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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del 24-09-
2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grumo Nevano, alla via A. Diaz, n. 5, presso lo studio dell'avv. Augusto Ferro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Frattamaggiore, alla via II. Trav. F.A. Giordano, n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvio
Ferro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24-9-2025, la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, che accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Il PM nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.14 e 473bis.47 c.p.c. depositato il 14-2-2025, la ricorrente, in atti generalizzata, premesso di aver intrattenuto una relazione stabile con il sig. , terminata nell'anno 2023, dalla quale nasceva il piccolo CP_1
(nato ad [...] il [...]); deduceva che: - non vi era mai stata Per_1 convivenza con il sig. , per cui vive il minore vive con i nonni materni, CP_1 insieme alla mamma;
- la sig.ra lavora come impiegata presso Accenture srl con sede in Napoli presso il Centro Direzionale, con contratto di apprendistato con uno stipendio mensile di circa € 1.5000,00; - il signor lavora come chef CP_1 in Olanda, precisamente a Utrecth, svolgendo la propria attività presso un ristorante italiano, guadagnado intorno ai 2.500,00 e di condividere l'alloggio con piu' persone.
Per tali motivi, concludeva chiedendo: - affidare il figlio minore a entrambi Per_1
i genitori, stabilendo che viva con la madre presso la sua abitazione in
Frattamaggiore terzo vico Vittoria, 8, presso la casa dei genitori della ricorrente, disciplinando la frequenza dei rapporti padre -in base al piano genitoriale depositato in atti;
- porre a carico del sig. , con decorrenza dalla CP_1 domanda, un assegno mensile di € 700,00 in favore della signora Parte_1 per il mantenimento del figlio minore , da corrispondersi entro il Persona_2 giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario della ricorrente, le cui coordinate sono già note, rivalutabile annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo stipulato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord il 25 ottobre
2019; - il tutto con vittoria di spese. All'esito articolava mezzi istruttori e depositava in allegato, a sostegno di quanto asserito, estratti conto corrente dal 2022 al 2024, visura dell'auto di proprietà del sig. e proposta di piano genitoriale. CP_1 Con decreto depositato in data 24-2-2025, il Giudice delegato fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24-9-2025, invitando le parti a depositare • la qualificazione professionale e l'attività lavorativa svolta da ogni membro del nucleo familiare;
• le entrate nette mensili di cui gode ogni membro del nucleo familiare, con indicazione delle relative fonti (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, rendite finanziarie, compensi anche se saltuari e di fatto, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali, reddito di cittadinanza ecc.); • le proprietà immobiliari e altri diritti reali immobiliari di ciascun membro del nucleo familiare elencate singolarmente con indicazione della tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni, ecc.), dell'ubicazione, della superficie, dell'anno di acquisto e del reddito che se ne trae (se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
• le proprietà mobiliari (partecipazioni societarie, automobili, motociclette, barche, ecc.) di ogni membro del nucleo familiare, con indicazione del tipo, dell'anno di acquisto e del valore;
• gli eventuali collaboratori domestici e la retribuzione loro corrisposta;
• l'iscrizione dei figli presso istituti scolastici o università private, con indicazione delle relative rette;
• gli istituti bancari con i quali ciascun membro della famiglia intrattiene rapporti, con indicazione dei valori ivi depositati in qualsiasi forma e del numero dei conti correnti accesi nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi con i relativi saldi degli ultimi tre anni;
• le passività che gravano sul bilancio familiare per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'obbligato, dell'anno di erogazione, della durata e dell'importo mensile della rata di rimborso.
Il PM apponeva il visto in data 3-3-2025.
Instaurato il contraddittorio, il sig. in data 22-7-2025, si CP_1 costituiva in giudizio con comparsa di costituzione, a mezzo della quale contestava le avverse pretese. In specie, il resistente, nel contestare le avverse difese, deduceva che: - dopo aver lavorato dal 2022 a inizio 2024 in Italia, si trasferisce in Olanda, dove attualmente dimora, al fine di cercare un'occupazione lavorativa maggiormente significativa, avendo un figlio di cui occuparsi ed al quale non ha mai fatto mancare nulla, nonostante la separazione avvenuta nell'immediato con la sig.ra ; - ha sempre effettuato bonifici periodici in favore della ricorrente Pt_1 per contribuire al mantenimento del figlio, senza mai negarle alcuna richiesta;
- attualmente, svolge attività lavorativa con stipendio di circa 1200,00 euro al mese;
- a fronte del solo stipendio deve comunque corrispondere una somma che varia da 650,00 euro a 900,00 euro per l'affitto dell'abitazione in Olanda, in quanto trattasi di importo suddiviso in base al numero di occupanti dell'immobile (da 2 a
3 persone, trattasi di subaffitto).
Per tali ragioni, concludeva chiedendo: - affidare il minore ad entrambi i genitori stabilendone la residenza presso la madre concedendo la facoltà al padre di vedere e tenere con sé il minore, anche con pernotto presso la casa dei nonni paterni, ogni volta che il resistente rientrerà in Italia compatibilmente con le esigenze lavorative e previo comunque preavviso alla madre, regolamentando anche in modo continuativo, e non solo quando il sig è in Italia, le visite dei nonni paterni CP_1 al minore;
- porre a carico del sig. la somma mensile non superiore a euro CP_1
300,00 per il mantenimento del minore, in virtù dell'attuale stato lavorativo, non stabile, del resistente, oltre al 50% per spese straordinarie e rivalutazione Istat come per legge. - con vittoria di spese e compensi come per legge.
All'esito, articolava mezzi istruttori ed allegava a sostegno delle proprie tesi il contratto di assunzione presso l'Hotel de quo, dichiarazione dei redditi del 2024, contratto di affitto dell'immobile, buste paga 2024 ad aprile 2025 e, bonifici effettuati per l'affitto.
Con memorie depositate in data 4-9-2025, procuratore di parte ricorrente, nel contestare il deposito della documentazione allegata dal sig. in lingua CP_1 olandese, precisava che il piccolo trascorreva solo pochi giorni l'anno con il Per_1 padre e che, solo la madre provvedeva alle spese per il figlio.
Co nota di deposito del 23-9-2025, parte resistente provvedeva al deposito dei bonifici effettuati, da marzo 2025 a settembre 2025, della somma di 500 euro, in favore della sig.ra Pt_1
All'udienza di comparizione tenutasi in data 24-9-2025, il Giudice delegato, all'esito dell'audizione delle parti, formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalle parti ed all'esit riservava la causa in decisione al Collegio. In ordine alle condizioni inerenti l'affido ed il mantenimento del minore, le parti hanno chiesto di recepire le condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice che di seguito si trascrive:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa,17.10.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del 24-09-
2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grumo Nevano, alla via A. Diaz, n. 5, presso lo studio dell'avv. Augusto Ferro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Frattamaggiore, alla via II. Trav. F.A. Giordano, n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvio
Ferro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24-9-2025, la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, che accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudice.
Il PM nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.14 e 473bis.47 c.p.c. depositato il 14-2-2025, la ricorrente, in atti generalizzata, premesso di aver intrattenuto una relazione stabile con il sig. , terminata nell'anno 2023, dalla quale nasceva il piccolo CP_1
(nato ad [...] il [...]); deduceva che: - non vi era mai stata Per_1 convivenza con il sig. , per cui vive il minore vive con i nonni materni, CP_1 insieme alla mamma;
- la sig.ra lavora come impiegata presso Accenture srl con sede in Napoli presso il Centro Direzionale, con contratto di apprendistato con uno stipendio mensile di circa € 1.5000,00; - il signor lavora come chef CP_1 in Olanda, precisamente a Utrecth, svolgendo la propria attività presso un ristorante italiano, guadagnado intorno ai 2.500,00 e di condividere l'alloggio con piu' persone.
Per tali motivi, concludeva chiedendo: - affidare il figlio minore a entrambi Per_1
i genitori, stabilendo che viva con la madre presso la sua abitazione in
Frattamaggiore terzo vico Vittoria, 8, presso la casa dei genitori della ricorrente, disciplinando la frequenza dei rapporti padre -in base al piano genitoriale depositato in atti;
- porre a carico del sig. , con decorrenza dalla CP_1 domanda, un assegno mensile di € 700,00 in favore della signora Parte_1 per il mantenimento del figlio minore , da corrispondersi entro il Persona_2 giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario della ricorrente, le cui coordinate sono già note, rivalutabile annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo stipulato tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord il 25 ottobre
2019; - il tutto con vittoria di spese. All'esito articolava mezzi istruttori e depositava in allegato, a sostegno di quanto asserito, estratti conto corrente dal 2022 al 2024, visura dell'auto di proprietà del sig. e proposta di piano genitoriale. CP_1 Con decreto depositato in data 24-2-2025, il Giudice delegato fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24-9-2025, invitando le parti a depositare • la qualificazione professionale e l'attività lavorativa svolta da ogni membro del nucleo familiare;
• le entrate nette mensili di cui gode ogni membro del nucleo familiare, con indicazione delle relative fonti (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, rendite finanziarie, compensi anche se saltuari e di fatto, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali, reddito di cittadinanza ecc.); • le proprietà immobiliari e altri diritti reali immobiliari di ciascun membro del nucleo familiare elencate singolarmente con indicazione della tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni, ecc.), dell'ubicazione, della superficie, dell'anno di acquisto e del reddito che se ne trae (se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
• le proprietà mobiliari (partecipazioni societarie, automobili, motociclette, barche, ecc.) di ogni membro del nucleo familiare, con indicazione del tipo, dell'anno di acquisto e del valore;
• gli eventuali collaboratori domestici e la retribuzione loro corrisposta;
• l'iscrizione dei figli presso istituti scolastici o università private, con indicazione delle relative rette;
• gli istituti bancari con i quali ciascun membro della famiglia intrattiene rapporti, con indicazione dei valori ivi depositati in qualsiasi forma e del numero dei conti correnti accesi nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi con i relativi saldi degli ultimi tre anni;
• le passività che gravano sul bilancio familiare per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'obbligato, dell'anno di erogazione, della durata e dell'importo mensile della rata di rimborso.
Il PM apponeva il visto in data 3-3-2025.
Instaurato il contraddittorio, il sig. in data 22-7-2025, si CP_1 costituiva in giudizio con comparsa di costituzione, a mezzo della quale contestava le avverse pretese. In specie, il resistente, nel contestare le avverse difese, deduceva che: - dopo aver lavorato dal 2022 a inizio 2024 in Italia, si trasferisce in Olanda, dove attualmente dimora, al fine di cercare un'occupazione lavorativa maggiormente significativa, avendo un figlio di cui occuparsi ed al quale non ha mai fatto mancare nulla, nonostante la separazione avvenuta nell'immediato con la sig.ra ; - ha sempre effettuato bonifici periodici in favore della ricorrente Pt_1 per contribuire al mantenimento del figlio, senza mai negarle alcuna richiesta;
- attualmente, svolge attività lavorativa con stipendio di circa 1200,00 euro al mese;
- a fronte del solo stipendio deve comunque corrispondere una somma che varia da 650,00 euro a 900,00 euro per l'affitto dell'abitazione in Olanda, in quanto trattasi di importo suddiviso in base al numero di occupanti dell'immobile (da 2 a
3 persone, trattasi di subaffitto).
Per tali ragioni, concludeva chiedendo: - affidare il minore ad entrambi i genitori stabilendone la residenza presso la madre concedendo la facoltà al padre di vedere e tenere con sé il minore, anche con pernotto presso la casa dei nonni paterni, ogni volta che il resistente rientrerà in Italia compatibilmente con le esigenze lavorative e previo comunque preavviso alla madre, regolamentando anche in modo continuativo, e non solo quando il sig è in Italia, le visite dei nonni paterni CP_1 al minore;
- porre a carico del sig. la somma mensile non superiore a euro CP_1
300,00 per il mantenimento del minore, in virtù dell'attuale stato lavorativo, non stabile, del resistente, oltre al 50% per spese straordinarie e rivalutazione Istat come per legge. - con vittoria di spese e compensi come per legge.
All'esito, articolava mezzi istruttori ed allegava a sostegno delle proprie tesi il contratto di assunzione presso l'Hotel de quo, dichiarazione dei redditi del 2024, contratto di affitto dell'immobile, buste paga 2024 ad aprile 2025 e, bonifici effettuati per l'affitto.
Con memorie depositate in data 4-9-2025, procuratore di parte ricorrente, nel contestare il deposito della documentazione allegata dal sig. in lingua CP_1 olandese, precisava che il piccolo trascorreva solo pochi giorni l'anno con il Per_1 padre e che, solo la madre provvedeva alle spese per il figlio.
Co nota di deposito del 23-9-2025, parte resistente provvedeva al deposito dei bonifici effettuati, da marzo 2025 a settembre 2025, della somma di 500 euro, in favore della sig.ra Pt_1
All'udienza di comparizione tenutasi in data 24-9-2025, il Giudice delegato, all'esito dell'audizione delle parti, formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalle parti ed all'esit riservava la causa in decisione al Collegio. In ordine alle condizioni inerenti l'affido ed il mantenimento del minore, le parti hanno chiesto di recepire le condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice che di seguito si trascrive:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa,17.10.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro