Art. 3. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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4 gennaio 1951
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27 aprile 2001
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22 dicembre 2008
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Commentario • 1
- 1. Licenziamento per causa di matrimonio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 agosto 2021
Giurisprudenza • 24
- 1. Corte Cost., sentenza 10/02/1993, n. 46Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/12/1978, n. 5979Provvedimento: Nel regime anteriore alla legge 30 dicembre 1971 n 1204, il divieto di licenziamento previsto dall'art 3 della legge 26 agosto 1950 n 860 (sulla tutela delle lavoratrici madri) non opera per il solo fatto obiettivo della gravidanza della lavoratrice, ma solo quando questa sia giunta ad un determinato grado di evoluzione (quinto mese), e condizionatamente alla tempestiva presentazione al datore di lavoro, in costanza del rapporto di lavoro, del relativo certificato medico, senza che siano richiesti l'indicazione della presunta data del parto o gli altri requisiti previsti dagli artt 4 e 5 del DPR 21 maggio 1953 n 568. ( Conf 1291/77, mass n 384986; ( Conf 1403/71, mass n 351659).*Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/1977, n. 1291Provvedimento: Il divieto di licenziamento previsto dall'art 3 della legge 26 agosto 1950,n 860 (poi modificata dalla legge 30 dicembre 1971, n 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), non opera per il solo fatto obbiettivo della gravidanza della lavoratrice, ma solo quando questa sia giunta ad un determinato grado di evoluzione (quinto mese), e condizionatamente alla tempestiva presentazione al datore di lavoro, in costanza del rapporto di lavoro, del relativo certificato medico, che non ha un mero valore probativo, ma costituisce un elemento essenziale condizionante il divieto di licenziamento. ( Conf 1403/71, mass n 351659).*Leggi di più...
- lavoro·
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/1977, n. 3285Provvedimento: Affinche la lavoratrice,licenziata nel periodo di gestazione, possa far valere in giudizio, impugnando il licenziamento per illegittimita, il diritto alla conservazione del posto fino al compimento di un anno di eta del bambino, riconosciutole dall'art 3 della legge 26 agosto 1950 n 860, non si richiede che la lavoratrice medesima si sia ripresentata in servizio, dopo il periodo di riposo obbligatorio per puerperio, ovvero abbia chiesto di usufruire del riposo facoltativo per ulteriori sei mesi (art 6 della citata legge), ne che abbia inviato al datore di lavoro, entro quindici giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio (ai sensi dell'art 11 del DPR 21 maggio 1953 n 568). […]Leggi di più...
- condizioni ex artt 6 della legge n 860 del 1950 e 11 del dpr n 568 del 1953·
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- 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/1974, n. 2437Provvedimento: […]Leggi di più...
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