Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/1977, n. 1313
CASS
Sentenza 6 aprile 1977

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Non e configurabile ultrapetizione ne trasgressione del principio tantum devolutum quantum appellatum sol perche il giudice di appello abbia proceduto alla valutazione di profili giuridici che, riferendosi alle questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultino espressamente contemplati nei motivi d'impugnazione. Invero, la ricerca e l'applicazione della norma astratta al caso concreto rientra nei compiti istituzionali del giudice. ( V 48/75, mass n 373180).*

Per potersi stabilire se una via vicinale, percorribile con animali da soma e non con veicoli, sia idonea ai bisogni di un fondo, per cui si chieda la servitu di passaggio coattivo, e necessario accertare se, nell'attuale stadio di sviluppo dei mezzi di trasporto e con particolare riferimento alle condizioni ambientali ed agli Usi locali in agricoltura, sia possibile procurarsi gli animali da soma necessari per il trasporto non soltanto dei prodotti del fondo suddetto ma anche dei concimi e dei materiali vari, che e necessario immettere nel fondo stesso, e, in caso di accertamento positivo di tale primo punto, se siffatto tipo di trasporto sia economicamente gravoso per una normale conduzione agricola di quel fondo.*

L'art 1052 cod civ non contempla una vera e propria condizione di necessita del passaggio coattivo, ma soltanto una maggiore utilita, rispondente alle esigenze generali della produzione, e comporta l'accertamento della possibilita concreta di un piu intensivo sfruttamento o di una migliore utilizzazione del fondo per il quale si chieda il passaggio. ( Conf 2270/68, mass n 334543; ( Conf 667/66, mass n 321324).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/1977, n. 1313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1313
    Data del deposito : 6 aprile 1977

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