Decreto cautelare 15 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00997/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo e Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 6244/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Roberto Prossomariti.
Considerato che:
- la sentenza impugnata evidenzia che il verificatore ha valutato la congruità del Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI) del marzo 2024 tenendo conto delle più recenti linee guida ministeriali relative alla diagnosi e al trattamento del -OMISSIS- (linee guida adottate nell’ottobre 2023);
- dalle risultanze della verificazione disposta in primo grado emerge l’adeguatezza della frequenza semestrale con cui il Nucleo territoriale di -OMISSIS- della ASL è chiamato a monitorare l’efficacia del trattamento cui è sottoposto il minore;
- ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, non sembrano fondate le censure rivolte alla sentenza di primo grado, e, in particolare, alla parte in cui essa ha recepito le risultanze della verificazione;
- eventuali contestazioni rivolte a PRI successivi a quello di marzo 2024 (che allo stato non risultano neppure essere stati adottati) non potrebbero trovare ingresso in questo giudizio di appello, per il divieto di ius novorum .
Alla luce di quanto sopra si ritiene di rigettare l’istanza cautelare.
In considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione, nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Fissa la discussione del merito all’udienza del 29.05.2025.
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.