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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1141/2024 introdotto con ricorso depositato in data 31.07.2024 da
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ET EL NT (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Otello Bagalini e dall'Avv. Stefano Bagalini, entrambi EL Foro di Ascoli
Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AN ET EL NT (AP) ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena
Romandini EL Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione consensuale tra e Controparte_1
assegnare la casa coniugale ala Sig.ra Parte_1 Parte_1
disporre che il Sig. versi alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento EL figlio non Per_1
autosufficiente. Spese EL presente giudizio compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 29.09.1991 contraeva matrimonio con il rito concordatario con il Sig.
, trascritto nei Registro ELlo Stato civile EL Comune di AN Controparte_1
ET EL NT (Anno 1991 atto 108 Parte II Serie A Deleg. 1);
- dalla loro unione nascevano tre figli: il 12.02.1993, il Per_2 Persona_3
15.05.1997, entrambe economicamente autosufficienti e vivono con i rispettivi compagni, e il 07.07.1998, che ha un lavoro precario e vive con la madre;
Per_1
- l'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata in AN ET EL NT
(AP), in via Toscana n. 48;
- il coniuge ha una stabile relazione extraconiugale ormai da tempo e questo ha comportato il deterioramento insanabile ELla comunione spirituale e materiale tra loro;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto ELl'11.09.2024, il Presidente EL Tribunale designava il Giudice relatore, cui ELegava la trattazione EL procedimento, e fissava l'udienza EL 13.03.2025 per la prima comparizione ELle parti innanzi al magistrato ELegato.
In data 07.03.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alle richieste EL ricorrente e manifestando la volontà di convertire il rito da giudiziale in consensuale.
In udienza EL 13.03.2025, il Giudice, preso atto ELl'accordo raggiunto tra le parti, disponeva la discussione orale ELla causa all'esito ELla quale rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis. 28
c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione personale dei coniugi va accolta in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra gli stessi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale dai medesimi tenuto.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi ELle medesime.
Tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1141/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
ET EL NT il 05.10.1964 (C.F.: ) e C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
) con obbligo di reciproco rispetto;
C.F._2
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile EL Comune di AN ET EL
NT, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro ELlo Stato civile EL detto Comune (Anno 1991 atto 108 Parte II Serie A Deleg. 1); - assegna la casa coniugale alla ricorrente con la quale convive il figlio non Per_1
economicamente autosufficiente;
- dispone a carico EL un assegno mensile di contributo al mantenimento CP_1
EL figlio di euro 200,00 da versare alla moglie entro i primi cinque giorni Per_1
di ogni mese a decorrere dalla data di deposito EL ricorso;
- pone a carico di entrambe le parti il 50% ELle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello
Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati EL Distretto;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1141/2024 introdotto con ricorso depositato in data 31.07.2024 da
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
ET EL NT (AP) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Otello Bagalini e dall'Avv. Stefano Bagalini, entrambi EL Foro di Ascoli
Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AN ET EL NT (AP) ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena
Romandini EL Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.09.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione consensuale tra e Controparte_1
assegnare la casa coniugale ala Sig.ra Parte_1 Parte_1
disporre che il Sig. versi alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento EL figlio non Per_1
autosufficiente. Spese EL presente giudizio compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 sulla premessa che: Parte_1
- in data 29.09.1991 contraeva matrimonio con il rito concordatario con il Sig.
, trascritto nei Registro ELlo Stato civile EL Comune di AN Controparte_1
ET EL NT (Anno 1991 atto 108 Parte II Serie A Deleg. 1);
- dalla loro unione nascevano tre figli: il 12.02.1993, il Per_2 Persona_3
15.05.1997, entrambe economicamente autosufficienti e vivono con i rispettivi compagni, e il 07.07.1998, che ha un lavoro precario e vive con la madre;
Per_1
- l'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata in AN ET EL NT
(AP), in via Toscana n. 48;
- il coniuge ha una stabile relazione extraconiugale ormai da tempo e questo ha comportato il deterioramento insanabile ELla comunione spirituale e materiale tra loro;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto ELl'11.09.2024, il Presidente EL Tribunale designava il Giudice relatore, cui ELegava la trattazione EL procedimento, e fissava l'udienza EL 13.03.2025 per la prima comparizione ELle parti innanzi al magistrato ELegato.
In data 07.03.2025 si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alle richieste EL ricorrente e manifestando la volontà di convertire il rito da giudiziale in consensuale.
In udienza EL 13.03.2025, il Giudice, preso atto ELl'accordo raggiunto tra le parti, disponeva la discussione orale ELla causa all'esito ELla quale rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis. 28
c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione personale dei coniugi va accolta in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra gli stessi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale dai medesimi tenuto.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi ELle medesime.
Tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1141/2024 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
ET EL NT il 05.10.1964 (C.F.: ) e C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]
) con obbligo di reciproco rispetto;
C.F._2
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura ELla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile EL Comune di AN ET EL
NT, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro ELlo Stato civile EL detto Comune (Anno 1991 atto 108 Parte II Serie A Deleg. 1); - assegna la casa coniugale alla ricorrente con la quale convive il figlio non Per_1
economicamente autosufficiente;
- dispone a carico EL un assegno mensile di contributo al mantenimento CP_1
EL figlio di euro 200,00 da versare alla moglie entro i primi cinque giorni Per_1
di ogni mese a decorrere dalla data di deposito EL ricorso;
- pone a carico di entrambe le parti il 50% ELle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, il tutto secondo la disciplina e la regolamentazione di cui al vigente Protocollo stipulato tra la Corte d'Appello
Marche e i Tribunali e i Consigli degli Ordini degli Avvocati EL Distretto;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi