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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 19.12.2019 al numero 12150/19 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2680 emesso dal Tribunale di Salerno in data
13/09/2019;
TRA
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo;
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.I. ), in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio;
OPPOSTA avente ad oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n.2680/19, emesso in data 13/09/2019, notificato in data 05/11/2019, il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato da ha ingiunto Controparte_1 all' di pagare in favore della ricorrente la somma di €65.697,78, oltre interessi ex dm CP_2
231/2002 e spese accessorie.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il su indicato decreto ingiuntivo deducendo la mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 ss. c.p.c. necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione attiva della opposta, la nullità per mancanza di contratto avente forma scritta e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 “a) accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché le somme, sia a titolo di sorta capitale e sia a titolo di interessi, non sono dovute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 65.697,78 per cui sconta il contributo unificato pari ad € 379,50”.
Con comparsa depositata in data 22.01.2021 si costituiva la quale Controparte_1 instava per il rigetto dell'opposizione. Rassegnava le seguenti conclusioni.
In rito: concedere la provvisoria esecuzione, in presenza dei presupposti ex lege richiesti e come sopra argomentato.
Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2680 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di
Salerno in data 13/09/19; 2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento della somma di € 65.697,78 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza domanda al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e con provvedimento del 17.09.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
2. Appare utile premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie parte OPPOSTA, cessionaria dei crediti, ha chiesto con il ricorso monitorio la condanna dell' al pagamento degli interessi relativi al ritardato pagamento delle fatture CP_2 versate in atti. Sennonché – pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formulazione unilaterale e in presenza di altrui contestazioni (Cass., n.
299/2016) – mancano in atti gli accordi e/o contratti la cui produzione era indispensabile all'opposta per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. Corte d'appello di Salerno sent. N.
443/2025 del 28.05.2025; Corte d'appello Napoli n.2863/2025 del 5.6.2025; Tribunale Napoli n.
5754/25 del 10.06.2025).
Infatti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di
2 nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Sicché, il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti.
Sul punto deve osservarsi che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass. 25999/2018).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge”. (Cassazione Sez. Unite
n.9775/2022).
Tuttavia, però, nonostante il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale
(non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla
L. 3 agosto 2007, n. 125 – da - 14 -quello relativo all'osservanza dei requisiti formali - tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici.
In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la P.A., il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula
3 di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla Carta Costituzionale;
principi che rendono a ben vedere inconfigurabile [...] la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso” (così Cass.,
21477/2013).
Allora, come di ribadito dalla Corte di legittimità, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza
l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (Cass,
10432/2022).
Ma vi è di più. Pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire (cfr. Corte d'appello Napoli n._2863/2025 del
5.6.2025; Tribunale Napoli n. 5754/25 del 10.06.2025).
E ciò vale anche in regime di salvaguardia atteso che i principi di contabilità pubblica impongono anche agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att, 147 bis, 153 e 183 TUELL) pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile.
Da ultimo va rammentato che in materia di contratti conclusi dalla P.A., i vizi del relativo procedimento amministrativo - e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (cfr. Cass. n. 15140/2018).
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la domanda di pagamento degli interessi relativi a forniture resa in regime di salvaguardia, avanzata da nei confronti del Controparte_1 debitore ceduto, , non può essere accolta, non potendosi ritenere validamente insorto il CP_2
4 relativo vincolo negoziale, in assenza di un contratto scritto e senza un preventivo impegno di spesa da parte dell'ente. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite meritano compensazione in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sezione II civile, in persona del Giudice Dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 19.12.2019 al numero 12150/19 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2680 emesso dal Tribunale di Salerno in data
13/09/2019;
TRA
(P.I.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo;
OPPONENTE
E
(già , C.F. e P.I. ), in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio;
OPPOSTA avente ad oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n.2680/19, emesso in data 13/09/2019, notificato in data 05/11/2019, il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato da ha ingiunto Controparte_1 all' di pagare in favore della ricorrente la somma di €65.697,78, oltre interessi ex dm CP_2
231/2002 e spese accessorie.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' proponeva Parte_1 opposizione avverso il su indicato decreto ingiuntivo deducendo la mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 ss. c.p.c. necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, il difetto di legittimazione attiva della opposta, la nullità per mancanza di contratto avente forma scritta e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa, rassegnando le seguenti conclusioni:
1 “a) accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità del contratto e, per l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché le somme, sia a titolo di sorta capitale e sia a titolo di interessi, non sono dovute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 65.697,78 per cui sconta il contributo unificato pari ad € 379,50”.
Con comparsa depositata in data 22.01.2021 si costituiva la quale Controparte_1 instava per il rigetto dell'opposizione. Rassegnava le seguenti conclusioni.
In rito: concedere la provvisoria esecuzione, in presenza dei presupposti ex lege richiesti e come sopra argomentato.
Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2680 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di
Salerno in data 13/09/19; 2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento della somma di € 65.697,78 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza domanda al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e con provvedimento del 17.09.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
2. Appare utile premettere il richiamo del noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie parte OPPOSTA, cessionaria dei crediti, ha chiesto con il ricorso monitorio la condanna dell' al pagamento degli interessi relativi al ritardato pagamento delle fatture CP_2 versate in atti. Sennonché – pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formulazione unilaterale e in presenza di altrui contestazioni (Cass., n.
299/2016) – mancano in atti gli accordi e/o contratti la cui produzione era indispensabile all'opposta per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente (cfr. Corte d'appello di Salerno sent. N.
443/2025 del 28.05.2025; Corte d'appello Napoli n.2863/2025 del 5.6.2025; Tribunale Napoli n.
5754/25 del 10.06.2025).
Infatti, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (v. artt. 16 e 17 del RD. del 18 novembre 1923, n. 2440): la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la seconda deve essere, a pena di
2 nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta.
Sicché, il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti.
Sul punto deve osservarsi che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass. 25999/2018).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale “devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge”. (Cassazione Sez. Unite
n.9775/2022).
Tuttavia, però, nonostante il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale
(non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o, più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla
L. 3 agosto 2007, n. 125 – da - 14 -quello relativo all'osservanza dei requisiti formali - tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici.
In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma come per tutti i rapporti con la P.A., il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula
3 di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando “l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla Carta Costituzionale;
principi che rendono a ben vedere inconfigurabile [...] la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso” (così Cass.,
21477/2013).
Allora, come di ribadito dalla Corte di legittimità, “in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza
l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (Cass,
10432/2022).
Ma vi è di più. Pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire (cfr. Corte d'appello Napoli n._2863/2025 del
5.6.2025; Tribunale Napoli n. 5754/25 del 10.06.2025).
E ciò vale anche in regime di salvaguardia atteso che i principi di contabilità pubblica impongono anche agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att, 147 bis, 153 e 183 TUELL) pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile.
Da ultimo va rammentato che in materia di contratti conclusi dalla P.A., i vizi del relativo procedimento amministrativo - e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico – incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A. nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (cfr. Cass. n. 15140/2018).
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, la domanda di pagamento degli interessi relativi a forniture resa in regime di salvaguardia, avanzata da nei confronti del Controparte_1 debitore ceduto, , non può essere accolta, non potendosi ritenere validamente insorto il CP_2
4 relativo vincolo negoziale, in assenza di un contratto scritto e senza un preventivo impegno di spesa da parte dell'ente. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite meritano compensazione in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali su questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, sezione II civile, in persona del Giudice Dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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