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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12396/2024 RG, introdotta da
(CATANZARO (CZ), 16/05/1959), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TAVANO MIRELLA;
(BRASILE, 14/08/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PATANE' FABRIZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Contr e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 05/05/2022, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 14/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in
Roma il 5 maggio 2022 annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 64, parte 1, Serie 24 dell'anno 2022, mandando la Cancelleria
per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare che l'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Roma,
in Via Piansano 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella
piena ed esclusiva disponibilità del sig. che ne è proprietario. Parte_1
3. Determinare in € 5.130,00 (cinquemilacentotrenta/00) l'importo
UNA TANTUM dell'assegno divorzile che il sig. verserà alla Parte_1
sig.ra in unica soluzione al momento della emissione della sentenza CP_1
di divorzio tramite bonifico bancario o mediante altra modalità indicata
dalla signora CP_1
4. Dare atto che i coniugi dichiarano, pertanto, di aver regolato e
definito tra loro ogni questione di natura economica e finanziaria e di non
aver null'altro a pretendere.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/05/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12396/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
05/05/2022 tra (CATANZARO (CZ), Parte_1
16/05/1959) e BRASILE, 14/08/1966) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 64, Parte I,
Serie 26, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 24/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12396/2024 RG, introdotta da
(CATANZARO (CZ), 16/05/1959), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. TAVANO MIRELLA;
(BRASILE, 14/08/1966), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PATANE' FABRIZIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Contr e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 05/05/2022, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 14/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in
Roma il 5 maggio 2022 annotato nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 64, parte 1, Serie 24 dell'anno 2022, mandando la Cancelleria
per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare che l'abitazione coniugale ubicata nel Comune di Roma,
in Via Piansano 21, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella
piena ed esclusiva disponibilità del sig. che ne è proprietario. Parte_1
3. Determinare in € 5.130,00 (cinquemilacentotrenta/00) l'importo
UNA TANTUM dell'assegno divorzile che il sig. verserà alla Parte_1
sig.ra in unica soluzione al momento della emissione della sentenza CP_1
di divorzio tramite bonifico bancario o mediante altra modalità indicata
dalla signora CP_1
4. Dare atto che i coniugi dichiarano, pertanto, di aver regolato e
definito tra loro ogni questione di natura economica e finanziaria e di non
aver null'altro a pretendere.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a
margine dell'atto di matrimonio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/05/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12396/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
05/05/2022 tra (CATANZARO (CZ), Parte_1
16/05/1959) e BRASILE, 14/08/1966) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 64, Parte I,
Serie 26, Anno 2022, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 24/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi