Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 1 9 1 8 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO AL P EM DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 10365/99 Consigliere Cron.4665 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo. MINICHIELLO Consigliere Ud. 12/11/01 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: EN GA domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CASSANITI ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A.- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio 2001 dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e 4366 difende, giusta procura speciale atto notar PAOLO -1- CASTELLINI di ROMA del 2/6/2000 rep. n 59685; resistente con procura avversO la sentenza n. 2325/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 05/10/98 R.G.N. 280/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, riformando la sentenza del locale Pretore del lavoro, appellata dalla società Ferrovie dello Stato s.p.a., respingeva la domanda di TA RA, il quale, collocato a riposo nel corso della vigenza del CCNL 1990-1992, aveva chiesto la liquidazione della indennità di buonuscita con il computo degli aumenti stipendiali previsti da tale contratto e da pagarsi nell'arco triennale di vigenza del contratto stesso. Affermava il Tribunale che la pretesa del lavoratore non trovava fondamento negli artt. 37 e 38 del CCNL, la cui formulazione, in contrario, deponeva व्र inequivocabilmente nel senso che le parti sociali avevano inteso scaglionare nel tempo l'insorgenza del diritto e non già attribuire gli aumenti stipendiali con unica decorrenza giuridica (gennaio 1990), frazionandone solo il pagamento. Ma neppure la detta pretesa poteva radicarsi nell'art.96, comma 4, del CCNL in questione, in quanto la relativa previsione si riferiva al trattamento pensionistico e non all'indennità di buonuscita. Peraltro, ove diversamente interpretata, la norma contrattuale si sarebbe posta contro la disposizione dell'art.220 d.p.r. 29.12.1973 n.1092, come sostituito dall'art. 22 della legge n.177/76, che impone di computare nella indennità di buonuscita i soli incrementi già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data cessazione del rapporto. Contro questa sentenza propone ricorso il RA con un unico motivo. La spa Ferrovie dello Stato ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, censurando la sentenza impugnata per vizi di motivazione (art.360 n.5 c.p.c.), si duole che il Tribunale non abbia condiviso l'assunto secondo cui il contratto avrebbe previsto, per mere esigenze di cassa, un mero scaglionamento nel tempo degli aumenti retributivi, da intendersi però 3 riconosciuti con unica decorrenza giuridica alla data della stipula del contratto stesso, criticando, con riferimento alla nozione di "ultimo stipendio mensile" di cui all'art. 14 della legge n.829 del 1973, l' interpretazione della disciplina collettiva compiuta dal Tribunale ed assumendo che, con riguardo a dipendenti cessati dal servizio prima dell' effettiva decorrenza degli incrementi stipendiali, la computabilità di questi nell'indennità di buonuscita non trova ostacolo nel disposto dell'art. 220 del d.p.r.1973/n.1092, come sostituito dall'art.22 della legge n.177 del 1976. Il ricorso è infondato. Come di recente rilevato con sentenza n. 15433 del 2001, numerose controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. La Corte ha ritenuto corretto, nell'interpretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400; 25 maggio 2001 n. 7173; vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001 n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo 4 che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabili nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella stessa prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000 n. 13222). La Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere soltanto corretta nella motivazione, nella parte in cui fonda la decisione sull'esame e sull'interpretazione del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al personale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione 5 della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973. che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr, ex plurimis, Cass., sez. un.. 12 aprile 2000 n. 130). L'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998 n. 4018); mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". Infine, l'art. 13 d.l. 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. n..537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura dell'indennità, da previdenziale e retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli 6 che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 1992 n. 12149; 25 novembre 1993 n. 11647; 25 maggio 1993 n. 5843; 22 dicembre 1994 n. 11051; 17 novembre 1999 n. 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Nella fattispecie, deve quindi farsi applicazione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità. E' notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo). Si è in presenza, peraltro, non di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo 7 rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa del ricorrente infondata ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 dei 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte e dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionati", non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Il ricorrente va condannato alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione, liquidati nella misura di cui in dispositivo, versandosi, per quanto detto in precedenza, fuori dell'area delle controversie di natura previdenziale (vedi Cass. 29 marzo 2001 n. 4664; 25 maggio 2001 n. 7173).
P. Q. M
8 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 0000, pari ad euro 1,33, oltre £ 2.000.000, pari ad euro 1032,91, per onorari. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est fol ellololet nom Itle IL CANCELLIERE 3 0 A 3 Depositato in Cancelleria 1 D S 5 , . S T 11 FEB. 2002 O A R L T L N A oggi, ' O A L S 3 B L IL CANCELLIERE E 7 E - TI P 4905 O S D 8 P N - I S I M 1 N S I 1 G N A O E E D S A G I E D T G A E N , O L E T O S T R E I A T R L S I I L D G E E D O R