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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/10/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77/2022 promossa da:
(P.I. ), difesa dagli Avv.ti Paolo BONALUME, Giovanni Gomez Parte_1 P.IVA_1
PALOMA e Giuseppa CARDONA
Attrice contro
(C.F./P.I. ), difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_2
ANGELINI
Convenuta
OGGETTO: pagamento fatture – cessione del credito
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 36.227,16 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati
pagina 1 di 7 nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 23.572,98 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito
Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B – C V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in
[...] CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte Parte_1 Parte_1 capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IN
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e
[...] Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 pagina 2 di 7 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Conclusioni di parte convenuta:
“1. in via preliminare/pregiudiziale: - dichiarare la nullità della citazione, per le ragioni di cui al paragrafo Part II della comparsa di costituzione e risposta;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di con riferimento
a tutte le pretese correlate alle cessioni rifiutate dall'Azienda concludente, per le ragioni di cui al paragrafo III della comparsa di costituzione e risposta;
2. nel merito, in via principale, respingere tutte le domande rassegnate dall'attrice per le ragioni illustrate in atti, mandando assolta l'Azienda concludente da ogni pretesa avversaria;
Part 3. nel merito, in subordine, accertare l'esatto importo delle somme spettanti a sia a titolo di capitale, sia a titolo di oneri accessori, per le ragioni illustrate in atti;
4. nel merito, in ogni caso, respingere la domanda Part formulata da ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto inammissibile, generica ed infondata, mandando comunque, assolta l' concludente da ogni pretesa avversaria. Con il favore di onorari e spese del presente CP_1 giudizio, oltre agli accessori di legge ed alle spese per l'eventuale assistenza tecnica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La è un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito Parte_1
Part verso le pubbliche amministrazioni e, nell'ambito di tale attività, si è resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' da fornitori di quest'ultima. Pt_2
Part Il residuo capitale di cui chiede il pagamento ammonta a € 36.227,16, somma portata dalle fatture insolute e riepilogate nell'allegato A, ridotta spontaneamente in corso di causa, a seguito delle
Part contestazioni della convenuta sull'avvenuto pagamento, alle fornitrici o a di una parte rilevante delle somme richieste (non meno di € 560.000,00), come da mandati prodotti.
Part Oltre al capitale ridotto, chiede liquidarsi anche: interessi di mora maturati sul capitale;
gli interessi anatocistici maturati sugli interessi scaduti da almeno sei mesi;
ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti il capitale e riepilogate nelle “Note Debito Interessi”; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito.
Part In via subordinata, chiede l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La convenuta chiede il rigetto delle pretese avversarie, sostenendo: la nullità dell'atto Pt_2 di citazione per indeterminatezza dello stesso;
l'inopponibilità degli atti di cessione e la carenza di pagina 3 di 7 Part legittimazione attiva di a causa del rifiuto degli atti di cessione;
nel merito, il pagamento di parte delle fatture, il rifiuto per inadempimento o la mancata trasmissione di altra parte delle fatture, lo storno con note credito e errori di compilazione;
l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
1. L'eccezione preliminare di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa risulta infondata. Part produce gli elenchi sia delle fatture rimaste a suo dire insolute sia delle fatture pagate in ritardo e che hanno generato gli interessi di cui alle NDI. Ogni elenco contiene il numero e l'anno di ciascuna fattura, la data di scadenza, l'importo fatturato, il nominativo del creditore originario;
nel caso delle NDI vi è, altresì, l'indicazione della data di pagamento e l'importo degli interessi maturati per ciascuna fattura corrisposta in ritardo. Vi sono, dunque, tutti gli elementi essenziali per identificare l'oggetto della domanda attorea.
La stessa difesa nel merito da parte della convenuta, che ha preso posizione sui pagamenti Part Part richiesti, implica che l' abbia ben identificato i fatti costitutivi del credito vantato da
Part 2. Un ulteriore profilo da esaminare concerne la legittimazione di a pretendere il pagamento dei crediti oggetto di cessione, ossia l'efficacia e l'opponibilità delle stesse cessioni nei confronti dell Pt_2
Part La convenuta ha rifiutato tutte le cessioni notificatele da (circostanza accertata anche in CTU
a pag. 40). Tale rifiuto è stato motivato sulla base dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 nella formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Afferma pertanto che le cessioni Part effettuate a non le sarebbero opponibili.
L'attrice, al contrario, valorizzando la rubrica di tale articolo “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” ritiene che la facoltà di rifiutare la cessione sarebbe attribuita alla P.A. soltanto qualora il contratto da cui trae origine il credito ceduto sia ancora in corso di esecuzione, con la conseguenza che nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina di cui alla Legge 21 febbraio
1991, n. 52, quindi la cessione del credito sarebbe opponibile al debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di P.A., con la semplice notifica. pagina 4 di 7 Ritiene lo scrivente, pur nella consapevolezza che sul punto si registrano -anche in seno a questo
Tribunale- orientamenti interpretativi divergenti, che la tesi attorea non possa essere accolta. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5128 del 2001). Nel caso di specie, il dato testuale della norma in esame subordina la facoltà di rifiuto della P.A. al solo termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, senza nulla prevedere circa la necessità che il contratto da cui trae origine il credito ceduto sia ancora in corso di esecuzione. Pertanto, a fronte della chiarezza della formulazione normativa, si ritiene che non vi sia spazio per un'interpretazione restrittiva fondata su elementi esterni al testo, quali la rubrica della disposizione.
In conclusione, devono ritenersi inefficaci e inopponibili all'Amministrazione convenuta le cessioni di credito ritualmente rifiutate ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, con conseguente rigetto della domanda attorea relativa alla sorte capitale residua e assorbimento delle ulteriori questioni difensive.
3. Esclusa la sussistenza dei presupposti per riconoscere la debenza della somma di € 36.227,16 Part richiesta da non può trovare accoglimento neppure la richiesta di pagamento degli interessi di mora maturati sul capitale e degli interessi anatocistici maturati sugli interessi da capitale.
4. Quanto, invece, alla diversa domanda di pagamento della somma di € 23.572,98, a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (cfr. “Note debito interessi”) si osserva quanto segue. Part Dalla valutazione documentale del CTU risulta che alcune fatture, utilizzate da per il calcolo degli interessi moratori nelle note di debito, non sono supportate dalla prova di una cessione o di una cessione formalmente regolare (dunque, notificata e non rifiutata nel termine di 45 giorni dalla notifica – cfr. pagg. 46 e 47 CTU). Gli interessi richiesti in forza di tali fatture, pertanto, non sono Part Part dovuti dall' alla e devono essere scomputati rispetto a quanto richiesto. Part Gli interessi maturati sulle fatture pagate in ritardo dall regolarmente cedute e non rifiutate, sono stati quantificati dal CTU in € 5.664,61.
pagina 5 di 7 Su tale somma sono dovuti, ex art. 1283 c.c., gli interessi di mora a decorrere dalla domanda giudiziale, calcolati ex art. 1284 comma 4 c.c., in quanto tasso previsto dalla legge per gli interessi maturandi in corso di giudizio.
5. Infine, deve essere rigettata la domanda subordinata dell'attrice volta a ottenere un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il rigetto delle domande attoree, fondato sul mancato perfezionamento della cessione dei crediti oggetto di causa, non ha effetti liberatori per l'amministrazione, atteso che i medesimi crediti potranno essere eventualmente azionati dai creditori cedenti. Ne consegue che non può configurarsi alcun arricchimento in capo alla convenuta.
6. Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in minima parte, si ravvisa una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
• Dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, rispetto alla Parte_1 domanda di pagamento della somma capitale di € 36.227,16 e degli ulteriori importi maturati su tale capitale;
• In parziale accoglimento della ulteriore domanda attorea di pagamento delle “note di debito”, condanna l' a corrispondere in favore della Controparte_2 [...] la somma di € 5.664,61, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. nr. 231/2002 Parte_1 maturati e maturandi dalla domanda giudiziale al saldo;
• Rigetta tutte le altre domande attoree;
• Compensa integralmente le spese del presente giudizio;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
pagina 6 di 7 Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria AUPP dr.ssa Alexandra Romeo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77/2022 promossa da:
(P.I. ), difesa dagli Avv.ti Paolo BONALUME, Giovanni Gomez Parte_1 P.IVA_1
PALOMA e Giuseppa CARDONA
Attrice contro
(C.F./P.I. ), difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 P.IVA_2
ANGELINI
Convenuta
OGGETTO: pagamento fatture – cessione del credito
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 36.227,16 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati
pagina 1 di 7 nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 23.572,98 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito
Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B – C V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione. IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in
[...] CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: sorte Parte_1 Parte_1 capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IN
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e
[...] Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 pagina 2 di 7 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Conclusioni di parte convenuta:
“1. in via preliminare/pregiudiziale: - dichiarare la nullità della citazione, per le ragioni di cui al paragrafo Part II della comparsa di costituzione e risposta;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva di con riferimento
a tutte le pretese correlate alle cessioni rifiutate dall'Azienda concludente, per le ragioni di cui al paragrafo III della comparsa di costituzione e risposta;
2. nel merito, in via principale, respingere tutte le domande rassegnate dall'attrice per le ragioni illustrate in atti, mandando assolta l'Azienda concludente da ogni pretesa avversaria;
Part 3. nel merito, in subordine, accertare l'esatto importo delle somme spettanti a sia a titolo di capitale, sia a titolo di oneri accessori, per le ragioni illustrate in atti;
4. nel merito, in ogni caso, respingere la domanda Part formulata da ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto inammissibile, generica ed infondata, mandando comunque, assolta l' concludente da ogni pretesa avversaria. Con il favore di onorari e spese del presente CP_1 giudizio, oltre agli accessori di legge ed alle spese per l'eventuale assistenza tecnica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La è un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito Parte_1
Part verso le pubbliche amministrazioni e, nell'ambito di tale attività, si è resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell' da fornitori di quest'ultima. Pt_2
Part Il residuo capitale di cui chiede il pagamento ammonta a € 36.227,16, somma portata dalle fatture insolute e riepilogate nell'allegato A, ridotta spontaneamente in corso di causa, a seguito delle
Part contestazioni della convenuta sull'avvenuto pagamento, alle fornitrici o a di una parte rilevante delle somme richieste (non meno di € 560.000,00), come da mandati prodotti.
Part Oltre al capitale ridotto, chiede liquidarsi anche: interessi di mora maturati sul capitale;
gli interessi anatocistici maturati sugli interessi scaduti da almeno sei mesi;
ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti il capitale e riepilogate nelle “Note Debito Interessi”; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito.
Part In via subordinata, chiede l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La convenuta chiede il rigetto delle pretese avversarie, sostenendo: la nullità dell'atto Pt_2 di citazione per indeterminatezza dello stesso;
l'inopponibilità degli atti di cessione e la carenza di pagina 3 di 7 Part legittimazione attiva di a causa del rifiuto degli atti di cessione;
nel merito, il pagamento di parte delle fatture, il rifiuto per inadempimento o la mancata trasmissione di altra parte delle fatture, lo storno con note credito e errori di compilazione;
l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
1. L'eccezione preliminare di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa risulta infondata. Part produce gli elenchi sia delle fatture rimaste a suo dire insolute sia delle fatture pagate in ritardo e che hanno generato gli interessi di cui alle NDI. Ogni elenco contiene il numero e l'anno di ciascuna fattura, la data di scadenza, l'importo fatturato, il nominativo del creditore originario;
nel caso delle NDI vi è, altresì, l'indicazione della data di pagamento e l'importo degli interessi maturati per ciascuna fattura corrisposta in ritardo. Vi sono, dunque, tutti gli elementi essenziali per identificare l'oggetto della domanda attorea.
La stessa difesa nel merito da parte della convenuta, che ha preso posizione sui pagamenti Part Part richiesti, implica che l' abbia ben identificato i fatti costitutivi del credito vantato da
Part 2. Un ulteriore profilo da esaminare concerne la legittimazione di a pretendere il pagamento dei crediti oggetto di cessione, ossia l'efficacia e l'opponibilità delle stesse cessioni nei confronti dell Pt_2
Part La convenuta ha rifiutato tutte le cessioni notificatele da (circostanza accertata anche in CTU
a pag. 40). Tale rifiuto è stato motivato sulla base dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 nella formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Afferma pertanto che le cessioni Part effettuate a non le sarebbero opponibili.
L'attrice, al contrario, valorizzando la rubrica di tale articolo “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia” ritiene che la facoltà di rifiutare la cessione sarebbe attribuita alla P.A. soltanto qualora il contratto da cui trae origine il credito ceduto sia ancora in corso di esecuzione, con la conseguenza che nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina di cui alla Legge 21 febbraio
1991, n. 52, quindi la cessione del credito sarebbe opponibile al debitore ceduto, anche nell'ipotesi in cui si tratti di P.A., con la semplice notifica. pagina 4 di 7 Ritiene lo scrivente, pur nella consapevolezza che sul punto si registrano -anche in seno a questo
Tribunale- orientamenti interpretativi divergenti, che la tesi attorea non possa essere accolta. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 5128 del 2001). Nel caso di specie, il dato testuale della norma in esame subordina la facoltà di rifiuto della P.A. al solo termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, senza nulla prevedere circa la necessità che il contratto da cui trae origine il credito ceduto sia ancora in corso di esecuzione. Pertanto, a fronte della chiarezza della formulazione normativa, si ritiene che non vi sia spazio per un'interpretazione restrittiva fondata su elementi esterni al testo, quali la rubrica della disposizione.
In conclusione, devono ritenersi inefficaci e inopponibili all'Amministrazione convenuta le cessioni di credito ritualmente rifiutate ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, con conseguente rigetto della domanda attorea relativa alla sorte capitale residua e assorbimento delle ulteriori questioni difensive.
3. Esclusa la sussistenza dei presupposti per riconoscere la debenza della somma di € 36.227,16 Part richiesta da non può trovare accoglimento neppure la richiesta di pagamento degli interessi di mora maturati sul capitale e degli interessi anatocistici maturati sugli interessi da capitale.
4. Quanto, invece, alla diversa domanda di pagamento della somma di € 23.572,98, a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (cfr. “Note debito interessi”) si osserva quanto segue. Part Dalla valutazione documentale del CTU risulta che alcune fatture, utilizzate da per il calcolo degli interessi moratori nelle note di debito, non sono supportate dalla prova di una cessione o di una cessione formalmente regolare (dunque, notificata e non rifiutata nel termine di 45 giorni dalla notifica – cfr. pagg. 46 e 47 CTU). Gli interessi richiesti in forza di tali fatture, pertanto, non sono Part Part dovuti dall' alla e devono essere scomputati rispetto a quanto richiesto. Part Gli interessi maturati sulle fatture pagate in ritardo dall regolarmente cedute e non rifiutate, sono stati quantificati dal CTU in € 5.664,61.
pagina 5 di 7 Su tale somma sono dovuti, ex art. 1283 c.c., gli interessi di mora a decorrere dalla domanda giudiziale, calcolati ex art. 1284 comma 4 c.c., in quanto tasso previsto dalla legge per gli interessi maturandi in corso di giudizio.
5. Infine, deve essere rigettata la domanda subordinata dell'attrice volta a ottenere un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il rigetto delle domande attoree, fondato sul mancato perfezionamento della cessione dei crediti oggetto di causa, non ha effetti liberatori per l'amministrazione, atteso che i medesimi crediti potranno essere eventualmente azionati dai creditori cedenti. Ne consegue che non può configurarsi alcun arricchimento in capo alla convenuta.
6. Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in minima parte, si ravvisa una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
• Dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, rispetto alla Parte_1 domanda di pagamento della somma capitale di € 36.227,16 e degli ulteriori importi maturati su tale capitale;
• In parziale accoglimento della ulteriore domanda attorea di pagamento delle “note di debito”, condanna l' a corrispondere in favore della Controparte_2 [...] la somma di € 5.664,61, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. nr. 231/2002 Parte_1 maturati e maturandi dalla domanda giudiziale al saldo;
• Rigetta tutte le altre domande attoree;
• Compensa integralmente le spese del presente giudizio;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
pagina 6 di 7 Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria AUPP dr.ssa Alexandra Romeo
pagina 7 di 7