Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2697/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2697/2024, promossa con ricorso depositato il 25/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
e
2) Parte_2
Nato a Avellino il 25/05/1982
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fontanarosa (AV) il 16 maggio 2010 (anno 2010 atto n. 2, parte II serie A);
pagina 1 di 7
15/01/2025, v. documenti in atti);
con il seguente figlio minorenne: ato a Napoli il 21/05/2017. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/06/2024, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 19.9.2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza n. 300/2024 del 09/10/2024, (passata in giudicato il 15/01/2025) il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.3.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
PIANO GENITORIALE - AFFIDAMENTO
A) verrà affidato ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, Per_1
con collocazione presso la madre che continuerà ad abitare la casa coniugale di
Mercallo, via Mattaini n. 57 (salvo le precisazioni di cui infra) e dove Per_1
manterrà la residenza anagrafica;
B) trascorrerà con i genitori le seguenti giornate (per comodità espositiva il Per_1
calendario di visita seguirà una programmazione bi-settimanale) prima settimana:
- la mamma prenderà al termine della scuola del lunedì e lo terrà con sé, Per_1
riportandolo a scuola il mercoledì mattina;
- il papà prenderà all'uscita da scuola del mercoledì e lo terrà con sé sino Per_1
alle ore 10.00 del sabato mattina;
- la mamma prenderà alle ore 10.00 del sabato mattina e lo terrà con sé sino Per_1
al mercoledì mattina successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
pagina 2 di 7 seconda settimana
- il papà prenderà all'uscita da scuola del mercoledì e lo terrà con sé sino al Per_1
venerdì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- la mamma prenderà il venerdì dall'uscita della scuola e lo terrà con sé sino Per_1
alle ore 10.00 del sabato mattina;
- il papà prenderà con sé dalle ore 10.00 del sabato mattina e lo terrà con sé Per_1
sino al successivo lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola.
In periodo non scolastico il bambino verrà accompagnato a casa dell'uno o dell'altro genitore verso le ore 10.00 del mattino, laddove previsto che debba essere accompagnato a scuola.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi che i genitori vorranno assumere per eventuali impegni lavorativi e tenuto conto delle preminenti esigenze scolastiche del minore e del suo equilibrio psichico che i genitori si impegnano sin d'ora a rispettare e valutare congiuntamente con la dott.ssa . Il predetto piano genitoriale è stato redatto CP_1 nell'interesse di ed in ossequio alle indicazioni della dott.ssa Barbara di Per_1
Virgilio, psicologa che segue la coppia sin dai momenti antecedenti l'adozione e che conosce il bambino dal suo ingresso nella sua (nuova) famiglia. Si precisa che il padre trasferirà la propria residenza presso la casa dei nonni paterni in Castelletto Sopra
Ticino (NO). trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 23 e 24 dicembre con un genitore, i giorni Per_1
25 e 26 con l'altro genitore, il periodo dal 27 dicembre al 01 gennaio compreso con il genitore con cui avrà trascorso i giorni 23 e 24 dicembre e il periodo dal 2 gennaio alla ripresa della scuola con il genitore con cui avrà trascorso il Natale. Per convenzione, a far data dall'anno 2024, trascorrerà le giornate del 25 e 26 dicembre con la Per_1
mamma. trascorrerà, sempre ad anni alterni, la giornata del giovedì Santo, Per_1
del sabato e della domenica di Pasqua con un genitore, del venerdì Santo, del lunedì dell'Angelo e del successivo martedì con l'altro. Per convenzione, la giornata di Pasqua dell'anno 2025, sarà trascorsa con il papà.
C) nel periodo estivo trascorrerà un periodo di tempo, anche ininterrotto, di 15 Per_1
giorni con ciascun genitore da individuarsi indicativamente tra l'ultima settimana di luglio e la terza di agosto. I genitori si impegnano a concordare i predetti periodi di vacanza entro e non oltre la fine del mese di aprile;
per l'anno 2024 sarà la madre a decidere per prima il periodo di vacanza, mentre sarà il padre a decidere per primo detto periodo per l'anno 2025, e così via;
pagina 3 di 7 D) i genitori concordano che non potrà essere condotto all'estero o in vacanza Per_1
in assenza di uno dei genitori, o nel territorio della Regione IA (salvo diverso accordo caso per caso, da concordarsi previamente per iscritto) fino a quando i genitori stessi non lo riterranno opportuno. I genitori escludono che potrà Per_1
essere condotto nel territorio della Regione IA sino ad una loro concorde decisione che avverrà nei prossimi anni. Nel caso in cui dovesse e volesse Per_1
trascorrere un periodo di villeggiatura/vacanza (con anche solo un pernotto esterno) solo con i nonni e/o gli zii, l'altro genitore dovrà essere previamente informato e sarà necessario il suo consenso scritto in qualsiasi forma.
E) il tutto salvo migliori e diversi accordi che i genitori saranno liberi di concordare,
purché si garantisca il principio della bigenitorialità e si rispettino tempi e volontà di
Per_1
F) i genitori si impegnano, in caso di sopravvenute difficoltà di che dovessero Per_1
evidenziarsi nei mesi successivi alla separazione o al divorzio, a consultare la psicologa dott.ssa e a rimettersi, nei limiti del rispetto dei diritti CP_1
inalienabili del minore, alle indicazioni da essa formulate previo dibattito con i genitori
Parte_3
G) il sig. , insegnante di scuola pubblica, percepisce uno stipendio mensile Parte_2 di circa € 1.800,00, mentre la sig.ra libera professionista, ha un Parte_1
reddito medio mensile di circa € 800,00;
H) essendo i coniugi economicamente indipendenti, nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
I) il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 400,00 per il Pt_2 Pt_1
mantenimento di da versarsi entro il giorno 01 di ogni mese e da Per_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese dell'anno successivo alla sentenza di omologa della separazione. Al reperimento, da parte della sig.ra Pt_1
di idonea attività lavorativa subordinata e indeterminata, il predetto importo verrà ridotto ad € 300,00 mensili;
J) i genitori ripartiranno tra di loro al 50% le spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Varese che i genitori dichiarano di conoscere. Il genitore che le avrà anticipate ne chiederà il rimborso all'altro che provvederà entro il mese successivo a quello della richiesta;
pagina 4 di 7 K) l'assegno unico verrà richiesto dalla sig.ra ma suddiviso al 50% tra i genitori;
Pt_1
CASA CONIUGALE
L) la casa coniugale di Mercallo, via Mattaini n. 57, così censita: a) Catasto fabbricati, foglio 7, part. 3377 sub 16, cat A/2, classe 6, 6 vani, rendita € 464,81 b), Catasto fabbricati, foglio 7, part. 337 sub 28, cat. C/6, classe 9, rendita € 39,97, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà Parte_1
con i beni ivi presenti, fatti salvi i beni personali del sig. che lo stesso si Pt_2
impegna ad asportare entro la data del 20/06/2024;
M) a far data dal 20/06/2024 le spese ed utenze della casa coniugale saranno a carico della sig.ra così come le spese condominiali maturate successivamente a Pt_1
tale data, salvo le spese di proprietà ed i costi di assicurazione della casa che rimarranno a carico al 50% di ciascun coniuge;
N) il mutuo contratto con banca Intesa san Paolo n. 0012060306468 rimarrà a carico al
50% su ciascun coniuge sino alla completa estinzione che avverrà il 01/11/2026;
O) i coniugi sin d'ora concordano che la casa coniugale verrà messa in vendita, ad un prezzo che gli stessi decideranno, anche a mezzo agenzia, decorsi due anni dalla data di pronuncia della separazione;
P) i genitori si impegnano a realizzare, nelle future abitazioni ove andranno a vivere, una camera a disposizione esclusiva di (con suo letto e corredo), con foto di Per_1
entrambi i genitori alle pareti ed ogni altra suppellettile idonea a permettere a di accettare la situazione di separazione dei genitori, così come indicato e Per_1
consigliato dalla psicologa.
VARIE
Q) il sig. manterrà la proprietà dell'autovettura Ford Fiesta targata Parte_2
EV233AW, mentre si impegna a cedere la proprietà dell'autovettura Suzuki targata
FM264WM alla sig.ra che si impegna ad acquistarla, al controvalore Parte_1 di € 3.000,00 (tremila/00). I costi del trasferimento di proprietà saranno equamente divisi tra le parti;
R) il conto cointestato n [...] acceso presso CP_2
rimarrà in essere e su esso resteranno agganciate le rate del mutuo, il finanziamento acceso per la sostituzione degli infissi e dove verrà versato l'assegno unico, sino a quando non verrà corrisposto separatamente dall'INPS. I coniugi si impegnano a non prelevare dal conto corrente alcun importo (salvo il 50% dell'assegno unico che pagina 5 di 7 spetta al padre), se non in caso di estrema necessità e/o urgenza con impegno a comunicare per iscritto entro le seguenti 24 ore il prelievo all'altro coniuge.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
16/05/2010 in Fontanarosa (AV), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fontanarosa (anno 2010, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
pagina 6 di 7 In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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