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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott. Stefania Caparello Giudice dott. Gabriele Conti Giudice Relatore
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 752/2025 tra le parti:
ATTORE
cf in persona del l.r. , cf Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
C.F._1
- difesa: avv. GIGLIOTTI SAVERIO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf CP_2 C.F._3
- difesa: avv. ANSELMI MARTA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Altri procedimenti cautelari
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Convenuto: respingere e rigettare, siccome infondato per i motivi di cui alla presente
Memoria, il reclamo proposto da e da e, con esso, Parte_1 Controparte_1
l'istanza di estinzione del procedimento esecutivo r.g. 783/2020 pendente avanti il Giudice dell'esecuzione dell'intestato Tribunale. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Fatto e processo
Con reclamo ex art. 669 terdecies cpc, – sul presupposto per cui Parte_2 CP_2 aveva promosso l'esecuzione del d.i. provvisoriamente esecutivo n. 72/2020, emesso in data
8/1/2020 dal Tribunale di Venezia, sezione imprese;
che all'esito dell'opposizione svolta dagli esecutati, il Tribunale di Venezia aveva sospeso l'esecutorietà del titolo con provvedimento del 20/3/2020; che il G.E. aveva quindi sospeso la procedura esecutiva;
che con sentenza 628/22, pubblicata il 1/4/22, il Tribunale di Venezia aveva accolto, sia pure in parte l'opposizione, condannando la società opponente a corrispondere all'opposta €
47.523,70; che l'esecutante non aveva riassunto il processo esecutivo nei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di prime cure, attendendo a suo dire erroneamente, la pronuncia del grado d'Appello – ha svolto reclamo avverso l'ordinanza del G.E. dell'8/2/25, con cui è stata rigettata l'eccezione di estinzione del processo esecutivo.
Si è costituita parte reclamante, eccependo il difetto di legittimazione attiva di P_
, per non essere quest'ultimo soggetto ingiunto con il d.i. 72/2020; nel merito, ha
[...] chiesto il rigetto del reclamo, posto che all'udienza svoltasi il 6/11/24 dinanzi al G.E. la creditrice aveva chiesto la sospensione della procedura in attesa della definizione del merito e il giudice aveva concesso memorie e fissato udienza al 29/11/25. Ha, inoltre, dichiarato che nelle more (ovvero il 18/11/24) era stata pubblicata la pronuncia del grado d'appello.
All'udienza del 3/4/25, parte reclamante ha dato atto che per mero errore materiale il sig.
era stato inserito quale parte anziché quale legale rappresentante della Controparte_1
società reclamante, per il resto richiamandosi agli atti e insistendo per il reclamo. Del pari, parte reclamata ha insistito per le conclusioni di cui al proprio atto.
Il Collegio si è riservato.
Motivi della decisione Preliminarmente occorre osservare che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 630 u.c.
c.p.c. deve avere la forma di sentenza, trattandosi di pronuncia su ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo esecutivo.
Il reclamo è infondato e va disatteso.
L'art. 627 c.p.c. prevede che “Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [153, 630] fissato dal giudice dell'esecuzione [484] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato [324] della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione”.
La Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 21/11/2011, n.24447) ha statuito che: “A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 c.p.c. da parte dell'art.
33 l. 26 novembre 1990 n. 353, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta
l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il dies a quo del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti
l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione.”
Con maggiore evidenza, la Suprema Corte nella pronuncia 8683/2017, ha svolto delle precisazioni sull'art. 627 c.p.c., assumendo che “Tale norma non esclude affatto la possibilità di riassumere il processo esecutivo prima del passaggio in giudicato della sentenza, anche di primo grado, sull'opposizione (ed in effetti non lo ha mai escluso, derivando in realtà la contraria conclusione, diffusamente sostenuta prima delle riforme processuali del 1990, da altre disposizioni e da altri argomenti sistematici). Essa si limita a prevedere l'onere per la parte interessata di provvedere a tale riassunzione non più tardi del semestre dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ovvero della comunicazione di quella di secondo grado, di rigetto dell'opposizione. Si tratta cioè di una disposizione che non disciplina il termine iniziale (il dies a quo) della possibile riassunzione del processo esecutivo dopo la pronunzia a cognizione piena sull'opposizione, ma esclusivamente quello finale (il dies ad quem) di essa, e la cui previsione si giustifica al fine di consentire al creditore opposto, ove lo ritenga prudente ed opportuno (anche in considerazione delle responsabilità connesse alla prosecuzione e definizione di un procedimento esecutivo in pendenza di opposizione), di non effettuare tale riassunzione al solo fine di evitare l'estinzione dell'esecuzione, in caso di impugnazione della pronunzia di rigetto in primo grado dell'opposizione di merito.”.
Ciò premesso, correttamente parte reclamata ha evidenziato che, all'esito della pronuncia di prime cure, avrebbe potuto (ma non dovuto) riassumere il processo, essendo a ciò tenuta necessariamente solo all'esito del passaggio in giudicato e quindi entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte Lagunare.
Nel caso di specie, essendo stata la pronuncia di secondo grado pubblicata il 18/11/24, il termine per la riassunzione scadrebbe il 19/5/25 (stante il fatto che il 18/5/25 è domenica).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dello scaglione di riferimento (26.001,00 – 52.000,00), ai sensi del DM
55/14 e succ. mod.
Il compenso è quindi pari a € 1.615,00 e così individuato: € 588,00 per fase di studio, €
426,00 per la fase introduttiva e € 601,00 per quella decisionale.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA il reclamante a versare a parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in €
1,615,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Vicenza, 07/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Caparello
Il Presidente
Dott. Giuseppe Limitone