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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 4650/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in Parte_1 C.F._1
data 23/01/1973
E
C.F. , nato a CASTELMASSA (RO) in [...] Parte_2 C.F._2
08/08/1972 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. GUERZONI ANNA BARBARA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 13.05.1989 a EL RI (RO), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...]
del medesimo Comune al n. 6 – parte II – serie C, anno 1989”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 4.12.2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nata la figlia , in data Per_1
20.7.1989, la quale è attualmente economicamente autosufficiente.
Inoltre, gli istanti hanno precisato che con decreto del 20.12.2012, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 13.11.2012.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi/dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 12.12.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 7.1.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 13.1.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 13.11.2012 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 20.12.2012 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in VO AN in data
13.5.1989 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di VO AN nell'anno 1989, al numero 1, parte I;
RECEPISCE integralmente le condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 25.2.2025
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio