Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3544 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del Procuratore Speciale Dott. Parte_1 [...]
P.IVA elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_2 P.IVA_1
Terme alla Piazza 5 Dicembre, 1, presso lo studio dell'Avv. dal Parte_3
quale è rappresentata e difesa
– attore –
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
AG (AG) nella Via Roma n. 124, C.F. rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. Donatella Miceli, del foro di Agrigento, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in San Giovanni Gemini (AG) nella
C.da Piano di Corte snc;
– convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
n. Controparte_2
57/2021 del Tribunale di Palermo, c.f./P.IVA in persona P.IVA_3
del Collegio dei Curatori (composto dall'Avv. Giovanni Battista Coa;
dal
Tribunale di Agrigento
dall'Avv. Vittorio Viviani) rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Perricone (c.f.
[...]
–– PEC: presso cui si chiede C.F._1 Email_1
l'invio di ogni notifica o comunicazione) e dall'Avv. Mauro Barresi (c.f.
– Fax 091.6251564 – PEC: C.F._2 [...]
, componenti della Email_2 [...]
(P.IVA ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_4
domiciliata presso lo studio del primo in Palermo via Ariosto n. 16/c, giu-
sta procura in atti, conferita in virtù di provvedimento autorizzativo del
Giudice Delegato del 17/02/2022;
– terzo chiamato –
OGGETTO: Cessione dei crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.12.2021, la premetteva di essere cessionaria dei crediti vantati da Parte_1 [...]
verso diversi enti pubblici in forza di atto di cessione Controparte_4
del credito stipulato con scrittura privata autenticata del 25/06/2018
(quale atto esecutivo di un contratto di cessione di pari data), notificato al
Comune di in data 25/06/2018. CP_1
Aggiungeva che i crediti specificamente ceduti, rispetto alla posizione del riguardavano il corrispettivo dei servizi di forni- Controparte_1
tura idrica ammontante ad €. 935.315,22 e di cui alle n. 11 fatture indi-
cate nell'atto introduttivo.
chiedeva, dunque, la condanna del Parte_1 Controparte_1
al pagamento di € 935.315,22, oltre interessi di mora fino al saldo, con
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile vittoria di spese.
Il Comune di si costituiva con comparsa di costituzione e ri- CP_1
sposta con chiamata in causa di terzo e domanda riconvenzionale in data
25.03.2022 eccependo: 1) la nullità (o infondatezza) della citazione per l'inesistenza del credito vantato, a tal proposito deduceva di essere già
stato destinatario del decreto ingiuntivo n. 977/2019 del Tribunale di
Agrigento, emesso su istanza della e relativo (anche) alle CP_2
fatture oggetto dell'odierno giudizio. Tale decreto, inizialmente opposto,
diventava definitivo e veniva azionato dalla Curatela – subentrata alla so-
cietà in bonis – tramite atto di pignoramento presso terzi con cui si escu-
teva il Comune;
2) eccepiva la nullità (o inefficacia) della cessione per vio-
lazione dell'art. 1260 c.c. e delle norme speciali che impongono che la cessione di credito sia opponibile alla P.A. soltanto in presenza di deter-
minate formalità e previa accettazione della cessione nel caso di specie non intervenuta;
3) eccepiva, ancora, il mancato perfezionamento dell'atto di cessione tra la società cedente (la e la banca Controparte_2
cessionaria (la connesso al mancato adempimento Parte_1
delle condizioni generali del contratto che prevedevano che il trasferimen-
to della titolarità dei crediti fosse subordinato alla formalizzazione della cessione mediante la specifica sottoscrizione di atti di ricognizione riferiti ai crediti presentati dal cedente che, nel caso di specie, non erano stati sottoscritti.; 4) rilevava la responsabilità di anche ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c., per avere, da un lato, richiesto l'insinuazione al passivo della deducendo la risoluzione della cessione per non aver CP_2
potuto escutere il e dall'altro attivato il presente giu- Controparte_1
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile dizio contro il al fine di escuterlo;
chiedeva, dunque, Controparte_1
in via riconvenzionale, il risarcimento del danno, con vittoria di spese.
Chiedeva, da ultimo, l'autorizzazione alla chiamata di terzo in causa della Curatela del fallimento della società Controparte_2
Con provvedimento del 05.04.2022 il Tribunale autorizzava la chiama-
ta del terzo.
Si costituiva la Curatela del fallimento con com- Controparte_2
parsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del
7.09.2022 con la quale eccepiva:
1. Preliminarmente l'assenza di doman-
de nei propri riguardi, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio;
2. In via meramente subordinata, l'improcedibilità delle doman-
de proposte contro la società fallita ai sensi degli artt. 24, 52 e 56 l. fall.;
3. L'inammissibilità di qualsivoglia domanda spiegata dal CP_5
per intervenuta transazione tra le parti in ordine al rapporto per cui
[...]
è causa;
4) si associava al 1° motivo di contestazione del Comune in ordi-
ne al difetto di legittimazione attiva di e alla legittimazione Parte_1
sostanziale al credito in capo alla sola , alla luce del decre- CP_2
to ingiuntivo n. 977/19 del Tribunale di Agrigento emesso a favore di
[...]
e nei confronti del anche in ordine alle CP_4 Controparte_1
fatture azionate nel presente giudizio, divenuto definitivo in data
1.3.2022; 5. Aderiva al 2° motivo di contestazione del deducen- CP_1
do l'invalidità o inefficacia della cessione del credito, azionata da
[...]
, ai sensi degli artt. 69-70 r.d. 19 novembre 1923 n. 2440 e della Pt_1
L. 2248/1865, nonché ai sensi del Codice Appalti.
In subordine, per il caso di ritenuta validità ed efficacia della cessione,
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile spiegava domanda riconvenzionale trasversale di accertamento della riso-
luzione del complessivo rapporto di cessione (ed atti connessi) per ina-
dempimento di quanto agli obblighi economici connessi (il Parte_1
prezzo della cessione) e a quelli di rendicontazione periodica.
In ulteriore subordine, chiedeva l'accertamento della risoluzione del contratto di cessione per mutuo dissenso, stante l'esistenza di reciproche contestazioni ed affermazioni di inefficacia del contratto.
A tal proposito rilevava che anche aveva dedotto Parte_1
l'intervenuta risoluzione della cessione (con il per Controparte_1
quanto in oggetto), chiedendo in sede di insinuazione al passivo di
[...]
dell'11.10.2021 “la retrocessione per carenza dei documenti CP_4
probatori, stante l'inadempimento degli impegni assunti dal Cedente ai
sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto, che impediscono
l'azionamento dei crediti”, sostenendo del tutto contraddittoriamente nella presente sede, con giudizio introdotto in data 17.12.2021 e dunque suc-
cessivamente alla citata insinuazione al passivo, la validità del contratto di cessione.
Chiedeva, inoltre, quale conseguenza di una eventuale pronuncia di inefficacia originaria o sopravvenuta della cessione del credito, la caduca-
zione dell'atto di cessione di pari data (separato e redatto in forma ridotta ai fini della successiva notificazione agli enti pubblici) e del mandato all'incasso in rem propriam agitato da al fine di sostenere Parte_1
la propria legittimazione anche a prescindere dalla operatività della ces-
sione. Con vittoria di spese di giudizio e condanna dell'attrice ex art 96
cpc.
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile All'udienza cartolare del 28.09.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Dapprima con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza
28.9.2022 e ribadite con la memoria ex art 183 comma 6 n .1 cpc
[...]
contestava l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo in Pt_1
assenza di alcuna domanda svolta dal convenuto nei confronti della
[...]
, con conseguente inammissibilità delle domande trasversali spiega- Pt_4
te dalla stessa. In subordine, sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento, in favore del Tri-
bunale di Milano, individuato dalle parti quale foro esclusivo giusta art. 19 delle condizioni generali di contratto, in via gradata in favore del Tri-
bunale di Palermo ex art. 24 l.f. luogo di apertura del fallimento, sempre in via preliminare e in via ulteriormente gradata chiedeva di dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda di risoluzione avanzata dalla
Curatela in quanto proposta successivamente allo scadere dei termini di decadenza già maturati e previsti per il convenuto e Controparte_1
sia per difetto dei presupposti di cui all'art. 36 c.c.. Nel merito contestava la domanda di risoluzione della cessione (sia per inadempimento che per mutuo dissenso), nonché quella relativa all'inefficacia del mandato all'incasso e della cessione dei crediti. In via ulteriormente gradata e in caso di accoglimento della domanda di risoluzione chiedeva “di dichiarare
l'obbligo di alla restituzione del prezzo di cessione Controparte_2
ovvero la sua condanna all'immediato pagamento di un importo pari al cor-
rispettivo versato al Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora, de-
correnti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile dal Cessionario al Cedente (incluso) e fino al giorno in cui il Cedente dispor-
rà il pagamento dell'importo da restituire, fatto salvo il diritto all'indennizzo
del maggior danno eventualmente sofferto e il Credito oggetto di risoluzione
si intenderà retrocesso e tornerà nella piena disponibilità economica e giu-
ridica del Cedente con efficacia a partire dalla data in cui il Cedente abbia
versato l'importo sopra indicato”.
Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 il ecce- Controparte_1
piva intervenuto pagamento del credito azionato da
[...]
in forza di accordo Controparte_6
transattivo sottoscritto in data 2.05.2022 tra la convenuta e la terza chiamata, comprovato dall'emissione dei mandati di pagamento emessi dall'Ente locale in data 31.05.2022 per l'importo complessivo di euro
1.163.536,36.
Con la memoria ex art 183 comma 6 n 2 cpc la Curatela del Fallimento
deduceva l'inammissibilità per novità della domanda di condanna formu-
lata nei propri riguardi dalla con la memoria ex art .183 Parte_1
comma 6 n. 1 cpc;
nonché in ragione della vis attractiva del foro fallimen-
tare ex artt. 24 e 52 l. fall. per tutte le azioni di mero accertamen-
to/condannatorie spiegate contro il . Nel merito chiedeva la ri- CP_2
duzione ex art. 1384 cc della penale contrattuale azionata ex adverso stante l'ammontare della stessa manifestamente eccessivo, corrisponden-
te integralmente al prezzo della cessione. Contestava la tardività
dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla attrice con rife-
rimento alle proprie domande riconvenzionali, nonché l'erroneità del rife-
rimento all'art. 24 l.f.; ribadiva l'ammissibilità delle stesse ai sensi degli
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile artt. 33 e 36 c.p.c.. poichè dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'at-
tore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
Con provvedimento del 27.6.2023 venivano rigettate le istanze istrutto-
rie articolate dalla parte attrice e la causa veniva rinviata per la precisa-
zione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Preliminarmente deve darsi atto dell'ammissibilità della chiamata in causa del terzo Curatela del fallimento della società Controparte_2
pur non essendo stata spiegata formalmente alcuna domanda nei suoi confronti da parte del convenuto.
Ed infatti, a mente dell'art. 106 cpc “ciascuna parte può chiamare nel
processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende es-
sere garantita”.
La nozione di «comunanza di causa», alla quale fa riferimento la norma in esame, è molto ampia, comprendendo al suo interno le più diverse ipo-
tesi nelle quali, per motivi di connessione, è opportuna la presenza di un terzo nel processo.
E' stato affermato che la funzione di tale chiamata è di evidente utilità
nei casi di connessione particolarmente intensa, ossia qualora il convenu-
to affermi che il terzo è il vero titolare del diritto in contesa, il vero obbli-
gato o responsabile;
una volta chiamato in causa, il soggetto indicato dal convenuto quale vero obbligato sarà una parte a tutti gli effetti, con la conseguenza che la sentenza farà stato anche nei suoi confronti e potrà
essere idonea ad accertare definitivamente chi è il vero obbligato.
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile Nel caso in oggetto, la chiamata in causa del fallimento da parte del convenuto è stata svolta per paralizzare la pretesa creditoria di CP_1
, contestandone la legittimazione attiva in favore del terzo Parte_1
chiamato e come tale, dunque, è ammissibile.
*
Ciò posto, deve confermarsi il provvedimento istruttorio di rigetto emesso in data 27.6.2023 con il quale sono state disattese le richieste istruttorie ex art 210 cpc della parte attrice, sia con riferimento alle “ fat-
ture azionate indicate nell'atto di citazione e il cui pagamento è oggetto del-
la domanda giudiziale sia i relativi contratti di somministrazione”, poiché
ritenute superflue alla luce della espressa non contestazione della parte convenuta in ordine al rapporto di somministrazione sottostante e alla ef-
fettiva fornitura del servizio (cfr. comparsa di costituzione e risposta del
; sia con riguardo a “tutti gli atti, documenti verbali e Controparte_1
provvedimenti giudiziali sia del giudizio monitorio n. 3216-2019 rg iscritto
dinanzi al Tribunale di Agrigento, sia del relativo giudizio di opposizione
iscritto al nr. 144- 2020 rg ai quali fanno riferimento la e i terzi” CP_1
nonché gli “estratti conto bancari relativi ai conti correnti sui quali sono sta-
ti accreditati i predetti bonifici e in particolare modo gli estratti conto del
terzo trimestre dell'anno 2018, del primo trimestre 2019, del terzo trimestre
2018, del 2 trimestre del 2018, nonché del partitario clienti relativo alla po-
sizione di e delle scritture contabili relativi ai trimestri sopra Parte_1
indicati”, poiché - come si dirà nel prosieguo – sono irrilevanti rispetto al-
la risoluzione del caso di specie.
*
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile In fatto, è documentato che in data del 25/06/2018 è intervenuto l'atto di cessione dei crediti, giusta atto del Notaio Persona_1
rep. n. 281742, racc. n. 31392 (documento nr. 2) tra Controparte_2
in favore della con cui la cedente cedeva alla
[...] Parte_1
cessionaria (si veda l'articolo 1 del contratto) tutti gli interessi maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cau-
se di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono i crediti,
nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione so-
stanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio. In relazione alle somme portate nelle bollette-fatture afferenti all'attività di impresa commerciale di decorrono, in Controparte_2
conformità al regolamento di utenza punto.2.6.6 (documento nr. 4) e alla direttiva Arera n. 603/2017 (documento nr.5), gli interessi di mora de-
terminati nella misura del tasso TUR (si è allegata la serie storica-
documento 6), nella misura tempo per tempo vigente, +3,5 punti percen-
tuali (più tre virgola cinque punti percentuali) a decorrere dalla data di scadenza, per come riportata in tabella sino al momento del saldo. Inoltre
si chiede ai sensi dell'articolo 1293 c.c. la capitalizzazione degli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi dal momento dell'iscrizione a ruolo della domanda entro i limiti del cd. “tasso soglia” antiusura previsto dalla
L. n. 108/1996, articolo 2 comma 4.
Il predetto atto di cessione è stato notificato all'Ente in data
28/06/2018 (documento nr. 3), a cui non faceva seguito alcuna adesione dell'Ente alla detta cessione. Con Nota Interlocutoria a mezzo pec del
14.09.2018 – Prot. n. 1990 del 17.09.2018 – la inviava Parte_1
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile l'elenco delle fatture cedute al fine di valutare una Controparte_2
eventuale richiesta di un Piano di rientro da parte dell'ente comunale,
senza esito.
Nel costituirsi il ha evidenziato, tra le altre cose, Controparte_1
l'inopponibilità del contratto di cessione testé indicato per non aver for-
malizzato alcuna accettazione della cessione come richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 70 comma 3 RD n° 244/1923 e 9, allegato E, del-
la L. n° 2248/1865.
In merito, si osserva che la disciplina concernente la cessione dei cre-
diti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571) e pre-
vede specifici requisiti di forma (scrittura privata autentica da un notaio o un atto pubblico), la necessaria l'accettazione del debitore ceduto, la noti-
fica deve avvenire nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti processuali.
Per quanto di rilievo in questa sede, contrariamente alla libera cedibili-
tà del credito di cui all'art. 1260 cc, la cessione dei crediti derivanti da un contratto di durata ancora in corso di esecuzione e vantati nei confronti di un ente pubblico (debitore ceduto) è subordinata alla preventiva ade-
sione della Pubblica Amministrazione;
dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso.
Ciò in forza la disciplina relativa alla cessione dei crediti derivanti da contratti di appalto pubblico di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs.
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile 50/2016 (di seguito, anche il “Codice dei contratti pubblici” o il “Codice”,
che ha ripreso e in parte innovato nel tempo: l'art. 9 dell'allegato E alla L.
2248/1865; l'art. 70, comma 3 del R.D. 2440/1923; l'art. 26, comma 5,
della L. 104/1994 e l'art. 115 del D.P.R. 554/1999; l'art. 117 del D.Lgs.
163/2006) ove si legge che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltan-
ti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto se-
parato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto re-
lativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
La ratio della disciplina è individuabile nel tentativo di armonizzare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esi-
genze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, quali la cor-
retta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante, ritenuto preminente l'interesse pubblico alla regolare esecu-
zione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima prestazione possano venir meno le risorse finanzia-
Tribunale di Agrigento
- 12 - Sezione Civile rie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare
compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (così, cfr. ex multis
Cass. sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344).
E tuttavia, la deroga della previa adesione alla cessione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è
in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale,
con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preven-
tiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto con-
trattuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13261 del 05/10/2000 (Rv. 540752 -
01) e successive conformi Sez. 3, Sentenza n. 18610 del 21/09/2005 (Rv.
584462 - 01), Sez. 1, Sentenza n. 11475 del 08/05/2008 (Rv. 603484 -
01).
Facendo applicazione di quest'ultimo principio di diritto al caso di spe-
cie, va ritenuto che la cessione in esame sia pienamente opponibile al de-
bitore ceduto, che ne ha ricevuto regolare notifica in data 28.6.2018 (cfr.
allegato all'atto di citazione) ed è rimasto incontestato che non vi è stata opposizione nel termine di giorni 45 previsto dall'art. 117 del D.Lgs.
163/2006), dal momento che il non ha provato -pur essendone CP_1
onerato ai sensi dell'art. 2697 comma II c.c.- che il rapporto di sommini-
strazione fosse ancora in corso di esecuzione alla data della cessione dei crediti.
*
Del pari infondata, l'eccezione di invalidità o inefficacia della cessione azionata in giudizio da sollevata dalla Curatela per con- Parte_1
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile trasto con l'art. 117 del D.Lgs. 163/06 (c.d. Codice dei contratti pubblici)
e dalla corrispondente disciplina trasfusa nell'art. 106 del D.Lgs. 50/16
(c.d. Codice appalti): rilevato che, in ossequio alla disciplina citata, la ces-
sione è stata redatta per atto pubblico e poi notificata via PEC alla P.A.,
ed è pertanto alla stessa opponibile.
*
Ancora inconsistente l'ulteriore eccezione del mancato perfezionamen-
to dell'atto di cessione tra la società cedente (la e la Controparte_2
banca cessionaria (la connesso al mancato adem- Parte_1
pimento delle condizioni generali del contratto di cui al combinato dispo-
sto dell'art. 3 della Proposta di Acquisto e dell'art. 2 delle Condizioni Ge-
nerali (doc. 3 e 4 allegati alla nota del 23.9.2022) ove si legge che il trasfe-
rimento della titolarità dei crediti era subordinato alla formalizzazione del-
la cessione mediante la specifica sottoscrizione di atti di ricognizione rife-
riti ai crediti presentati dal cedente che, nel caso di specie, non sarebbero stati sottoscritti.
Basti osservare che con il perfezionamento del contratto di cessione giusta atto pubblico del 25.6.2018 ogni questione relativamente agli atti di ricognizione è superata, come peraltro comprovato dall'avvenuto paga-
mento della prima rata da parte del cessionario in favore del cedente in esecuzione della cessione che attesta indirettamente l'avvenuto avvera-
mento delle condizioni sospensive (cfr. doc. 1 contabili di bonifico allegato alla nota del 23.9.2022 e scritture contabili, doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n 2 cpc dell'attore) e considerato, sotto altro profilo,
che trattandosi di fatture in ordine a crediti esistenti, non vi era l'obbligo
Tribunale di Agrigento
- 14 - Sezione Civile dell'invio degli atti ricognitivi.
*
Inconsistente la doglianza spiegata dal relativa Controparte_1
all'avvenuto pagamento delle fatture in favore della Curatela, poiché a far data dalla comunicazione della cessione l'amministrazione avrebbe dovu-
to pagare il credito portato dalle fatture in oggetto al cessionario
[...]
. Parte_1
Di contro, emerge dagli atti di causa che – malgrado l'intervenuta ces-
sione - in data 28.11.2018 la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9,
già ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Agrigento Controparte_2
il Decreto Ingiuntivo n. 977/2019, R.G. n. 3216/2019 per l'importo di €.
1.339.210,45, oltre interessi e spese legali nei confronti del CP_1
relativamente all'attività della somministrazione del servizio idri-
[...]
co, per fatture-bollette relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, tra cui quelle oggetto del presente giudizio ( c. N. 12 del 01.03.2019 di €.
83.508,79; e) N. 77 del 02.11.2018 di €. 88.386,87; g) N. 43 del
03.07.2018 di €. 92.948,74; h) N. 28 del 03.05.2018 di €. 89.162,41; j) N.
7 del 07.03.2018 di €. 85.938,10; k) N. 112 del 31.12.2017 di €.
91.611,90; l) N. 107 del 02.11.2017 di €. 85.000,00; n) N. 29 del
08.09.2017 di €. 7.716,48; o) N. 89 del 06.09.2017 di €. 111.701,66; q) N.
70 del 05.07.2017 di €. 106.527,30; r) N. 41 del 03.05.2017 di €.
108.245,82) (v. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta).
Tale decreto, inizialmente opposto, ha dato vita al giudizio n.
144/2020 R.G., successivamente interrotto per l'intervenuto fallimento e,
a seguito della sua mancata riassunzione, dichiarato estinto giusta ordi-
Tribunale di Agrigento
- 15 - Sezione Civile nanza dell'1.03.2022 (v. all. 3,5,6,11), con la quale il medesimo decreto ingiuntivo veniva altresì dichiarato definitivamente esecutivo.
A seguito di accordo transattivo intercorso in data 02.05.2022 tra il e la Controparte_1 Controparte_2
(giusta autorizzazione sul punto resa dal Giudice Delegato del Tri-
[...]
bunale di Palermo, previa Proposta di Deliberazione di Consiglio Comuna-
le n. 04 del 20.04.2022, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del
27.04.2022) le parti definivano bonariamente le pendenze intercorrenti tra le stesse mediante l'obbligo assunto dal di pagare Controparte_1
al la complessiva somma di €. Controparte_2
1.163.536,36; conseguentemente, in data 31.05.2022 il CP_5
emetteva dei mandati di pagamento a favore della Curatela del Fal-
[...]
limento della e, precisamente: - N. 651/1 di €. Controparte_2
109.367,87; - N. 652/1 di €. 119.070,40; - N. 653/1 di €. 122.871,86; -
N. 654/1 di €. 117.180,03; - N. 655/1 di €. 340.324,94; - N. 656/1 di €.
354.721,26 per un totale di €. 1.163.536,36.
Ebbene il provvedimento monitorio definitivo e relativo (anche) a tutte le fatture oggetto dell'odierno giudizio (e la successiva transazione inter-
corsa tra la parte convenuta e la terza chiamata) – contrariamente a quanto asserito – non ha autorità di cosa giudicata in ordine alla titolarità
del credito in capo alla società e al successivo fallimento. CP_2
In proposito basti osservare che non è stata parte del Parte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiamato, con la conseguen-
za che gli effetti del provvedimento giudiziale non sono alla stessa oppo-
nibili; in quella sede, lo stesso debitore aveva eccepi- Controparte_1
Tribunale di Agrigento
- 16 - Sezione Civile to la carenza di legittimazione ad agire in monitorio della società CP_2
alla luce della cessione del credito in favore di (cfr.
[...] Parte_1
atto di opposizione a d.i., alleg. doc. 3 alla comparsa di costituzione e ri-
sposta del ); il procedimento di opposizione non è sta- Controparte_1
to definito con rigetto, bensì con ordinanza di estinzione ex art 307 cpc del 25.2.2022 per mancata riassunzione dopo l'evento interruttivo del fal-
limento della parte (doc .11), pertanto, non è intervenuto alcun vaglio giudiziale compiuto in ordine alla titolarità del credito azionato in via mo-
nitoria.
Conclusivamente non sussiste alcuna preclusione nella presente sede al riconoscimento del credito in capo all'attore.
Il ha pagato male ad un soggetto, Curatela del Fal- Controparte_1
limento della che a quella data non era più titolare Controparte_2
del credito.
Deve escludersi la buona fede del debitore ceduto nell'effettuare il pa-
gamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1189 cc (secondo cui “Il de-
bitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a
circostanze univoche, e' liberato se prova di essere stato in buona fede”)
considerato che la notifica della cessione è intervenuta anteriormente ri-
spetto al tempo dell'avvenuto pagamento al cedente e che il CP_1
era stato già raggiunto dall'atto di citazione introduttivo del pre-
[...]
sente giudizio e, dunque, ha eseguito il pagamento in costanza della con-
testazione circa la titolarità del credito.
Dunque, il pagamento mal eseguito da parte del debitore ceduto nei confronti del cedente, configurandosi quale datio senza titolo - non ha ef-
Tribunale di Agrigento
- 17 - Sezione Civile fetto liberatorio perché non ha estinto l'obbligazione ancora in essere nei confronti del cessionario.
Non coglie nel segno la difesa che intende attribuire efficacia confesso-
ria circa la titolarità del credito in capo alla Curatela dalla istanza di insi-
nuazione al passivo depositata da , dal momento che la Parte_1
predetta istanza (di retrocessione degli incassi) presuppone proprio la va-
lidità della cessione (e dunque il trasferimento della titolarità) e ad ogni buon conto riguarda solo due fatture azionate in questa sede (cfr. doc. 3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta della Curatela).
Conclusivamente, il deve essere condannato al Controparte_1
pagamento dell'importo di euro di € 935.315,22, oltre interessi di mora fino al saldo in favore di , con assorbimento della domanda Parte_1
riconvenzionale del al risarcimento del danno. CP_1
Non avanzata alcuna domanda di ripetizione di indebito ex art .2033
cpc da parte del nei confronti della Curatela Fallimentare. CP_1
*
In ordine alla domanda riconvenzionale promossa dalla Curatela del
Fallimento di accertamento della risoluzione della cessione per inadem-
pimento imputabile a o, in subordine, per mutuo dissenso Parte_1
se ne deve, innanzitutto, predicare l'ammissibilità in quanto tempestiva-
mente formulata con la comparsa di costituzione e risposta dal terzo chiamato nei nuovi (e necessariamente diversi rispetto a quelli del conve-
nuto) termini allo stesso assegnati.
E' infondata l'eccezione d'incompetenza, seppur tempestivamente sol-
levata da parte attrice con le note di trattazione scritta depositate per
Tribunale di Agrigento
- 18 - Sezione Civile l'udienza 28.9.2022 e ribadite con la memoria ex art 183 comma 6 n .1
cpc in relazione alla clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali del contratto di cessione, che attribuisce al Tribunale di Milano la competen-
za esclusiva a decidere sulle controversie derivanti dal contratto. 3.2.,
poiché la domanda riconvenzionale proposta dalla parte terza chiamata,
avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione è proposta ai sensi dell'art. 36 cpc in evidente connessione col titolo (contratto di ces-
sione) dedotto in giudizio dall'attore e dunque attratta nella competenza del giudice chiamato a decidere sulla domanda principale.
Del pari, la presente controversia esula dal perimetro applicativo dell'art. 24 legge fall., che radica la competenza del Tribunale fallimentare solo per le azioni strettamente connesse al fallimento e che trovano in es-
sere il loro fondamento, trattandosi di una azione che esisteva nel patri-
monio del fallito già prima del fallimento.
Nel merito, la domanda è infondata.
A sostegno della pretesa la Curatela ha allegato “il mancato versamento
della prima rata relativa ai lotti n. 10 (inviato il 16.04.2019) di € 63.247,05
e n. 11 (inviato il 15.05.2019) di € 229.032,06 per un totale di €
292.279,11 nonché il mancato riversamento della somma di € 460.158,93
quale seconda rata a seguito dei pagamenti a saldo effettuati da diversi
Enti”, nonché l'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione e la relazio-
ne periodica previsti nel contratto.
A fronte di tali contestazioni, il ha dimostrato di Controparte_1
avere adempiuto all'obbligazione di pagamento della prima rata del corri-
spettivo pari ad euro 605.254,13 depositando gli ordini di pagamento e le
Tribunale di Agrigento
- 19 - Sezione Civile scritture contabili (doc. sopra citata).
Con riferimento al versamento della seconda rata, ha Parte_1
eccepito ex art. 1460 cc l'inadempimento del cedente in ordine alla pro-
duzione della documentazione contrattuale e contabile sottesa ai crediti ceduti, necessaria al recupero anche in sede giudiziale.
La circostanza è confermata dalla stessa produzione della Curatela ove la parte ammette con dichiarazione dal chiaro contenuto confessorio che l'unico contratto ad oggi non acquisito è quello relativo al CP_5
non avendo (il provveduto alla materiale sottoscrizione del
[...] CP_1
documento… “potendosi al più ipotizzare la sospensione e/o la retroces-
sione della quota relativa al (doc. 9 della comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta).
E' inconsistente la difesa della Curatela la quale ritiene di provare in-
duttivamente “che la documentazione contabile sarebbe stata trasmessa
altrimenti non poteva essere intrapreso il giudizio nei confronti del CP_7
ne”, non essendo state prodotte le fatture e contratti e considerato che l'accoglimento della domanda attorea si fonda sulla mera non contesta-
zione del debitore ceduto in ordine all'an e al quantum del credito aziona-
to.
Da rigettare, inoltre, la domanda di risoluzione per mutuo dissenso fondata sul ricorso per l'insinuazione al passivo presentato dalla
[...]
, nel quale si affermerebbe l'intervenuta risoluzione del contratto Pt_1
di cessione.
Dall'analisi della domanda di insinuazione al passivo (doc. 3 della comparsa di costituzione della Curatela) si deduce che, con precipuo rife-
Tribunale di Agrigento
- 20 - Sezione Civile rimento alla posizione debitoria del Controparte_1 Parte_1
ha formulato un'istanza di retrocessione per inadempimento degli impe-
gni assunti dal Cedente ex art 1458 cc (peraltro subordinata all'esito del presente giudizio stante la richiesta di ammissione con riserva), ben lon-
tana nel contenuto da una risoluzione consensuale dell'intero contratto di cessione;
si osservi, inoltre, che tale istanza non è stata parallelamente avanzata nel presente giudizio, il che impedisce “ab imis” una qualsivoglia pronuncia di risoluzione consensuale del contratto, peraltro già di dubbia configurabilità innanzi al giudice adito con contrapposte domande di riso-
luzione per inadempimento del medesimo contratto (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14314).
Restano assorbite tutte le ulteriori domande subordinate avanzate sia dalla Curatela che dalla parte attrice.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico della parte convenuta e della Curatela del Controparte_1
Fallimento della società ciascuna per il rispettivo rap- Controparte_2
porto processuale instaurato con l'attrice e si liquidano nella misura indi-
cata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri minimi di cui al DMG 55/2014 (e alla luce del parametro indeterminabile comples-
sità media con riferimento alle domande riconvenzionali della curatela).
Nulla nel rapporto tra la parte convenuta e la terza chiamata non es-
sendo stata spiegata alcuna domanda del nei con- Controparte_1
fronti della Curatela.
P.Q.M.
Tribunale di Agrigento
- 21 - Sezione Civile Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
condanna il al pagamento in favore della società Controparte_1
della somma di € 935.315,22, oltre interessi di Parte_1
mora fino al saldo;
respinge ogni altra domanda avanzata dalle parti;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_5
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro
[...]
14.598,00 oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
galmente dovuta;
condanna la Curatela del Fallimento della società Controparte_2
fall. n. 57/2021 del Tribunale di Palermo al pagamento in favore di
[...]
delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro Parte_1
10.860,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
galmente dovuta.
Così deciso in Agrigento, in data 7.4.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 22 - Sezione Civile