Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 2 3 90703 REPUBBLICA IT LO ITALIA L E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 7165/01 Dott. UN BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 5463 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Gabriella COLETTI ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RU NT, AN TO, RA FR, DI AU AR, IU MA, SC NZ, AZ TO, NN TO, RE DOMENICO, AG NZ, CI TO LI ' elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLOPLACIDO, EMILIO 10, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI POGGIOLI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE VASSALLO, SEBASTIANO SAPUPPO, giusta delega in atti;
ricorrenti - 2002 contro 4954 FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI -1- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato | rappresentante ROMA VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio in dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar Paolo Castellini di Roma del 23/02/99, rep. 56911; resistente con procura - avversO la sentenza n. 1131/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 07/03/00 R.G.N. 147/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 7165/01 Rilevato in fatto che UN NT e gli altri soggetti in epigrafe, ex dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, propongono ricorso per cassazione -denunciando violazione, erronea o falsa applicazione degli artt. 37, 38, comma quarto, e 96, comma quinto, del c.c.n.l. 1990/1992- avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 7 marzo 2000, la quale, accogliendo l'appello della società avverso la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda vòlta a conseguire la computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita dovuta a ciascun lavoratore, degli aumenti stipendiali previsti dal citato contratto con scadenze successive al suo pensionamento, avvenuto nel periodo di vigenza dello stesso contratto;
che la società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria (per la Rete Ferroviaria Italiana già Ferrovie dello Stato); Considerato in diritto che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi;
- che, nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 3 ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a.; vicenda, quest'ultima che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, senza, peraltro, minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, onde va condivisa la tesi della società nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità; -che, quanto alla previsione contrattuale dello “scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo), la stessa concreta non una "rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva -se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma una regolamentazione diretta a - produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro;
che perciò il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi;
che ciò -senza necessità di ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, attesa l'impossibilità dell'autonomia privata di incidere validamente sulla disciplina dettata dall'art. 14 legge 1973/n.829 applicabile nella specie- è sufficiente per ritenere la pretesa infondata (v., fra le tante, Cass. 18 Fer 4 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8588, 4 ottobre 2000 n.13222, 6 dicembre 2001 n.15433, 11 febbraio 2002 n.1918, 14 maggio 2002 n.7010); che, rigettando il ricorso alla stregua dei citati precedenti (cui possono aggiungersi -benché espressivi di una linea argomentativa fondata più sui dati negoziali che sulla regolamentazione legislativa dell'istituto- Cass. 20 ottobre 1998 n.10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio 2001 n.7173), il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione, atteso l'alterno esito delle fasi di merito;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 Florierols Ulficialivello Il Consigliere est. Il Presidente го C re си CANCELLIERERselk O IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 FEB. 2003 T whereSELLER Welle C oggi. O CANCELLIERE T , T O I R R I T S D I G O E R 13 5