Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 2
Integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo dente incisivo, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria.
Non dà luogo a nullità, per assenza di previsione di legge, l'omessa specificazione, nell'applicazione della pena per reato continuato, degli aumenti correlati ad ogni singolo reato, una volta che sia stato individuato il reato più grave.
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2010, n. 32586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32586 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/06/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2269
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 40749/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE LI ED, n. Tunisi (Tunisia) il 2 novembre 1981;
NA AR, n. Enaba (Marocco) il 17 maggio 1978;
avverso la sentenza emessa il 5 maggio 2009 dalla Corte di appello di Ancona;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Salvi Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 5 maggio 2009 la Corte di appello di Ancona riformava la sentenza emessa l'8 luglio 2008 dal Tribunale di Macerata limitatamente all'imputato ZI Anis, nei cui confronti veniva ridotta la pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando le statuizioni nei confronti degli imputati BE AL ME e AI BI che in primo grado erano stati dichiarati colpevoli unitamente al ZI dei reati di lesioni personali gravi con l'ulteriore aggravante dell'uso dell'arma, tentata violenza privata e danneggiamento aggravato mentre il solo AI, in concorso con il ZI, era stato dichiarato colpevole anche del reato di tentata estorsione aggravata, reati commessi tutti in Porto Recanati, i primi tre il 9 dicembre 2004 e il quarto nei giorni antecedenti. Ritenuta la continuazione tra i reati rispettivamente ascritti, il AI era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, e il BE AL era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Avverso la predetta sentenza gli imputati BE AL e AI hanno proposto, personalmente il primo e tramite il difensore il secondo, ricorso per Cassazione.
Con il ricorso dell'imputato BE AL si deduce:
1) la violazione dell'art. 521 c.p.p. in quanto l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 576 c.p., aggravante ad effetto speciale che, pur non essendo compresa nell'originaria imputazione ne' contestata ai sensi dell'art. 517 c.p.p. nel corso dell'istruttoria dibattimentale, era tuttavia menzionata nel calcolo della pena contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado;
erroneamente, secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva considerato un mero errore materiale il calcolo della pena effettuato dal giudice di primo grado tenendo espressamente conto di detta aggravante non contestata;
2) la violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 2 per avere il giudice di appello ritenuto infondato il motivo di appello relativo all'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena per il reato continuato, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7930 del 21 aprile 1995;
3) la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena in quanto la Corte territoriale, pur aderendo al diverso orientamento giurisprudenziale che non ravvisa cause di nullità per violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 2 trattandosi di precetto privo di specifica sanzione processuale, non avrebbe comunque integrato la motivazione sul punto del giudice di primo grado, così violando l'art. 125 c.p.p. nonché l'art. 111 Cost.;
4) la contraddittorietà della motivazione e l'omessa valutazione o il travisamento delle prove a discarico in quanto non sarebbero state valutate criticamente le dichiarazioni testimoniali delle persone offese, contrassegnate secondo il ricorrente da ripetute contraddizioni e incertezze, mentre sarebbero state apoditticamente ritenute contraddittorie e compiacenti le dichiarazioni dei testi a discarico OR SI e AB BE ME sulla presenza del BE AL in loro compagnia in luogo diverso dal locale in cui era stata realizzata l'azione criminosa;
5) la violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante, quanto al reato di lesioni personali, dell'indebolimento permanente di un organo costituito dalla perdita di un incisivo, senza che risultasse la riduzione della potenzialità funzionale dell'organo della masticazione;
6) la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, considerato che si trattava di pena non vicina al minimo edittale e che il BE AL non risultava gravato dai numerosi precedenti penali evidenziati dalla Corte territoriale.
Con il ricorso presentato nell'interesse del AI si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità dei tre testi indicati dalla difesa (OR SI, OR NA e ME BE ME), senza alcuna valutazione critica del contenuto delle loro dichiarazioni ma solo sulla base di sospetti desunti dalla frequentazione di due di essi con gli imputati;
gli elementi di conferma alle dichiarazioni delle persone offese indicati dal giudice di appello (referti medici;
tentativo di fuga di uno degli imputati;
accertati danneggiamenti del locale in cui si erano verificati i fatti) sarebbero inoltre dei dati di fatto "neutri", non contrastanti con la versione difensiva di una rissa verificatasi nel locale delle persone offese (che avevano invece sostenuto di essere stati aggredite dagli imputati per non aver voluto aderire alle loro richieste estorsive). I ricorsi vanno entrambi rigettati.
Quanto al ricorso proposto dall'imputato BE AL, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente osservato nella motivazione della sentenza impugnata che il reato contestato al capo A dell'imputazione, ritenuto più grave tra quelli (unificati dal vincolo della continuazione) in ordine ai quali l'imputato BE AL era stato dichiarato colpevole e in relazione al quale era stata determinata la pena base nel calcolo della pena, era quello di lesioni gravi ex art. 583 c.p., comma 1, n. 2, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con armi (un'arma bianca impropria) ex art. 585 c.p.. In ordine al reato in questione, così come contestato, l'imputato è stato dichiarato colpevole, mentre non risulta che l'aggravante dell'aver commesso il fatto con armi sia stata esclusa. Appare pertanto del tutto ragionevole - come affermato dai giudici di appello - ritenere che il richiamo nella motivazione della sentenza di primo grado all'art. 576 c.p. ("pena base in relazione al più grave reato di cui al capo a),
anni tre di reclusione aumentata ex art. 576 c.p. sino alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione...") sia il risultato di un mero errore materiale, posto che il concorso di una delle circostanze aggravanti prevedute dall'art. 576 c.p. avrebbe comportato l'aumento da un terzo alla metà della pena (art. 585 c.p., comma 1, prima parte), mentre l'aumento per l'aggravante dell'aver commesso il fatto con armi prevede l'aumento fino ad un terzo (art. 585 c.p., comma 1, seconda parte) e nel caso di specie l'aumento è stato infatti determinato dal giudice di primo grado in misura inferiore ad un terzo della pena base.
Il secondo motivo è infondato. La determinazione dell'aumento per la riconosciuta continuazione è stato operato dal giudice di primo grado, sulla pena base indicata per il reato più grave, in maniera cumulativa per tutti i reati in continuazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 533 c.p.p., comma 2. La Corte territoriale ha tuttavia correttamente rilevato che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena non determina alcuna nullità, non essendo il precetto violato assistito da una specifica sanzione processuale. Questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, anche recentemente (Cass. sez. 1, 27 novembre 2009 n. 3100, Amatrice;
sez. 4, 27 gennaio 2009 n. 6853, Maciocco;
sez. 2, 15 maggio 2008 n. 23653, Asseliti;
sez. 3, 17 settembre 2004 n. 47420, Cutarelli;
sez. 3, 25 giugno 1999 n. 11302, Cascino) che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c) (non concernendo l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato) ne' una nullità specifica, non essendo il precetto di cui all'art. 533 c.p.p., comma 2 ("se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati o sulla continuazione") assistito da una specifica sanzione processuale. L'omissione può invece configurarsi come una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale. Nel caso in esame tuttavia il giudice ha indicato il reato più grave (capo A) e, quanto alla mancata indicazione dell'aumento di pena stabilito per i singoli reati, va ribadito il principio che in tema di reato continuato non è motivo di nullità, pur essendo evidente l'utilità di una puntuale indicazione in caso di applicazione di cause estintive dei reati o delle pene, l'omessa specificazione dell'aumento di pena per ogni singolo reato, una volta individuato il reato più grave, essendo il cumulo delle pene scindibile nel corso dell'esecuzione (Cass. sez. 2, 6 dicembre 2005 n. 47165, Coluccini). Il terzo motivo è manifestamente infondato, per quanto sopra detto circa la possibilità di colmare la lacuna anche in fase esecutiva o, eventualmente, anche da parte del giudice investito di una questione cautelare (Cass. Sez.Un. 26 marzo 2009 n. 25956, Vitale). Peraltro l'imputato non era in condizione di addurre alcun concreto e attuale interesse all'integrazione della motivazione, considerato che anche l'esigenza di controllare l'uso del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena era molto limitato, essendo l'aumento complessivo di sei mesi di reclusione per i tre reati satellite particolarmente contenuto e potendo quindi l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125 c.p.p., comma 3 essere assolto in modo sommario (Cass. sez. 6, 12 giugno 2008 n. 35346, Bonarrigo;
sez. 3, 29 maggio 2007 n. 33773, Ruggieri). Il quarto motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame il giudice di merito ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dalle dichiarazioni accusatorie delle persone offese MA Md SA e SH AR, che avevano trovato oggettivo riscontro nelle certificazioni mediche riguardanti le lesioni riportate in occasione dell'episodio del 9 dicembre 2004 dall'Hossan, dallo SH e dal MA, nei rilievi fotografici dei Carabinieri di Porto Recanati relativi ai danni riportati dal locale delle persone offese, nelle circostanze dell'arresto del coimputato ZI. Le doglianze del ricorrente sono infondate poiché le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, se sottoposte ad un attento controllo di credibilità come nella sentenza impugnata, possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato senza necessità di cercare riscontri esterni, tanto più se le persone offese non si siano costituite parte civile (Cass. sez. 3, 27 aprile 2006 n. 34110, Valdo Iosi;
sez. 1, 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani;
sez. 6, 3 giugno 2004 n. 33162, Patella;
sez. 3, 27 marzo 2003 n. 22848, Assenza). Peraltro il giudizio sull'attendibilità della persona offesa costituisce il risultato di una valutazione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Cass. sez. 3, 22 gennaio 2008 n. 8382, Finazzo). Inoltre i giudici di appello hanno motivatamente ritenuto confuse e inattendibili le dichiarazioni dei testi a difesa, testi strettamente legati agli imputati la cui versione dei fatti era stata analiticamente esaminata nella motivazione della sentenza di primo grado che va ad integrare quella appello di segno conforme. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione dei fatti esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.
Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il quinto motivo è del pari infondato. Nel caso in esame la persona offesa MA ha subito l'avulsione di tre denti incisivi. Questa Corte ha più volte affermato il principio, menzionato anche nella sentenza impugnata, che anche l'avulsione di un solo dente incisivo è idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 583 c.p., prima parte, n. 2, dovendosi far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibilità di applicazione della protesi dentaria, che può solo consentire l'esercizio della funzione masticatoria (Cass. sez. 5, 3 febbraio 1989 n. 14768, Cocchi;
sez. 4, 6 ottobre 1975 n. 1404, Pelosini;
sez. 1, 20 giugno 1984 n. 85691, Coco). Anche il sesto motivo è infondato. La pena base per il ricorrente è stata determinata in misura pari al minimo edittale per il reato di lesione personale grave e l'aumento per l'ulteriore aggravante dell'aver commesso il fatto con arma è stata contenuta in misura inferiore al terzo, nonostante nella motivazione della sentenza impugnata siano state evidenziate la gravità dei fatti e la riprovevole personalità dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali.
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AI è infondato.
Va ribadito quanto detto nell'esaminare il quarto motivo del ricorso del coimputato BE AL.
A ciò va aggiunto che le dichiarazioni della persona offesa vanno valutate alla stregua di una normale testimonianza, senza che sia necessario verificare l'esistenza dei riscontri esterni richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Nel caso di specie -secondo quanto si desume dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili - esiste comunque un primario riscontro reciproco tra le dichiarazioni delle persone offese, cui si aggiungono gli ulteriori riscontri che il ricorrente definisce "neutri", secondo una sua personale e interessata interpretazione delle emerge processuali che tuttavia non può trovare spazio in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010