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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1627/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PICOLLO SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. PICOLLO SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] condizioni 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del marito, sita in Serravalle VI (Al) – Via Brodolini n. 27 e censita al
NCEU dello stesso comune al fl. 10, mapp. 529 sub. 3, cat. A/2, cl. 4, resta assegnata alla moglie con
1 gli arredi ivi esistenti.
3. Il ricorrente lascerà la casa coniugale entro la sottoscrizione del presente ricorso per separazione, portando con sé gli effetti personali.
4. Le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affido congiunto, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: - fine settimana alternati prelevandole dall'abitazione materna al venerdì pomeriggio alle ore 17,30 e riconducendoli entro le ore 21 della domenica sera;
- ogni qual volta lo desidera e, comunque, almeno due giorni alla settimana in accordo con la madre, compatibilmente con i propri orari di lavoro e nel rispetto dei desideri e degli impegni delle figlie;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- le principali festività civili e religiose, in alternanza con la madre;
6. Il padre contribuirà, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, al mantenimento dei figli versando alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese la somma di Euro 400,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché al pagamento pari al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche ecc.) previamente concordate e documentate come da indicazioni di cui alla convenzione del Tribunale di Alessandria;
a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
7. Il marito si accolla il pagamento delle rate del mutuo contratto con il per l'acquisto della casa coniugale, nonché delle rate del finanziamento acceso CP_2
per l'acquisto dell'autovettura targata FX356RF;
8. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento.
9. I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovi del passaporto od ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per le figlie minori. 10.
I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro. Il ricorrente è impiegato presso un istituto bancario e la ricorrente dal mese di novembre 2023 svolge attività di barista”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19 luglio 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 5 settembre 2015 in Gavi (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano le figlie e a Torino Per_1 Per_2
in data 1 agosto 2019.
I ricorrenti davano atto che il IG. è impiegato presso un istituto bancario, mentre la IG.ra Pt_1
dal mese di novembre 2023 svolge attività di barista. In ottemperanza all'ordinanza del 13 CP_1
novembre 2024, con cui il Collegio disponeva che fosse prodotta documentazione da cui si evincessero le condizioni economiche della IG.ra , le parti precisavano che “la ricorrente ha CP_1
2 iniziato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della , con Controparte_3
sede a serravalle VI (Al) – Via Berthoud n. 175-177, nel corso del mese di novembre 2023, come si evince dal contratto che si allega unitamente alle comunicazioni di proroga, nonchè dalle buste paga (docc. 1-2-3).”. Inoltre, in sede di udienza le parti chiarivano ulteriormente le rispettive condizioni economiche prevedevano l'integrale percezione da parte della madre dell'Assegno Unico, per euro 350.
Le parti rappresentavano che da tempo erano venute a mancare le condizioni spirituali e materiali poste alla base del vincolo matrimoniale;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi delle figlie minori. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Gavi (AL), in data 5 settembre 2015 (Anno 2015 Parte II Serie A N.
19);
assegna la casa coniugale di proprietà del marito, sita in Serravalle VI (Al) – Via Brodolini n. 27
e censita al NCEU dello stesso comune al fl. 10, mapp. 529 sub. 3, cat. A/2, cl. 4, alla moglie con gli arredi ivi esistenti;
3 affida le figlie minori ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affido congiunto, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: - fine settimana alternati prelevandole dall'abitazione materna al venerdì pomeriggio alle ore 17,30 e riconducendoli entro le ore 21 della domenica sera;
- ogni qual volta lo desidera e, comunque, almeno due giorni alla settimana in accordo con la madre, compatibilmente con i propri orari di lavoro e nel rispetto dei desideri e degli impegni delle figlie;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- le principali festività civili e religiose, in alternanza con la madre;
dispone che il padre contribuirà, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, al mantenimento delle figlie versando alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché al pagamento pari al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed extrascolastiche ecc.) previamente concordate e documentate come da indicazioni di cui alla convenzione del Tribunale di Alessandria;
dà atto che il marito si accollerà il pagamento delle rate del mutuo contratto con il per CP_2
l'acquisto della casa coniugale, nonché delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura targata FX356RF;
dà atto che la madre in aggiunta percepirà la totalità dell'assegno unico, che il padre si impegna a corrisponderle;
dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento;
dà atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovi del passaporto od ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per le figlie minori;
dà atto che i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1627/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. PICOLLO SILVIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. PICOLLO SILVIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] condizioni 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del marito, sita in Serravalle VI (Al) – Via Brodolini n. 27 e censita al
NCEU dello stesso comune al fl. 10, mapp. 529 sub. 3, cat. A/2, cl. 4, resta assegnata alla moglie con
1 gli arredi ivi esistenti.
3. Il ricorrente lascerà la casa coniugale entro la sottoscrizione del presente ricorso per separazione, portando con sé gli effetti personali.
4. Le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affido congiunto, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: - fine settimana alternati prelevandole dall'abitazione materna al venerdì pomeriggio alle ore 17,30 e riconducendoli entro le ore 21 della domenica sera;
- ogni qual volta lo desidera e, comunque, almeno due giorni alla settimana in accordo con la madre, compatibilmente con i propri orari di lavoro e nel rispetto dei desideri e degli impegni delle figlie;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- le principali festività civili e religiose, in alternanza con la madre;
6. Il padre contribuirà, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, al mantenimento dei figli versando alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese la somma di Euro 400,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché al pagamento pari al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche ecc.) previamente concordate e documentate come da indicazioni di cui alla convenzione del Tribunale di Alessandria;
a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso l'assegno unico verrà percepito dalla madre;
7. Il marito si accolla il pagamento delle rate del mutuo contratto con il per l'acquisto della casa coniugale, nonché delle rate del finanziamento acceso CP_2
per l'acquisto dell'autovettura targata FX356RF;
8. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento.
9. I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovi del passaporto od ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per le figlie minori. 10.
I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro. Il ricorrente è impiegato presso un istituto bancario e la ricorrente dal mese di novembre 2023 svolge attività di barista”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19 luglio 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso in data 5 settembre 2015 in Gavi (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione nascevano le figlie e a Torino Per_1 Per_2
in data 1 agosto 2019.
I ricorrenti davano atto che il IG. è impiegato presso un istituto bancario, mentre la IG.ra Pt_1
dal mese di novembre 2023 svolge attività di barista. In ottemperanza all'ordinanza del 13 CP_1
novembre 2024, con cui il Collegio disponeva che fosse prodotta documentazione da cui si evincessero le condizioni economiche della IG.ra , le parti precisavano che “la ricorrente ha CP_1
2 iniziato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della , con Controparte_3
sede a serravalle VI (Al) – Via Berthoud n. 175-177, nel corso del mese di novembre 2023, come si evince dal contratto che si allega unitamente alle comunicazioni di proroga, nonchè dalle buste paga (docc. 1-2-3).”. Inoltre, in sede di udienza le parti chiarivano ulteriormente le rispettive condizioni economiche prevedevano l'integrale percezione da parte della madre dell'Assegno Unico, per euro 350.
Le parti rappresentavano che da tempo erano venute a mancare le condizioni spirituali e materiali poste alla base del vincolo matrimoniale;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi delle figlie minori. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Gavi (AL), in data 5 settembre 2015 (Anno 2015 Parte II Serie A N.
19);
assegna la casa coniugale di proprietà del marito, sita in Serravalle VI (Al) – Via Brodolini n. 27
e censita al NCEU dello stesso comune al fl. 10, mapp. 529 sub. 3, cat. A/2, cl. 4, alla moglie con gli arredi ivi esistenti;
3 affida le figlie minori ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affido congiunto, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: - fine settimana alternati prelevandole dall'abitazione materna al venerdì pomeriggio alle ore 17,30 e riconducendoli entro le ore 21 della domenica sera;
- ogni qual volta lo desidera e, comunque, almeno due giorni alla settimana in accordo con la madre, compatibilmente con i propri orari di lavoro e nel rispetto dei desideri e degli impegni delle figlie;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- le principali festività civili e religiose, in alternanza con la madre;
dispone che il padre contribuirà, a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso, al mantenimento delle figlie versando alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché al pagamento pari al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche ed extrascolastiche ecc.) previamente concordate e documentate come da indicazioni di cui alla convenzione del Tribunale di Alessandria;
dà atto che il marito si accollerà il pagamento delle rate del mutuo contratto con il per CP_2
l'acquisto della casa coniugale, nonché delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura targata FX356RF;
dà atto che la madre in aggiunta percepirà la totalità dell'assegno unico, che il padre si impegna a corrisponderle;
dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento;
dà atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovi del passaporto od ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per le figlie minori;
dà atto che i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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