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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina ZA, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 09.01.2025 nella causa iscritta al n. R.G. 7625/2024 tra Pt_1
e in persona del legale rappr. p.t., nonché
[...] Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi come in atti, ha pronunciato la seguente ordinanza
[...]
************************
Con ricorso ex 700 c.p.c., depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere un ingegnere civile con esperienza e formazione decennale, deduceva: di aver partecipato ad un avviso pubblico del 09.07.2024 indetto dal Parte_2 per il conferimento di incarico direttivo a tempo determinato per l'area tecnica, ai sensi
[...] dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante valutazione comparativa;
che il predetto avviso prevedeva oltre i requisiti per l'accesso (art. 2), l'onere per i candidati di presentare dettagliato curriculum formativo e professionale (art. 4), e la previsione di un colloquio individuale riservato ai candidati il cui profilo risultava in linea con il ruolo da svolgere (art. 6 sez. rubricata
“Valutazione”); che all'esito del colloquio i candidati sarebbero stati collocati in una fascia di merito secondo il seguente criterio: prima fascia “candidati distintisi e con profilo professionale o competenze particolarmente idonee all'incarico in oggetto”, seconda fascia “candidati confermatisi idonei a ricevere l'incarico”; che la detta selezione non avrebbe dato luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;
che con verbale n. 1 del 23.07.2024 il Responsabile del
Procedimento, coadiuvato dal dipendente di ruolo dell'Ente Area Tecnica, a seguito della disamina dei curricula, riteneva maggiormente coerenti con il profilo professionale oggetto dell'avviso quelli contraddistinti con i nn. 3, 7, 8, 13 e 15, da convocarsi per il colloquio conoscitivo di cui all'art. 6 dell'approvato avviso;
che con successivo verbale n. 2 del 26.07.2024 il Responsabile del procedimento, sempre coadiuvato dal dipendente dell' a seguito della disamina dei Parte_4 curricula e dei colloqui, collocava i candidati nelle prefissate fasce di merito, disponendo la trasmissione di tutta la documentazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti ex art. 110 tuel.; che veniva collocato in seconda fascia;
che il sindaco con proprio decreto n. 17 del 30.07.2024
e n. 20 del 31.07.2024, conferiva al resistente, ing. l'incarico di istruttore Direttivo CP_1
Area Tecnica, categ. D1, a tempo determinato per 36 ore settimanali;
che con determinazione n. 375 del 30.07.2024, il responsabile del settore Affari Istituzionali, assumeva l'ing. con CP_1 rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, decorrente dal 01.08.2024, per anni tre e comunque non oltre il mandato del Sindaco;
che in data 14.08.2024 inoltrava al convenuto
[...] istanza di accesso agli atti e contestuale richiesta di annullamento in Parte_2 autotutela di tutti gli atti adottati per incongruità, illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza nella valutazione effettuata dal RUP;
che il comune di nel replicare alla detta Parte_2 istanza, sottolineava che la procedura non aveva natura “concorsuale” e non aveva dato luogo ad alcuna “graduatoria”, chiedendogli di specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale;
che, con missiva del 23.09.2024, evidenziava che i partecipanti alle procedure selettive pubbliche sono titolari di interesse legittimo ed endoprocedimentale, anche ai sensi dell'art. 10 della legge n.
241/1990. Tanto premesso, dopo aver argomentato sulla giurisdizione del giudice del lavoro eccepiva l'illegittimità della procedura svolta, adottata con l'intento di estrometterlo dal procedimento. Affermava la sussistenza del requisito del fumus boni juris e del periculum in mora per l'accoglimento dell'istanza cautelare. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, l'eccesso di potere per arbitrarietà, la genericità dei criteri di valutazione e l'impossibilità di ricostruzione dell'iter logico seguito dal Responsabile Unico del Procedimento nello svolgimento della procedura nonché nella valutazione dei candidati. In particolare, riteneva che il RUP avrebbe violato l'avviso di selezione pubblica in quanto non aveva effettuato il colloquio con tutti i candidati non esclusi ma arbitrariamente sottoponeva a colloquio soltanto 5 canditati escludendo gli altri 14, compreso il ricorrente, sebbene considerati idonei perché in possesso dei titoli e dell'esperienza pluriennale prevista nell'avviso per cui è causa. Sosteneva che il mancato colloquio lo avrebbe pregiudicato determinandone l'inserimento nella seconda fascia pur avendo i titoli per l'inserimento nella prima fascia. Aggiungeva, inoltre, che non era dato comprendere il criterio di valutazione adottato dalla p.a. in merito alla valutazione dei curricula dei candidati, soprattutto dei 5 ammessi al colloquio considerati “maggiormente coerenti con il profilo professionale oggetto dell'avviso”. Quanto al periculum in mora, assumeva che la propria esclusione dalla procedura di selezione gli avrebbe comportato anche delle gravi ripercussioni economiche e di carriera in quanto egli vivendo a
Caserta ed essendo funzionario tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso la sede di Napoli era costretto a spostarsi per circa 70 chilometri ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro, mentre la selezione oggetto di causa gli avrebbe consentito di svolgere una funzione presso la p.a. a pochi km da casa. Concludeva chiedendo fossero adottati i provvedimenti più opportuni e idonei al conseguimento della finalità cautelare, spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario dovendo essere la controversia devoluta alla giurisdizione del
Giudice amministrativo atteso che l'impugnativa azionata da parte ricorrente attiene alla materia del conferimento (o revoca) di incarico dirigenziale con richiesta di annullamento degli atti presupposti, assunti non conformi a legge. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda cautelare per carenza dei requisiti richiesti dal codice di procedura civile. Nel merito contestava la sussistenza delle condizioni dell'azione di annullamento proposta in via cautelare. Evidenziava che la scelta era ricaduta sull'ing. in quanto oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti, risultava aver CP_1 svolto funzioni di Responsabile Area Tecnica, analoghe a quelle di cui al pubblicato avviso, dall'anno 2002 senza soluzione di continuità sino all'attualità, inoltre, aveva già svolto per il triennio 2004-2007, le medesime funzioni in favore del mentre la Parte_2 scelta di un candidato già legato alle dipendenze della P.A., come lo era il ricorrente, avrebbe di certo neutralizzato e/o ostacolato la procedura di nomina a causa della incompatibilità contemplata nell'art. 53 D. Lgs. 165/2001. Assumeva la natura fiduciaria della procedura per cui è causa ed in ogni caso ribadiva che la stessa non dava luogo ad alcuna graduatoria. Infine, eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse non avendo il ricorrente superato la prova di resistenza. Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale Amministrativo Regionale Campano;
respingersi la domanda cautelare perché inammissibile, improcedibile ed infondata nel merito. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio anche l'ing. per resistere alle avverse argomentazioni e Parte_3 richieste ed insistere per il rigetto del ricorso, allegando la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza, con condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione, all'esito della discussione orale, la giudicante si riservava di provvedere.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
E' opportuno, in via preliminare, chiarire che sussiste la giurisdizione del giudice adito, contrariamente a quanto assunto dal resistente Pt_2
Ed invero, oggetto del giudizio è l'accertamento della legittimità della procedura per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 d.lgs. 267/00 (cfr. avviso pubblico del
09.07.2024 - doc. prod.ric.). Orbene 10, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per
i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”. Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che “Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire
l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.”. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che “Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e
2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo
n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre
2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.”
Le Sezioni Unite della S.C., con l'ordinanza 4 settembre 2018 n. 21600, hanno confermato che le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l'assunzione di soggetti esterni all'Amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che la procedura selettiva, che aveva avuto ad oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale, non poteva essere considerata, nel caso sottoposto alla Corte, di carattere concorsuale, in mancanza della previsione della nomina di una commissione esaminatrice e dello svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore;
connotandosi la scelta del dirigente, per il suo carattere essenzialmente fiduciario, ad opera del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei dal segretario comunale sulla base di requisiti di professionalità. Tale principio è stato espresso recentemente anche in sede amministrativa, in particolare il TAR Sicilia-Palermo, Sez.
IV, con sentenza n. 981 del 13 marzo 2024 (conformemente alla giurisprudenza amministrativa granitica sul punto), ha statuito che le decisioni, relative alle controversie aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi ex art. 110, co.1, d.lgs. 267/00, devono essere devolute al giudice ordinario proprio per difetto dei requisiti del concorso e per il carattere fiduciario della scelta, seppure motivata, da parte del Sindaco, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell'avviso.
Nel caso di specie l'avviso pubblico in atti riflette integralmente i principi di dritto espressi innanzi in quanto, all'art. 6, ribadisce espressamente il carattere non comparativo-selettivo della procedura di avviso pubblico e l'attribuzione su base fiduciaria. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Venendo al merito, come è noto, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere. Del resto, la stessa funzione cautelare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità.
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare, non essendo consentito alla giudicante l'individuazione di elementi ulteriori.
La sussistenza di tale requisito deve, inoltre, risultare da un'attenta verifica della giudicante in ordine agli elementi concreti allegati da chi si duole del tempo necessario per il giudizio ordinario, atteso che non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame. Ne consegue, quindi, che la valutazione che l'interprete deve compiere è casistica ed il periculum in mora va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, allora, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.
In caso di carenza del periculum in mora trattandosi di elemento che deve necessariamente coesistere rispetto al fumus boni iuris in quanto fondante la tutela cautelare, la sua assenza comporta, inevitabilmente, il rigetto della domanda giusta il principio della motivazione più liquida.
Ed invero il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Nel caso di specie il periculum allegato è dato da una maggiore distanza chilometrica tra l'attuale sede di lavoro del ricorrente (Napoli) e la sua residenza. L'istante deduce anche un pregiudizio alla carriera ma la sua deduzione è mera non specificando, nemmeno dal punto di vista fattuale, i motivi che inficerebbero la stessa, anzi non deducendo sul punto alcunché. Quanto alla distanza chilometrica il pregiudizio è dedotto anch'esso come mero, nel senso che l'istante non specifica i diritti che, per effetto della maggiore distanza percorsa, sono o potrebbero essere compromessi.
Sicuramente non è un diritto giuridicamente rilevante e tutelabile in sé la “vicinanza del posto di lavoro”.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, deve ritenersi insussistente, nella specie il periculum in mora inteso come pregiudizio grave e irreparabile, che non può essere scongiurato con un equivalente pecuniario, per cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. In tal senso, quindi, la presenza di elementi di minaccia giuridica ulteriori e qualificanti deve essere allegata e provata con riferimento allo specifico caso concreto, non potendosi giustificare il ricorso ex art. 700 sulla base di formule generalizzanti implicanti l'idea di un danno in re ipsa.
Quantunque l'insussistenza del periculum in mora escluda prima facie l'obbligo di esaminare il fumus boni iuris nella specie anche tale secondo presupposto deve essere escluso.
Osserva, infatti, la giudicante che le doglianze formulate dal ricorrente sono del tutto destituite di fondamento rispetto alla documentazione versata in atti. In particolare l'avviso pubblico, all'art. 6, nell'individuare le modalità di selezione, contrariamente a quanto dedotto dall'istante recita
“…….La presentazione delle candidature non impegna in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva di valutare discrezionalmente l'idoneità e la congruità delle esperienze professionali dei candidati risultanti dal curriculum professionale, ai fini della prosecuzione della fase di scelta del candidato e della proposta di assunzione. Solo in presenza di curriculum professionale ritenuto compatibile con le esigenze dell'amministrazione comunale verrà infatti proposto al candidato un colloquio conoscitivo e orientato a verificarne le attitudini. L'ammissione al colloquio del candidato verrà effettuata dal Responsabile del procedimento, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 5 e previa disamina delle domande ai soli fini della loro ammissibilità.”
E' evidente che dal tenore letterale della previsione il colloquio conoscitivo non rientra tra le modalità obbligatorie di selezione ma solo eventuali e previa valutazione curricolare, per cui non può ritenersi violata alcuna previsione dell'avviso stesso nella scelta dell'Amministrazione di prevedere il colloquio conoscitivo solo per taluni dei candidati.
La carenza di trasparenza nella gestione della procedura è dedotta ma, nella specie e prima facie,
l'insussistenza del presupposto del pregiudizio grave e irreparabile determina il superamento della necessità di qualsivoglia accertamento sul punto.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 1600,00 oltre IVA, CPA, spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Gallo.
Si comunichi a cura della cancelleria
Santa Maria Capua Vetere, 10.03. 2025
La giudice dott.ssa Valentina ZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina ZA, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 09.01.2025 nella causa iscritta al n. R.G. 7625/2024 tra Pt_1
e in persona del legale rappr. p.t., nonché
[...] Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi come in atti, ha pronunciato la seguente ordinanza
[...]
************************
Con ricorso ex 700 c.p.c., depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere un ingegnere civile con esperienza e formazione decennale, deduceva: di aver partecipato ad un avviso pubblico del 09.07.2024 indetto dal Parte_2 per il conferimento di incarico direttivo a tempo determinato per l'area tecnica, ai sensi
[...] dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante valutazione comparativa;
che il predetto avviso prevedeva oltre i requisiti per l'accesso (art. 2), l'onere per i candidati di presentare dettagliato curriculum formativo e professionale (art. 4), e la previsione di un colloquio individuale riservato ai candidati il cui profilo risultava in linea con il ruolo da svolgere (art. 6 sez. rubricata
“Valutazione”); che all'esito del colloquio i candidati sarebbero stati collocati in una fascia di merito secondo il seguente criterio: prima fascia “candidati distintisi e con profilo professionale o competenze particolarmente idonee all'incarico in oggetto”, seconda fascia “candidati confermatisi idonei a ricevere l'incarico”; che la detta selezione non avrebbe dato luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;
che con verbale n. 1 del 23.07.2024 il Responsabile del
Procedimento, coadiuvato dal dipendente di ruolo dell'Ente Area Tecnica, a seguito della disamina dei curricula, riteneva maggiormente coerenti con il profilo professionale oggetto dell'avviso quelli contraddistinti con i nn. 3, 7, 8, 13 e 15, da convocarsi per il colloquio conoscitivo di cui all'art. 6 dell'approvato avviso;
che con successivo verbale n. 2 del 26.07.2024 il Responsabile del procedimento, sempre coadiuvato dal dipendente dell' a seguito della disamina dei Parte_4 curricula e dei colloqui, collocava i candidati nelle prefissate fasce di merito, disponendo la trasmissione di tutta la documentazione al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti ex art. 110 tuel.; che veniva collocato in seconda fascia;
che il sindaco con proprio decreto n. 17 del 30.07.2024
e n. 20 del 31.07.2024, conferiva al resistente, ing. l'incarico di istruttore Direttivo CP_1
Area Tecnica, categ. D1, a tempo determinato per 36 ore settimanali;
che con determinazione n. 375 del 30.07.2024, il responsabile del settore Affari Istituzionali, assumeva l'ing. con CP_1 rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, decorrente dal 01.08.2024, per anni tre e comunque non oltre il mandato del Sindaco;
che in data 14.08.2024 inoltrava al convenuto
[...] istanza di accesso agli atti e contestuale richiesta di annullamento in Parte_2 autotutela di tutti gli atti adottati per incongruità, illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza nella valutazione effettuata dal RUP;
che il comune di nel replicare alla detta Parte_2 istanza, sottolineava che la procedura non aveva natura “concorsuale” e non aveva dato luogo ad alcuna “graduatoria”, chiedendogli di specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale;
che, con missiva del 23.09.2024, evidenziava che i partecipanti alle procedure selettive pubbliche sono titolari di interesse legittimo ed endoprocedimentale, anche ai sensi dell'art. 10 della legge n.
241/1990. Tanto premesso, dopo aver argomentato sulla giurisdizione del giudice del lavoro eccepiva l'illegittimità della procedura svolta, adottata con l'intento di estrometterlo dal procedimento. Affermava la sussistenza del requisito del fumus boni juris e del periculum in mora per l'accoglimento dell'istanza cautelare. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, l'eccesso di potere per arbitrarietà, la genericità dei criteri di valutazione e l'impossibilità di ricostruzione dell'iter logico seguito dal Responsabile Unico del Procedimento nello svolgimento della procedura nonché nella valutazione dei candidati. In particolare, riteneva che il RUP avrebbe violato l'avviso di selezione pubblica in quanto non aveva effettuato il colloquio con tutti i candidati non esclusi ma arbitrariamente sottoponeva a colloquio soltanto 5 canditati escludendo gli altri 14, compreso il ricorrente, sebbene considerati idonei perché in possesso dei titoli e dell'esperienza pluriennale prevista nell'avviso per cui è causa. Sosteneva che il mancato colloquio lo avrebbe pregiudicato determinandone l'inserimento nella seconda fascia pur avendo i titoli per l'inserimento nella prima fascia. Aggiungeva, inoltre, che non era dato comprendere il criterio di valutazione adottato dalla p.a. in merito alla valutazione dei curricula dei candidati, soprattutto dei 5 ammessi al colloquio considerati “maggiormente coerenti con il profilo professionale oggetto dell'avviso”. Quanto al periculum in mora, assumeva che la propria esclusione dalla procedura di selezione gli avrebbe comportato anche delle gravi ripercussioni economiche e di carriera in quanto egli vivendo a
Caserta ed essendo funzionario tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso la sede di Napoli era costretto a spostarsi per circa 70 chilometri ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro, mentre la selezione oggetto di causa gli avrebbe consentito di svolgere una funzione presso la p.a. a pochi km da casa. Concludeva chiedendo fossero adottati i provvedimenti più opportuni e idonei al conseguimento della finalità cautelare, spese vinte con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario dovendo essere la controversia devoluta alla giurisdizione del
Giudice amministrativo atteso che l'impugnativa azionata da parte ricorrente attiene alla materia del conferimento (o revoca) di incarico dirigenziale con richiesta di annullamento degli atti presupposti, assunti non conformi a legge. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda cautelare per carenza dei requisiti richiesti dal codice di procedura civile. Nel merito contestava la sussistenza delle condizioni dell'azione di annullamento proposta in via cautelare. Evidenziava che la scelta era ricaduta sull'ing. in quanto oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti, risultava aver CP_1 svolto funzioni di Responsabile Area Tecnica, analoghe a quelle di cui al pubblicato avviso, dall'anno 2002 senza soluzione di continuità sino all'attualità, inoltre, aveva già svolto per il triennio 2004-2007, le medesime funzioni in favore del mentre la Parte_2 scelta di un candidato già legato alle dipendenze della P.A., come lo era il ricorrente, avrebbe di certo neutralizzato e/o ostacolato la procedura di nomina a causa della incompatibilità contemplata nell'art. 53 D. Lgs. 165/2001. Assumeva la natura fiduciaria della procedura per cui è causa ed in ogni caso ribadiva che la stessa non dava luogo ad alcuna graduatoria. Infine, eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse non avendo il ricorrente superato la prova di resistenza. Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare dichiararsi la carenza di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale Amministrativo Regionale Campano;
respingersi la domanda cautelare perché inammissibile, improcedibile ed infondata nel merito. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio anche l'ing. per resistere alle avverse argomentazioni e Parte_3 richieste ed insistere per il rigetto del ricorso, allegando la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza, con condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite.
Acquisita la documentazione, all'esito della discussione orale, la giudicante si riservava di provvedere.
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Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
E' opportuno, in via preliminare, chiarire che sussiste la giurisdizione del giudice adito, contrariamente a quanto assunto dal resistente Pt_2
Ed invero, oggetto del giudizio è l'accertamento della legittimità della procedura per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 d.lgs. 267/00 (cfr. avviso pubblico del
09.07.2024 - doc. prod.ric.). Orbene 10, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 prevede che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per
i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”. Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che “Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire
l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.”. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che “Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e
2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo
n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre
2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.”
Le Sezioni Unite della S.C., con l'ordinanza 4 settembre 2018 n. 21600, hanno confermato che le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l'assunzione di soggetti esterni all'Amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che la procedura selettiva, che aveva avuto ad oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale, non poteva essere considerata, nel caso sottoposto alla Corte, di carattere concorsuale, in mancanza della previsione della nomina di una commissione esaminatrice e dello svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore;
connotandosi la scelta del dirigente, per il suo carattere essenzialmente fiduciario, ad opera del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei dal segretario comunale sulla base di requisiti di professionalità. Tale principio è stato espresso recentemente anche in sede amministrativa, in particolare il TAR Sicilia-Palermo, Sez.
IV, con sentenza n. 981 del 13 marzo 2024 (conformemente alla giurisprudenza amministrativa granitica sul punto), ha statuito che le decisioni, relative alle controversie aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi ex art. 110, co.1, d.lgs. 267/00, devono essere devolute al giudice ordinario proprio per difetto dei requisiti del concorso e per il carattere fiduciario della scelta, seppure motivata, da parte del Sindaco, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità indicati nell'avviso.
Nel caso di specie l'avviso pubblico in atti riflette integralmente i principi di dritto espressi innanzi in quanto, all'art. 6, ribadisce espressamente il carattere non comparativo-selettivo della procedura di avviso pubblico e l'attribuzione su base fiduciaria. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Venendo al merito, come è noto, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere. Del resto, la stessa funzione cautelare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità.
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare, non essendo consentito alla giudicante l'individuazione di elementi ulteriori.
La sussistenza di tale requisito deve, inoltre, risultare da un'attenta verifica della giudicante in ordine agli elementi concreti allegati da chi si duole del tempo necessario per il giudizio ordinario, atteso che non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame. Ne consegue, quindi, che la valutazione che l'interprete deve compiere è casistica ed il periculum in mora va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.
Per consentire una tale verifica è, allora, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.
Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.
In caso di carenza del periculum in mora trattandosi di elemento che deve necessariamente coesistere rispetto al fumus boni iuris in quanto fondante la tutela cautelare, la sua assenza comporta, inevitabilmente, il rigetto della domanda giusta il principio della motivazione più liquida.
Ed invero il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Nel caso di specie il periculum allegato è dato da una maggiore distanza chilometrica tra l'attuale sede di lavoro del ricorrente (Napoli) e la sua residenza. L'istante deduce anche un pregiudizio alla carriera ma la sua deduzione è mera non specificando, nemmeno dal punto di vista fattuale, i motivi che inficerebbero la stessa, anzi non deducendo sul punto alcunché. Quanto alla distanza chilometrica il pregiudizio è dedotto anch'esso come mero, nel senso che l'istante non specifica i diritti che, per effetto della maggiore distanza percorsa, sono o potrebbero essere compromessi.
Sicuramente non è un diritto giuridicamente rilevante e tutelabile in sé la “vicinanza del posto di lavoro”.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, deve ritenersi insussistente, nella specie il periculum in mora inteso come pregiudizio grave e irreparabile, che non può essere scongiurato con un equivalente pecuniario, per cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. In tal senso, quindi, la presenza di elementi di minaccia giuridica ulteriori e qualificanti deve essere allegata e provata con riferimento allo specifico caso concreto, non potendosi giustificare il ricorso ex art. 700 sulla base di formule generalizzanti implicanti l'idea di un danno in re ipsa.
Quantunque l'insussistenza del periculum in mora escluda prima facie l'obbligo di esaminare il fumus boni iuris nella specie anche tale secondo presupposto deve essere escluso.
Osserva, infatti, la giudicante che le doglianze formulate dal ricorrente sono del tutto destituite di fondamento rispetto alla documentazione versata in atti. In particolare l'avviso pubblico, all'art. 6, nell'individuare le modalità di selezione, contrariamente a quanto dedotto dall'istante recita
“…….La presentazione delle candidature non impegna in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva di valutare discrezionalmente l'idoneità e la congruità delle esperienze professionali dei candidati risultanti dal curriculum professionale, ai fini della prosecuzione della fase di scelta del candidato e della proposta di assunzione. Solo in presenza di curriculum professionale ritenuto compatibile con le esigenze dell'amministrazione comunale verrà infatti proposto al candidato un colloquio conoscitivo e orientato a verificarne le attitudini. L'ammissione al colloquio del candidato verrà effettuata dal Responsabile del procedimento, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 5 e previa disamina delle domande ai soli fini della loro ammissibilità.”
E' evidente che dal tenore letterale della previsione il colloquio conoscitivo non rientra tra le modalità obbligatorie di selezione ma solo eventuali e previa valutazione curricolare, per cui non può ritenersi violata alcuna previsione dell'avviso stesso nella scelta dell'Amministrazione di prevedere il colloquio conoscitivo solo per taluni dei candidati.
La carenza di trasparenza nella gestione della procedura è dedotta ma, nella specie e prima facie,
l'insussistenza del presupposto del pregiudizio grave e irreparabile determina il superamento della necessità di qualsivoglia accertamento sul punto.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 1600,00 oltre IVA, CPA, spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Gallo.
Si comunichi a cura della cancelleria
Santa Maria Capua Vetere, 10.03. 2025
La giudice dott.ssa Valentina ZA