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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 980/2015 R.G. promossa da:
n persona del suo amministratore delegato e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, con sede legale in Milano, via G. Washington n. 66, P.IVA C.F._1
società incorporante di seguito di atto di fusione P.IVA_1 Controparte_3
per incorporazione del 24/11/2020 in Notaio n. 39189 Rep. e 20137 Racc. (già Persona_1
), rappresentato e difeso dall'AVV. LANTIERI Controparte_4 P.IVA_2
GIUSEPPE
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_5 P.IVA_3
difeso dall'AVV. GUGLIOTTA VINCENZO
Avente ad oggetto: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15/01/2024 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio il e, premesso di avere Controparte_4 Controparte_5
ricevuto la notifica, da parte del degli avvisi di liquidazione per il servizio Controparte_5
C.O.S.A.P. per gli anni dal 2008 al 2014, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inesigibilità del canone C.O.S.A.P. relativo agli anni dal 2008 al 2014, per non avere mai emesso il alcun provvedimento di concessione in proprio favore di aree pubbliche e, Controparte_5
sempre in via preliminare, ha chiesto la declaratoria di intervenuta prescrizione dei canoni
C.O.S.A.P. relativamente agli anni 2008 – 2009 – 2010 essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione;
nel merito ha chiesto di ritenere e dichiarare, che la somma dovuta dalla a titolo di C.O.S.A.P., per occupazione temporanea del suolo Controparte_3
pubblico di mq. 1.040,00, fosse di Euro 75.504,00 e non di Euro 465.157,00, importo al quale andavano detratti gli anni 2008 – 2009 – 2010 per intervenuta prescrizione, nonché le somme corrispondenti ai periodi di non utilizzo del suolo pubblico e la somma di denaro corrispondente all'utilizzo della porzione di area da parte del essendo questa stata occupata da un bus CP_5
collocato dalla polizia municipale.
A sostegno della propria domanda la ha rappresentato che in data Controparte_4
23.12.2014, aveva ricevuto dal la notifica degli avvisi di liquidazione per Controparte_5
parziale/omesso versamento relativi al servizio per gli anni dal 2008 al 2014 per un Parte_1 importo complessivo di Euro 465.157,00; che, nell'anno 2007, aveva richiesto ed ottenuto la concessione all'utilizzo del suolo pubblico relativo all'area di cantiere per i lavori di ristrutturazione dell'ex Palazzo delle Poste a;
che a seguito di rivendica di porzione CP_5 dell'area da parte della Capitaneria di Porto, il aveva revocato la Controparte_5
concessione e proceduto al rimborso delle somme precedentemente versatele per la concessione di utilizzo del suolo pubblico per tutta l'area di cantiere;
che, a seguito della ripresa dei lavori di ristrutturazione, aveva sollecitato il per la rideterminazione dell'area da concedere in CP_5
utilizzo e che il omettendo qualsivoglia concessione, aveva richiesto a titolo di canone CP_5
per il periodo 2008-2014, la complessiva somma di Euro 465.157,00 di cui agli Parte_1
avvisi di liquidazione oggetto di giudizio;
che il non aveva mai emesso Controparte_5
alcun provvedimento concessorio, nonostante la richiesta formulata dalla e Controparte_3
pagina 2 di 10 pertanto i canoni C.O.S.A.P. richiesti dal erano inesigibili;
che per i canoni C.O.S.A.P. CP_5
relativi agli anni 2008 – 2009 – 2010 era intervenuta la prescrizione essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione;
che, in ogni caso, il Controparte_5
aveva applicato una tariffa errata per il calcolo del canone di occupazione in quanto doveva essere applicata quella relativa ai soli “ponteggi ed impalcature per attività edilizia” e non quella prevista per l'occupazione di suolo in genere;
che il non aveva inoltre tenuto Controparte_5 conto nella determinazione del canone per l'occupazione sia del fatto che l'area in questione era stata sottoposta a sequestro preventivo da parte della magistratura che della porzione di area occupata da un bus collocato dalla polizia municipale.
Si è costituito in giudizio il contestando i fatti e tutti i motivi di Controparte_5 impugnazione, per essere infondati in fatto e in diritto ed esponendo che l'eccezione di inesigibilità dei canoni era infondata, in quanto con l'occupazione del suolo per la realizzazione del cantiere da parte della in data 14 gennaio 2008, così come si evinceva dalla Controparte_3
planimetria allegata agli atti (vedasi allegato n. 6 alla comparsa di costituzione), si era verificato il presupposto previsto dalla legge per l'obbligo di pagare l'indennità sostitutiva del canone di concessione relativamente al periodo si occupazione abusiva;
che, altresì, infondata era l'eccezione di prescrizione dei canoni relativi alle annualità 2008 – 2009 – 2010, in quanto in materia di COSAP la prescrizione del diritto alla riscossione del relativo canone annuale era decennale;
che corretta era stata la l'applicazione della tariffa, posto che l'area recintata era notevolmente più estesa di quella necessaria a realizzare un ponteggio;
che il presupposto per l'applicazione del canone era l'occupazione del suolo pubblico e la sottrazione della sua disponibilità all'uso pubblico per cui, anche per i periodi di sequestro dell'area ad opera dell'autorità giudiziaria, era dovuta la corresponsione del canone;
che, infine, il bus posizionato dalla polizia municipale ricadeva in area demaniale marittima e che tale superficie non poteva, quindi, essere detratta dal canone dovuto al che risultava pertanto regolare. CP_5
Radicatosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., è stata disposta la riunione al presente giudizio iscritto al n. 980/2015 R.G., dei procedimenti iscritti al n. 3481/2015 R.G. e al n. 1714/2018 R.G.; tali procedimenti hanno ad oggetto rispettivamente l'invito del alla al pagamento del canone C.O.S.A.P. Controparte_5 Controparte_4
pagina 3 di 10 per l'anno 2015 per Euro 67.519,00, invito emesso per le stesse motivazioni delle annualità precedenti, e la cartella di pagamento n. 29520180000429903000 per l'importo complessivo di
Euro 179.127,98 relativa al mancato pagamento del canone C.O.S.A.P. per l'anno 2015.
Nel giudizio iscritto al n. 1714/2018 R.G. si è costituita l' Controparte_6
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto la procedura di riscossione esattoriale era stata regolarmente attivata con la rituale notifica della cartella di pagamento, in data 22/02/2018, a seguito della iscrizione a ruolo della pretesa creditoria da parte dell'Ente impositore/Comune di e, pertanto, nessuna responsabilità era imputabile all'agente CP_5 della riscossione per l'avvenuta iscrizione a ruolo da parte dell'Ente impositore atteso che, nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, l'agente della Riscossione aveva dispiegato una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'Ente impositore e trasfuso nella cartella di pagamento emessa per la riscossione del credito indicato nello stesso.
Istruita la causa con l'escussione dei testi, il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2024, e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Ciò posto deve preliminarmente rilevarsi che nel corso del giudizio la Controparte_1
(già , nei termini previsti dalla legge n. 197/2022 articolo 1, comma
[...] CP_4 CP_4
235, aveva manifestato all' la volontà di procedere alla Controparte_7
definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater) dei carichi affidati alla stessa
[...]
nel numero massimo di rate concesso (diciotto); che l' Controparte_6 Controparte_6
aveva comunicato a mezzo pec alla società aderente alla c.d. Rottamazione quater,
[...]
l'esito positivo della citata richiesta quantificando contestualmente il debito residuo da pagare pari a Euro 165.452,98; che la definizione agevolata sopra indicata aveva avuto ad oggetto la cartella di pagamento n. 29520160031937933000 e la cartella di pagamento n.
29520180000429903000 riguardanti i canoni C.O.S.A.P. relativi agli anni 2013, 2014 e 2015.
Ciò premesso si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252
pagina 4 di 10 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano CP_6
documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass., ordinanza n. 24428 del 11/09/2024).
Per la Suprema Corte di Cassazione “il perfezionamento della definizione” si identifica nell'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta.
Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art.
1. La conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Invero, il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
L'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 10 Fatte queste considerazioni nella vicenda in esame la (già Controparte_1 [...]
, come detto, ha dato prova di avere inoltrato all' CP_4 Controparte_6
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata c.d. Rottamazione quater avente
[...]
ad oggetto le cartelle di pagamento n. 29520160031937933000 e n. 29520180000429903000 riguardanti i canoni C.O.S.A.P. relativi agli anni 2013, 2014 e 2015; di avere avuto esito positivo alla citata richiesta con quantificazione del debito residuo da pagare pari a Euro 165.452,98; di avere effettuato il pagamento parziale fino a quel momento dovuto.
Tali elementi, pertanto, idonei a determinare l'estinzione dei procedimenti iscritti al n.
3481/2015 R.G. e al n. 1714/2018 R.G. riguardanti rispettivamente il pagamento del canone
C.O.S.A.P. per l'anno 2015 e la cartella di pagamento n. 29520180000429903000 relativa al mancato pagamento del canone C.O.S.A.P. per l'anno 2015, nonché l'estinzione parziale del procedimento iscritto al n. 980/2015 R.G. per la parte riguardante gli avvisi di liquidazione per parziale/omesso versamento C.O.S.A.P. relativi agli anni 2013 e 2014.
Passando all'esame del procedimento iscritto al n. 980/2015 R.G. il Tribunale reputa che la domanda attorea sia da rigettare per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di intervenuta prescrizione dei canoni C.O.S.A.P. relativi agli anni 2008 – 2009 – 2010 in quanto come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione con orientamento ormai consolidato;
“In tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del
1998), il canone (c.d. “C.”) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c..
In buona sostanza il pagamento in esame non è assimilabile, nè al canone previsto in caso di locazione, nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 c.c., in quanto assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento;
per cui, ingenerando
pagina 6 di 10 un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale, che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e che, perciò, decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno
(Cass., n. 21353 del 2019)” (Cass., ordinanza n. 18632 del 3 luglio 2023)
Il ha dato prova di avere interrotto la prescrizione, sia con la nota del Controparte_5
9.07.2014 (vedasi doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione) sia con gli inviti al pagamento ricevuti dalla in data 23.12.2014 (vedasi doc. n. 19 allegato alla Pt_1 Controparte_3
comparsa di costituzione); per quanto esposto ne consegue il rigetto dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
Passando all'esame dell'eccezione attorea di inesigibilità dei canoni per mancanza del provvedimento di concessione dell'area deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10733/2018 accogliendo il ricorso proposto dal ha stabilito che: “il canone Parte_2 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche … è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo”.
Alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte, il canone C.O.S.A.P. è stato concepito come un quid ontologicamente diverso dalla tassa T.O.S.A.P. e da ciò ne deriva che è obbligato al pagamento del canone chiunque goda di un'utilizzazione particolare di un'area pubblica.
Conseguentemente, nel caso che ci occupa, il canone è dovuto e l'obbligazione sorge con l'occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo.
Quanto poi alla contestata quantificazione del canone di cui agli avvisi impugnati, si evidenzia che la documentazione della stessa attrice, versata in atti, comprova esattamente l'estensione della superficie recintata che comprende anche il posizionamento di una gru ed altre attrezzature adibite a servizi e maestranze di cantiere e che il canone dovuto è stato correttamente individuato in quello specifico di “area di cantiere” regolarmente applicato dal competente Comune, per tutto pagina 7 di 10 il periodo dell'occupazione, ivi compreso quello di sequestro di cantiere ad opera dell'Autorità giudiziaria, atteso che il presupposto per il pagamento del canone è solamente ed unicamente l'occupazione di suolo pubblico.
Invero, dalle riproduzioni fotografiche in atti si evince che l'area in questione non comprende solamente il ponteggio e le impalcature. Essa è costituita da una zona recintata, adibita a cantiere, lungo le vie che costituiscono la zona di pertinenza comunale (situata sulla Riva della
Posta e sulla via Forte Casanova).
Nel verbale in atti, datato 9.1.2015 (vedasi doc. n. 14 allegato alla comparsa di costituzione), e nelle planimetrie allegate alla relazione tecnica del 22.5.2014 (vedasi doc. n. 13 allegato alla comparsa di costituzione), si legge che l'area di mq. 1040, superficie che l'appellante non contesta in alcun modo di avere occupato, è recintata, ovvero che essa è occupata “mediante una recinzione in legno”, costituita da pali infissi al suolo.
È pertanto evidente che, contrariamente all'assunto dell'appellante, essendo la zona recintata e come tale, destinata al passaggio di persone e al posizionamento di attrezzature e materiale, non possa trovare applicazione la tariffa relativa all'occupazione dell'area con il solo ponteggio.
Parimenti destituita di fondamento risulta l'eccepita circostanza di occupazione di porzione dell'aerea da parte di un bus della polizia municipale, totalmente smentita dalla documentazione versata in atti di parte convenuta, che comprova che “il bus è collocato all'interno del demanio marittimo” e non all'interno dell'area di cantiere (vedasi doc. n. 15 allegato alla comparsa di costituzione9.
In definitiva la domanda attorea è infondata e vanno confermati gli avvisi di liquidazione impugnati, nonché quello di irrogazione delle sanzioni amministrative, atto conseguenziale e diretto dell'occupazione abusiva di suolo pubblico per gli anni dal 2008 al 2012 posto che il canone dovuto per gli anni dal 2013 al 2015 è stato oggetto, come detto, di definizione agevolata
(cd. Rottamazione quater).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno addossate a carico della (già sia con riferimento al Controparte_1 Controparte_4
pagina 8 di 10 giudizio iscritto al n. 980/2015 R.G. sia con riferimento ai giudizi ad esso riuniti, iscritti al n.
3481/2015 R.G. e al n. 1714/2018 R.G., e da dichiararsi estinti, nei quali la società attrice deve considerarsi virtualmente soccombente.
Pertanto, in considerazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass., n.17693 del 31 maggio 2022) dovranno essere liquidate separatamente le fasi studio, introduttiva e istruttoria/trattazione mentre unitariamente la fase decisionale dei procedimenti successivamente riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da (già Controparte_1 Controparte_4
nei confronti del Comune di nel procedimento iscritto al n. 980/2015
[...] CP_5
R.G.;
2. Dichiara estinti i procedimenti iscritti al n. 3481/2015 R.G. e al n. 1714/2018 R.G.;
3. Condanna la (già al pagamento Controparte_1 CP_4 CP_4
delle spese di lite nei confronti , spese che si liquidano per compenso CP_5 CP_5
avvocato in Euro 16.293,00 per le fasi studio, introduttiva e istruttoria/trattazione del procedimento iscritto al n. 980/2015 R.G.; in Euro 9.850,00 per le fasi studio, introduttiva e istruttoria/trattazione del procedimento iscritto al n. 3481/2015 R.G.; in Euro 9.850,00 per le fasi studio, introduttiva e istruttoria/trattazione del procedimento iscritto al n.
1714/2018 R.G.; in Euro 6.164,00 per la fase decisionale dei procedimenti riuniti, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 9 di 10 4. Condanna la (già al pagamento Controparte_1 Controparte_4
delle spese di lite, del procedimento iscritto al n. 1714/2018 R.G., nei confronti di
(già ), spese che si liquidano Controparte_6 Controparte_8
in Euro 14.103,00 per compenso avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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