Articolo 22 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 21Articolo 23
Versione
18 febbraio 1979
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Versione
29 luglio 1984
Art. 22.
Indipendentemente dalle disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , ed all' articolo 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal verificarsi dell'evento.
((A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta))
In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni 2 dal verificarsi dell'evento.
Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potra' procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 29 luglio 1984
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