Vinte le spese di lite.
Si è costituita la società datrice di lavoro, contestando l'avverso ricorso e deducendo come non vi sia stata alcuna violazione di legge nel “caso che ci occupa, in cui il contratto a termine è stato rinnovato per due volte e non ha superato complessivamente la durata di ventiquattro mesi”.
Acquisite note di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
* * *
Occorre delineare brevemente la distinzione tra gli istituti della proroga e del rinnovo del contratto a tempo determinato.
La proroga è una prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, contraddistinta dalla posticipazione nel tempo del termine inizialmente pattuito tra le parti.
Il rinnovo è, invece, un nuovo e distinto contratto di lavoro.
In quest'ultimo caso, il legislatore ha previsto un intervallo temporale minimo tra un contratto e l'altro, ossia una vacatio minima tra una stipulazione e l'altra: 10 giorni se il primo contratto è di durata sino a
6 mesi, 20 giorni se di durata superiore.
L'art. 19 d.lgs. 81/2015, ratione temporis applicabile, rubricato “Apposizione del termine e durata massima”, prevede che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente
i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori” (comma 1).
Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 81/2015, rubricato “proroghe e rinnovi”, è poi stabilito: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1” (comma 01); “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia
pagina 2 di 4 inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga” (comma 1).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, sebbene in entrambe le comunicazioni datoriali del 5.2.2021
(doc. 5 fasc. ricorrente) e del 16.2.2022 (doc. 6 fasc. ricorrente) vi sia un espresso richiamo al
“rinnovo” contrattuale che può ingenerare dubbi sull'istituto applicabile, l'interpretazione complessiva delle missive suggerisce di ritenere che il termine di durata apposto al contratto di lavoro (16.2.2021) sia stata prorogato due volte, la prima al 16.2.2022, la seconda al 16.11.2022.
L'istituto di legge applicabile è, dunque, quello della proroga.
Secondo la normativa sopra riportata, in particolare ai sensi dell'art. 21, comma 01, la proroga può essere liberamente pattuita nei primi dodici mesi, ossia può essere anche acausale, successivamente deve essere causale, cioè rientrare in una delle “condizioni” indicate all'art. 19, comma 1.
Nel caso di specie, il contratto a termine, inizialmente pattuito della durata di 3 mesi, è stato prorogato di un anno, senza alcuna indicazione della causa della posticipazione del termine;
è stato, poi, prorogato una seconda volta di 9 mesi, per una durata complessiva di 24 mesi.
Il rapporto di lavoro ha avuto una durata complessiva di 24 mesi.
La seconda proroga, tuttavia, è stata pattuita senza alcuna indicazione causale.
Ciò si pone in evidente violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 01, e dell'art. 19, comma 1.
L'art. 21, comma 01, infatti, consente la proroga acausale del contratto nei primi dodici mesi, invece,
“successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”, cioè: 1) nei casi previsti dai contratti collettivi indicati all'art. 51 d.lgs. 81/20215, 2) nei casi previsti nei contratti collettivi applicati in azienda “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, 3) in sostituzione di altri lavoratori.
Detta inosservanza di legge comporta la sanzione prevista dal secondo periodo dell'art. 21, comma 01, cit.: “In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato”.
Deve dunque essere dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.2.2022, cioè dalla stipulazione della seconda proroga, pattuita contra legem.
Ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, inoltre, “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura
pagina 3 di 4 compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.
L'indennità onnicomprensiva può fissarsi in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge, in considerazione della durata del contratto (2 anni complessivi), del numero dei dipendenti e delle dimensioni dell'impresa.
Le spese seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 16.2.2022 e, per l'effetto, dichiara che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla predetta data;
- ordina alla società resistente di riammettere in servizio la ricorrente con le medesime mansioni per le quali è stata assunta;
- condanna la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo d'indennità onnicomprensiva, quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (come indicata nel contratto di lavoro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna la società resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in
€.5.388,00, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.3.2021
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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