Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/2013, n. 26124
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Sentenza 21 novembre 2013

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In tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1, legge fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/2013, n. 26124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26124
    Data del deposito : 21 novembre 2013

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