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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2745/2023 R. G. vertente tra
Parte_1
Parte_2
[...]
(avv. Monica Roncati)
-ATTori-
e
(avv. Luca Trevisi Borsari ed Alberto Leardini) Controparte_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di e dei suoi Controparte_1 Parte_1
soci illimitatamente responsabili e ingiunzione di pagamento per Parte_2 Parte_2
€.12.479,31 oltre interessi, a titolo di corrispettivo di servizi prestati in favore della società, descritti nelle allegate fatture.
Gli ingiunti hanno proposto unitaria opposizione, deducendo di nulla dovere per essere tale credito in parte indebito, in parte estinto per intervenuto pagamento e comunque da porre in compensazione con propri controcrediti.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Negata la provvisoria esecuzione all'ingiunzione ed assunta prova orale, la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del 18 luglio 2024, è stata riservata in decisione monocratica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
+2 Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento dei motivi suesposti:
- In via preliminare: respingersi qualunque richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 772/2023 del 5.3.2023 – RG n. 1833/2023, notificato in data 8.3.2023 e 10.3.2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 5.3.2023 nei confronti di Parte_1 Parte_1
e, in via sussidiaria e solidale, dei soci illimitatamente responsabili, e
[...] Parte_2 Pt_2
, per la somma di Euro 12.479,31 (dodicimila quattrocentosettantanove Euro e trentuno
[...]
centesimi), oltre interessi maturati e maturandi come da domanda, nonché per le spese liquidate nel procedimento monitorio, per i motivi tutti spiegati e documentati nella premessa del presente atto;
- in via pregiudiziale, dichiarare che è tenuta, a pena di improcedibilità, a Controparte_1
invitare e a concludere una Parte_1 Parte_3
convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, poiché richiedente il pagamento a qualsiasi titolo, nella specie rimborso/risarcimento, di somme non superiori a cinquantamila euro;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto, anche in ragione dell'eccezione di compensazione formulata per le ragioni di credito vantate da
[...]
e del pagamento effettuato nell'anno 2020, come in atti formulato, da Parte_1
e, in via sussidiaria e solidale, dai soci illimitatamente Parte_1 Parte_1
responsabili, e , nei confronti di per i motivi in Parte_2 Parte_2 Controparte_1
fatto e in diritto tutti dedotti e documentati nelle premesse del presente atto e, per l'effetto, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 772/2023 del 5.3.2023 – RG n. 1833/2023, notificato in data 8.3.2023 e 10.03.2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 5.3.2023 nei confronti di e, in via sussidiaria e solidale, dei soci Parte_1
illimitatamente responsabili, e;
Parte_2 Parte_2
- nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la minor somma, anche in ragione dell'eccezione di compensazione formulata per le ragioni di credito vantate da Parte_1
e del pagamento effettuato nell'anno 2020, come in atti formulato, che Parte_1
e, in via sussidiaria e solidale, e i soci illimitatamente Parte_1
responsabili, e , sono tenuti a corrispondere a Parte_2 Parte_2 Controparte_1
per i motivi in fatto e in diritto tutti dedotti e documentati nelle premesse del presente atto e, per
l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 772/2023 del 5.3.2023 – RG n.
1833/2023, notificato in data 8.3.2023 e 10.3.2023 emesso dal Tribunale di Modena in data
5.3.2023 nei confronti di e, in via sussidiaria e solidale, dei Parte_1
soci illimitatamente responsabili, e;
Parte_2 Parte_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e C.P.A. come per legge relative alla pregressa fase sommaria”.
(in via istruttoria, è reiterata l'istanza di prova testimoniale sui capitoli n. 3 e 4 della seconda memoria)
Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Darsi atto e dichiararsi che con la produzione del doc. n. 26 controparte ha inteso avanzare una domanda risarcitoria del tutto inammissibile in quanto costituente domanda nuova tardivamente introdotta sulla quale la convenuta opposta ha già dichiarato e ribadisce in questa sede di non accettare il contraddittorio ferma la contestazione della circostanza
NEL MERITO
Accertato e dato atto - che le somme azionate in via monitoria sono legittimamente dovute per. essere state tutte regolarmente eseguite le prestazioni esposte nelle fatture insolute;
-che gli importi esposti nelle fatture prodotte sono consacrati nel contratto sottoscritto dall'attrice opponente e che, in ogni caso, essi sono corrispondenti ai tariffari prodotti;
-che nessun inadempimento e/o errore può imputarsi alla convenuta opposta nello svolgimento delle prestazioni oggetto di causa ed il contratto è stato regolarmente eseguito secondo buona fede;
RESPINGERSI la spiegata opposizione in quanto del tutto infondata in fatto come in diritto confermandosi integralmente il decreto opposto
IN VIA SUBORDINATA E Parte_4
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disattesa la domanda principale
Condannarsi parte apponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa maggiorate degli interessi ex Dlgs 231/2002 dalle date delle singole fatture fino al saldo effettivo e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria delle spese e competenze tutte di causa e della precedente fase monitoria.
In via istruttoria Respingersi, laddove reiterate, le istanze istruttorie formulate da controparte all'udienza del 7/2/2024 per i motivi già spiegati nella terza memoria in data 12/10/2023 depositata ai sensi dell'art. 171 ter cpc”.
OSSERVA
1) Gli opponenti, in primo luogo, contestano che i prezzi indicati nelle fatture ex adverso poste a fondamento del ricorso monitorio siano riconducibili a fonte negoziale scritta.
Sostengono che il contratto intercorso fra le parti per iscritto il 20 agosto 2019, sottoscritto da soltanto nell'ultima pagina, riportante le condizioni generali di fornitura, era Parte_2
composto soltanto da tale pagina, dal frontespizio e dalla pagina con incipit “PROPOSTA DI
SERVIZIO ANNO 2020”, come da propria produzione a doc.22; non anche dalle altre due pagine con incipit “CHIUSURA CONTABILE E ” e “ASPETTI CONTRATTUALI”, oggetto CP_2 dell'altrui produzione pure a doc 22.
Se così fosse, si tratterebbe di un accordo monco, perché mancante di vari elementi usualmente presenti in tali contratti;
prima fra tutti, la disciplina di modi e tempi del pagamento, che risulta riportata esclusivamente nella pagina “ASPETTI CONTRATTUALI”.
Risulta, inoltre, dalla documentazione relativa ai pregressi rapporti fra le parti, prodotta dalla stessa opponente, che le prestazioni elencate nelle pagine che si assumono inesistenti corrispondono a quelle già rese, fatturate e pagate negli anni precedenti, in attuazione dei pregressi accordi orali. Si tratta di prestazioni certamente non incluse nell'elenco di quelle comprese nella pagina con incipit “PROPOSTA DI SERVIZIO ANNO 2020”, in tesi costituente l'unico contenuto dell'accordo intercorso per iscritto, e che la convenuta ha continuato ad eseguire anche dopo la stipula dell'accordo scritto.
L'assunto dell'opponente, pertanto, rimanda ad uno scenario in cui le parti vincolano a patto scritto soltanto alcune delle prestazioni da anni rese dall'una all'altra, mantenendo per le altre l'accordo orale.
Si tratta, all'evidenza, di una ipotesi inverosimile;
che ha trovato smentita anche in sede Contr testimoniale, ove ex dipendente in pensione, dopo aver preso visione del Persona_1
doc.22 di parte convenuta, ha confermato esser stato sottoscritto in sua presenza da Parte_2 legale rappresentante dell'opponente, tale contratto, “composto da un frontespizio, tre pagine successive ed una pagina finale denominata condizioni generali di fornitura”.
Deve pertanto ritenersi processualmente certo che il contratto intercorso per iscritto fra le parti sia quello a doc.22 di parte convenuta, composto dalle suddette cinque pagine.
2) Gli opponenti, inoltre, eccepiscono l'annullabilità di tale contratto per vizio del consenso -senza peraltro proporre specifica domanda di annullamento.
In pratica, sostengono che la società è stata indotta in errore per aver ricevuto una informazione erronea, limitata a quanto contenuto nella prima pagina.
Senonché l'accordo in tesi illustrato, riportato in tale pagina e fatto proprio da con la Parte_1
sottoscrizione del suo legale rappresentante, non includeva varie prestazioni -quali, ad esempio,
Contr quelle relative all'elaborazione delle buste paga dei dipendenti- puntualmente erogate da negli anni precedenti, così come dopo l'adozione dei patti scritti.
Si torna, così, all'inverosimile ipotesi illustrata in precedenza.
Si ritiene pertanto valida la fonte contrattuale scritta, prodotta a doc.22) dalla convenuta.
3) Gli opponenti, ancora, sostengono che i prezzi richiesti neppure corrispondano a quelli pattuiti nelle due pagine ulteriori.
però, non contesta di aver ricevuto da controparte le prestazioni descritte nelle sue Parte_1
fatture, di cui otto emesse nel 2020 e sei nel 2021, riportanti il credito successivamente oggetto d'ingiunzione.
Nel contempo, non allega quale sarebbe il prezzo effettivamente dovuto per le prestazioni ricevute.
3.1) Orbene, la contestazione che si limiti a negare la verità dell'altrui fatto costitutivo: a) è senz'altro specifica in relazione ai fatti che o esistono in un determinato modo, o non esistono affatto.
Ad esempio, la parte evocata in giudizio per il pagamento del prezzo corrispettivo di una prestazione che l'asserito creditore assume eseguita in suo favore, può semplicemente negare di aver mai affidato alcun incarico alla controparte, ovvero di aver mai ricevuto la prestazione.
In tal caso, la contestazione è senz'altro specifica, perché siamo nel perimetro dell'alternativa unica fra esistenza od inesistenza dell'incarico o dell'avvenuta prestazione;
b) non lo è, invece, in relazione ai fatti di cui non è controversa l'esistenza, ma la loro concreta declinazione.
Nel suddetto esempio, la parte, riconosciuta la relazione contrattuale e l'altrui esecuzione delle prestazioni pattuite, e quindi la propria qualità di debitore, non può limitarsi a contestare l'entità del credito, essendo in tal caso necessaria l'allegazione specifica di motivi per cui si ritiene il fatto sì esistente, ma in modo diverso da quello ex adverso prospettato.
In mancanza di ciò, la contestazione resta generica, con la conseguenza che il fatto va ritenuto sussistente per mancata contestazione specifica, a meno che esso non risulti in tutto od in parte smentito dal residuo materiale probatorio disponibile.
Nella specie, i testimoni indotti da parte opposta hanno confermato la conformità dei prezzi applicati agli accordi scritti, salvo variazioni imposte dalla legge e servizi aggiuntivi a richiesta orale del cliente.
Tanto basta per ritenere provato il credito ingiunto.
4) sostiene però di averlo in parte estinto, con il pagamento di € 5.041,78, mediante Parte_1 quattro bonifici bancari, risultanti dall'estratto del suo conto corrente, ovvero:
a) € 339,30 il 10/1/2020;
b) € 702,48 il 13/1/2020;
c) € 2.000,00 il 29/5/2020;
d) € 2.000,00 il 4/6/2020.
L'opposta ha allegato e documentato la specifica imputazione dei pagamenti sub a), b) e d) a crediti non azionati nel presente processo.
Ha, inoltre, negato di aver mai ricevuto il bonifico sub c), offrendo un'articolata spiegazione dell'accaduto, che trova conforto nell'evidenza contabile di un bonifico in entrata di pari importo, contabilizzato lo stesso giorno di quello in uscita, e che non vede ricostruzioni alternative da parte dell'opponente, gravato della prova del pagamento. L'eccezione di parziale estinzione del credito ingiunto per anteriore pagamento viene pertanto respinta.
5) Gli opponenti ritengono, comunque, la società legittimamente esonerata dal pagamento in ragione dell'altrui inadempimento “da valutarsi anche alla luce del mancato rispetto delle condizioni economiche”.
Già in astratto, però, il parziale inadempimento del creditore in tesi costituito dall'aver richiesto più del dovuto, non può mai ritenersi prevalente rispetto all'altrui integrale inadempimento all'obbligo di pagamento del dovuto;
che, dunque, va prioritariamente adempiuto.
6) Gli opponenti, infine, ritengono di poter contrapporre in compensazione all'altrui credito proprie ragioni di controcredito, di natura risarcitoria. Contr 6.1) La prima, deriverebbe dal fatto che è venuta meno al dovere di buona fede, richiamato tanto dall'art. 1175 c.c.…quanto dall'art. 1375 c.c.” per “non aver informato degli Pt_1 aumenti esponenziali dei prezzi …infatti… il costo del servizio è passato da Euro 5.774,25 nel
2014, a Euro 5.603,36 nel 2015, a Euro 7.162,48 nel 2016, a Euro 12.942,04 nel 2017, a Euro
14.465, 95 nel 2018, a Euro 14.329,34 nel 2019, a Euro 11.970,15 Euro nel 2020”.
Secondo l'assunto, “simili omissioni e mancate informative non hanno consentito la corretta formazione della propria volontà negoziale, portando la stessa a un maggior esborso economico negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 rispetto agli anni 2014 e 2015 e rispetto a quanto indicato nel contratto del 2019, ragion per cui si è determinato un danno idoneo ad annullare l'intera pretesa creditoria di parte opposta”.
In proposito, va rammentato che “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva” (ex multis Cass. n°4225 del 2022). .
Poiché i pagamenti sono avvenuti in corrispettivo di prestazioni ricevute, secondo i prezzi fatturati, essi costituiscono adempimento contrattuale periodico.
Non è dato pertanto nella specie parlare di danno ma, semmai, di indebito.
Soltanto che ciò che costituisce adempimento contrattuale diviene indebito -ovvero privo di causa- soltanto in caso di rimozione dall'ordinamento della fonte negoziale, per vizi genetici o funzionali.
Nella specie, nessuna è stata in tal senso svolta.
Contr 6.2) Si imputa poi a , in quanto incaricata della gestione contabile dei dipendenti Parte_1
fino al 31 maggio 2021, di non aver comunicato all'Inail la cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti, per trasferimento conseguente ad affitto di azienda del 27 maggio 2021, con ciò determinando un debito supplementare nei confronti di tale Istituto.
La convenuta ha però negato -senza ricevere smentita- di aver mai avuto notizia dell'operazione determinante il trasferimento dei suoi dipendenti.
Trattasi di carenza informativa all'evidenza imputabile alla committente, stante il ristretto lasso di tempo in considerazione, che non consentiva a CNA di procurarsi altrimenti l'informazione.
Ne consegue che il danno non risulta imputabile alla convenuta.
7) L'opposizione –così come ogni altra domanda proposta dagli opponenti- va pertanto rigettata.
8) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le quattro fasi previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, in ragione della somma ingiunta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione ed ogni altra domanda proposta da , Parte_1
ed Parte_2 Parte_2
CONDANNA i predetti al solidale rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.25,98 per esborsi ed €.
5.077 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 20 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2745/2023 R. G. vertente tra
Parte_1
Parte_2
[...]
(avv. Monica Roncati)
-ATTori-
e
(avv. Luca Trevisi Borsari ed Alberto Leardini) Controparte_1
-CONVENUTA- ha ottenuto nei confronti di e dei suoi Controparte_1 Parte_1
soci illimitatamente responsabili e ingiunzione di pagamento per Parte_2 Parte_2
€.12.479,31 oltre interessi, a titolo di corrispettivo di servizi prestati in favore della società, descritti nelle allegate fatture.
Gli ingiunti hanno proposto unitaria opposizione, deducendo di nulla dovere per essere tale credito in parte indebito, in parte estinto per intervenuto pagamento e comunque da porre in compensazione con propri controcrediti.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Delle ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva
Negata la provvisoria esecuzione all'ingiunzione ed assunta prova orale, la causa, all'esito dell'udienza di discussione orale del 18 luglio 2024, è stata riservata in decisione monocratica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
+2 Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento dei motivi suesposti:
- In via preliminare: respingersi qualunque richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 772/2023 del 5.3.2023 – RG n. 1833/2023, notificato in data 8.3.2023 e 10.3.2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 5.3.2023 nei confronti di Parte_1 Parte_1
e, in via sussidiaria e solidale, dei soci illimitatamente responsabili, e
[...] Parte_2 Pt_2
, per la somma di Euro 12.479,31 (dodicimila quattrocentosettantanove Euro e trentuno
[...]
centesimi), oltre interessi maturati e maturandi come da domanda, nonché per le spese liquidate nel procedimento monitorio, per i motivi tutti spiegati e documentati nella premessa del presente atto;
- in via pregiudiziale, dichiarare che è tenuta, a pena di improcedibilità, a Controparte_1
invitare e a concludere una Parte_1 Parte_3
convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 2 e ss. Del D.L. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, poiché richiedente il pagamento a qualsiasi titolo, nella specie rimborso/risarcimento, di somme non superiori a cinquantamila euro;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto, anche in ragione dell'eccezione di compensazione formulata per le ragioni di credito vantate da
[...]
e del pagamento effettuato nell'anno 2020, come in atti formulato, da Parte_1
e, in via sussidiaria e solidale, dai soci illimitatamente Parte_1 Parte_1
responsabili, e , nei confronti di per i motivi in Parte_2 Parte_2 Controparte_1
fatto e in diritto tutti dedotti e documentati nelle premesse del presente atto e, per l'effetto, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 772/2023 del 5.3.2023 – RG n. 1833/2023, notificato in data 8.3.2023 e 10.03.2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 5.3.2023 nei confronti di e, in via sussidiaria e solidale, dei soci Parte_1
illimitatamente responsabili, e;
Parte_2 Parte_2
- nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la minor somma, anche in ragione dell'eccezione di compensazione formulata per le ragioni di credito vantate da Parte_1
e del pagamento effettuato nell'anno 2020, come in atti formulato, che Parte_1
e, in via sussidiaria e solidale, e i soci illimitatamente Parte_1
responsabili, e , sono tenuti a corrispondere a Parte_2 Parte_2 Controparte_1
per i motivi in fatto e in diritto tutti dedotti e documentati nelle premesse del presente atto e, per
l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 772/2023 del 5.3.2023 – RG n.
1833/2023, notificato in data 8.3.2023 e 10.3.2023 emesso dal Tribunale di Modena in data
5.3.2023 nei confronti di e, in via sussidiaria e solidale, dei Parte_1
soci illimitatamente responsabili, e;
Parte_2 Parte_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e C.P.A. come per legge relative alla pregressa fase sommaria”.
(in via istruttoria, è reiterata l'istanza di prova testimoniale sui capitoli n. 3 e 4 della seconda memoria)
Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Darsi atto e dichiararsi che con la produzione del doc. n. 26 controparte ha inteso avanzare una domanda risarcitoria del tutto inammissibile in quanto costituente domanda nuova tardivamente introdotta sulla quale la convenuta opposta ha già dichiarato e ribadisce in questa sede di non accettare il contraddittorio ferma la contestazione della circostanza
NEL MERITO
Accertato e dato atto - che le somme azionate in via monitoria sono legittimamente dovute per. essere state tutte regolarmente eseguite le prestazioni esposte nelle fatture insolute;
-che gli importi esposti nelle fatture prodotte sono consacrati nel contratto sottoscritto dall'attrice opponente e che, in ogni caso, essi sono corrispondenti ai tariffari prodotti;
-che nessun inadempimento e/o errore può imputarsi alla convenuta opposta nello svolgimento delle prestazioni oggetto di causa ed il contratto è stato regolarmente eseguito secondo buona fede;
RESPINGERSI la spiegata opposizione in quanto del tutto infondata in fatto come in diritto confermandosi integralmente il decreto opposto
IN VIA SUBORDINATA E Parte_4
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse disattesa la domanda principale
Condannarsi parte apponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa maggiorate degli interessi ex Dlgs 231/2002 dalle date delle singole fatture fino al saldo effettivo e della rivalutazione monetaria.
In ogni caso con vittoria delle spese e competenze tutte di causa e della precedente fase monitoria.
In via istruttoria Respingersi, laddove reiterate, le istanze istruttorie formulate da controparte all'udienza del 7/2/2024 per i motivi già spiegati nella terza memoria in data 12/10/2023 depositata ai sensi dell'art. 171 ter cpc”.
OSSERVA
1) Gli opponenti, in primo luogo, contestano che i prezzi indicati nelle fatture ex adverso poste a fondamento del ricorso monitorio siano riconducibili a fonte negoziale scritta.
Sostengono che il contratto intercorso fra le parti per iscritto il 20 agosto 2019, sottoscritto da soltanto nell'ultima pagina, riportante le condizioni generali di fornitura, era Parte_2
composto soltanto da tale pagina, dal frontespizio e dalla pagina con incipit “PROPOSTA DI
SERVIZIO ANNO 2020”, come da propria produzione a doc.22; non anche dalle altre due pagine con incipit “CHIUSURA CONTABILE E ” e “ASPETTI CONTRATTUALI”, oggetto CP_2 dell'altrui produzione pure a doc 22.
Se così fosse, si tratterebbe di un accordo monco, perché mancante di vari elementi usualmente presenti in tali contratti;
prima fra tutti, la disciplina di modi e tempi del pagamento, che risulta riportata esclusivamente nella pagina “ASPETTI CONTRATTUALI”.
Risulta, inoltre, dalla documentazione relativa ai pregressi rapporti fra le parti, prodotta dalla stessa opponente, che le prestazioni elencate nelle pagine che si assumono inesistenti corrispondono a quelle già rese, fatturate e pagate negli anni precedenti, in attuazione dei pregressi accordi orali. Si tratta di prestazioni certamente non incluse nell'elenco di quelle comprese nella pagina con incipit “PROPOSTA DI SERVIZIO ANNO 2020”, in tesi costituente l'unico contenuto dell'accordo intercorso per iscritto, e che la convenuta ha continuato ad eseguire anche dopo la stipula dell'accordo scritto.
L'assunto dell'opponente, pertanto, rimanda ad uno scenario in cui le parti vincolano a patto scritto soltanto alcune delle prestazioni da anni rese dall'una all'altra, mantenendo per le altre l'accordo orale.
Si tratta, all'evidenza, di una ipotesi inverosimile;
che ha trovato smentita anche in sede Contr testimoniale, ove ex dipendente in pensione, dopo aver preso visione del Persona_1
doc.22 di parte convenuta, ha confermato esser stato sottoscritto in sua presenza da Parte_2 legale rappresentante dell'opponente, tale contratto, “composto da un frontespizio, tre pagine successive ed una pagina finale denominata condizioni generali di fornitura”.
Deve pertanto ritenersi processualmente certo che il contratto intercorso per iscritto fra le parti sia quello a doc.22 di parte convenuta, composto dalle suddette cinque pagine.
2) Gli opponenti, inoltre, eccepiscono l'annullabilità di tale contratto per vizio del consenso -senza peraltro proporre specifica domanda di annullamento.
In pratica, sostengono che la società è stata indotta in errore per aver ricevuto una informazione erronea, limitata a quanto contenuto nella prima pagina.
Senonché l'accordo in tesi illustrato, riportato in tale pagina e fatto proprio da con la Parte_1
sottoscrizione del suo legale rappresentante, non includeva varie prestazioni -quali, ad esempio,
Contr quelle relative all'elaborazione delle buste paga dei dipendenti- puntualmente erogate da negli anni precedenti, così come dopo l'adozione dei patti scritti.
Si torna, così, all'inverosimile ipotesi illustrata in precedenza.
Si ritiene pertanto valida la fonte contrattuale scritta, prodotta a doc.22) dalla convenuta.
3) Gli opponenti, ancora, sostengono che i prezzi richiesti neppure corrispondano a quelli pattuiti nelle due pagine ulteriori.
però, non contesta di aver ricevuto da controparte le prestazioni descritte nelle sue Parte_1
fatture, di cui otto emesse nel 2020 e sei nel 2021, riportanti il credito successivamente oggetto d'ingiunzione.
Nel contempo, non allega quale sarebbe il prezzo effettivamente dovuto per le prestazioni ricevute.
3.1) Orbene, la contestazione che si limiti a negare la verità dell'altrui fatto costitutivo: a) è senz'altro specifica in relazione ai fatti che o esistono in un determinato modo, o non esistono affatto.
Ad esempio, la parte evocata in giudizio per il pagamento del prezzo corrispettivo di una prestazione che l'asserito creditore assume eseguita in suo favore, può semplicemente negare di aver mai affidato alcun incarico alla controparte, ovvero di aver mai ricevuto la prestazione.
In tal caso, la contestazione è senz'altro specifica, perché siamo nel perimetro dell'alternativa unica fra esistenza od inesistenza dell'incarico o dell'avvenuta prestazione;
b) non lo è, invece, in relazione ai fatti di cui non è controversa l'esistenza, ma la loro concreta declinazione.
Nel suddetto esempio, la parte, riconosciuta la relazione contrattuale e l'altrui esecuzione delle prestazioni pattuite, e quindi la propria qualità di debitore, non può limitarsi a contestare l'entità del credito, essendo in tal caso necessaria l'allegazione specifica di motivi per cui si ritiene il fatto sì esistente, ma in modo diverso da quello ex adverso prospettato.
In mancanza di ciò, la contestazione resta generica, con la conseguenza che il fatto va ritenuto sussistente per mancata contestazione specifica, a meno che esso non risulti in tutto od in parte smentito dal residuo materiale probatorio disponibile.
Nella specie, i testimoni indotti da parte opposta hanno confermato la conformità dei prezzi applicati agli accordi scritti, salvo variazioni imposte dalla legge e servizi aggiuntivi a richiesta orale del cliente.
Tanto basta per ritenere provato il credito ingiunto.
4) sostiene però di averlo in parte estinto, con il pagamento di € 5.041,78, mediante Parte_1 quattro bonifici bancari, risultanti dall'estratto del suo conto corrente, ovvero:
a) € 339,30 il 10/1/2020;
b) € 702,48 il 13/1/2020;
c) € 2.000,00 il 29/5/2020;
d) € 2.000,00 il 4/6/2020.
L'opposta ha allegato e documentato la specifica imputazione dei pagamenti sub a), b) e d) a crediti non azionati nel presente processo.
Ha, inoltre, negato di aver mai ricevuto il bonifico sub c), offrendo un'articolata spiegazione dell'accaduto, che trova conforto nell'evidenza contabile di un bonifico in entrata di pari importo, contabilizzato lo stesso giorno di quello in uscita, e che non vede ricostruzioni alternative da parte dell'opponente, gravato della prova del pagamento. L'eccezione di parziale estinzione del credito ingiunto per anteriore pagamento viene pertanto respinta.
5) Gli opponenti ritengono, comunque, la società legittimamente esonerata dal pagamento in ragione dell'altrui inadempimento “da valutarsi anche alla luce del mancato rispetto delle condizioni economiche”.
Già in astratto, però, il parziale inadempimento del creditore in tesi costituito dall'aver richiesto più del dovuto, non può mai ritenersi prevalente rispetto all'altrui integrale inadempimento all'obbligo di pagamento del dovuto;
che, dunque, va prioritariamente adempiuto.
6) Gli opponenti, infine, ritengono di poter contrapporre in compensazione all'altrui credito proprie ragioni di controcredito, di natura risarcitoria. Contr 6.1) La prima, deriverebbe dal fatto che è venuta meno al dovere di buona fede, richiamato tanto dall'art. 1175 c.c.…quanto dall'art. 1375 c.c.” per “non aver informato degli Pt_1 aumenti esponenziali dei prezzi …infatti… il costo del servizio è passato da Euro 5.774,25 nel
2014, a Euro 5.603,36 nel 2015, a Euro 7.162,48 nel 2016, a Euro 12.942,04 nel 2017, a Euro
14.465, 95 nel 2018, a Euro 14.329,34 nel 2019, a Euro 11.970,15 Euro nel 2020”.
Secondo l'assunto, “simili omissioni e mancate informative non hanno consentito la corretta formazione della propria volontà negoziale, portando la stessa a un maggior esborso economico negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 rispetto agli anni 2014 e 2015 e rispetto a quanto indicato nel contratto del 2019, ragion per cui si è determinato un danno idoneo ad annullare l'intera pretesa creditoria di parte opposta”.
In proposito, va rammentato che “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, l'esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva” (ex multis Cass. n°4225 del 2022). .
Poiché i pagamenti sono avvenuti in corrispettivo di prestazioni ricevute, secondo i prezzi fatturati, essi costituiscono adempimento contrattuale periodico.
Non è dato pertanto nella specie parlare di danno ma, semmai, di indebito.
Soltanto che ciò che costituisce adempimento contrattuale diviene indebito -ovvero privo di causa- soltanto in caso di rimozione dall'ordinamento della fonte negoziale, per vizi genetici o funzionali.
Nella specie, nessuna è stata in tal senso svolta.
Contr 6.2) Si imputa poi a , in quanto incaricata della gestione contabile dei dipendenti Parte_1
fino al 31 maggio 2021, di non aver comunicato all'Inail la cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti, per trasferimento conseguente ad affitto di azienda del 27 maggio 2021, con ciò determinando un debito supplementare nei confronti di tale Istituto.
La convenuta ha però negato -senza ricevere smentita- di aver mai avuto notizia dell'operazione determinante il trasferimento dei suoi dipendenti.
Trattasi di carenza informativa all'evidenza imputabile alla committente, stante il ristretto lasso di tempo in considerazione, che non consentiva a CNA di procurarsi altrimenti l'informazione.
Ne consegue che il danno non risulta imputabile alla convenuta.
7) L'opposizione –così come ogni altra domanda proposta dagli opponenti- va pertanto rigettata.
8) Le spese di causa seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le quattro fasi previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, in ragione della somma ingiunta.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione ed ogni altra domanda proposta da , Parte_1
ed Parte_2 Parte_2
CONDANNA i predetti al solidale rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.25,98 per esborsi ed €.
5.077 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 20 maggio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-