Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1953, e' esteso ai verificatori, nonche' agli operai e manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non percepiscono il premio di maggior produzione, l'aumento del 40 per cento del premio di rendimento e di interessamento al servizio previsto dalla lettera d), di cui alla tabella annessa all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte.
A decorrere dal 1 luglio 1953, e' esteso ai verificatori, nonche' agli operai e manovali comandati in aiuto ai verificatori e che non percepiscono il premio di maggior produzione, l'aumento del 40 per cento del premio di rendimento e di interessamento al servizio previsto dalla lettera d), di cui alla tabella annessa all'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte.