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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente relatore
PONTARA Benedetta giudice
RAUZI Ivan giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 2851/2025 tra:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. , giusta delega in Controparte_2
atti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gargnano il 12/09/2015 da
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gargnano, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 15, parte II,
Serie C, dell'anno 2015, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
pagina 2 di 4 1) La figlia minore rimane affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale abiterà e manterrà la sua residenza anagrafica.
2) L'ex casa familiare a Brunico, Via Johann-Kerer-Nr. 21/5, viene assegnata definitivamente in uso esclusivo alla madre con la figlia.
3) Il padre ha il diritto di avere contatti con la figlia in ogni momento, previo accordo con la madre, prendendola con sé negli orari concordati con la madre.
In mancanza di diversi accordi tra i genitori, il padre ha il diritto e l'obbligo di prendere con sé la figlia nei seguenti periodi:
a) fino a quando la figlia non pernotta dal padre, lo stesso prenderà con sé la figlia tre (3) volte a settimana, di cui due (2) volte durante la settimana e una (1) volta nel fine settimana;
i rispettivi giorni e gli orari vengono concordati tra i genitori in considerazione dei rispettivi orari di lavoro;
b) quando la figlia inizierà a pernottare dal padre lo stesso prenderà con sé la figlia ogni secondo fine settimana da sabato mattina a domenica sera e due pomeriggi durante la settimana da concordare tra i coniugi in considerazione dei rispettivi orari di lavoro;
c) i periodi che il padre trascorrerà con la figlia durante le ferie verranno concordati di volta in volta tra i coniugi in considerazione degli interessi della figlia e degli impegni dei genitori.
d) la madre potrà portare con sé in Serbia la figlia minore nel rispetto degli interessi della figlia, dando comunque preavviso al padre pagina 3 di 4 almeno otto giorni prima della partenza, informandolo anche in ordine alla data della partenza e alla durata del soggiorno.
4) Il signor versa alla signora a titolo di contributo di Pt_1 CP_1
mantenimento per la figlia l'importo mensile di € 400,00, da corrispondersi in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese. Il predetto importo è soggetto ad automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di
Bolzano, con prima rivalutazione al 1° agosto 2026 e successivamente al 1° agosto di ogni anno.
5) Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno.
6) Gli assegni familiari ed eventuali altri contributi nell'interesse della famiglia e/o della figlia, compreso l'assegno unico, spettano alla moglie.
7) Le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente vengono fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore.
8) I coniugi si rilasciano il consenso a richiedere per sé e per la figlia il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
9) Le spese per il presente procedimento vengono sostenute da entrambe le parti in ragione di metà ciascuno.
Bolzano, lì 11/09/2025
La Presidente est.
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
DORFMANN Julia Presidente relatore
PONTARA Benedetta giudice
RAUZI Ivan giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 2851/2025 tra:
Parte_1
e
CP_1
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. , giusta delega in Controparte_2
atti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4 ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gargnano il 12/09/2015 da
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gargnano, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 15, parte II,
Serie C, dell'anno 2015, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
pagina 2 di 4 1) La figlia minore rimane affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale abiterà e manterrà la sua residenza anagrafica.
2) L'ex casa familiare a Brunico, Via Johann-Kerer-Nr. 21/5, viene assegnata definitivamente in uso esclusivo alla madre con la figlia.
3) Il padre ha il diritto di avere contatti con la figlia in ogni momento, previo accordo con la madre, prendendola con sé negli orari concordati con la madre.
In mancanza di diversi accordi tra i genitori, il padre ha il diritto e l'obbligo di prendere con sé la figlia nei seguenti periodi:
a) fino a quando la figlia non pernotta dal padre, lo stesso prenderà con sé la figlia tre (3) volte a settimana, di cui due (2) volte durante la settimana e una (1) volta nel fine settimana;
i rispettivi giorni e gli orari vengono concordati tra i genitori in considerazione dei rispettivi orari di lavoro;
b) quando la figlia inizierà a pernottare dal padre lo stesso prenderà con sé la figlia ogni secondo fine settimana da sabato mattina a domenica sera e due pomeriggi durante la settimana da concordare tra i coniugi in considerazione dei rispettivi orari di lavoro;
c) i periodi che il padre trascorrerà con la figlia durante le ferie verranno concordati di volta in volta tra i coniugi in considerazione degli interessi della figlia e degli impegni dei genitori.
d) la madre potrà portare con sé in Serbia la figlia minore nel rispetto degli interessi della figlia, dando comunque preavviso al padre pagina 3 di 4 almeno otto giorni prima della partenza, informandolo anche in ordine alla data della partenza e alla durata del soggiorno.
4) Il signor versa alla signora a titolo di contributo di Pt_1 CP_1
mantenimento per la figlia l'importo mensile di € 400,00, da corrispondersi in via anticipata entro il 5° giorno di ogni mese. Il predetto importo è soggetto ad automatica rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ASTAT per la Provincia Autonoma di
Bolzano, con prima rivalutazione al 1° agosto 2026 e successivamente al 1° agosto di ogni anno.
5) Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno.
6) Gli assegni familiari ed eventuali altri contributi nell'interesse della famiglia e/o della figlia, compreso l'assegno unico, spettano alla moglie.
7) Le detrazioni e agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente vengono fatte valere nella misura del 50% da ciascun genitore.
8) I coniugi si rilasciano il consenso a richiedere per sé e per la figlia il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
9) Le spese per il presente procedimento vengono sostenute da entrambe le parti in ragione di metà ciascuno.
Bolzano, lì 11/09/2025
La Presidente est.
Julia Dorfmann
pagina 4 di 4