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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1597/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3753/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ag. RA Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3289/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 21/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70AD800090/2014 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste LE parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia LE RA Direzione Provinciale di Siracusa propone appello avverso la sentenza n. 3289/02/20 depositata il 21/12/2020 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 contro l'avviso di accertamento n. TY70AD800090/2014, relativo a maggiori imposte IRAP, sanzioni e accessori per l'anno 2009 (totale € 12.316,50).
I primi giudici avevano annullato l'atto ritenendo che l'Ufficio non si fosse costituito in giudizio e non avesse provato il potere di firma del funzionario delegato alla sottoscrizione dell'avviso.
L'Ufficio appella deducendo il travisamento dei fatti, avendo regolarmente depositato in primo grado sia la ricevuta di costituzione sia la delega di firma.
Il contribuente Resistente_1 si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dall'esame degli atti emerge che l'Agenzia LE RA si era regolarmente costituito in primo grado in data
10/12/2014.
Risulta inoltre prodotta la delega di firma (atto dispositivo n. 02/2014) conferita al funzionario sottoscrittore.
La sentenza impugnata è pertanto erronea laddove dichiara il difetto di costituzione e di prova dei poteri di firma.
Nel merito, i motivi del ricorso originario (riproposti dall'Ufficio in questa sede poiché assorbiti) sono infondati.
L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73 è legittimo, attesa la condotta totalmente omissiva del contribuente che non aveva fornito la documentazione richiesta con apposito invito. L'Ufficio aveva correttamente riconosciuto costi forfettari pari al 10% dei compensi.
Infondate sono anche le eccezioni sulla mancata notifica di un processo verbale di constatazione (PVC), non essendo intervenuto alcun accesso nei locali del contribuente.
Per quanto sopra, l'appello va accolto, con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e conferma della legittimità dell'avviso di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY70AD800090/2014.
Condanna la parte soccombente al pagamento LE spese di lite, liquidate in € 5.474,00, oltre oneri di legge in favore dell'Agenzia LE RA .
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, OR
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3753/2021 depositato il 22/06/2021
proposto da
Ag. RA Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3289/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 21/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70AD800090/2014 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste LE parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia LE RA Direzione Provinciale di Siracusa propone appello avverso la sentenza n. 3289/02/20 depositata il 21/12/2020 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 contro l'avviso di accertamento n. TY70AD800090/2014, relativo a maggiori imposte IRAP, sanzioni e accessori per l'anno 2009 (totale € 12.316,50).
I primi giudici avevano annullato l'atto ritenendo che l'Ufficio non si fosse costituito in giudizio e non avesse provato il potere di firma del funzionario delegato alla sottoscrizione dell'avviso.
L'Ufficio appella deducendo il travisamento dei fatti, avendo regolarmente depositato in primo grado sia la ricevuta di costituzione sia la delega di firma.
Il contribuente Resistente_1 si è costituito nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Dall'esame degli atti emerge che l'Agenzia LE RA si era regolarmente costituito in primo grado in data
10/12/2014.
Risulta inoltre prodotta la delega di firma (atto dispositivo n. 02/2014) conferita al funzionario sottoscrittore.
La sentenza impugnata è pertanto erronea laddove dichiara il difetto di costituzione e di prova dei poteri di firma.
Nel merito, i motivi del ricorso originario (riproposti dall'Ufficio in questa sede poiché assorbiti) sono infondati.
L'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73 è legittimo, attesa la condotta totalmente omissiva del contribuente che non aveva fornito la documentazione richiesta con apposito invito. L'Ufficio aveva correttamente riconosciuto costi forfettari pari al 10% dei compensi.
Infondate sono anche le eccezioni sulla mancata notifica di un processo verbale di constatazione (PVC), non essendo intervenuto alcun accesso nei locali del contribuente.
Per quanto sopra, l'appello va accolto, con conseguente riforma totale della sentenza impugnata e conferma della legittimità dell'avviso di accertamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n. TY70AD800090/2014.
Condanna la parte soccombente al pagamento LE spese di lite, liquidate in € 5.474,00, oltre oneri di legge in favore dell'Agenzia LE RA .
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale