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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2146/2024
VERBALE DI UDIENZA del 21 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pellegrino Stefano anche per delega dell'Avv. Pellegrino Pasquale.
Per l'Avv. Marilena Abramo per delega dell'Avv. Rita CP_1
Pisanu.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
1 Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2146 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pasquale Pellegrino
(C.F. ) e dall'Avv. Stefano Pellegrino ( C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), giusta procura in atti;
C.F._3
ricorrente;
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale
[...] CP_1 P.IVA_1
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Rita Pisanu, ( ), in forza di procura generale alle C.F._4
liti in data 22.03.2024, a rogito del notaio in Persona_1
Fiumicino, in atti. resistente
All'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore
13,36, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS
2 Con ricorso depositato in data 30.07.2024, il Sig. , Parte_1
conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del
Provvedimento notificato in data 09.11.2018, con il quale l CP_1
inviava all'istante informandolo che, per il periodo dal Parte_2
01.01.2017 al 30.11.2018, aveva ricevuto un pagamento non dovuto, per un importo complessivo di euro 956,16, per i seguenti motivi:
“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data
24.06.2024, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato
Provinciale, respinto. A sostegno della propria difesa, deduceva che sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale la Corte di Cassazione Sez. Lav. con la sent. n. 26036 del
15.10.2019 ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” Va evidenziato, ancora, che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi perciò fossero conoscibili all' al quale CP_1
già il D.L. n. 269/2003, art. 42 conv. in L. n. 326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali .
3 Pertanto, concludeva chiedendo:” ) Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte_1
residente in [...], non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 09.11.2018 e percepite sulla pensione CP_1
Cat. AS n° 04015022, con la conseguente dichiarazione della nullità della stessa;
2) condannare, per l'effetto, l' alla restituzione delle somme CP_1
trattenute dalla rata di luglio 2019 a luglio 2020 per € 956,16; 3)con la condanna dell' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1
giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che, il debito era stato interamente recuperato mediante trattenuta su pensione operata dalla rata di gennaio 2019 a luglio 2020; che, il ricorso era stato proposto a distanza di 6 anni dalla notifica del debito e ad oltre 4 anni dalla data di estinzione per pagamento. In questo caso, certamente la ripetibilità non solo era pienamente dovuta, ma mancava un interesse effettivo e concreto nell'agire in giudizio, visto che il recupero dell'indebito era stato ormai effettivamente compiuto e da diversi anni. Quindi, concludeva chiedendo di rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto. Spese come per legge.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e và accolto.
4 L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria della maggiorazione sociale, erogata dall' CP_1
per il periodo dall'01.01.2017 al 30.11.2018, inerisce ad un trattamento assistenziale (assegno sociale).
In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei dell'assegno sociale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità”.
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite
(ivi compreso l'assegno sociale), in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia ed ha statuito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di
Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati fra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori dei benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una
5 serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza, di cui all'art. 13 del D.L. 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni, relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale, già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato ecc.), giacchè il percettore non può essere ritenuto responsabile (e, quindi,
l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito), per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito, quando esso scaturisca dal possesso di un cero reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che, CP_1
quindi, l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato CP_2
nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso , infine, CP_2
6 và osservato che in casi simili(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili, facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (cfr. Cassazione n.
11498 del 1996; Cassazione n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato, come nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito, posto dall'art.2033 c.c., trovi applicazione, la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto, avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta (cfr.
Corte Cost. n. 431 del 1993 ma anche Cass. 1496 del 2008 est. Picone).
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. Civ, Sez.VI Lavoro, Ord. 30.06.2020
n.13223, vedi anche ex multis Cass. Civ., Sez. VI, Lavoro, Ord. del
07.09.2021 n.24133; Cass.Civ. Sez. Lavoro, Sent. N.13915 del
20.05.2021; Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. Del 23.02.2022, n.5983)
“l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione, solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera
7 omissione di comunicazione d ei dati reddituali che l'
[...]
già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_3
Orbene, nel caso in esame il provvedimento con il quale l' CP_1
informava l'odierno ricorrente che, per il periodo dal 01.01.2017 al
30.11.2018, aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 956,16 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legg”e, non può che essere dichiarato illegittimo, ove dispone il recupero dei ratei di assegno sociale, risalenti a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della sua comunicazione, sulla base dei principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente.
E ciò in più, in quanto il ricorrente ha dichiarato i propri redditi, come ammesso dall' che, di contro, non ha dimostrato il dolo CP_1
dell'accipiens.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex CP_1
d.m. 55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
8 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione, di cui alla comunicazione del
09.11.2018, trattenute sull'assegno sociale Cat. AS n° 04015022 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a CP_1
tale titolo, pari all'importo di € 956,16;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 886,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari
Palmi 21 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
9
Proc. N. 2146/2024
VERBALE DI UDIENZA del 21 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Pellegrino Stefano anche per delega dell'Avv. Pellegrino Pasquale.
Per l'Avv. Marilena Abramo per delega dell'Avv. Rita CP_1
Pisanu.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
1 Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2146 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pasquale Pellegrino
(C.F. ) e dall'Avv. Stefano Pellegrino ( C.F. CodiceFiscale_2 [...]
), giusta procura in atti;
C.F._3
ricorrente;
E
Controparte_2
( codice fiscale , con sede centrale
[...] CP_1 P.IVA_1
in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Rita Pisanu, ( ), in forza di procura generale alle C.F._4
liti in data 22.03.2024, a rogito del notaio in Persona_1
Fiumicino, in atti. resistente
All'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore
13,36, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione categoria AS
2 Con ricorso depositato in data 30.07.2024, il Sig. , Parte_1
conveniva l' innanzi al Tribunale di Palmi, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del
Provvedimento notificato in data 09.11.2018, con il quale l CP_1
inviava all'istante informandolo che, per il periodo dal Parte_2
01.01.2017 al 30.11.2018, aveva ricevuto un pagamento non dovuto, per un importo complessivo di euro 956,16, per i seguenti motivi:
“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data
24.06.2024, tramite il sottoscritto procuratore, ricorso al Comitato
Provinciale, respinto. A sostegno della propria difesa, deduceva che sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale la Corte di Cassazione Sez. Lav. con la sent. n. 26036 del
15.10.2019 ha affermato che “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongono diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento dell'”accipiens” Va evidenziato, ancora, che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi perciò fossero conoscibili all' al quale CP_1
già il D.L. n. 269/2003, art. 42 conv. in L. n. 326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali .
3 Pertanto, concludeva chiedendo:” ) Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte_1
residente in [...], non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con la comunicazione del 09.11.2018 e percepite sulla pensione CP_1
Cat. AS n° 04015022, con la conseguente dichiarazione della nullità della stessa;
2) condannare, per l'effetto, l' alla restituzione delle somme CP_1
trattenute dalla rata di luglio 2019 a luglio 2020 per € 956,16; 3)con la condanna dell' al pagamento delle spese e competenze del presente CP_1
giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime e di non aver avuto corrisposte le seconde”.
Regolarmente citato in giudizio si costituiva l' il quale, a CP_1
sostegno della propria pretesa deduceva che, il debito era stato interamente recuperato mediante trattenuta su pensione operata dalla rata di gennaio 2019 a luglio 2020; che, il ricorso era stato proposto a distanza di 6 anni dalla notifica del debito e ad oltre 4 anni dalla data di estinzione per pagamento. In questo caso, certamente la ripetibilità non solo era pienamente dovuta, ma mancava un interesse effettivo e concreto nell'agire in giudizio, visto che il recupero dell'indebito era stato ormai effettivamente compiuto e da diversi anni. Quindi, concludeva chiedendo di rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto. Spese come per legge.
Incardinata dal precedente Giudice, senza alcuna attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e và accolto.
4 L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria della maggiorazione sociale, erogata dall' CP_1
per il periodo dall'01.01.2017 al 30.11.2018, inerisce ad un trattamento assistenziale (assegno sociale).
In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei dell'assegno sociale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità”.
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite
(ivi compreso l'assegno sociale), in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia ed ha statuito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di
Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati fra amministrazioni pubbliche, sollevando gradualmente i percettori dei benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una
5 serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza, di cui all'art. 13 del D.L. 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni, relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale, già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato ecc.), giacchè il percettore non può essere ritenuto responsabile (e, quindi,
l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito), per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione, che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito, quando esso scaturisca dal possesso di un cero reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che, CP_1
quindi, l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato CP_2
nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso , infine, CP_2
6 và osservato che in casi simili(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili, facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (cfr. Cassazione n.
11498 del 1996; Cassazione n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato, come nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito, posto dall'art.2033 c.c., trovi applicazione, la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto, avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta (cfr.
Corte Cost. n. 431 del 1993 ma anche Cass. 1496 del 2008 est. Picone).
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. Civ, Sez.VI Lavoro, Ord. 30.06.2020
n.13223, vedi anche ex multis Cass. Civ., Sez. VI, Lavoro, Ord. del
07.09.2021 n.24133; Cass.Civ. Sez. Lavoro, Sent. N.13915 del
20.05.2021; Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. Del 23.02.2022, n.5983)
“l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione, solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera
7 omissione di comunicazione d ei dati reddituali che l'
[...]
già conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_3
Orbene, nel caso in esame il provvedimento con il quale l' CP_1
informava l'odierno ricorrente che, per il periodo dal 01.01.2017 al
30.11.2018, aveva ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 956,16 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, in quanto
l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legg”e, non può che essere dichiarato illegittimo, ove dispone il recupero dei ratei di assegno sociale, risalenti a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della sua comunicazione, sulla base dei principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente.
E ciò in più, in quanto il ricorrente ha dichiarato i propri redditi, come ammesso dall' che, di contro, non ha dimostrato il dolo CP_1
dell'accipiens.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' e vanno liquidate ex CP_1
d.m. 55/2014, in ragione del valore dell'attività espletata, ridotta per mancanza di rilevanti questioni di fatto e con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
8 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione, di cui alla comunicazione del
09.11.2018, trattenute sull'assegno sociale Cat. AS n° 04015022 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme trattenute a CP_1
tale titolo, pari all'importo di € 956,16;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 886,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari
Palmi 21 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
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