Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2009, n. 25956
CASS
Sentenza 26 marzo 2009

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In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia (art. 300 comma quarto cod. proc. pen.) della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo.

Allorché il giudice del procedimento principale, nell'infliggere la pena per il reato continuato, non abbia provveduto all'individuazione degli aumenti per i reati satelliti rilevanti per il calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare, applicata solo per essi o alcuni di essi, la lacuna va colmata dal giudice investito della questione cautelare, che, con il limite dell'aumento complessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna, deve determinare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazione, ispirandosi a criteri che tengano conto della loro natura e oggettiva gravità, secondo l'apprezzamento fattone dal giudice di merito.

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2009, n. 25956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25956
Data del deposito : 26 marzo 2009

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