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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/01/2024, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 954/2022 La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 954/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
25.10.2023 promossa da
, in persona del Commissario Liquidatore Parte_1 pro tempore, Dr. elettivamente domiciliata in alla Via Cetteo Ciglia Parte_2 Pt_1
n.54, presso lo studio dell'avv. Pietro Alessandrini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
, in proprio e quale erede della SI.ra , nonché nella qualità di CP_1 Persona_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore , in qualità di Persona_2 CP_2 genitore la potestà genitoriale sulla predetta , , in proprio e nella Persona_2 CP_3 qualità di erede della SI.ra , , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
, in proprio e nella qualità di erede della SI.ra , CP_6 Persona_1 CP_7
, tutti elettivamente domiciliati in alla Via A. Grandi n. 5 presso lo studio
[...] Pt_1 dell'Avv. Edno Gargano, che li rappresenta e difende giuste procure rilasciate per il giudizio di primo grado ed estese anche ai successivi;
e
, domiciliato in alla via F. Barnabei 17, presso e nello studio Controparte_8 Pt_1 dell'Avv. Gabriele Pietrolungo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
appellati nonchè
, in persona del Presidente p.t. della , Controparte_9 Parte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
Email_1 appellata-appellante incidentale e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 appellato contumace avverso
la sentenza n. 532/2022 emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 05.08.2022 e pubblicata il 24.08.2022, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2918/2017 R.G, avente per oggetto responsabilità medico-professionale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per la Gestione liquidatoria ex di : Nel merito, per i motivi esposti in premessa, in Pt_1 parziale riforma della sentenza n.532/2022 del Tribunale di L'Aquila, respingere integralmente le domande formulate dai sigg.ri e nella qualità di genitori CP_1 CP_2 esercenti la potestà sulla minore , Persona_2 Controparte_4 Controparte_8 [...]
e , con condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_5 Controparte_7 giudizio, ovvero alla loro compensazione totale e\o parziale nei confronti di tutti gli odierni appellati per la : Nel merito, per i motivi esposti in premessa, in parziale riforma della Controparte_9 sentenza n.532/2022 del Tribunale di L'Aquila, che andrà confermata in punto di avvenuto riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio rivendicato dagli istanti iure hereditario, respingere integralmente le domande formulate dai SIg.ri e CP_1
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , nonché CP_2 Persona_2 dai SIg.ri e;
- Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5 Controparte_7
Riformare la sentenza gravata escludendo la condanna dell'Amministrazione regionale, in applicazione del principio di cui alla la L.R. 24 dicembre 1996 n. 146, come autenticamente interpretata dal legislatore regionale nel 1999; - In riforma dell'impugnata sentenza, compensare interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio o, in subordine, disporne la parziale compensazione, ponendo a carico delle Amministrazioni convenute la parte residua;
Con vittoria di spese e competenze lite del presente grado di appello, CP_1 comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL + 0,505% in considerazione del fatto che i difensori sono Avvocati pubblici.
Per gli appellati , nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore CP_1
, in qualità di genitore la potestà genitoriale sulla predetta Persona_2 CP_2
, , Persona_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, : Venga respinto l'appello principale spiegato dalla Gestione
[...] Controparte_7
Liquidatoria ex per le ragioni espresse nella parte narrativa della comparsa;
- in Parte_1 via preliminare, che venga dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla
, in quanto appello incidentale adesivo e, quindi, soggetto agli ordinari termini Controparte_9
pag. 2/13 di impugnazione della sentenza di primo grado;
- nella invero improbabile ipotesi che venga dichiarato ammissibile, che l'appello incidentale proposto dalla venga, in ogni Controparte_9 caso, respinto nel merito per le motivazioni espresse in comparsa;
- che la Gestione
Liquidatoria delle ex e la vengano, in ogni caso, Parte_1 Controparte_9 condannate al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Si chiede, infine, che venga dichiarata la contumacia del non costituitosi nel giudizio di Controparte_10 appello, già richieste nelle precedenti udienze.
Per l'appellato : Insiste quindi per la dichiarazione di inammissibilità Controparte_8 dell'appello incidentale avanzato dalla , stante la sua tardività, e nel merito, Controparte_9 comunque per il suo rigetto per manifesta infondatezza, nonchè per la conferma della sentenza appellata e condanna degli appellanti alla refusione delle competenze del secondo grado di giudizio oltre accessori tutti, competenze delle quali chiede disporsi la distrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
p.q.m.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto condanna in solido i convenuti , IO , Controparte_10 CP_9 Pa Gestione USSL escara al pagamento delle seguenti somme: euro 150.500 in Parte_1 favore di oltre interessi come in parte motiva;
euro 150.500 in favore di CP_1 CP_3
oltre interessi come in parte motiva;
euro 150.500 in favore di oltre
[...] CP_6 interessi come in parte motiva;
euro 90.000 oltre interessi come in parte motiva per
[...]
euro 90.000 oltre interessi come in parte motiva per euro CP_4 Controparte_8
90.000 oltre interessi come in parte motiva per euro 90.000 oltre Controparte_5 interessi come in parte motiva per , euro 90.000 oltre interessi come in parte Persona_2 motiva per , oltre alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_7
30.000,00 per compenso oltre spese di C.U., rimb. forf. 15%, i.v.a. e c.p.a. di legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u, liquidate con separato decreto”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo di primo grado come sintetizzati dal Tribunale.
“Con atto di citazione notificato il 16/11/2017 Maria IN, e in CP_6 CP_1 proprio e quali eredi della madre della madre , Persona_1 Controparte_4 [...]
e , in proprio e quali nipoti CP_8 Controparte_5 Persona_2 Controparte_7 della stessa, convenivano in giudizio il nonché la Gestione Liquidatoria Controparte_10 ex di e la deducendone la responsabilità rispettivamente Pt_1 Pt_1 Controparte_9 extracontrattuale – per omesso esercizio del controllo e della vigilanza sulla pratica terapeutica delle trasfusioni e ed uso di emoderivati su di esso gravante in forza di una pluralità di fonti normative - e contrattuale - per la somministrazione di sangue infetto da parte del personale sanitario dell'ospedale - per il danni alla salute e per la morte della propria congiunta derivanti da trasfusioni infette con il virus HCV alla stessa somministrate durante il ricovero presso l' nel 1972, da cui era derivata una epatopatia cronica, diagnosticata Organizzazione_2 nel gennaio 2001, che ne aveva poi provocato il decesso il 29/01/2017; esponevano come la CMO di Chieti, pur riconoscendo il nesso causale tra trasfusioni e patologia, avesse escluso l'indennizzo di cui alla legge n.210/92 per tardività della domanda. Chiedevano quindi la pag. 3/13 condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali alla salute patiti dalla defunta invocati iure hereditatis (quantificati in 491.623,75 da dividersi pro quota tra i coeredi ) e dei danni da perdita del rapporto parentale da ognuno patiti in proprio,
(quantificati €245.284,00 per ciascuno dei figli ed € 141.150,00 per ciascuno dei nipoti) oltre che delle spese per la consulenza tecnica versata in atti. Si costituivano tempestivamente tutti i convenuti.
La deduceva la mancanza di qualsivoglia propria responsabilità in materia di CP_9 emotrasfusioni infette, competendo i relativi controlli al solo;
la propria carenza di CP_10 Org_ legittimazione passiva rispetto ai debiti della ex l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate, posto che dalla documentazione sanitaria in atti risulta evidente che la defunta avesse conoscenza della patologia almeno dal gennaio 2001; l'infondatezza in an e quantum delle domande, non essendo provato il nesso causale tra i danni lamentati e le trasfusioni. Concludeva in via principale per il rigetto delle domande attoree e in subordine, per la riduzione delle somme pretese. La Gestione Liquidatoria eccepiva l'intervenuta prescrizione per i danni pretesi a titolo ereditario, avendo la defunta conoscenza della patologia almeno dal 2001, patologia definita pregressa e di data verosimile vecchia data nella certificazione sanitaria di tale anno, sicché la predetta ben avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche diffuse all'epoca avvedersi della possibile fonte trasfusionale del contagio;
la aveva poi proposto la domanda risarcitoria verso la Gestione solo con giudizio avanti al Per_1 tribunale di L'Aquila R.G. n. 1212/2016, estinto per mancata riassunzione dopo l'interruzione dichiarata all'udienza del 6 marzo 2017 a seguito del decesso dell'attrice. Deduceva poi infondatezza delle domande avanzate jure hereditario e jure proprio nei confronti della Gestione Liquidatoria dell'ex per difetto del nesso causale e non imputabilità Parte_1 del danno alla condotta dei sanitari dell' , difettando la prova del Org_2 Org_2 nesso causale tra le trasfusioni del 1972 e il contagio non essendo configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale né un inadempimento imputabile, posto che il virus dell'epatite C fu scoperto e divenne identificabile solo nel 1988, essendo i relativi controlli prescritti solo D.M. n.107 del 21/07/1990. Contestava inoltre i danni lamentati dagli attori, calcolati con acritica applicazione della Tabella di Milano senza prova dei relativi presupposti. Concludeva per il rigetto delle avverse pretese.
Si costituiva il , che eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza del CP_10 petitum (eccezione infondata essendo identificabili i danni di cui si chiede il ristoro sopra indicati, chiaramente indicati nella stessa comparsa dell'Ente a pag.3); contestava la sussistenza di una propria responsabilità extracontrattuale, avendo negli anni il CP_10 emanato tutti i provvedimenti necessari a prevenire ilo contagio tramite trasfusioni in linea con le più avanzate conoscenze scientifiche, non essendo il virus HCV depistabile prima della sua scoperta avvenuta nel 1989 e prima della disponibilità di un test per identificarlo, non essendo affidabile la misurazione delle transaminasi;
eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati iure hereditatis, avendo la defunto avuto contezza della patologia almeno dal
2001, come risultante dal parere espresso in sede di reiezione del ricorso avverso il rigetto della domanda di indennizzo, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale anche prima del giudizio R.G. 2016 iscritto al Ruolo nell'aprile di quell'anno ed interrotto per decesso della;
contestava in ogni caso la fondatezza delle pretese attoree, non essendovi prova Per_1 del nesso causale tra infezione e trasfusione (potendo essa essere stata contratta in occasione dei ricoveri per parto) e decesso nonché dei danni non patrimoniali lamentati.
pag. 4/13 Concludeva per la reiezione delle avverse pretese e in subordine, per la riduzione del quantum”. La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di CTU medico legale. All'esito, la causa veniva decisa come sopra. Org_ La sentenza è stata impugnata dalla Gestione liquidatoria ex di , che ne ha chiesto Pt_1 la parziale riforma sulla scorta di 2 motivi di gravame che si vanno ad esaminare. Si è costituita in giudizio la , proponendo appello incidentale adesivo, Controparte_9 chiedendo la riforma dei capi di sentenza già oggetto di impugnazione con l'appello principale, nonché la riforma della sentenza gravata nel senso di escludere la condanna dell' , concludendo come in epigrafe. Parte_4
Si sono altresì costituiti , e in proprio e quali eredi CP_3 CP_6 CP_1 della madre , Persona_1 Controparte_4 Controparte_12 Controparte_5
(come rappresentata dai genitori) e , in proprio e quali nipoti Persona_2 Controparte_7 della Falone, i quali nel resistere in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'appello Per_1 principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla CP_9
, in quanto tardivo.
[...]
Non si è costituito il , dovendosene pertanto dichiarare la contumacia. Controparte_10
Con ordinanza dell'11.01.2023, questa Corte accoglieva in parte l'istanza di sospensione avanzata ex art. 283 e 351 c.p.c. dall'appellante principale e da quello incidentale, limitando, nei loro confronti, ad € 45.000 oltre interessi per ciascuno dei nipoti appellati l'efficacia esecutiva della condanna disposta in loro favore dalla gravata sentenza.
All'udienza del 25.10.2023 questa Corte ha riservato la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Preliminarmente all'esame del merito, va dichiarata la inammissibilità del gravame incidentale proposto dalla , come peraltro eccepito da parte appellata. Controparte_9
La sentenza impugnata è stata infatti notificata alla in data 6.9.22, mentre la CP_9 proposizione dell'appello incidentale è stata effettuata in data 21.12.2022, ossia con la comparsa di costituzione, ben oltre il termine di 30 giorni fissato dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..
A tal proposito, va precisato che “le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo
- che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione”(Cass. n. 41254/2021).
Nel caso in esame, infatti, l'appello incidentale – volto, da un lato a censurare la sentenza sulla base dei medesimi motivi a sostegno dell'appello principale;
dall'altro a lamentare l'erronea interpretazione della L.R. 24 dicembre 1996 n. 146, con conseguente richiesta di riforma nel senso di escludere la condanna dell'Amministrazione regionale - veniva proposto a tutela di un interesse sorto non dall'impugnazione principale, ma dalla sola emanazione della sentenza sfavorevole e non si sottrae, pertanto, all'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quelle contenute nel ricorso principale
(cfr. Cass. 24155/2017; Cass. 26505/2009).
pag. 5/13 Venendosi, di poi, al merito del gravame principale, sembra opportuno premettere come l'appello sia volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna al risarcimento del danno in favore di una parte degli odierni appellati, ossia , Persona_2
e , ai quali era Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5 Controparte_7 stata liquidata la somma di € 90.000 quale corrispettivo per il danno da perdita del rapporto parentale patito iure proprio in qualità di nipoti della defunta nonna , oltre Persona_1 che nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite. Non sono stati oggetto di contestazione gli ulteriori capi di sentenza vertenti sull'accertamento del nesso di causalità tra le trasfusioni subite e la contrazione del virus dell'HCV da parte della e dalle cui complicanze ne sarebbe poi derivato il decesso, né quello relativo alla Per_1 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei figli , CP_1
IN e IN , dovendo conseguentemente ritenersi che su tali capi sia CP_3 CP_6 definitivamente sceso il giudicato interno.
Costoro, quindi, hanno un interesse proprio all'esito del gravame limitatamente al secondo motivo, riguardante la condanna alle spese e la sola , come pure , CP_1 CP_2 hanno interesse a resistere riguardo al primo motivo in quanto esercenti la responsabilità genitoriale su , ad oggi ancora minorenne. Persona_2
Tanto premesso, si procede all'esame dei motivi posti dall'appellante a sostegno del presente gravame, il quale appare parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
PRIMO MOTIVO
“Erronea motivazione del Tribunale di L'Aquila in ordine alla valutazione della prova circa l'an debeatur. Mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alle domande risarcitorie per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale formulate iure proprio dai nipoti del de cuius sig.ra ”. Persona_1
Con riferimento al primo motivo, il Tribunale aveva ritenuto quanto segue:
“quanto ai nipoti, tenuto conto del legame parentale, cui generalmente si associa un rapporto Org affettivo, del fatto che tutti vivessero nella stessa città, che nel citato reclamo alla la defunta afferma che si occupava dei suoi nipoti, può presumersi un danno morale, mentre - pacifica la non convivenza con alcuno degli attori - nulla è stato allegato e provato da alcuna delle Parti in ordine alla intensità della frequentazione reciproca. Quanto alla liquidazione, il
Tribunale ritiene di muovere dalla Tabella da ultimo redatta dal Tribunale di Milano (ed 2022), riformulata con sistema a punti, i cui valori esprimono sia la sofferenza morale che le negative ricadute dinamico relazionali, opportunamente corretti stante la mancanza di prova su tale ultimo aspetto. Si liquidano pertanto le seguenti somme attuali: ….. euro 90.000 per ognuno dei nipoti. …..Su dette somme sono dovuti gli interessi legali dal decesso alla decisione, a compensare a titolo di lucro cessante a compensare la mancata disponibilità delle somme, da calcolarsi secondo i noti criteri di cui alla sentenza SS.UU.n. 1712/95 ad evitare ingiustificate locupletazioni.”
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere provata per presunzioni la sussistenza del danno non patrimoniale in capo ai cinque nipoti, a ciascuno dei quali veniva liquidata la somma di € 90.000,00, oltre interessi. Ha all'uopo dedotto come nell'atto di citazione introduttiva del giudizio gli odierni appellati, asserendo di essere nipoti della defunta , senza altro specificare, avevano Persona_1
pag. 6/13 chiesto iure proprio il risarcimento per la c.d. perdita del rapporto parentale per la morte del proprio congiunto, limitandosi solo a precisare che nessuno degli attori fosse convivente con la vittima.
Posto che nell'ambito del giudizio di primo grado alcun mezzo di prova sarebbe stato articolato dai nipoti della defunta al fine di provare il danno non patrimoniale Parte_5 lamentato, il Tribunale riteneva comunque di presumere che la morte della nonna avesse causato nei nipoti una sofferenza interiore meritevole di risarcimento, senza necessità di specifica ed ulteriore prova.
Tali conclusioni si porrebbero, secondo l'appellante, in contrasto con i più recenti approdi raggiunti in giurisprudenza di legittimità, in particolare con il principio per cui il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (danno in re ipsa), ma deve essere come tale pur sempre allegato e provato da parte di chi chiede il risarcimento.
Ed invero, viene assunto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di pregiudizio derivante da perdita del rapporto parentale, il giudice sarebbe tenuto a verificare, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, la sussistenza circa il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettività del danno, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza rilevante (cfr. Cass. n. 24689/2020).
In particolare, se da un lato l'uccisione di una persona sarebbe di per sé sufficiente a far presumere una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od i fratelli della vittima, dall'altro un diverso discorso si porrebbe per i nipoti che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno patito per la perdita del nonno, i quali vedrebbero il proprio diritto al risarcimento del relativo danno subordinato alla previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza d'un rapporto affettivo con la vittima. Per quanto, infatti, un tale evento possa in generale ritenersi potenzialmente lesivo anche della sfera giuridica di un nipote, sarebbe evidente che, trattandosi di soggetti estranei al nucleo familiare più stretto - idoneo a far presumere una maggiore intensità del vincolo parentale - non possa ritenersi sufficiente, ai fini della prova del danno, la sola dimostrazione del rapporto parentale, essendo all'uopo necessaria la prova dello stretto e solido legame effettivamente venutosi a creare, mediante la dimostrazione di fatti da cui sia esteriorizzata l'intimità della relazione “allargata” tra nonni e nipoti nonché l'effettività e la consistenza della relazione parentale.
Inoltre, se da un lato parte della giurisprudenza ritiene a tal fine necessaria una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentele, dall'altro, anche a voler aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario che esclude la convivenza quale requisito minimo per ottenere il risarcimento del danno da parte dei nipoti che agiscano iure proprio, non potrebbe in ogni caso prescindersi dalla necessità di fornire la prova rigorosa, anche mediante presunzioni, della gravità e della serietà della sofferenza patita.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, i nipoti (non conviventi) della vittima non avrebbero dedotto, né tantomeno allegato, il benché minimo elemento di prova a sostegno del danno non patrimoniale asseritamente patito, in relazione a circostanze idonee a consentire di accedere ad un ragionamento presuntivo circa le modalità di estrinsecazione in concreto della pag. 7/13 relazione tra costoro e la defunta nonna, essendosi nel concreto limitati ad affermare di essere nipoti di quest'ultima. Il Tribunale, infatti, in difetto di qualsivoglia allegazione attorea in tal senso, ha riconosciuto il danno in questione ai nipoti “tenuto conto del legame parentale cui normalmente si associa un Org rapporto affettivo, del fatto che tutti vivessero nella stessa città, che nel citato reclamo alla la defunta afferma che si occupava dei suoi nipoti”.
Sostiene, tuttavia, l'appellante come tali elementi siano assolutamente inidonei a dimostrare, da un lato l'effettività e la consistenza della relazione parentale tra ciascuno dei nipoti e la vittima, dall'altro la sofferenza patita per la perdita del rapporto parentale, così come interiormente percepita.
Si tratterebbe, infatti, di elementi del tutto neutri, atteso che la circostanza che i nipoti vivessero nella stessa città ( ) non sarebbe di per sé sufficiente a far presumere un Pt_1 rapporto di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Il primo giudice avrebbe inoltre valorizzato una affermazione della defunta contenuta Per_1 nel reclamo presentato in data 13.102010 da quest'ultima all' , nel quale in un passaggio estrapolato dal predetto reclamo, dichiarava di Parte_6
“essere una donna viva che accudiva i suoi nipoti”.
Detta affermazione, neppure presa in considerazione dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado, potrebbe tuttalpiù denotare l'affetto che la defunta provava verso i nipoti, non certamente l'attaccamento di ognuno dei cinque nipoti nei confronti della stessa.
Alla luce del compendio probatorio acquisito, dunque, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare che i nipoti non avessero soddisfatto l'onere probatorio che sugli stessi gravava, conseguentemente rigettando integralmente le relative domande risarcitorie.
Il motivo è solo in parte fondato. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità muove nel senso di ritenere che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale alla natura umana (cfr. da ultimo Cass. n.26140/2023) salva comunque la possibilità per il convenuto di provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767/2018). Premesso che la convenuta Gestione Liquidatoria in primo grado non ha provato l'assenza di legami tra nonna e nipoti, proprio la sentenza di legittimità citata (26140/2023), ai cui principi va data continuità, ha operato un esaustivo riepilogo delle regole da seguire in ambito di danno da perdita del congiunto.
Ed invero, per quanto qui possa rilevare, la Corte Suprema ha opinato quanto segue.
“Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento pag. 8/13 alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere….non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del
2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.” Ciò posto, va certamente confermata la gravata sentenza laddove ha riconosciuto la risarcibilità del danno parentale nella componente del danno morale consistito nella sofferenza dei 5 nipoti per la perdita della nonna, peraltro dopo una lunga agonia causatale dall'ingravescenza dell'epatite, ciò pur in assenza di convivenza , dato che essi hanno comunque fornito elementi utili per allegare l'effettività e la consistenza della relazione pag. 9/13 parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. n. 7743/2020; Cass. n.
18069/2018). Di tali principi, si ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione laddove, pur rilevando come nulla fosse stato allegato e provato da alcuna delle parti in ordine alla intensità della frequentazione reciproca, ha ritenuto di poter far discendere l'accertamento relativo alla effettività e alla consistenza della relazione tra i 5 nipoti e la defunta dalla Per_1 presunzione “del legame parentale, cui generalmente si associa un rapporto affettivo”, dal fatto che tutte le parti (ivi compresi la defunta ed i nipoti) vivessero comunque nella stessa Org città, nonché, soprattutto, dalla affermazione della , contenuta nel reclamo alla nel Per_1 quale la stessa, ormai malata, affermava di occuparsi dei suoi nipoti, il che lascia ampiamente presumere che ciò non avvenisse di certo contro la loro volontà o nella loro indifferenza. Ciò lascia agevolmente presumere l'esistenza di una relazione affettiva recisa dalla morte della nonna, il che ha certamente causato quella sofferenza soggettiva che costituisce la componente del danno parentale sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore.
A diverse considerazioni deve, invece, ed in ciò il motivo di appello è fondato, pervenirsi quanto alla sofferenza che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita: sotto questo profilo, infatti, la domanda dei nipoti era del tutto carente di allegazioni e prove idonee a far presumere una compromissione peggiorativa del loro vissuto quotidiano.
Ne deriva che l'attenzione non può che essere spostata sul piano della quantificazione del risarcimento, palesemente eccessiva per come operata in primo grado, avendo il Tribunale, nella premessa di voler applicare la Tabella redatta dal Tribunale di Milano (nel 2022), riformulata con sistema a punti, i cui valori esprimono sia la sofferenza morale che le negative ricadute dinamico relazionali, dopo avere asserito di voler correggere tali valori proprio per la mancanza di prova su tale ultimo aspetto, ha, però, liquidato la sproporzionata somma di euro 90.000 per ognuno dei nipoti, somma che equivale a ben 61 punti in base alla tabella.
Orbene, trattandosi nella specie di danno da perdita di rapporto parentale nella sola sua componente di sofferenza soggettiva , questo Collegio intende dare continuità al principio di diritto in base al quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, nella specie quella di Milano, la cui applicazione non è stata contestata dagli appellati) che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In assenza di circostanze eccezionali, tenuto conto del valore/punto di euro 1462,20, del fatto che la vittima fosse nonna e le vittime secondarie nipoti non conviventi, della presenza di oltre pag. 10/13 3 superstiti appartenenti al nucleo familiare e della assenza di dimostrazioni circa la qualità e la consistenza della relazione affettiva che intercorreva, facendo governo di detta tabella (applicata in maniera palesemente errata dal tribunale che con la somma di 90mila euro liquidata a ciascuno ha finito per calcolare ben 61 punti), emerge quanto segue sul piano risarcitorio, dovendosi escludere punti aggiuntivi per la in effetti indimostrata esistenza di danni sul piano dinamico – relazionale.
( 11 anni all'epoca della morte): punti 8 + 20 + 9 = 37 per euro 54.101,40. Persona_2
(20 anni all'epoca della morte): punti 8 + 20 + 9 = 37 per euro 54.101,40. Controparte_5
(29 anni all'epoca della morte): punti 8 + 18 + 9 = 35 per euro 51.177,00. Controparte_4
( 26 anni all'epoca della morte ): punti 8 + 18 + 9 = 35 per euro 51.177,00. Controparte_7
( 27 anni all'epoca della morte ): punti 8 + 18 + 9 = 35 per euro 51.177,00. Controparte_8
In accoglimento parziale del motivo di appello, quindi, a costoro vanno riconosciuti i suddetti e minori importi, da devalutare al 29.1.2017, data del decesso della nonna, per poi essere aumentati di interessi e rivalutazione sino al 24.8.2022, data della sentenza di primo grado che ha reso le somme debito di valuta per i soccombenti in primo grado, con aggiunta dei soli interessi da quel giorno al saldo.
SECONDO MOTIVO
“Situazione di soccombenza reciproca. Erroneità della sentenza che ha condannato le parti convenute al pagamento integrale delle spese processuali”.
Il secondo motivo è volto a censurare la sentenza in punto di condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli originari attori. Ed invero il Tribunale ha condannato in solido i convenuti , Controparte_10 CP_9 Org_
, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
[...] Parte_1 Parte_1 euro 30.000,00 per compenso oltre spese di C.U., rimb. forf. 15%, i.v.a. e c.p.a. di legge;
ha anche posto definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u., ciò in applicazione del principio della soccombenza. L'appellante deduce che a fronte della domanda, proposta dagli attori iure hereditario, di condanna delle parti convenute al pagamento del danno biologico complessivamente subito dalla de cuius (nella somma complessiva di € 491.623,75), il Tribunale, in accoglimento della eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte della Gestione Liquidatoria della ex
, respingeva tale domanda rilevando come non fossero rinvenibili atti Parte_1 interruttivi della prescrizione anteriori alla mediazione svoltasi nell'anno 2014. Nonostante il parziale accoglimento delle domande attoree, invece, il Tribunale aveva condannato in solido le parti convenute, tra cui la Gestione Liquidatoria, al pagamento integrale delle spese processuali del primo grado in favore degli odierni appellanti, senza procedere ad una loro compensazione quanto meno parziale. Sostiene, pertanto, che in ragione dell'accoglimento della predetta eccezione di prescrizione si fosse venuta a creare una situazione di soccombenza reciproca che, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c, avrebbe consentito la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali.
Il motivo è fondato in quanto il rigetto della domanda di danno iure hereditario, invero proposta solo dai tre figli della de cuius e non anche dai 5 nipoti e l'accoglimento di quella, diversa per causa petendi, di risarcimento del danno parentale, proposta da tutti, costituiva ipotesi di soccombenza reciproca parziale.
pag. 11/13 Ciò posto, le spese del primo grado , come pure quelle di CTU, vanno compensate, fermi gli importi liquidati, nella misura del 50% , e con esse, alla luce del solo parziale accoglimento del gravame nel merito, anche quelle di appello vanno compensate nella misura del 50 % e poste nel resto a carico solidale dell'appellante e della in favore degli appellati alla luce CP_9 della comunque perdurante soccombenza. Ess si liquidano per l'intero in euro 14.239,00 oltre accessori, alla luce del valore del disputatum, assente la fase istruttoria, e se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori degli appellati costituiti dichiaratisi antistatari.
L' inammissibilità dell'appello incidentale comporta l'applicazione in danno della CP_9
della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)dichiara la contumacia del;
Controparte_10
2) accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza n.532/2022 del Tribunale di
L'Aquila, riduce il risarcimento per danno da perdita del rapporto parentale dovuto dalla Gestione Liquidatoria appellante a , Persona_2 Controparte_4 Controparte_8
e nei limiti e negli importi di cui in motivazione;
Controparte_5 Controparte_7
3)regola le le spese del doppio grado di giudizio come in parte motiva;
4) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_9
5) dichiara che IO Abruzzo è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.1.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 954/2022 La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 954/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
25.10.2023 promossa da
, in persona del Commissario Liquidatore Parte_1 pro tempore, Dr. elettivamente domiciliata in alla Via Cetteo Ciglia Parte_2 Pt_1
n.54, presso lo studio dell'avv. Pietro Alessandrini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
, in proprio e quale erede della SI.ra , nonché nella qualità di CP_1 Persona_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore , in qualità di Persona_2 CP_2 genitore la potestà genitoriale sulla predetta , , in proprio e nella Persona_2 CP_3 qualità di erede della SI.ra , , Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
, in proprio e nella qualità di erede della SI.ra , CP_6 Persona_1 CP_7
, tutti elettivamente domiciliati in alla Via A. Grandi n. 5 presso lo studio
[...] Pt_1 dell'Avv. Edno Gargano, che li rappresenta e difende giuste procure rilasciate per il giudizio di primo grado ed estese anche ai successivi;
e
, domiciliato in alla via F. Barnabei 17, presso e nello studio Controparte_8 Pt_1 dell'Avv. Gabriele Pietrolungo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
appellati nonchè
, in persona del Presidente p.t. della , Controparte_9 Parte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
Email_1 appellata-appellante incidentale e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_10 appellato contumace avverso
la sentenza n. 532/2022 emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 05.08.2022 e pubblicata il 24.08.2022, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 2918/2017 R.G, avente per oggetto responsabilità medico-professionale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: per la Gestione liquidatoria ex di : Nel merito, per i motivi esposti in premessa, in Pt_1 parziale riforma della sentenza n.532/2022 del Tribunale di L'Aquila, respingere integralmente le domande formulate dai sigg.ri e nella qualità di genitori CP_1 CP_2 esercenti la potestà sulla minore , Persona_2 Controparte_4 Controparte_8 [...]
e , con condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_5 Controparte_7 giudizio, ovvero alla loro compensazione totale e\o parziale nei confronti di tutti gli odierni appellati per la : Nel merito, per i motivi esposti in premessa, in parziale riforma della Controparte_9 sentenza n.532/2022 del Tribunale di L'Aquila, che andrà confermata in punto di avvenuto riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio rivendicato dagli istanti iure hereditario, respingere integralmente le domande formulate dai SIg.ri e CP_1
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore , nonché CP_2 Persona_2 dai SIg.ri e;
- Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5 Controparte_7
Riformare la sentenza gravata escludendo la condanna dell'Amministrazione regionale, in applicazione del principio di cui alla la L.R. 24 dicembre 1996 n. 146, come autenticamente interpretata dal legislatore regionale nel 1999; - In riforma dell'impugnata sentenza, compensare interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio o, in subordine, disporne la parziale compensazione, ponendo a carico delle Amministrazioni convenute la parte residua;
Con vittoria di spese e competenze lite del presente grado di appello, CP_1 comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL + 0,505% in considerazione del fatto che i difensori sono Avvocati pubblici.
Per gli appellati , nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore CP_1
, in qualità di genitore la potestà genitoriale sulla predetta Persona_2 CP_2
, , Persona_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, : Venga respinto l'appello principale spiegato dalla Gestione
[...] Controparte_7
Liquidatoria ex per le ragioni espresse nella parte narrativa della comparsa;
- in Parte_1 via preliminare, che venga dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla
, in quanto appello incidentale adesivo e, quindi, soggetto agli ordinari termini Controparte_9
pag. 2/13 di impugnazione della sentenza di primo grado;
- nella invero improbabile ipotesi che venga dichiarato ammissibile, che l'appello incidentale proposto dalla venga, in ogni Controparte_9 caso, respinto nel merito per le motivazioni espresse in comparsa;
- che la Gestione
Liquidatoria delle ex e la vengano, in ogni caso, Parte_1 Controparte_9 condannate al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. Si chiede, infine, che venga dichiarata la contumacia del non costituitosi nel giudizio di Controparte_10 appello, già richieste nelle precedenti udienze.
Per l'appellato : Insiste quindi per la dichiarazione di inammissibilità Controparte_8 dell'appello incidentale avanzato dalla , stante la sua tardività, e nel merito, Controparte_9 comunque per il suo rigetto per manifesta infondatezza, nonchè per la conferma della sentenza appellata e condanna degli appellanti alla refusione delle competenze del secondo grado di giudizio oltre accessori tutti, competenze delle quali chiede disporsi la distrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
p.q.m.
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto condanna in solido i convenuti , IO , Controparte_10 CP_9 Pa Gestione USSL escara al pagamento delle seguenti somme: euro 150.500 in Parte_1 favore di oltre interessi come in parte motiva;
euro 150.500 in favore di CP_1 CP_3
oltre interessi come in parte motiva;
euro 150.500 in favore di oltre
[...] CP_6 interessi come in parte motiva;
euro 90.000 oltre interessi come in parte motiva per
[...]
euro 90.000 oltre interessi come in parte motiva per euro CP_4 Controparte_8
90.000 oltre interessi come in parte motiva per euro 90.000 oltre Controparte_5 interessi come in parte motiva per , euro 90.000 oltre interessi come in parte Persona_2 motiva per , oltre alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_7
30.000,00 per compenso oltre spese di C.U., rimb. forf. 15%, i.v.a. e c.p.a. di legge;
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u, liquidate con separato decreto”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo di primo grado come sintetizzati dal Tribunale.
“Con atto di citazione notificato il 16/11/2017 Maria IN, e in CP_6 CP_1 proprio e quali eredi della madre della madre , Persona_1 Controparte_4 [...]
e , in proprio e quali nipoti CP_8 Controparte_5 Persona_2 Controparte_7 della stessa, convenivano in giudizio il nonché la Gestione Liquidatoria Controparte_10 ex di e la deducendone la responsabilità rispettivamente Pt_1 Pt_1 Controparte_9 extracontrattuale – per omesso esercizio del controllo e della vigilanza sulla pratica terapeutica delle trasfusioni e ed uso di emoderivati su di esso gravante in forza di una pluralità di fonti normative - e contrattuale - per la somministrazione di sangue infetto da parte del personale sanitario dell'ospedale - per il danni alla salute e per la morte della propria congiunta derivanti da trasfusioni infette con il virus HCV alla stessa somministrate durante il ricovero presso l' nel 1972, da cui era derivata una epatopatia cronica, diagnosticata Organizzazione_2 nel gennaio 2001, che ne aveva poi provocato il decesso il 29/01/2017; esponevano come la CMO di Chieti, pur riconoscendo il nesso causale tra trasfusioni e patologia, avesse escluso l'indennizzo di cui alla legge n.210/92 per tardività della domanda. Chiedevano quindi la pag. 3/13 condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali alla salute patiti dalla defunta invocati iure hereditatis (quantificati in 491.623,75 da dividersi pro quota tra i coeredi ) e dei danni da perdita del rapporto parentale da ognuno patiti in proprio,
(quantificati €245.284,00 per ciascuno dei figli ed € 141.150,00 per ciascuno dei nipoti) oltre che delle spese per la consulenza tecnica versata in atti. Si costituivano tempestivamente tutti i convenuti.
La deduceva la mancanza di qualsivoglia propria responsabilità in materia di CP_9 emotrasfusioni infette, competendo i relativi controlli al solo;
la propria carenza di CP_10 Org_ legittimazione passiva rispetto ai debiti della ex l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate, posto che dalla documentazione sanitaria in atti risulta evidente che la defunta avesse conoscenza della patologia almeno dal gennaio 2001; l'infondatezza in an e quantum delle domande, non essendo provato il nesso causale tra i danni lamentati e le trasfusioni. Concludeva in via principale per il rigetto delle domande attoree e in subordine, per la riduzione delle somme pretese. La Gestione Liquidatoria eccepiva l'intervenuta prescrizione per i danni pretesi a titolo ereditario, avendo la defunta conoscenza della patologia almeno dal 2001, patologia definita pregressa e di data verosimile vecchia data nella certificazione sanitaria di tale anno, sicché la predetta ben avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche diffuse all'epoca avvedersi della possibile fonte trasfusionale del contagio;
la aveva poi proposto la domanda risarcitoria verso la Gestione solo con giudizio avanti al Per_1 tribunale di L'Aquila R.G. n. 1212/2016, estinto per mancata riassunzione dopo l'interruzione dichiarata all'udienza del 6 marzo 2017 a seguito del decesso dell'attrice. Deduceva poi infondatezza delle domande avanzate jure hereditario e jure proprio nei confronti della Gestione Liquidatoria dell'ex per difetto del nesso causale e non imputabilità Parte_1 del danno alla condotta dei sanitari dell' , difettando la prova del Org_2 Org_2 nesso causale tra le trasfusioni del 1972 e il contagio non essendo configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale né un inadempimento imputabile, posto che il virus dell'epatite C fu scoperto e divenne identificabile solo nel 1988, essendo i relativi controlli prescritti solo D.M. n.107 del 21/07/1990. Contestava inoltre i danni lamentati dagli attori, calcolati con acritica applicazione della Tabella di Milano senza prova dei relativi presupposti. Concludeva per il rigetto delle avverse pretese.
Si costituiva il , che eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza del CP_10 petitum (eccezione infondata essendo identificabili i danni di cui si chiede il ristoro sopra indicati, chiaramente indicati nella stessa comparsa dell'Ente a pag.3); contestava la sussistenza di una propria responsabilità extracontrattuale, avendo negli anni il CP_10 emanato tutti i provvedimenti necessari a prevenire ilo contagio tramite trasfusioni in linea con le più avanzate conoscenze scientifiche, non essendo il virus HCV depistabile prima della sua scoperta avvenuta nel 1989 e prima della disponibilità di un test per identificarlo, non essendo affidabile la misurazione delle transaminasi;
eccepiva l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati iure hereditatis, avendo la defunto avuto contezza della patologia almeno dal
2001, come risultante dal parere espresso in sede di reiezione del ricorso avverso il rigetto della domanda di indennizzo, con conseguente intervenuta prescrizione quinquennale anche prima del giudizio R.G. 2016 iscritto al Ruolo nell'aprile di quell'anno ed interrotto per decesso della;
contestava in ogni caso la fondatezza delle pretese attoree, non essendovi prova Per_1 del nesso causale tra infezione e trasfusione (potendo essa essere stata contratta in occasione dei ricoveri per parto) e decesso nonché dei danni non patrimoniali lamentati.
pag. 4/13 Concludeva per la reiezione delle avverse pretese e in subordine, per la riduzione del quantum”. La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di CTU medico legale. All'esito, la causa veniva decisa come sopra. Org_ La sentenza è stata impugnata dalla Gestione liquidatoria ex di , che ne ha chiesto Pt_1 la parziale riforma sulla scorta di 2 motivi di gravame che si vanno ad esaminare. Si è costituita in giudizio la , proponendo appello incidentale adesivo, Controparte_9 chiedendo la riforma dei capi di sentenza già oggetto di impugnazione con l'appello principale, nonché la riforma della sentenza gravata nel senso di escludere la condanna dell' , concludendo come in epigrafe. Parte_4
Si sono altresì costituiti , e in proprio e quali eredi CP_3 CP_6 CP_1 della madre , Persona_1 Controparte_4 Controparte_12 Controparte_5
(come rappresentata dai genitori) e , in proprio e quali nipoti Persona_2 Controparte_7 della Falone, i quali nel resistere in giudizio hanno chiesto il rigetto dell'appello Per_1 principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla CP_9
, in quanto tardivo.
[...]
Non si è costituito il , dovendosene pertanto dichiarare la contumacia. Controparte_10
Con ordinanza dell'11.01.2023, questa Corte accoglieva in parte l'istanza di sospensione avanzata ex art. 283 e 351 c.p.c. dall'appellante principale e da quello incidentale, limitando, nei loro confronti, ad € 45.000 oltre interessi per ciascuno dei nipoti appellati l'efficacia esecutiva della condanna disposta in loro favore dalla gravata sentenza.
All'udienza del 25.10.2023 questa Corte ha riservato la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20).
Preliminarmente all'esame del merito, va dichiarata la inammissibilità del gravame incidentale proposto dalla , come peraltro eccepito da parte appellata. Controparte_9
La sentenza impugnata è stata infatti notificata alla in data 6.9.22, mentre la CP_9 proposizione dell'appello incidentale è stata effettuata in data 21.12.2022, ossia con la comparsa di costituzione, ben oltre il termine di 30 giorni fissato dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..
A tal proposito, va precisato che “le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo
- che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione”(Cass. n. 41254/2021).
Nel caso in esame, infatti, l'appello incidentale – volto, da un lato a censurare la sentenza sulla base dei medesimi motivi a sostegno dell'appello principale;
dall'altro a lamentare l'erronea interpretazione della L.R. 24 dicembre 1996 n. 146, con conseguente richiesta di riforma nel senso di escludere la condanna dell'Amministrazione regionale - veniva proposto a tutela di un interesse sorto non dall'impugnazione principale, ma dalla sola emanazione della sentenza sfavorevole e non si sottrae, pertanto, all'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quelle contenute nel ricorso principale
(cfr. Cass. 24155/2017; Cass. 26505/2009).
pag. 5/13 Venendosi, di poi, al merito del gravame principale, sembra opportuno premettere come l'appello sia volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna al risarcimento del danno in favore di una parte degli odierni appellati, ossia , Persona_2
e , ai quali era Controparte_4 Controparte_8 Controparte_5 Controparte_7 stata liquidata la somma di € 90.000 quale corrispettivo per il danno da perdita del rapporto parentale patito iure proprio in qualità di nipoti della defunta nonna , oltre Persona_1 che nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite. Non sono stati oggetto di contestazione gli ulteriori capi di sentenza vertenti sull'accertamento del nesso di causalità tra le trasfusioni subite e la contrazione del virus dell'HCV da parte della e dalle cui complicanze ne sarebbe poi derivato il decesso, né quello relativo alla Per_1 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei figli , CP_1
IN e IN , dovendo conseguentemente ritenersi che su tali capi sia CP_3 CP_6 definitivamente sceso il giudicato interno.
Costoro, quindi, hanno un interesse proprio all'esito del gravame limitatamente al secondo motivo, riguardante la condanna alle spese e la sola , come pure , CP_1 CP_2 hanno interesse a resistere riguardo al primo motivo in quanto esercenti la responsabilità genitoriale su , ad oggi ancora minorenne. Persona_2
Tanto premesso, si procede all'esame dei motivi posti dall'appellante a sostegno del presente gravame, il quale appare parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
PRIMO MOTIVO
“Erronea motivazione del Tribunale di L'Aquila in ordine alla valutazione della prova circa l'an debeatur. Mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alle domande risarcitorie per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale formulate iure proprio dai nipoti del de cuius sig.ra ”. Persona_1
Con riferimento al primo motivo, il Tribunale aveva ritenuto quanto segue:
“quanto ai nipoti, tenuto conto del legame parentale, cui generalmente si associa un rapporto Org affettivo, del fatto che tutti vivessero nella stessa città, che nel citato reclamo alla la defunta afferma che si occupava dei suoi nipoti, può presumersi un danno morale, mentre - pacifica la non convivenza con alcuno degli attori - nulla è stato allegato e provato da alcuna delle Parti in ordine alla intensità della frequentazione reciproca. Quanto alla liquidazione, il
Tribunale ritiene di muovere dalla Tabella da ultimo redatta dal Tribunale di Milano (ed 2022), riformulata con sistema a punti, i cui valori esprimono sia la sofferenza morale che le negative ricadute dinamico relazionali, opportunamente corretti stante la mancanza di prova su tale ultimo aspetto. Si liquidano pertanto le seguenti somme attuali: ….. euro 90.000 per ognuno dei nipoti. …..Su dette somme sono dovuti gli interessi legali dal decesso alla decisione, a compensare a titolo di lucro cessante a compensare la mancata disponibilità delle somme, da calcolarsi secondo i noti criteri di cui alla sentenza SS.UU.n. 1712/95 ad evitare ingiustificate locupletazioni.”
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere provata per presunzioni la sussistenza del danno non patrimoniale in capo ai cinque nipoti, a ciascuno dei quali veniva liquidata la somma di € 90.000,00, oltre interessi. Ha all'uopo dedotto come nell'atto di citazione introduttiva del giudizio gli odierni appellati, asserendo di essere nipoti della defunta , senza altro specificare, avevano Persona_1
pag. 6/13 chiesto iure proprio il risarcimento per la c.d. perdita del rapporto parentale per la morte del proprio congiunto, limitandosi solo a precisare che nessuno degli attori fosse convivente con la vittima.
Posto che nell'ambito del giudizio di primo grado alcun mezzo di prova sarebbe stato articolato dai nipoti della defunta al fine di provare il danno non patrimoniale Parte_5 lamentato, il Tribunale riteneva comunque di presumere che la morte della nonna avesse causato nei nipoti una sofferenza interiore meritevole di risarcimento, senza necessità di specifica ed ulteriore prova.
Tali conclusioni si porrebbero, secondo l'appellante, in contrasto con i più recenti approdi raggiunti in giurisprudenza di legittimità, in particolare con il principio per cui il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (danno in re ipsa), ma deve essere come tale pur sempre allegato e provato da parte di chi chiede il risarcimento.
Ed invero, viene assunto che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di pregiudizio derivante da perdita del rapporto parentale, il giudice sarebbe tenuto a verificare, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, la sussistenza circa il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettività del danno, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza rilevante (cfr. Cass. n. 24689/2020).
In particolare, se da un lato l'uccisione di una persona sarebbe di per sé sufficiente a far presumere una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od i fratelli della vittima, dall'altro un diverso discorso si porrebbe per i nipoti che agiscano iure proprio per il risarcimento del danno patito per la perdita del nonno, i quali vedrebbero il proprio diritto al risarcimento del relativo danno subordinato alla previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza d'un rapporto affettivo con la vittima. Per quanto, infatti, un tale evento possa in generale ritenersi potenzialmente lesivo anche della sfera giuridica di un nipote, sarebbe evidente che, trattandosi di soggetti estranei al nucleo familiare più stretto - idoneo a far presumere una maggiore intensità del vincolo parentale - non possa ritenersi sufficiente, ai fini della prova del danno, la sola dimostrazione del rapporto parentale, essendo all'uopo necessaria la prova dello stretto e solido legame effettivamente venutosi a creare, mediante la dimostrazione di fatti da cui sia esteriorizzata l'intimità della relazione “allargata” tra nonni e nipoti nonché l'effettività e la consistenza della relazione parentale.
Inoltre, se da un lato parte della giurisprudenza ritiene a tal fine necessaria una situazione di convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentele, dall'altro, anche a voler aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario che esclude la convivenza quale requisito minimo per ottenere il risarcimento del danno da parte dei nipoti che agiscano iure proprio, non potrebbe in ogni caso prescindersi dalla necessità di fornire la prova rigorosa, anche mediante presunzioni, della gravità e della serietà della sofferenza patita.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, i nipoti (non conviventi) della vittima non avrebbero dedotto, né tantomeno allegato, il benché minimo elemento di prova a sostegno del danno non patrimoniale asseritamente patito, in relazione a circostanze idonee a consentire di accedere ad un ragionamento presuntivo circa le modalità di estrinsecazione in concreto della pag. 7/13 relazione tra costoro e la defunta nonna, essendosi nel concreto limitati ad affermare di essere nipoti di quest'ultima. Il Tribunale, infatti, in difetto di qualsivoglia allegazione attorea in tal senso, ha riconosciuto il danno in questione ai nipoti “tenuto conto del legame parentale cui normalmente si associa un Org rapporto affettivo, del fatto che tutti vivessero nella stessa città, che nel citato reclamo alla la defunta afferma che si occupava dei suoi nipoti”.
Sostiene, tuttavia, l'appellante come tali elementi siano assolutamente inidonei a dimostrare, da un lato l'effettività e la consistenza della relazione parentale tra ciascuno dei nipoti e la vittima, dall'altro la sofferenza patita per la perdita del rapporto parentale, così come interiormente percepita.
Si tratterebbe, infatti, di elementi del tutto neutri, atteso che la circostanza che i nipoti vivessero nella stessa città ( ) non sarebbe di per sé sufficiente a far presumere un Pt_1 rapporto di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Il primo giudice avrebbe inoltre valorizzato una affermazione della defunta contenuta Per_1 nel reclamo presentato in data 13.102010 da quest'ultima all' , nel quale in un passaggio estrapolato dal predetto reclamo, dichiarava di Parte_6
“essere una donna viva che accudiva i suoi nipoti”.
Detta affermazione, neppure presa in considerazione dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado, potrebbe tuttalpiù denotare l'affetto che la defunta provava verso i nipoti, non certamente l'attaccamento di ognuno dei cinque nipoti nei confronti della stessa.
Alla luce del compendio probatorio acquisito, dunque, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare che i nipoti non avessero soddisfatto l'onere probatorio che sugli stessi gravava, conseguentemente rigettando integralmente le relative domande risarcitorie.
Il motivo è solo in parte fondato. Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità muove nel senso di ritenere che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale alla natura umana (cfr. da ultimo Cass. n.26140/2023) salva comunque la possibilità per il convenuto di provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767/2018). Premesso che la convenuta Gestione Liquidatoria in primo grado non ha provato l'assenza di legami tra nonna e nipoti, proprio la sentenza di legittimità citata (26140/2023), ai cui principi va data continuità, ha operato un esaustivo riepilogo delle regole da seguire in ambito di danno da perdita del congiunto.
Ed invero, per quanto qui possa rilevare, la Corte Suprema ha opinato quanto segue.
“Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento pag. 8/13 alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere….non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del
2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale- soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.” Ciò posto, va certamente confermata la gravata sentenza laddove ha riconosciuto la risarcibilità del danno parentale nella componente del danno morale consistito nella sofferenza dei 5 nipoti per la perdita della nonna, peraltro dopo una lunga agonia causatale dall'ingravescenza dell'epatite, ciò pur in assenza di convivenza , dato che essi hanno comunque fornito elementi utili per allegare l'effettività e la consistenza della relazione pag. 9/13 parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. n. 7743/2020; Cass. n.
18069/2018). Di tali principi, si ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione laddove, pur rilevando come nulla fosse stato allegato e provato da alcuna delle parti in ordine alla intensità della frequentazione reciproca, ha ritenuto di poter far discendere l'accertamento relativo alla effettività e alla consistenza della relazione tra i 5 nipoti e la defunta dalla Per_1 presunzione “del legame parentale, cui generalmente si associa un rapporto affettivo”, dal fatto che tutte le parti (ivi compresi la defunta ed i nipoti) vivessero comunque nella stessa Org città, nonché, soprattutto, dalla affermazione della , contenuta nel reclamo alla nel Per_1 quale la stessa, ormai malata, affermava di occuparsi dei suoi nipoti, il che lascia ampiamente presumere che ciò non avvenisse di certo contro la loro volontà o nella loro indifferenza. Ciò lascia agevolmente presumere l'esistenza di una relazione affettiva recisa dalla morte della nonna, il che ha certamente causato quella sofferenza soggettiva che costituisce la componente del danno parentale sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore.
A diverse considerazioni deve, invece, ed in ciò il motivo di appello è fondato, pervenirsi quanto alla sofferenza che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita: sotto questo profilo, infatti, la domanda dei nipoti era del tutto carente di allegazioni e prove idonee a far presumere una compromissione peggiorativa del loro vissuto quotidiano.
Ne deriva che l'attenzione non può che essere spostata sul piano della quantificazione del risarcimento, palesemente eccessiva per come operata in primo grado, avendo il Tribunale, nella premessa di voler applicare la Tabella redatta dal Tribunale di Milano (nel 2022), riformulata con sistema a punti, i cui valori esprimono sia la sofferenza morale che le negative ricadute dinamico relazionali, dopo avere asserito di voler correggere tali valori proprio per la mancanza di prova su tale ultimo aspetto, ha, però, liquidato la sproporzionata somma di euro 90.000 per ognuno dei nipoti, somma che equivale a ben 61 punti in base alla tabella.
Orbene, trattandosi nella specie di danno da perdita di rapporto parentale nella sola sua componente di sofferenza soggettiva , questo Collegio intende dare continuità al principio di diritto in base al quale il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, nella specie quella di Milano, la cui applicazione non è stata contestata dagli appellati) che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
In assenza di circostanze eccezionali, tenuto conto del valore/punto di euro 1462,20, del fatto che la vittima fosse nonna e le vittime secondarie nipoti non conviventi, della presenza di oltre pag. 10/13 3 superstiti appartenenti al nucleo familiare e della assenza di dimostrazioni circa la qualità e la consistenza della relazione affettiva che intercorreva, facendo governo di detta tabella (applicata in maniera palesemente errata dal tribunale che con la somma di 90mila euro liquidata a ciascuno ha finito per calcolare ben 61 punti), emerge quanto segue sul piano risarcitorio, dovendosi escludere punti aggiuntivi per la in effetti indimostrata esistenza di danni sul piano dinamico – relazionale.
( 11 anni all'epoca della morte): punti 8 + 20 + 9 = 37 per euro 54.101,40. Persona_2
(20 anni all'epoca della morte): punti 8 + 20 + 9 = 37 per euro 54.101,40. Controparte_5
(29 anni all'epoca della morte): punti 8 + 18 + 9 = 35 per euro 51.177,00. Controparte_4
( 26 anni all'epoca della morte ): punti 8 + 18 + 9 = 35 per euro 51.177,00. Controparte_7
( 27 anni all'epoca della morte ): punti 8 + 18 + 9 = 35 per euro 51.177,00. Controparte_8
In accoglimento parziale del motivo di appello, quindi, a costoro vanno riconosciuti i suddetti e minori importi, da devalutare al 29.1.2017, data del decesso della nonna, per poi essere aumentati di interessi e rivalutazione sino al 24.8.2022, data della sentenza di primo grado che ha reso le somme debito di valuta per i soccombenti in primo grado, con aggiunta dei soli interessi da quel giorno al saldo.
SECONDO MOTIVO
“Situazione di soccombenza reciproca. Erroneità della sentenza che ha condannato le parti convenute al pagamento integrale delle spese processuali”.
Il secondo motivo è volto a censurare la sentenza in punto di condanna delle parti convenute alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli originari attori. Ed invero il Tribunale ha condannato in solido i convenuti , Controparte_10 CP_9 Org_
, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
[...] Parte_1 Parte_1 euro 30.000,00 per compenso oltre spese di C.U., rimb. forf. 15%, i.v.a. e c.p.a. di legge;
ha anche posto definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u., ciò in applicazione del principio della soccombenza. L'appellante deduce che a fronte della domanda, proposta dagli attori iure hereditario, di condanna delle parti convenute al pagamento del danno biologico complessivamente subito dalla de cuius (nella somma complessiva di € 491.623,75), il Tribunale, in accoglimento della eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte della Gestione Liquidatoria della ex
, respingeva tale domanda rilevando come non fossero rinvenibili atti Parte_1 interruttivi della prescrizione anteriori alla mediazione svoltasi nell'anno 2014. Nonostante il parziale accoglimento delle domande attoree, invece, il Tribunale aveva condannato in solido le parti convenute, tra cui la Gestione Liquidatoria, al pagamento integrale delle spese processuali del primo grado in favore degli odierni appellanti, senza procedere ad una loro compensazione quanto meno parziale. Sostiene, pertanto, che in ragione dell'accoglimento della predetta eccezione di prescrizione si fosse venuta a creare una situazione di soccombenza reciproca che, ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c, avrebbe consentito la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali.
Il motivo è fondato in quanto il rigetto della domanda di danno iure hereditario, invero proposta solo dai tre figli della de cuius e non anche dai 5 nipoti e l'accoglimento di quella, diversa per causa petendi, di risarcimento del danno parentale, proposta da tutti, costituiva ipotesi di soccombenza reciproca parziale.
pag. 11/13 Ciò posto, le spese del primo grado , come pure quelle di CTU, vanno compensate, fermi gli importi liquidati, nella misura del 50% , e con esse, alla luce del solo parziale accoglimento del gravame nel merito, anche quelle di appello vanno compensate nella misura del 50 % e poste nel resto a carico solidale dell'appellante e della in favore degli appellati alla luce CP_9 della comunque perdurante soccombenza. Ess si liquidano per l'intero in euro 14.239,00 oltre accessori, alla luce del valore del disputatum, assente la fase istruttoria, e se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori degli appellati costituiti dichiaratisi antistatari.
L' inammissibilità dell'appello incidentale comporta l'applicazione in danno della CP_9
della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)dichiara la contumacia del;
Controparte_10
2) accoglie in parte l'appello e, in parziale riforma della sentenza n.532/2022 del Tribunale di
L'Aquila, riduce il risarcimento per danno da perdita del rapporto parentale dovuto dalla Gestione Liquidatoria appellante a , Persona_2 Controparte_4 Controparte_8
e nei limiti e negli importi di cui in motivazione;
Controparte_5 Controparte_7
3)regola le le spese del doppio grado di giudizio come in parte motiva;
4) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_9
5) dichiara che IO Abruzzo è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.1.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo
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