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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n. 1351/2023 R.G.
promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Giuffrida, 37 presso lo studio dell'avv. Emiliano Luca che la rappresenta e difende come da procura in atti;
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania via Controparte_1 P.IVA_2
Trieste, 8 presso lo studio dell'avv. Michele Pappalardo, rappresentato e difeso dall'avv. Lamberto Ricci come da procura in atti;
All'udienza del 14/03/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.21586/2023, pubblicata il 20.7.2023, la Suprema Corte, sezione 1° civile, in parziale accoglimento del ricorso proposto da cassava parzialmente la sentenza Parte_1
1 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania n.2800/2019, depositata il 17.12.2019 che, riformando la sentenza del Tribunale di Catania n.3177/2017, depositata il 4.7.2017, dichiarava che la condotta posta in essere dalla costituiva illecito concorrenziale ai danni della Parte_1 CP_1 essendo emerso dall'istruttoria che - almeno in tre casi - la aveva occultato
[...] Pt_1
l'etichetta originale apposto dal produttore recante il numero di serie del prodotto , CP_1 sostituendolo con etichetta recante diverso numero e sigla.
La predetta condotta veniva ritenuta anticoncorrenziale sotto il profilo confusorio e di sviamento della clientela posto che in tal modo la svolgeva illegittimamente attività di assistenza e Pt_1 manutenzione delle macchine e che solo un dipendente della era tecnico CP_1 Pt_1 autorizzato e non la ditta nel suo complesso, potendosi in tal modo creare CP_1 Pt_1 discredito per la in caso di riparazione difettosa. CP_1
Infine condannava al risarcimento del danno in favore della liquidato in via Parte_1 CP_1 equitativa in euro 5.000,00.
La Corte di Cassazione dichiarava in parte infondati e in parte inammissibili quasi tutti i motivi di gravame, accoglieva il 6° ed il 7° per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente il danno all'immagine e alla reputazione sulla base della idoneità dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito all'immagine commerciale della , riteneva assorbito sia l'8° motivo - circa CP_1
l'omessa indicazione delle ragioni in ordine alla misura del danno liquidato - sia il 13° riguardo la statuizione di condanna alle spese di entrambi i gradi di merito, quindi cassava la sentenza in parte qua rinviando alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame e la statuizione sulle spese.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 17.1.2023 alla riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Controparte_2
Catania perché, applicati i principi enunciati dalla Suprema Corte, venisse rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine in quanto infondata in assenza di allegazione e prova dell'effettivo sviamento della clientela e dell'entità del danno patito, con condanna della a CP_1 pagare le spese di lite o, in subordine, dichiarandole compensate.
Si costituiva chiedendo la condanna della al risarcimento del Controparte_1 Pt_1 danno all'immagine e al marchio per la falsità delle informazioni fornite ai consumatori, con vittoria delle spese di tutti i gradi.
1) La Corte di Cassazione ha cassato solo parzialmente la sentenza n.2800/2019, depositata il
17.12.2019, della Corte d'Appello di Catania, ovvero limitatamente alla liquidazione del danno non patrimoniale e alla sua quantificazione, dichiarando assorbito il motivo relativo alla liquidazione del
2 danno in via equitativa senza indicazione dei parametri presi in considerazione nella quantificazione del danno.
In particolare, la Suprema Corte ha in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile il primo motivo con cui la aveva dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., Pt_1 nn. 1 e 3, poiché la Corte d'Appello aveva richiamato la fattispecie della concorrenza sleale confusoria senza considerare che la non agiva nel mercato come concorrente della Pt_1
, in quanto, a differenza di quest'ultima, non produceva stampanti, macchine da ufficio, ma CP_1 vendeva i prodotti della . CP_1
Sul punto la sentenza ha così statuito: “Va, in primo luogo, osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 12364/2018; Cass. 4739/2012), la comunanza di clientela, alla base del rapporto di concorrenza, non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti o servizi, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la circostanza che la , pur non essendo produttrice, svolga attività di Pt_1 assistenza e manutenzione dei prodotti (di cui comunque provvede alla CP_1 commercializzazione), e ciò in concorrenza con la stessa , dà luogo ad una evidente CP_1 situazione di comunanza di clientela, rivolgendo la ricorrente la propria attività ad un insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato. Va, inoltre, rilevato che la Corte
d'Appello non ha errato nel sussumere il caso concreto nella fattispecie della concorrenza sleale confusoria, di cui all'art. 2598 c.c., n.
1 - pur non vertendosi in una situazione di imitazione servile di prodotti - avendo il giudice di appello coerentemente ritenuto che la , occultando Pt_1
l'etichetta originale recante il numero di serie del prodotto con la propria etichetta recante CP_1 diverso numero e la sigla "Cov", avesse posto in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività della concorrente .” CP_1
Il 2° ed il 4° motivo, con i quali la ricorrente ha dedotto la violazione da parte del Pt_1 giudice d'appello delle norme in materia di contraddittorio, diritto di difesa, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e divieto di proporre domande nuove in appello, assumendo che nel giudizio di primo grado non aveva avanzato alcuna domanda in tema di atti confusori ma di CP_1 contraffazione e falsificazione, introducendo il nuovo tema in appello, così ampliando in modo inammissibile il thema decidedum, sono stati dichiarati inammissibili.
Ha osservato la Corte che, “come anche recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass. n.
23834 del 25/09/2019; conf. Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del
3 potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto una serie di
"errores in procedendo" in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello (violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, divieto di domande nuove nel giudizio di appello) senza, tuttavia, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, aver illustrato adeguatamente il contenuto dell'atto di citazione in primo grado di , così da consentire a questa Corte di poter accertare con
CP_1 cognizione di causa la dedotta introduzione in appello, da parte della stessa , di nuovi
CP_1 elementi costitutivi della propria pretesa nonché la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, senza dover compiere verifiche generali sugli atti processuali. In particolare, la ricorrente si è limitata a riportare, in una parte delle pagg. 10 e 11 del ricorso, brevissimi estratti dell'atto di citazione di in primo grado (senza neppure riportare i numeri
CP_1 di pagina corrispondenti) che non consentono in alcun modo di aver contezza del contenuto dei fatti costitutivi fatti valere dalla nel giudizio di primo grado e di esaminare, conseguentemente,
CP_1 la fondatezza della contestazione di novità della domanda che quest'ultima avrebbe proposto in appello, tenuto conto, peraltro, che per stessa ammissione della ricorrente, la , in primo
CP_1 grado, aveva chiesto accertarsi e dichiararsi la illiceità della condotta della convenuta "ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e ss.".
Del pari inammissibile è stato ritenuto il 3° motivo con cui si assume che la Corte d'Appello non aveva esaminato l'eccezione sollevata dalla con la quale aveva dedotto che i propri Pt_1 macchinari erano originali e non contraffatti, in quanto “la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente la condotta di concorrenza sleale della per sviamento di clientela e non in relazione alla Pt_1 eventuale contraffazione dei propri macchinari, con la conseguenza che la Corte d'Appello non era tenuta a pronunciarsi su un'eccezione vertente su circostanze estranee a quelle su cui il giudice d'appello ha fondato la valutazione di concorrenza sleale.”
Anche il 5° motivo, con cui si deduce che la non aveva contestato alcuni documenti prodotti CP_1 dalla nel giudizio di primo grado dai quali emergeva lo svolgimento di attività di Pt_1 manutenzione ed assistenza, è stato ritenuto inammissibile in quanto privo del requisito di autosufficienza con la seguente motivazione: “Non vi è dubbio, infatti, che il ricorso per cassazione
4 con cui si deduca l'operatività del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti (o quantomeno di quelle parti rilevanti di essi) sulla cui base si alleghi come integrata la non contestazione che il giudice di merito non ha inteso riconoscere (vedi a Cass. n.
10761/2022; vedi anche contrariis Cass. n. 20637/2016). Nel caso di specie, l'affermazione della ricorrente, secondo cui la non avrebbe lamentato alcuna anomalia nello svolgimento, da CP_1 parte della , dell'attività di assistenza e manutenzione dei rapporti , è meramente Pt_1 CP_1 assertiva.”
Il 9° motivo critica la ricostruzione operata dalla Corte di Appello per avere ritenuto che la avrebbe dovuto proporre appello incidentale per censurare la sentenza del Tribunale nella Pt_1 parte in cui aveva affermato l'occultamento dell'etichetta della con l'etichetta della CP_1
non avendo considerato che la sentenza di primo grado non conteneva tale accertamento Pt_1 avendo negato una condotta concorrenziale sotto il profilo confusorio a carico . Pt_1
La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto “priva del requisito di autosufficienza atteso che la deduzione della ricorrente è meramente assertiva, non avendo indicato neppure quali parti della sentenza di primo grado (dove e come) supporterebbero la sua prospettazione.”
Il 10° motivo, secondo il quale il giudice dell'impugnazione sarebbe incorso “nel travisamento della prova affermando che alla manutenzione delle macchine provvedevano altri soggetti oltre al CP_1 tecnico abilitato , è stato rigettato per infondatezza. CP_3
La Corte ha così statuito: “La stessa ricorrente, a pag. 35 del ricorso, allega di aver dedotto a pag. 7 della propria comparsa di costituzione in appello di essere società autorizzata per l'installazione e manutenzione dei prodotti . Dunque, la Corte d'Appello non ha fatto altro che riportare una CP_1 informazione proveniente dalla stessa ricorrente, la quale non aveva affatto precisato che provvedesse a tale attività di manutenzione il solo dipendente in quanto unico soggetto CP_3 abilitato.”
I motivi 11 e 12 - esaminati congiuntamente - assumono un travisamento della prova da parte dei giudici d'appello poiché dai documenti prodotti sia nel procedimento cautelare che nel giudizio di primo grado non sarebbe emerso che, in più circostanze, la avesse apposto sui macchinari Pt_1
una propria etichetta sopra quella della , essendo emerso che il fatto era avvenuto CP_1 CP_1 solo in una occasione ed a scopo dimostrativo, contestando che tale situazione si sarebbe verificata con riferimento alla macchina venduta alla sig.ra . Parte_2
Entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili non venendo in esame una violazione di legge, trattandosi di “censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti
5 e una differente valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte di Appello, attività non consentita in sede di legittimità.”
Dalla superiore illustrazione emerge il passaggio in giudicato dell'accertamento ad opera del giudice d'appello della anticoncorrenzialità della condotta posta in essere dalla - sotto il Pt_1 profilo confusorio e di sviamento della clientela- per avere occultato l'etichetta apposta dalla produttrice sul retro delle macchine da quest'ultima prodotte, sovrapponendovi una propria CP_1 etichetta recante un diverso numero di serie rispetto a quello originale, impedendo la reale identificazione del prodotto anche ai fini dell'attività di assistenza e manutenzione delle macchine
, considerato che la non è soggetto autorizzato dalla per eseguire CP_1 Pt_1 CP_1
l'assistenza e la manutenzione sulle macchine medesime.
2) La questione che questo collegio è chiamato a definire riguarda l'esistenza e la prova del danno non patrimoniale richiesto dalla ed equitativamente liquidato con la sentenza in parte qua CP_1 cassata.
Infatti la Suprema Corte ha accolto le censure della che ha lamentato da un canto “la CP_4 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., nn. 1 e 3 sul rilievo che la Corte d'Appello ha riconosciuto alla la tutela risarcitoria in relazione ad un danno meramente potenziale, privo CP_1 del requisito della concretezza ed attualità” nonchè “la violazione degli art. 2598 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1226,2043 e 2697 c.c.
Precisamente la ha lamentato che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto l'esistenza in re ipsa Pt_1 del danno all'immagine della , essendosi quest'ultima limitata ad allegare genericamente un CP_1 potenziale danno alla propria immagine commerciale derivante dalla condotta della , Pt_1 senza fornire prova dell'effettivo danno subito.
Esaminando i due motivi unitariamente, per la stretta connessione delle questioni trattate, i giudici di legittimità ne hanno affermato la fondatezza per le seguenti ragioni: “Va preliminarmente osservato che la Corte d'Appello ha valutato integrare l'illecito concorrenziale lo svolgimento da parte della dell'attività di assistenza e manutenzione dei prodotti , senza che ne Pt_1 CP_1 fosse autorizzata (se non limitatamente al tecnico , trattandosi di condotta idonea ad CP_3 indurre l'acquirente a ritenere che la stessa fosse soggetto autorizzato da al Pt_1 CP_1 compimento di tale attività, "così creandosi un potenziale discredito per la in caso di CP_1 riparazione difettosa" (vedi pag. 5 sentenza impugnata). Orbene, il giudice d'appello, sulla sola base di quest'ultima riflessione - inequivocabile è l'espressione "sulla scorta di quanto detto sopra" - ha ritenuto, altresì, sussistente il danno non patrimoniale per essere "l'attività realizzata idonea a creare discredito all'immagine commerciale della ". Non vi è dubbio che la Corte d'Appello, CP_1
6 con tale argomentazione, sia incorsa nella violazione degli artt. 2697 c.c. In proposito, va osservato che questa Corte, pronunciandosi soprattutto sul tema della illegittima segnalazione, da una parte di una banca, alla Centrale Rischi (vedi recentemente Cass. n. 6589/2023; vedi anche Cass. n.
4334/2020 in motivazione, Cass. n. 7584/2018), ha più volte enunciato il principio di diritto - che questo Collegio intende affermare anche in una fattispecie di danno alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale - secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. Eventualmente, la prova di tale danno può essere fornita mediante presunzioni, alla luce di circostanze che il presunto danneggiato deve specificamente allegare, ma non può certo ritenersi sussistente un danno non patrimoniale sulla base della "mera idoneità" dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del "potenziale discredito" che può derivare dalla stessa: ragionare in questi termini vuol dire, nella sostanza, ritenere il danno esistente in re ipsa”.
3) Al fine di scrutinare la questione rimessa dalla Suprema Corte, va richiamata la domanda introduttiva del giudizio avanzata dalla avuto riguardo al risarcimento dei danni lamentati CP_1 ed allegati con l'atto di citazione ed in presenza di sufficiente allegazione esaminare le prove anche presuntive offerte a sostegno.
A pag 16 dell'atto di citazione di primo grado, la , dopo avere affermato che la convenuta CP_1
a causa delle condotte anticoncorrenziali poste in essere, era tenuta a risarcire i Parte_1 danni ex art.1226 c.c., assume testualmente “i danni arrecati a sono di duplice natura: CP_1 patrimoniali, quanto al lucro cessante;
non patrimoniali, quanto al gravissimo danno all'immagine ed al marchio su scala europea”. CP_1
Tralasciando le allegazioni che attengono al danno patrimoniale, posto che sul rigetto di tale danno in assenza di ricorso incidentale in Cassazione, la questione è coperta dal giudicato, nel menzionato atto di citazione di primo grado, dopo aver trattato più diffusamente del danno patrimoniale da lucro cessante, riguardo al danno non patrimoniale, l'unica allegazione è la seguente: “oltre ai danni morali da liquidarsi in via equitativa”.
Nel petitum, pag. 18, punto 3, si chiede “condannare il convenuto al risarcimento in favore della di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa patiti e patendi in Controparte_2 conseguenza di tutti gli illeciti sopra indicati da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.”
Nessuna altra allegazione sul punto è contenuta negli atti di primo grado.
7 Anche con l'atto d'appello viene ribadito oltre al danno patrimoniale, la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, riportando esattamente quanto chiesto in primo grado sul punto, come sopra trascritto.
Ora, alla luce di quanto esposto, manca non solo la prova, anche presuntiva, ma ogni allegazione sull'effettivo danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all'immagine ed alla reputazione commerciale che avrebbe patito la per effetto della accertata condotta anticoncorrenziale CP_1 posta in essere dalla . Pt_1
Ciò costituisce violazione del principio secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento, salvo eventualmente a darne prova mediante presunzioni, come afermato dalla Suprema Corte nell'odierno giudizio, “alla luce di circostanze che il presunto danneggiato deve specificamente allegare, ma non può certo ritenersi sussistente un danno non patrimoniale sulla base della "mera idoneità" dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del "potenziale discredito" che può derivare dalla stessa: ragionare in questi termini vuol dire, nella sostanza, ritenere il danno esistente in re ipsa”.
Infine, va rilevato come del tutto tardive e come tali inammissibili sono le allegazioni contenute nella comparsa conclusionale depositata in sede di giudizio di rinvio con la quale si assume che il danno non patrimoniale sarebbe costituito dalla lesione alla credibilità del marchio ed alla fiducia del mercato a causa della simulazione di un legame organico con la che avrebbe leso la CP_1 fiducia tra marchio e consumatore e l'affidabilità del prodotto da cui sarebbe conseguito un danno all'immagine, circostanze queste mai nemmeno allegate tempestivamente.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata posto che ciò che si chiede in assenza di specifiche allegazioni e prove sarebbe un danno in re ipsa non essendo stato allegato e dimostrato specificatamente un danno all'immagine ed alla reputazione commerciale quale conseguenza della accertata condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla
Parte_1
4) Dal rigetto della domanda di liquidazione del danno non patrimoniale consegue l'assorbimento delle eccezioni in ordine alla determinazione del quantum seppure in via equitativa in assenza della indicazione di specifici parametri cui agganciare tale liquidazione.
Le spese relative ai giudizi di primo grado, di appello, rescindente e rescissorio, considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate dalla , vanno poste per 2/3 a carico della CP_1
e compensate fra le parti per 1/3. Parte_1
8 I compensi vanno liquidati per ciascun giudizio, in assenza di nota spese, nella misura indicata per l'intero in dispositivo secondo le tariffe vigenti, tenuto conto della natura e del valore indeterminato di complessità media della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
La La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n.1351/2023 R.G., rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da Controparte_1 condanna al pagamento di 2/3 dei compensi liquidati per l'intero in favore di Parte_1 nei seguenti importi: Controparte_1 quanto al giudizio innanzi al Tribunale di Catania in euro 10.860,00 (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre spese vive del contributo unificato e notifica, nonché spese generali, IVA e C.P.A.; quanto al giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania (R.G. n.222/2018) in euro
8.470,00 (esclusa la fase istruttoria), oltre spese vive del contributo unificato, nonché spese generali,
IVA e C.P.A.; quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €. 5.093,00 (esclusa la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e C.P.A.; quanto al presente giudizio in euro 8.470,00 (esclusa la fase istruttoria), oltre spese generali,
IVA e C.P.A.; compensa interamente fra le parti la restante parte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/07/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n. 1351/2023 R.G.
promosso da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Giuffrida, 37 presso lo studio dell'avv. Emiliano Luca che la rappresenta e difende come da procura in atti;
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania via Controparte_1 P.IVA_2
Trieste, 8 presso lo studio dell'avv. Michele Pappalardo, rappresentato e difeso dall'avv. Lamberto Ricci come da procura in atti;
All'udienza del 14/03/2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.21586/2023, pubblicata il 20.7.2023, la Suprema Corte, sezione 1° civile, in parziale accoglimento del ricorso proposto da cassava parzialmente la sentenza Parte_1
1 pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania n.2800/2019, depositata il 17.12.2019 che, riformando la sentenza del Tribunale di Catania n.3177/2017, depositata il 4.7.2017, dichiarava che la condotta posta in essere dalla costituiva illecito concorrenziale ai danni della Parte_1 CP_1 essendo emerso dall'istruttoria che - almeno in tre casi - la aveva occultato
[...] Pt_1
l'etichetta originale apposto dal produttore recante il numero di serie del prodotto , CP_1 sostituendolo con etichetta recante diverso numero e sigla.
La predetta condotta veniva ritenuta anticoncorrenziale sotto il profilo confusorio e di sviamento della clientela posto che in tal modo la svolgeva illegittimamente attività di assistenza e Pt_1 manutenzione delle macchine e che solo un dipendente della era tecnico CP_1 Pt_1 autorizzato e non la ditta nel suo complesso, potendosi in tal modo creare CP_1 Pt_1 discredito per la in caso di riparazione difettosa. CP_1
Infine condannava al risarcimento del danno in favore della liquidato in via Parte_1 CP_1 equitativa in euro 5.000,00.
La Corte di Cassazione dichiarava in parte infondati e in parte inammissibili quasi tutti i motivi di gravame, accoglieva il 6° ed il 7° per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente il danno all'immagine e alla reputazione sulla base della idoneità dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito all'immagine commerciale della , riteneva assorbito sia l'8° motivo - circa CP_1
l'omessa indicazione delle ragioni in ordine alla misura del danno liquidato - sia il 13° riguardo la statuizione di condanna alle spese di entrambi i gradi di merito, quindi cassava la sentenza in parte qua rinviando alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame e la statuizione sulle spese.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 17.1.2023 alla riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Controparte_2
Catania perché, applicati i principi enunciati dalla Suprema Corte, venisse rigettata la domanda di risarcimento del danno all'immagine in quanto infondata in assenza di allegazione e prova dell'effettivo sviamento della clientela e dell'entità del danno patito, con condanna della a CP_1 pagare le spese di lite o, in subordine, dichiarandole compensate.
Si costituiva chiedendo la condanna della al risarcimento del Controparte_1 Pt_1 danno all'immagine e al marchio per la falsità delle informazioni fornite ai consumatori, con vittoria delle spese di tutti i gradi.
1) La Corte di Cassazione ha cassato solo parzialmente la sentenza n.2800/2019, depositata il
17.12.2019, della Corte d'Appello di Catania, ovvero limitatamente alla liquidazione del danno non patrimoniale e alla sua quantificazione, dichiarando assorbito il motivo relativo alla liquidazione del
2 danno in via equitativa senza indicazione dei parametri presi in considerazione nella quantificazione del danno.
In particolare, la Suprema Corte ha in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile il primo motivo con cui la aveva dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., Pt_1 nn. 1 e 3, poiché la Corte d'Appello aveva richiamato la fattispecie della concorrenza sleale confusoria senza considerare che la non agiva nel mercato come concorrente della Pt_1
, in quanto, a differenza di quest'ultima, non produceva stampanti, macchine da ufficio, ma CP_1 vendeva i prodotti della . CP_1
Sul punto la sentenza ha così statuito: “Va, in primo luogo, osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 12364/2018; Cass. 4739/2012), la comunanza di clientela, alla base del rapporto di concorrenza, non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti o servizi, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la circostanza che la , pur non essendo produttrice, svolga attività di Pt_1 assistenza e manutenzione dei prodotti (di cui comunque provvede alla CP_1 commercializzazione), e ciò in concorrenza con la stessa , dà luogo ad una evidente CP_1 situazione di comunanza di clientela, rivolgendo la ricorrente la propria attività ad un insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato. Va, inoltre, rilevato che la Corte
d'Appello non ha errato nel sussumere il caso concreto nella fattispecie della concorrenza sleale confusoria, di cui all'art. 2598 c.c., n.
1 - pur non vertendosi in una situazione di imitazione servile di prodotti - avendo il giudice di appello coerentemente ritenuto che la , occultando Pt_1
l'etichetta originale recante il numero di serie del prodotto con la propria etichetta recante CP_1 diverso numero e la sigla "Cov", avesse posto in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività della concorrente .” CP_1
Il 2° ed il 4° motivo, con i quali la ricorrente ha dedotto la violazione da parte del Pt_1 giudice d'appello delle norme in materia di contraddittorio, diritto di difesa, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e divieto di proporre domande nuove in appello, assumendo che nel giudizio di primo grado non aveva avanzato alcuna domanda in tema di atti confusori ma di CP_1 contraffazione e falsificazione, introducendo il nuovo tema in appello, così ampliando in modo inammissibile il thema decidedum, sono stati dichiarati inammissibili.
Ha osservato la Corte che, “come anche recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass. n.
23834 del 25/09/2019; conf. Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del
3 potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto una serie di
"errores in procedendo" in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello (violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, divieto di domande nuove nel giudizio di appello) senza, tuttavia, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, aver illustrato adeguatamente il contenuto dell'atto di citazione in primo grado di , così da consentire a questa Corte di poter accertare con
CP_1 cognizione di causa la dedotta introduzione in appello, da parte della stessa , di nuovi
CP_1 elementi costitutivi della propria pretesa nonché la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, senza dover compiere verifiche generali sugli atti processuali. In particolare, la ricorrente si è limitata a riportare, in una parte delle pagg. 10 e 11 del ricorso, brevissimi estratti dell'atto di citazione di in primo grado (senza neppure riportare i numeri
CP_1 di pagina corrispondenti) che non consentono in alcun modo di aver contezza del contenuto dei fatti costitutivi fatti valere dalla nel giudizio di primo grado e di esaminare, conseguentemente,
CP_1 la fondatezza della contestazione di novità della domanda che quest'ultima avrebbe proposto in appello, tenuto conto, peraltro, che per stessa ammissione della ricorrente, la , in primo
CP_1 grado, aveva chiesto accertarsi e dichiararsi la illiceità della condotta della convenuta "ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e ss.".
Del pari inammissibile è stato ritenuto il 3° motivo con cui si assume che la Corte d'Appello non aveva esaminato l'eccezione sollevata dalla con la quale aveva dedotto che i propri Pt_1 macchinari erano originali e non contraffatti, in quanto “la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente la condotta di concorrenza sleale della per sviamento di clientela e non in relazione alla Pt_1 eventuale contraffazione dei propri macchinari, con la conseguenza che la Corte d'Appello non era tenuta a pronunciarsi su un'eccezione vertente su circostanze estranee a quelle su cui il giudice d'appello ha fondato la valutazione di concorrenza sleale.”
Anche il 5° motivo, con cui si deduce che la non aveva contestato alcuni documenti prodotti CP_1 dalla nel giudizio di primo grado dai quali emergeva lo svolgimento di attività di Pt_1 manutenzione ed assistenza, è stato ritenuto inammissibile in quanto privo del requisito di autosufficienza con la seguente motivazione: “Non vi è dubbio, infatti, che il ricorso per cassazione
4 con cui si deduca l'operatività del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti (o quantomeno di quelle parti rilevanti di essi) sulla cui base si alleghi come integrata la non contestazione che il giudice di merito non ha inteso riconoscere (vedi a Cass. n.
10761/2022; vedi anche contrariis Cass. n. 20637/2016). Nel caso di specie, l'affermazione della ricorrente, secondo cui la non avrebbe lamentato alcuna anomalia nello svolgimento, da CP_1 parte della , dell'attività di assistenza e manutenzione dei rapporti , è meramente Pt_1 CP_1 assertiva.”
Il 9° motivo critica la ricostruzione operata dalla Corte di Appello per avere ritenuto che la avrebbe dovuto proporre appello incidentale per censurare la sentenza del Tribunale nella Pt_1 parte in cui aveva affermato l'occultamento dell'etichetta della con l'etichetta della CP_1
non avendo considerato che la sentenza di primo grado non conteneva tale accertamento Pt_1 avendo negato una condotta concorrenziale sotto il profilo confusorio a carico . Pt_1
La censura è stata ritenuta inammissibile in quanto “priva del requisito di autosufficienza atteso che la deduzione della ricorrente è meramente assertiva, non avendo indicato neppure quali parti della sentenza di primo grado (dove e come) supporterebbero la sua prospettazione.”
Il 10° motivo, secondo il quale il giudice dell'impugnazione sarebbe incorso “nel travisamento della prova affermando che alla manutenzione delle macchine provvedevano altri soggetti oltre al CP_1 tecnico abilitato , è stato rigettato per infondatezza. CP_3
La Corte ha così statuito: “La stessa ricorrente, a pag. 35 del ricorso, allega di aver dedotto a pag. 7 della propria comparsa di costituzione in appello di essere società autorizzata per l'installazione e manutenzione dei prodotti . Dunque, la Corte d'Appello non ha fatto altro che riportare una CP_1 informazione proveniente dalla stessa ricorrente, la quale non aveva affatto precisato che provvedesse a tale attività di manutenzione il solo dipendente in quanto unico soggetto CP_3 abilitato.”
I motivi 11 e 12 - esaminati congiuntamente - assumono un travisamento della prova da parte dei giudici d'appello poiché dai documenti prodotti sia nel procedimento cautelare che nel giudizio di primo grado non sarebbe emerso che, in più circostanze, la avesse apposto sui macchinari Pt_1
una propria etichetta sopra quella della , essendo emerso che il fatto era avvenuto CP_1 CP_1 solo in una occasione ed a scopo dimostrativo, contestando che tale situazione si sarebbe verificata con riferimento alla macchina venduta alla sig.ra . Parte_2
Entrambi i motivi sono stati giudicati inammissibili non venendo in esame una violazione di legge, trattandosi di “censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti
5 e una differente valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte di Appello, attività non consentita in sede di legittimità.”
Dalla superiore illustrazione emerge il passaggio in giudicato dell'accertamento ad opera del giudice d'appello della anticoncorrenzialità della condotta posta in essere dalla - sotto il Pt_1 profilo confusorio e di sviamento della clientela- per avere occultato l'etichetta apposta dalla produttrice sul retro delle macchine da quest'ultima prodotte, sovrapponendovi una propria CP_1 etichetta recante un diverso numero di serie rispetto a quello originale, impedendo la reale identificazione del prodotto anche ai fini dell'attività di assistenza e manutenzione delle macchine
, considerato che la non è soggetto autorizzato dalla per eseguire CP_1 Pt_1 CP_1
l'assistenza e la manutenzione sulle macchine medesime.
2) La questione che questo collegio è chiamato a definire riguarda l'esistenza e la prova del danno non patrimoniale richiesto dalla ed equitativamente liquidato con la sentenza in parte qua CP_1 cassata.
Infatti la Suprema Corte ha accolto le censure della che ha lamentato da un canto “la CP_4 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 c.c., nn. 1 e 3 sul rilievo che la Corte d'Appello ha riconosciuto alla la tutela risarcitoria in relazione ad un danno meramente potenziale, privo CP_1 del requisito della concretezza ed attualità” nonchè “la violazione degli art. 2598 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1226,2043 e 2697 c.c.
Precisamente la ha lamentato che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto l'esistenza in re ipsa Pt_1 del danno all'immagine della , essendosi quest'ultima limitata ad allegare genericamente un CP_1 potenziale danno alla propria immagine commerciale derivante dalla condotta della , Pt_1 senza fornire prova dell'effettivo danno subito.
Esaminando i due motivi unitariamente, per la stretta connessione delle questioni trattate, i giudici di legittimità ne hanno affermato la fondatezza per le seguenti ragioni: “Va preliminarmente osservato che la Corte d'Appello ha valutato integrare l'illecito concorrenziale lo svolgimento da parte della dell'attività di assistenza e manutenzione dei prodotti , senza che ne Pt_1 CP_1 fosse autorizzata (se non limitatamente al tecnico , trattandosi di condotta idonea ad CP_3 indurre l'acquirente a ritenere che la stessa fosse soggetto autorizzato da al Pt_1 CP_1 compimento di tale attività, "così creandosi un potenziale discredito per la in caso di CP_1 riparazione difettosa" (vedi pag. 5 sentenza impugnata). Orbene, il giudice d'appello, sulla sola base di quest'ultima riflessione - inequivocabile è l'espressione "sulla scorta di quanto detto sopra" - ha ritenuto, altresì, sussistente il danno non patrimoniale per essere "l'attività realizzata idonea a creare discredito all'immagine commerciale della ". Non vi è dubbio che la Corte d'Appello, CP_1
6 con tale argomentazione, sia incorsa nella violazione degli artt. 2697 c.c. In proposito, va osservato che questa Corte, pronunciandosi soprattutto sul tema della illegittima segnalazione, da una parte di una banca, alla Centrale Rischi (vedi recentemente Cass. n. 6589/2023; vedi anche Cass. n.
4334/2020 in motivazione, Cass. n. 7584/2018), ha più volte enunciato il principio di diritto - che questo Collegio intende affermare anche in una fattispecie di danno alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale - secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. Eventualmente, la prova di tale danno può essere fornita mediante presunzioni, alla luce di circostanze che il presunto danneggiato deve specificamente allegare, ma non può certo ritenersi sussistente un danno non patrimoniale sulla base della "mera idoneità" dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del "potenziale discredito" che può derivare dalla stessa: ragionare in questi termini vuol dire, nella sostanza, ritenere il danno esistente in re ipsa”.
3) Al fine di scrutinare la questione rimessa dalla Suprema Corte, va richiamata la domanda introduttiva del giudizio avanzata dalla avuto riguardo al risarcimento dei danni lamentati CP_1 ed allegati con l'atto di citazione ed in presenza di sufficiente allegazione esaminare le prove anche presuntive offerte a sostegno.
A pag 16 dell'atto di citazione di primo grado, la , dopo avere affermato che la convenuta CP_1
a causa delle condotte anticoncorrenziali poste in essere, era tenuta a risarcire i Parte_1 danni ex art.1226 c.c., assume testualmente “i danni arrecati a sono di duplice natura: CP_1 patrimoniali, quanto al lucro cessante;
non patrimoniali, quanto al gravissimo danno all'immagine ed al marchio su scala europea”. CP_1
Tralasciando le allegazioni che attengono al danno patrimoniale, posto che sul rigetto di tale danno in assenza di ricorso incidentale in Cassazione, la questione è coperta dal giudicato, nel menzionato atto di citazione di primo grado, dopo aver trattato più diffusamente del danno patrimoniale da lucro cessante, riguardo al danno non patrimoniale, l'unica allegazione è la seguente: “oltre ai danni morali da liquidarsi in via equitativa”.
Nel petitum, pag. 18, punto 3, si chiede “condannare il convenuto al risarcimento in favore della di tutti i danni non patrimoniali dalla stessa patiti e patendi in Controparte_2 conseguenza di tutti gli illeciti sopra indicati da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c.”
Nessuna altra allegazione sul punto è contenuta negli atti di primo grado.
7 Anche con l'atto d'appello viene ribadito oltre al danno patrimoniale, la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale, riportando esattamente quanto chiesto in primo grado sul punto, come sopra trascritto.
Ora, alla luce di quanto esposto, manca non solo la prova, anche presuntiva, ma ogni allegazione sull'effettivo danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all'immagine ed alla reputazione commerciale che avrebbe patito la per effetto della accertata condotta anticoncorrenziale CP_1 posta in essere dalla . Pt_1
Ciò costituisce violazione del principio secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento, salvo eventualmente a darne prova mediante presunzioni, come afermato dalla Suprema Corte nell'odierno giudizio, “alla luce di circostanze che il presunto danneggiato deve specificamente allegare, ma non può certo ritenersi sussistente un danno non patrimoniale sulla base della "mera idoneità" dell'attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del "potenziale discredito" che può derivare dalla stessa: ragionare in questi termini vuol dire, nella sostanza, ritenere il danno esistente in re ipsa”.
Infine, va rilevato come del tutto tardive e come tali inammissibili sono le allegazioni contenute nella comparsa conclusionale depositata in sede di giudizio di rinvio con la quale si assume che il danno non patrimoniale sarebbe costituito dalla lesione alla credibilità del marchio ed alla fiducia del mercato a causa della simulazione di un legame organico con la che avrebbe leso la CP_1 fiducia tra marchio e consumatore e l'affidabilità del prodotto da cui sarebbe conseguito un danno all'immagine, circostanze queste mai nemmeno allegate tempestivamente.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata posto che ciò che si chiede in assenza di specifiche allegazioni e prove sarebbe un danno in re ipsa non essendo stato allegato e dimostrato specificatamente un danno all'immagine ed alla reputazione commerciale quale conseguenza della accertata condotta anticoncorrenziale posta in essere dalla
Parte_1
4) Dal rigetto della domanda di liquidazione del danno non patrimoniale consegue l'assorbimento delle eccezioni in ordine alla determinazione del quantum seppure in via equitativa in assenza della indicazione di specifici parametri cui agganciare tale liquidazione.
Le spese relative ai giudizi di primo grado, di appello, rescindente e rescissorio, considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate dalla , vanno poste per 2/3 a carico della CP_1
e compensate fra le parti per 1/3. Parte_1
8 I compensi vanno liquidati per ciascun giudizio, in assenza di nota spese, nella misura indicata per l'intero in dispositivo secondo le tariffe vigenti, tenuto conto della natura e del valore indeterminato di complessità media della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
La La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n.1351/2023 R.G., rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da Controparte_1 condanna al pagamento di 2/3 dei compensi liquidati per l'intero in favore di Parte_1 nei seguenti importi: Controparte_1 quanto al giudizio innanzi al Tribunale di Catania in euro 10.860,00 (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre spese vive del contributo unificato e notifica, nonché spese generali, IVA e C.P.A.; quanto al giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania (R.G. n.222/2018) in euro
8.470,00 (esclusa la fase istruttoria), oltre spese vive del contributo unificato, nonché spese generali,
IVA e C.P.A.; quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €. 5.093,00 (esclusa la fase decisionale), oltre spese generali, IVA e C.P.A.; quanto al presente giudizio in euro 8.470,00 (esclusa la fase istruttoria), oltre spese generali,
IVA e C.P.A.; compensa interamente fra le parti la restante parte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/07/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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