Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3940/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sabina Parte_1
Caracciolo e dall'avv. Carola Ciccone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Nola, via On. Francesco Napolitano n. 37;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
1. Accertare e dichiarare nei confronti dell' che il sig. ha CP_1 Pt_1 diritto all'indennità di accompagnamento (invalidità civile del 100%con indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa o da data successiva che riterrà l'On.
Giudicante, sino al decesso).
2. Condannare, per l'effetto l' a corrispondere in favore CP_1 dell'istante, l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa o da data successiva che riterrà l'On. Giudicante, oltre interessi legali.
3. Condannare
l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese diritti e onorario della presente procedura con attribuzione all'avv. Sabina Caracciolo e all'avv. Carola Ciccone per fattone anticipo.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art.
42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle prestazioni;
e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' siccome CP_1 infondata in fatto e in diritto;
f) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 11.07.2023, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per il diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza funzionale delle singole infermità sofferte sulla propria autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e sulla deambulazione. L'istante ha, altresì, dedotto un significativo peggioramento delle proprie condizioni di salute.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato in sede di ATP, sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame obiettivo effettuato, ha formulato la seguente diagnosi: “insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale con iperparatiroidismo e anemia secondaria;
vasculopatia cerebrale cronica senza significativa compromissione cognitiva o deficit motori;
cardiopatia ischemico – ipertensiva già trattata con angioplastica più STENT in buon compenso emodinamico;
segni clinici di bronchite cronica in soggetto tuttora fumatore;
ipertrofia prostatica benigna”, precisando che “Altre infermità di interesse nel nostro ambito valutativo non sono obiettivabili e, in particolare, percepisce pressoché normalmente la voce di conversazione e non vi sono deficit neuromotori rilevanti.”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali così argomentava: “… la più importante delle patologie presenti ovvero l'insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale trova conferma, oltre che nei certificati, nella presenza della fistola chirurgica artero-venosa al braccio destro.
Si tratta, nell'insieme, di un quadro morboso sicuramente importante e tale da realizzare la difficoltà grave 100%, come peraltro già riconosciuto anche dalla Commissione ed a decorrere dalla data della visita di revisione.
Tornando alle patologie in diagnosi, va precisato che attualmente le stesse sono certamente importanti e tali da realizzare l'invalidità del 100% ovvero, trattandosi di una ultrasessantacinquenne, la “difficoltà grave 100%” di cui al d. lgs 124/98 ma non pregiudicano né la capacità di deambulare autonomamente né quella di compiere, sempre in autonomia, gli atti quotidiani della vita.
Non sussistono, in altre parole, i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare,
- l'esaminato è in grado di deambulare autonomamente, anche senza appoggio ed in sufficiente sicurezza. Del tutto autonomo è anche nei cambi posturali. In altre parole, l'esaminato può spostarsi non solo nell'ambiente domestico senza particolari problemi, ma può anche recarsi, ad esempio, nel negozio sotto casa per le piccole spese o uscire per andare al circolo o al bar, e così via;
- l'esaminato non presenta limitazioni neuromotorie particolari che interferiscano con
l'accudimento della propria persona (è, cioè, in grado di lavarsi da solo, di mangiare, di prepararsi un semplice pasto, di vestirsi e svestirsi, di provvedere all'ordinaria igiene quotidiana dell'ambiente in cui vive, eccetera);
- il signor è lucido e non presenta nessuna patologia neuro-psichiatrica né un Parte_1 decadimento cognitivo che ne renda necessaria una sorveglianza più o meno continua. In conclusione, va certamente confermata la difficoltà grave, 100%, trattandosi peraltro di un soggetto in emodialisi, come peraltro già riconosciuto, ma non sono state obiettivate patologie che possano giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, deve rilevarsi come le stesse siano chiaramente smentite dalle risultanze dell'esame obiettivo condotto dal c.t.u., senza considerare come le stesse ricalchino pedissequamente le osservazioni critiche alla bozza peritale a cui il c.t.u. ha già adeguatamente replicato.
In particolare, in ordine ai rilievi mossi da parte ricorrente, il perito ha chiarito che “L'ulteriore documentazione esibita [(certificato del 17.01.2023, visita fisiatrica, ASL NA 3Sud, “BPCO, uremia cronica in trattamento emodialitico. Deambula con appoggio. …”)] CP_2 Parte_2 non modifica la diagnosi e la valutazione effettuata nella mia relazione né descrive eventi successivi alla mia vista o al mio esame obiettivo che possano giustificare una rivalutazione del caso.
Peraltro, nel corso della mia visita - ripeto, successiva alla ulteriore documentazione esibita - è emerso chiaramente che il soggetto è in grado di deambulare anche senza appoggio. Come intuitivo, non cambia la valutazione già espressa la circostanza che, abitando ai piani alti,
l'assenza dell'ascensore è stata vicariata con un montascale”.
In definitiva, le contestazioni di parte sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico in fase di giudizio di ATP.
5. In relazione, poi, alla ulteriore documentazione sanitaria – di formazione successiva alla fase di giudizio di ATP – depositata nel corso del presente giudizio, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto l'esistenza di un aggravamento delle condizioni di salute, né, conseguentemente, ha puntualmente allegato se ed in che modo la documentazione prodotta sia in grado di comprovare un peggioramento delle proprie condizioni di salute, e di incidere sulle valutazioni già rese dal c.t.u. in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che determini il raggiungimento della soglia invalidante necessaria per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
6. In conclusione, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
7. In ragione della dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio. Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 09/04/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno