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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
-SEZIONE per i MINORENNI - collegio civile riunita in camera di consiglio, nella seguente composizione:
IA RA d'ERRICO presidente relatore
TA CAROSELLA consigliere
Gianfranco PLACENTINO consigliere
Angela BATTISTA consigliere on.
Paolo ORABONA consigliere on. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 95/2025 V.G., di appello avverso la sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso in data 19/12/2024 - 10/02/2025 (nel proc. n.
4/2021 A.D.S.), avente ad oggetto: declaratoria di stato di adottabilità
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ernestina Parte_1 C.F._1
CO in forza di mandato alle liti allegato al ricorso in appello - pec:
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APPELLANTE
E avv. Nicoletta D'UGO (c.f. , nella qualità di tutrice e difensore della C.F._2 minore (c.f. ) - pec: Persona_1 C.F._3
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APPELLATA
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di
CAMPOBASSO, non costituito
APPELLATA con l'intervento della PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello di
Campobasso.
1 CONCLUSIONI - disposta la trattazione dell'udienza camerale dinanzi al collegio mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue: avv. CO per l'appellante a) in via principale:
1. annullare la sentenza n. 4/2025 emessa in data 19.12.2024 dal
Tribunale per i Minorenni di Campobasso, all'esito del procedimento R.g. A.D.S n. 4/2021 e, per l'effetto, dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
2. disporre il collocamento della sig.ra unitamente alla figlia presso la casa Parte_1 famiglia Santa IA Goretti di Termoli, ovvero in altra idonea struttura accogliente;
b) in via subordinata:
1. dichiarare lo stato di adottabilità della minore , Persona_1 prescrivendo l'obbligo di preservare i rapporti con la genitrice sig.ra , Parte_1 mediante l'adozione mite;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da d.m. n.
55/2014; avv. D'Ugo, tutrice della minore insiste per il rigetto del reclamo proposto dalla sig.ra e per la conferma della Parte_1 sentenza n.4/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso;
il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza condividendo le motivazioni della stessa in ordine all' inadeguatezza della genitrice così come emersa dall'istruttoria e dalla CTU in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. -- Con ricorso depositato il 13/03/2025 ai sensi dell'art. 17 della l. 4/03/1983 n.184,
ha proposto appello dinanzi a questa Corte per ottenere, in riforma della Parte_1 sentenza sopra indicata emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, la revoca della declaratoria dello stato di adottabilità della figlia minore (nata il Persona_1
27/08/2021 e riconosciuta dalla sola madre).
Instaurato il contraddittorio nei confronti del P.M. presso il T.M. e della tutrice della minore avv. D'Ugo, quest'ultima si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_1
Acquisito il parere del P.G. sopra richiamato, all'esito del deposito delle note delle parti sostitutive dell'udienza camerale ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. n. 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 16/10/2025.
2 2. -- La sentenza oggetto di gravame ha esposto che:
il procedimento di adottabilità era stato intrapreso in data 3/09/2021 su iniziativa del
P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, a seguito della segnalazione della situazione di grave pregiudizio per la minore da parte del Presidio ospedaliero di Chieti: la madre, già seguita dal CSM di Termoli, invalida al 75% per disabilità intellettiva e proveniente da una famiglia con problematiche di alcolismo, violenza domestica e degrado sociale, era risultata inconsapevole dell'andamento del proprio stato di gravidanza, conclusasi con parto cesareo d'urgenza, né si era mostrata in grado di dare notizie del padre della bambina;
con decreto del 9/09/2021, il T.M. aveva sospeso dalla responsabilità Parte_1 genitoriale con nomina della tutrice della minore, disponendo il collocamento della neonata in comunità di tipo familiare (individuata successivamente nella Casa Famiglia S. IA
Goretti – Associazione Papa Giovanni XXIII di Termoli) con previsione di visite materne protette di frequenza anche quotidiana, di monitoraggio e relazioni periodiche dei Servizi sociali del Comune di Campomarino relativamente al rapporto madre/figlia, alle condizioni della minore presso la casa famiglia nonché al nucleo originario della , oggetto da Pt_1 tempo di interventi di sostegno;
ritenuta la necessità (anche in base alle indicazioni della psicologa dell'A.T.S. e del distretto sanitario di Termoli) di valutare le capacità cognitive e genitoriali della , Pt_1 dopo una prima consulenza tecnica d'ufficio psicologica era stata disposta una seconda indagine peritale per le necessarie integrazioni, corredata da relazione psicodiagnostica, dalla quale era emersa la carenza di competenze genitoriali della , non in grado (a Pt_1 causa della propria difficile condizione personale, familiare e sanitaria) di comprendere e di gestire le esigenze primarie della minore, nonostante i plurimi interventi di supporto posti in atto a favore della madre e la frequente interazione della stessa con la bambina ed il personale della casa famiglia;
la sentenza evidenzia che, secondo le conclusioni della ctu dr. , la capacità Persona_2 genitoriale della donna non risulta recuperabile in tempi utili alla crescita della figlia, aggiungendo che la non è sostenuta da alcun parente che possa avere un ruolo Pt_1 significativo nella vita della minore, per la quale sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono e dell'adottabilità - pronuncia priva di qualsiasi connotazione sanzionatoria, essendo emessa nell'esclusivo interesse del minore, e non preclusa dalla condizione di disabilità del genitore ove questa ne comprometta irreversibilmente la capacità di allevare e curare il figlio -;
3 con contestuale decreto emesso ai sensi dell'art. 10 della l. n. 184/1983, si è provveduto da parte del TM. a confermare, nelle more della definitività della decisione, la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sulla minore, la nomina della tutrice ed Parte_1 il collocamento della minore in corso presso la casa famiglia, con riduzione delle visite e telefonate materne ad una a settimana ed avvio della procedura di affidamento ad idonea coppia, fermi gli interventi di cura, assistenza e sostegno in atto.
3.-- Con l'appello proposto da si assume: Parte_1
a) l'insussistenza della situazione di abbandono morale e materiale della minore prevista dall'art. 8, l. n. 184/1983: non sarebbe stata immotivatamente presa in considerazione la richiesta della del proprio inserimento in una idonea comunità Pt_1 unitamente alla figlia, avanzata (su concorde parere della tutrice) nella consapevolezza dei propri limiti ed al fine di acquisire le capacità necessarie all'accudimento della minore;
non si sarebbe inoltre tenuto conto del primario interesse della minore a vivere nel proprio nucleo familiare di origine, anche allargato, né dell'esigenza che venisse apprestato alla madre l'effettivo sostegno alla capacità genitoriale previsto dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, recepita dall'Italia con legge n. 18/2009 all'articolo 23; il T.M. si sarebbe limitato a recepire acriticamente la relazione della ctu redatta dalla dr. , la quale peraltro, attesi tempi e modalità limitati del suo svolgimento, non Per_2 avrebbe accertato in concreto le reali capacità della periziata e l'effettiva irrecuperabilità nel tempo della sua idoneità ad allevare la minore;
b) in subordine, l'omessa applicazione dell'art. 5 ter [rectius, art. 4, co. 5 ter], della legge n. 184/1983 in materia di diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare : viene sollecitata l'estensione al caso di specie della norma in questione (concernente l'affidamento familiare) chiedendo la prescrizione dell'obbligo di preservare i rapporti con la genitrice sig.ra mediante Parte_1
l'adozione mite, in considerazione del rapporto affettivo esistente fra la minore e la madre, e della necessità, nell'interesse della bambina, di evitarne la Per_1 brusca interruzione.
La tutrice della minore ha chiesto il rigetto dell'appello in considerazione degli univoci risultati dell'approfondita istruttoria, dalla quale era emersa la carenza di capacità genitoriale della , pur legata da affetto alla figlia, non recuperabile nei Pt_1
4 tempi utili alla crescita della minore, né mediante il collocamento della madre in comunità con la figlia, come in un primo tempo ritenuto dalla stessa tutrice.
Il P.G. ha rassegnato le conclusioni sopra riportate nel senso del rigetto dell'appello.
3.a) -- Sul primo motivo di appello:
Ai sensi dell'art. 8 della l. 5 maggio 1983, n. 184, lo stato di adottabilità è dichiarato quando il minore si trovi in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non determinato da forza maggiore e non transitorio e tale da compromettere il suo sviluppo psicofisico.
Ai fini del relativo accertamento, il giudice deve valutare in concreto se sussista una perdurante incapacità di assicurare al minore quel minimo di cure materiali ed affettive necessarie per evitare la sussistenza di uno stato di abbandono (Cass. n. 1473/2021,
Cass. n. 4097/2018).
La sentenza impugnata ha dato conto dell'assiduo monitoraggio della situazione della minore svolto nel corso di tre anni a far tempo dalla sua nascita, nonché degli interventi di sostegno effettuati a favore della madre per favorirne il rapporto con la figlia e cercare di avviare la alla consapevolezza del proprio ruolo di genitrice: Pt_1 sono in atti le dettagliate relazioni di assistenti sociali e psicologi dell'A.T.S., quelle della casa famiglia presso la quale la minore è stata collocata concernenti anche la relazione madre/figlia, nonché la relazione della ctu psicologa - psicoterapeuta dr.
[...]
Per_
(suppletiva rispetto alla precedente consulenza espletata tramite la dr. Per_3
e la cui rinnovazione in questa sede, sollecitata dall'appellante, non risulta necessaria, in quanto esaustivamente redatta in seguito all'ascolto ed esame di , Parte_1 all'osservazione delle interazioni fra madre e minore, nonché fra le stesse e la coppia collocataria responsabile della struttura, all'audizione della tutrice, degli assistenti sociali, della sorella convivente con la e della visita domiciliare presso la loro Pt_1 abitazione, nonché della valutazione psicodiagnostica della dr. . Persona_4
All'esito della suddetta valutazione, il giudice minorile ha condivisibilmente concluso per la condizione di abbandono della minore, stante l'incapacità di assicurarle il necessario sviluppo psicofisico da parte della madre:
- presenta un profilo di disabilità intellettiva di grado moderato che Parte_1
le consente di gestire aspetti di vita di routine, ma non è nelle condizioni di prendersi cura in modo autonomo della figlia e di assumere decisioni circa le sue esigenze di salute:
5 circa le circostanze della nascita di ha dichiarato alla ctu che “Durante il Per_1 nono mese di gestazione usciva a fare la spesa, nonostante le dicessero di non fare sforzi e di non prendere pesi, di restare più a riposo. Ma lei non ascoltava, lei voleva fare tutto da sola, dice con orgoglio in riferimento alla sua determinazione e indipendenza. Quindi è andata a piedi a comprare fardelli di acqua, che ha poi portato
a casa trasportandoli su per le scale con cui si accede alla sua abitazione. E infatti si sono rotte le acque, ma lei non se ne era accorta, aveva delle perdite, ma non sapeva di cosa si trattasse, non si era resa conto del pericolo per la bambina e non si era attivata di conseguenza …. Non coglie il fattore di rischio e non ha imparato nulla da quell'esperienza”; chiestole se le avessero spiegato i motivi del ricovero della neonata in ospedale, “lei racconta che all'inizio dovevano fare altre visite, perché le hanno detto che aveva un soffio al cuore…In realtà, dice, stava bene, non Per_1 Per_1 aveva un soffio al cuore, e comunque lei avrebbe aperto la finestra (dimostra di non rendersi conto di cosa sia il “soffio al cuore”, pensa sia una situazione che richiederebbe di arieggiare il locale e che per lei, da quello che aveva visto, Per_1 il soffio al cuore non ce lo aveva. Dagli atti si apprende invece che la bambina ha effettuato controlli dopo le dimissioni per la condizione diagnosticatale alla nascita)”;
- la stessa ha difficoltà nell'affrontare i bisogni e le manifestazioni emotive della bambina, nonché i cambiamenti e le situazioni impreviste: si riferisce nelle relazioni dei Servizi sociali di Campomarino e del personale della casa famiglia del febbraio e dell'ottobre 2024 della necessità di continua vigilanza del personale nell'assistenza alla minore (la madre usava acqua bollente o fredda per lavarla, insisteva nel darle da mangiare il pranzo a metà mattina anche se la bambina non avendo fame lo rifiutava, dimenticava di vestirla e di cambiarle il pannolino), nonchè delle reazioni materne al rifiuto della bambina di starle in braccio o di fare il gioco da lei proposto (la donna si innervosiva e minacciava di andare via affermando che non era la bambina “a comandare”, quasi instaurando un rapporto paritario -i responsabili della casa famiglia parlano di inversione del ruolo adulto/bambino-), con conseguenti insofferenze e pianti della minore, descritta come in genere molto vivace, educata, socievole e dotata di notevole proprietà di linguaggio;
la ctu così descrive la seduta di gioco madre-bambina: “Capita più volte che Per_1 individui un animale, ad esempio l'elefante, ma le dice trattarsi di un Parte_1 rinoceronte;
insiste e corregge la madre, ribadisce che è un elefante ma Per_1
6 non è convinta, e in più momenti continuerà a non riconoscere altri animali, Parte_1 dandogli un nome sbagliato. si rivolgerà alla ctu per avere conferma Per_1 dell'identità dell'animale in questione… ripetutamente chiede alla bambina Parte_1 se può mettere a posto e si dedica al riordino, concentrandosi totalmente su tale impegno e assentandosi dalla relazione con la bambina. racconta delle storie Per_1 traendo spunto dai personaggi a disposizione o dai disegni che riproduce e cerca una reciprocità nell'altro… Non c'è sintonizzazione e adattamento… La bambina ha piccoli momenti di disorganizzazione di fronte al comportamento non sintonizzato della madre… di fronte al nervosismo della bambina, si innervosisce lei Parte_1 stessa e la rimprovera, diventa direttiva oppure minaccia di andare via”;
- a quanto evidenziato dalla relazione psicodiagnostica, la evidenzia una Pt_1
personalità chiusa con tratti pessimistici, non in grado di facilitare l'integrazione della minore:
“sostiene di non gradire le persone e la loro compagnia, risulta in difficoltà nel superare situazioni che richiedono controllo emotivo, con difficoltà nel pianificare, organizzare e realizzare compiti relativi alla cura della minore”-, e pur mostrando affetto per la figlia, nella quale ripone molte aspettative, la considera importante per risolvere i propri problemi e quelli della sua famiglia, con il rischio “che la genitrice possa strumentalizzare la minore, considerandola l'unico modo per superare il suo dolore e non costituendo un modello adeguato a trasmetterle la capacità di elaborare le perdite”;
- come rilevato dal T.M., senza che l'appello nulla contrapponga in proposito, la donna non è sostenuta da alcun parente che rappresenti una figura significativa per la minore (la madre dell'appellante è deceduta ed i fratelli non sono costituiti in giudizio, né hanno rapporti con la bambina); dall'ascolto della sorella dell'appellante IA, emerge secondo la ctu un grande controllo su … e una grande diffidenza verso i servizi…. Si rileva riguardo Parte_1 al nucleo familiare “una difficoltà a cogliere elementi di pericolo nelle situazioni che di volta in volta li hanno esposti a rischi per la propria incolumità e benessere, non dimostrando nel tempo di poter essere vicendevolmente una risorsa e un valido sostegno…. si chiede loro che aiuto pensano possa essere utile a crescere . Per_1
Entrambe fanno riferimento prioritariamente ad un aiuto economico”.
vive con i due fratelli in un'abitazione insalubre, completamente Parte_1 ingombra di suppellettili e oggetti di varia natura che saturano gli spazi e limitano le
7 possibilità di movimento -cfr. la descrizione della ctu in occasione della visita domiciliare svolta: “Le superfici, ricolme di roba, appaiono inutilizzabili, e lo spazio di movimento è reso esiguo dalle pile di cose accumulate. Così anche in entrambe le camere. Quella del fratello ha due grandi armadi, che dicono pieni di panni, che conservano per poterli poi mettere in uso quando gli indumenti e la biancheria attualmente in uso va sostituita. Pile di vestiti e panni coperti da lenzuoli sovrastano
i mobili… ci sono maglie e quanto loro indossano quotidianamente accatastate per terra, perché dicono essere pieni gli armadi… Ci spiegano che si riscaldano utilizzando la stufa a legna perché la casa non è dotata di termosifoni… Si avverte nella casa un forte odore legato alla presenza di umidità e muffa… si chiede alle sorelle come facciano a pulire gli ambienti essendoci così tanta roba, ma le stesse riferiscono che in occasione delle pulizie spostano le cose”-, e ciononostante la Pt_1 persiste nell'idea che la bambina debba essere collocata in quella stessa abitazione, mostrando assenza di consapevolezza dei bisogni essenziali della minore ed incapacità di tenere conto delle indicazioni ricevute in proposito;
a tale riguardo e circa la ripetuta doglianza di cui all'atto di appello dell'omesso collocamento della in comunità assieme alla minore, la dr. annota che Pt_1 Per_2 la stessa “ritiene che debba stare a casa con lei e i fratelli con l'aiuto della Per_1 vicina, perché lei da sola ce la può fare… la stessa proposta di entrare in una struttura madre figlia, fatta a inizialmente dall'assistente sociale e poi richiesta negli Parte_1 anni e subordinata all'esito delle valutazioni, non è stata accolta e non è accoglibile da , come lei dice esplicitamente in più occasioni, anche in sede peritale. Parte_1
Quella che per lei avrebbe potuto rappresentare un'occasione di vivere con la figlia, non è stata pensabile, subordinando così l'interesse della bambina e di sé come madre ad un bene superiore che è la giustizia dell'avere la bambina in casa e di crescerla insieme, loro tre fratelli”;
- la minore era seguita da oltre tre anni all'epoca della decisione impugnata, onde non può parlarsi di problematica a carattere transitorio, essendo le condizioni personali e sociali dell'appellante radicate e consolidate: la ctu e l'indagine psicodiagnostica concludono che nonostante il costante sostegno offerto alla “ l'investimento affettivo pur forte della madre nei confronti della Pt_1 figlia non è idoneo ad assicurare una sufficiente risposta ai bisogni della minore e non sussistono prospettive di miglioramento tali da parlare di recuperabilità nei tempi utili alla crescita della minore”, al cui interesse preminente deve mirarsi, interesse che
8 non può essere paralizzato dall'attesa di un ipotetico recupero delle capacità di cura parentale (per la verità neppure prospettato dall'appello, con il quale si sollecita la collocazione materna in casa famiglia con la bambina, nella consapevolezza della necessità di supporto a favore della madre).
A fronte di tali palesi inadeguatezze e della impossibilità di prevedere un recupero delle capacità genitoriali, la pronuncia della dichiarazione di adottabilità (in sé, come evidenziato dal T.M., priva di qualsiasi connotazione sanzionatoria), costituisce l'unico strumento adatto ad evitare pregiudizio alla minore assicurandole assistenza materiale e morale, stabilità affettiva ed attenzione alla crescita.
Se infatti è vero che il minore ha diritto a crescere nell'ambito della famiglia di origine, ciò “non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante
l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica” (Cass., ord., 21/06/2018, n. 16357;
Cass. n. 18563/2012; Cass. n. 19154/2019; Cass. n. 21554/2021).
Preme evidenziare al riguardo che, in mancanza della dichiarazione di adottabilità,
l'alternativa che si pone per la minore è tra la prospettiva di andare a vivere con la madre e gli zii (in un contesto che palesemente non offre garanzia di crescita sana della minore, ma è anzi fonte di evidenti rischi, anche per la resistenza del nucleo familiare ad interventi di indirizzo e sostegno) e quella di protrarre indefinitamente la sua permanenza in comunità (sia pure unitamente alla madre, ove la stessa mantenesse fermo il proposito manifestato in questa sede).
Come dedotto con l'appello, la valutazione dello stato di adottabilità non può fondarsi - di per sé - sulla disabilità del genitore, condizione che, nel rispetto della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) e del relativo Protocollo addizionale, non può essere causa di interruzione del legame naturale, oggetto di tutela ex art. 1 della legge 4 maggio
1983, n. 184: tuttavia, fa eccezione a tale principio la situazione nella quale la condizione di disabilità dei genitori, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare
i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr. Cass. n.
28230/2013, Cass. 11758/n. 2014; Cass. n. 15730/2019; Cass. n. 3059 del 01/02/2022;
9 Cass. 27999 del 30/10/2024: la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche in assenza di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico”.
3.b) – L'appello va respinto anche quanto al secondo motivo, non potendo accogliersi la richiesta di disporre la cd. adozione mite, in caso di conferma della pronuncia di adottabilità.
Come osservato dalla tutrice della minore, la S.C. ha chiarito che il giudizio di accertamento dello stato di abbandono di un minore e quello volto a disporre un'adozione mite, ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983, costituiscono procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione piena, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, mentre il secondo crea sì un vincolo di filiazione giuridica, ma senza estinguere i rapporti del minore con la famiglia di origine: il giudice minorile, all'esito di un giudizio appartenente alla prima tipologia, può pertanto accertare o meno lo stato di abbandono, rigettando in questa seconda evenienza la domanda, ma non può, nel contempo, dichiarare lo stato di adottabilità e procedere all'adozione mite, non essendo tale ibrido modello procedimentale previsto dalla legge;
4.-- I motivi della decisione e la natura degli interessi coinvolti inducono a ravvisare serie ragioni per dichiarare compensate fra le parti le spese di lite.
PQM
la Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso in data 10/02/2025, così provvede:
- rigetta l'appello;
10 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 14 novembre 2025.
IA RA d'Errico - presidente estensore
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