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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. EL AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/07/2025, assunto in decisione in data 01/01/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato CECCHI SONIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 01.10.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con ogni conseguenziale Parte_2 Parte_1 pronuncia.
2. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali condivideranno le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per il figlio 3. Dare atto che, in considerazione dell'età di e del desiderio Per_1 espresso dal ragazzo, il minore trascorrerà tempi analoghi presso ciascun genitore, secondo accordi che verranno presi di volta in volta tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del ragazzo.
4. Porre a carico del signor , sia quale concorso al pagamento del rateo di mutuo sulla casa di Pt_2 abitazione della signora, sia a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di Per_1
Pt_ Euro 2.200,00 da versare alla signora entro il 05 di ogni mese per 12 mensilità all'anno. Dare atto che le parti hanno concordato che, in deroga alle previsioni di Legge, tale somma non sia soggetta a rivalutazione Istat annuale.
5. Disporre che le spese per la retta dell'istituto scolastico attualmente frequentato da , nonché le Per_1 eventuali future rette universitarie, vengano sostenute interamente dal padre sino al termine del ciclo scolastico, mentre le altre spese extra assegno vengano sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore secondo le linee guida adottate del Tribunale di Monza, pubblicate in data 07.05.2018 da intendersi qui integralmente richiamate.
6. Dare atto che nell'ambito della definizione dei rapporti economici e patrimoniali conseguenti alla separazione, il signor ha versato alla signora , in occasione dell'acquisto Parte_2 Parte_1 dell'immobile in via Copernico, la somma di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00 )), a fronte della quale la signora si impegna a cedere al signor , entro 30 giorni dalla Parte_1 Parte_2 pubblicazione della sentenza, la propria quota del 50% del compendio immobiliare sito in Biassono (MB),
Via Piermarini Giuseppe nn. 48/50/52, di seguito meglio descritto: nel fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di Biassono (MB), Via Piermarini Giuseppe nn.
48/50/52, comprendente nel suo insieme un piano terreno, un piano primo, un piano secondo/sottotetto ed un piano interrato ad uso cantine ed autorimesse
- Un appartamento composto da soggiorno/cucina, servizio, disimpegno e balcone al piano primo, due camere, servizio e disimpegni al piano secondo/sottotetto, con scala di accesso di proprietà esclusiva dal piano terra e con annesso vano di cantina al piano interrato, così identificato al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Biassono: Foglio 7, Mapp. 1016 , Sub. 23, Via Piermarini n. 48, p. T 1 2 S1, Cat. A/2, Cl. 2,
Vani 6, S up. cat. mq. 134, R.C.E. 790,18.
- Un box ad uso autorimessa privata al piano cantina, così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Biassono: Foglio 7, Mappale 1016, Sub. 66, Via Piermarini n. 5 0, P. S1, Cat. C/6, Cl. 6, Mq. 25, Sup. cat. mq. 27, R. C.E. 90,38.
Confini in linea di contorno: dell'appartamento al piano primo: prospetto su area comune, unità sub. 29, prospetto su area comune, unità sub. 21; dell'appartamento al piano secondo/sottotetto: prospetto su area comune, unità sub. 31, prospetto su area comune, unità sub. 21; del vano scala di accesso al piano terra: unità sub. 24, atrio comune al sub. 701 per i rimanenti lati;
della cantina: unità sub. 25, cantina sub. 29, corridoio comune, unità sub. 25; del box: corsello comune sub. 701, box sub. 65, enti comuni sub.701, terrapieno, rampa di accesso boxes comune sub. 701.
E' altresì compresa nella presente vendita la quota in divisa di 29,77/1000 (ventinove virgola settanta sette millesimi) delle porzioni di area pertinenziale, esterne alla recinzione condominiale, censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Biassono come segue:
- Foglio 7, Mappale 1017, Via Per marini SC p. T Cat. area urbana, Mq. 318 senza rendita destinata a sede stradale del la via Piermarini;
- Foglio 7, Mappale 1018, Via Piermarini SC p. T Cat. area urbana, Mq. 54 senza rendita desti nata all'allargamento della Via Brunelleschi.
Confini in linea di contorno del mappale 1017: mappa li 1016, 652, 692,647 e 813.
Confini in linea di contorno del mappale 1018: mappa li 975, 677, 652 e 1016.
7. Dare atto che i l si g n or si farà interamente carico di tutte le spese inerenti all'immobile Parte_2 in Spagna. Pt_
8. Dare atto che la signora ha già lasciato la casa coniugale ed ha asportato, oltre ai propri effetti personali, i beni e arredi alla stessa spettanti secondo accordi raggiunti con il marito.
9. Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
10. Spese di giudizio compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.04.1995 a Monza Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (05 febbraio 1999), (04 marzo 2002) e (09 maggio Per_2 Per_3 Per_1
2008);
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 01.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 10/07/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Monza in data 22.04.1995 (Atto n. 63, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT NA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Michela BORDIERI Giudice dott. EL AT ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/07/2025, assunto in decisione in data 01/01/2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato CECCHI SONIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 01.10.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con ogni conseguenziale Parte_2 Parte_1 pronuncia.
2. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali condivideranno le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per il figlio 3. Dare atto che, in considerazione dell'età di e del desiderio Per_1 espresso dal ragazzo, il minore trascorrerà tempi analoghi presso ciascun genitore, secondo accordi che verranno presi di volta in volta tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del ragazzo.
4. Porre a carico del signor , sia quale concorso al pagamento del rateo di mutuo sulla casa di Pt_2 abitazione della signora, sia a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo mensile di Per_1
Pt_ Euro 2.200,00 da versare alla signora entro il 05 di ogni mese per 12 mensilità all'anno. Dare atto che le parti hanno concordato che, in deroga alle previsioni di Legge, tale somma non sia soggetta a rivalutazione Istat annuale.
5. Disporre che le spese per la retta dell'istituto scolastico attualmente frequentato da , nonché le Per_1 eventuali future rette universitarie, vengano sostenute interamente dal padre sino al termine del ciclo scolastico, mentre le altre spese extra assegno vengano sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore secondo le linee guida adottate del Tribunale di Monza, pubblicate in data 07.05.2018 da intendersi qui integralmente richiamate.
6. Dare atto che nell'ambito della definizione dei rapporti economici e patrimoniali conseguenti alla separazione, il signor ha versato alla signora , in occasione dell'acquisto Parte_2 Parte_1 dell'immobile in via Copernico, la somma di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00 )), a fronte della quale la signora si impegna a cedere al signor , entro 30 giorni dalla Parte_1 Parte_2 pubblicazione della sentenza, la propria quota del 50% del compendio immobiliare sito in Biassono (MB),
Via Piermarini Giuseppe nn. 48/50/52, di seguito meglio descritto: nel fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di Biassono (MB), Via Piermarini Giuseppe nn.
48/50/52, comprendente nel suo insieme un piano terreno, un piano primo, un piano secondo/sottotetto ed un piano interrato ad uso cantine ed autorimesse
- Un appartamento composto da soggiorno/cucina, servizio, disimpegno e balcone al piano primo, due camere, servizio e disimpegni al piano secondo/sottotetto, con scala di accesso di proprietà esclusiva dal piano terra e con annesso vano di cantina al piano interrato, così identificato al Catasto dei Fabbricati del
Comune di Biassono: Foglio 7, Mapp. 1016 , Sub. 23, Via Piermarini n. 48, p. T 1 2 S1, Cat. A/2, Cl. 2,
Vani 6, S up. cat. mq. 134, R.C.E. 790,18.
- Un box ad uso autorimessa privata al piano cantina, così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Biassono: Foglio 7, Mappale 1016, Sub. 66, Via Piermarini n. 5 0, P. S1, Cat. C/6, Cl. 6, Mq. 25, Sup. cat. mq. 27, R. C.E. 90,38.
Confini in linea di contorno: dell'appartamento al piano primo: prospetto su area comune, unità sub. 29, prospetto su area comune, unità sub. 21; dell'appartamento al piano secondo/sottotetto: prospetto su area comune, unità sub. 31, prospetto su area comune, unità sub. 21; del vano scala di accesso al piano terra: unità sub. 24, atrio comune al sub. 701 per i rimanenti lati;
della cantina: unità sub. 25, cantina sub. 29, corridoio comune, unità sub. 25; del box: corsello comune sub. 701, box sub. 65, enti comuni sub.701, terrapieno, rampa di accesso boxes comune sub. 701.
E' altresì compresa nella presente vendita la quota in divisa di 29,77/1000 (ventinove virgola settanta sette millesimi) delle porzioni di area pertinenziale, esterne alla recinzione condominiale, censite al Catasto
Fabbricati del Comune di Biassono come segue:
- Foglio 7, Mappale 1017, Via Per marini SC p. T Cat. area urbana, Mq. 318 senza rendita destinata a sede stradale del la via Piermarini;
- Foglio 7, Mappale 1018, Via Piermarini SC p. T Cat. area urbana, Mq. 54 senza rendita desti nata all'allargamento della Via Brunelleschi.
Confini in linea di contorno del mappale 1017: mappa li 1016, 652, 692,647 e 813.
Confini in linea di contorno del mappale 1018: mappa li 975, 677, 652 e 1016.
7. Dare atto che i l si g n or si farà interamente carico di tutte le spese inerenti all'immobile Parte_2 in Spagna. Pt_
8. Dare atto che la signora ha già lasciato la casa coniugale ed ha asportato, oltre ai propri effetti personali, i beni e arredi alla stessa spettanti secondo accordi raggiunti con il marito.
9. Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
10. Spese di giudizio compensate. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 22.04.1995 a Monza Parte_1 Parte_2
(MB);
- Dall'unione sono nati i figli (05 febbraio 1999), (04 marzo 2002) e (09 maggio Per_2 Per_3 Per_1
2008);
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 01.10.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 10/07/2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Monza in data 22.04.1995 (Atto n. 63, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa EL AT NA