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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], per sé e – unitamente al Parte_3 marito , nato il [...] in [...] – per i figli Persona_1 minorenni:
, nato il [...] in [...], Parte_4
Santiago PEREYRA, nato il [...] in [...], difesi e rappresentati dall'Avv. Silvio Magarucci
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadino italiano, Persona_2 nato a [...] il [...].
Pag. 1 di 4 FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 08/08/2024, i ricorrenti hanno sostenuto che era loro avo e a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza Persona_2 hanno rappresentato il seguente albero genealogico.
- Il cittadino italiano – che ha preso il nome di o solo Persona_3 Per_3
come si evince dal certificato negativo di naturalizzazione – ha contratto
[...] matrimonio con e la coppia ha avuto una figlia in Parte_5 Persona_4 data 12/02/1941.
- ha poi contratto matrimonio con il Persona_4 Parte_6
23/04/1959 e, dalla loro unione, è nata in data [...]. Persona_5
- Dal matrimonio tra quest'ultima e contratto in data 07/12/1984 Controparte_2 sono nati gli odierni ricorrenti: nata il [...], Parte_7 [...] il 16/04/1988 e il 06/11/1989. Parte_3 Persona_6
- L'odierna ricorrente ha contratto matrimonio con Parte_3 [...]
in data 04/03/2010 e, dalla unione tra i due, sono nati gli altri ricorrenti: Per_1 il 19/12/2013 e il 29/06/2015. Parte_4 Persona_7
Hanno concluso che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis ai discendenti e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 01/04/2025, insistendo nella sospensione della causa sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale investita della questione di legittimità dell'art. 1 L. n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Bologna;
in subordine e per i medesimo motivi, ha chiesto un rinvio, ma non abbia contestato la linea di discendenza riportata in ricorso e provata dalla documentazione prodotto, né ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione in data 02/04/2025, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a Casalnuovo Monterotaro (FG) in [...]
12/02/1901, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal suddetto Comune il
23/03/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana applicabile ratione temporis la cittadinanza si trasmette per discendenza “iure sanguinis”, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre
o di madre cittadini”), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto “cittadino italiano” se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. Posto che il ricorso è stato introdotto prima del 29 marzo 2025 e pertanto non trova applicazione il D.L. 36 del 28 marzo 2025, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge a fronte dei quali il silenzio- inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 281sexies c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_8
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Bari, 17/04/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], per sé e – unitamente al Parte_3 marito , nato il [...] in [...] – per i figli Persona_1 minorenni:
, nato il [...] in [...], Parte_4
Santiago PEREYRA, nato il [...] in [...], difesi e rappresentati dall'Avv. Silvio Magarucci
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di cittadino italiano, Persona_2 nato a [...] il [...].
Pag. 1 di 4 FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 08/08/2024, i ricorrenti hanno sostenuto che era loro avo e a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza Persona_2 hanno rappresentato il seguente albero genealogico.
- Il cittadino italiano – che ha preso il nome di o solo Persona_3 Per_3
come si evince dal certificato negativo di naturalizzazione – ha contratto
[...] matrimonio con e la coppia ha avuto una figlia in Parte_5 Persona_4 data 12/02/1941.
- ha poi contratto matrimonio con il Persona_4 Parte_6
23/04/1959 e, dalla loro unione, è nata in data [...]. Persona_5
- Dal matrimonio tra quest'ultima e contratto in data 07/12/1984 Controparte_2 sono nati gli odierni ricorrenti: nata il [...], Parte_7 [...] il 16/04/1988 e il 06/11/1989. Parte_3 Persona_6
- L'odierna ricorrente ha contratto matrimonio con Parte_3 [...]
in data 04/03/2010 e, dalla unione tra i due, sono nati gli altri ricorrenti: Per_1 il 19/12/2013 e il 29/06/2015. Parte_4 Persona_7
Hanno concluso che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis ai discendenti e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 01/04/2025, insistendo nella sospensione della causa sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale investita della questione di legittimità dell'art. 1 L. n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Bologna;
in subordine e per i medesimo motivi, ha chiesto un rinvio, ma non abbia contestato la linea di discendenza riportata in ricorso e provata dalla documentazione prodotto, né ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione in data 02/04/2025, il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a Casalnuovo Monterotaro (FG) in [...]
12/02/1901, come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal suddetto Comune il
23/03/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana applicabile ratione temporis la cittadinanza si trasmette per discendenza “iure sanguinis”, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre
o di madre cittadini”), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto “cittadino italiano” se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. Posto che il ricorso è stato introdotto prima del 29 marzo 2025 e pertanto non trova applicazione il D.L. 36 del 28 marzo 2025, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita e ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Pag. 3 di 4 Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno il ricorrente allegato e provato di aver stimolato prima l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge a fronte dei quali il silenzio- inadempimento può ritenersi effettivamente sussistente e, dunque, può giustificare la sua condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ex art. 281sexies c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
[...]
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_8
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Bari, 17/04/2025.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 4 di 4