Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
In tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perchè rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista nè richiesta dalla legge; sicchè l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satellite non provoca nullità od irregolarità di alcun genere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2004, n. 47420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47420 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/09/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1730
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 14419/1996
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 26 gennaio 1996 dalla corte d'appello di Napoli;
udita nella pubblica udienza del 17 settembre 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo e la sospensione del processo;
udito il difensore avv. Giovanni Cipollone;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 giugno 1993, il pretore di Napoli dichiarò LL AL colpevole dei reati di cui: a) all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) agli artt. 2, 13, 4, 14
legge 5 novembre 1971, n. 1086; c) agli artt. 1, 2, 20 legge 2 febbraio 1974, n. 64; d) all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; e) all'art. 349 cod. pen. e lo condannò alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire 1.200.000 di multa.
La corte d'appello di Napoli, con sentenza del 26 gennaio 1996, ridusse la pena a mesi dieci di reclusione e lire 1.000.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
L'imputato propose ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell'art. 38 legge 23 dicembre 1994, n. 724, per avere immotivatamente la corte d'appello revocato l'ordinanza di sospensione del processo e giudicato mentre vigeva ancora l'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
b) violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. perché l'aumento di pena per la continuazione con le contravvenzioni è stato fissato in maniera unitaria, senza specificare l'aumento per ogni singolo reato. c) violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la quale era prescritta fin dal 21 aprile 1995.
d) violazione ed erronea interpretazione dell'art. 164 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per la quale sussistevano le condizioni di legge.
Avendo l'imputato presentato domanda di condono edilizio, questa Corte, con ordinanza dell'8 luglio 1996, sospese il processo in attesa delle determinazioni della autorità amministrativa. Con istanza depositata il 7 aprile 2004 il difensore dell'imputato ha chiesto la fissazione della udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la mancata sospensione del processo da parte della corte d'appello non comporta nessuna nullità ma eventualmente solo l'obbligo di questa Corte, sussistendone i presupposti, di provvedere alla sospensione, la quale in effetti è stata disposta con ordinanza dell'8 luglio 1996. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la corte d'appello, dopo aver fissato la pena base per il delitto in mesi dodici di reclusione e lire 1.000.000 di multa, ha poi specificato che questa pena veniva aumentata fino a mesi 15 di reclusione ed a lire 1.500.000 di multa per la continuazione con le contravvenzioni, e poi ridotta di un terzo per la diminuente del rito abbreviato. Nella specie, quindi, la corte d'appello ha specificato sia la pena stabilita per il reato più grave, sia quella per l'aumento per la continuazione, così come indicato dalla sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. Un., 21 aprile 1995, Ponine, m. 201.54 9). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista ne' richiesta dalla legge;
sicché l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satelliti non cagiona irregolarità o nullità di alcun genere (Sez. 3^, 2 ottobre 1998, Riccio, m. 212.417). È manifestamente infondato il terzo motivo. Nella specie, la continuazione fra i reati contestati è cessata il 21 aprile 1992, e da questa data quindi decorre il termine di prescrizione. Va però ricordato che in tema di prescrizione dei reati urbanistici al termine di quattro anni e sei mesi vanno aggiunti i vari periodi di sospensione del processo, a norma degli artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Tali periodi, ai sensi dei decreti legge sul condono edilizio, reiterati perché non convertiti in legge, ammontano a 223 giorni. Ad essi va ancora aggiunto quello di due anni, dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1997, calcolabile a norma dell'art. 38 della stessa legge, che prevede una sospensione obbligatoria "ex lege", in ordine alla quale il provvedimento del giudice ha carattere dichiarativo dei relativi presupposti;
presupposti che consistono nella avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio afferente all'immobile abusivo per cui è processo e nel versamento di almeno la prima rata dell'oblazione all'uopo autoliquidata dall'interessato (Sez. 3^, 30 settembre 1998, Latelli, m. 212.048; Sez. 3^, 12 marzo 1999, Bartaloni, m. 213.763). Nella specie l'imputato ha appunto presentato domanda di condono edilizio e versato la prima rata dell'oblazione. Pertanto, al termine ordinario di prescrizione, debbono aggiungersi due anni e 223 giorni per le suddette sospensioni ex lege. Deve inoltre considerarsi un periodo di un mese e sette giorni, dal 29 aprile 1993 al 17 giugno 1993, a causa del rinvio del dibattimento a seguito dell'astensione dalle udienze del difensore (non può invece considerarsi il periodo di tre mesi e 16 giorni dal 10 ottobre 1995 al 26 gennaio 1996 perché già compreso nel suddetto periodo di sospensione obbligatoria di due anni). Fino alla data della sentenza di secondo grado, pertanto, deve considerarsi un complessivo periodo di sospensione della prescrizione di due anni, otto mesi e dieci giorni. Ne consegue che alla data del 26 gennaio 1996, di emissione della sentenza impugnata, nessuno dei reati contestati, nemmeno quello di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, era prescritto. È infine manifestamente infondato anche il quarto motivo, perché la corte d'appello, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che non potesse essere concessa la sospensione condizionale della pena, non solo per le precedenti due condanne riportate dall'imputato (che, anche se non ostative, comunque rilevavano ai fini del giudizio prognostico), ma soprattutto per la protervia dimostrata nella violazione dei sigilli per ben cinque volte, la quale costituiva circostanza non favorevole ad un giudizio prognostico che l'imputato si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati.
Per quanto riguarda la prescrizione, va rilevato che in questa fase di giudizio, per effetto della ordinanza di sospensione dell'8 luglio 1996, il decorso della prescrizione è stato sospeso fino al 17 settembre 2004, ossia per un ulteriore periodo di otto anni, due mesi ed otto giorni. Il periodo complessivo di sospensione, quindi, è di 10 anni, 10 mesi e 18 giorni. Di conseguenza, il reato di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, si prescriverà solo l'11 marzo 2006, le altre contravvenzioni si prescriveranno il 10 settembre 2007, ed il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. si prescriverà il 10 settembre 2010.
Per quanto concerne la domanda di condono edilizio, dalla documentazione in atti risulta che il comune di Torre del Greco, con nota del 27 marzo 1996, prot. 22462, richiese al LL la documentazione integrativa necessaria per la definizione della richiesta di condono edilizio. Risulta altresì dalla nota, del detto comune in data 3 dicembre 1997 che il LL non aveva presentato alcuna domanda di concessione o autorizzazione della autorità preposta alla tutela del vincolo e richiesta dall'art. 39, comma 8, legge 23 dicembre 1994, n. 274, ed aveva prodotto solo parzialmente l'integrazione documentale richiesta con la nota del 27 marzo 1996, mentre nella nota senza data (ma sembrerebbe del 9 dicembre 1997) prot. A3968 viene ribadito che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione o concessione da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo e che il LL, a seguito della richiesta di documentazione integrativa avanzata il 27 marzo 1996, aveva prodotto solo parziale integrazione.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di condono edilizio, nell'ipotesi in cui l'amministrazione comunale richieda l'integrazione della documentazione, la domanda di sanatoria diviene improcedibile qualora detto adempimento non venga compiuto entro il termine di tre mesi stabilito dal comma trentottesimo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: in tal caso, infatti, non può essere più accertata la congruità dell'oblazione e non sussistono gli estremi per un'ulteriore sospensione del procedimento in base all'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Sez. 3^, 3 febbraio 1998, Volpe, m. 210.353; Sez. 3^, 10 aprile 1997, Trombetta, m. 208.033). Invero, in materia di condono edilizio il termine ultimo per la sospensione dichiarata dal giudice, di cui all'art. 38 l. n. 47 del 1985, va individuato nel 31 marzo 1997, stabilito dalla l. n. 662 del 1996 all'art. 2 commi 37, 38 e 40 per integrare la documentazione, richiesta prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, e per procedere al versamento dell'oblazione non corrisposta con il pagamento degli interessi legali (Sez. 3^, 29 settembre 1997, Onolfo, m. 210.102; Sez. 3^, 29 settembre 1997, Fede, m. 210.314). Tale termine non è mutato in seguito all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, che ha previsto che il termine perentorio stabilito per il versamento degli interessi dell'oblazione pagata dopo la scadenza di quello indicato dai commi quinto e sesto dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, non è più ancorato ad un dato certo (il 31 marzo 1997), ma dipende dal decorso di 60 giorni "dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento". Permane infatti la sanzione di improcedibilità della domanda di condono nel caso di omessa tempestiva integrazione della documentazione, sia per quanto attiene i reati di cui al comma ottavo dell'art. 39 l. 724 del 1994 (quelli concernenti la tutela dei vincoli "ex legibus" 1089 e 1497 del 1939 e n. 431 del 1985), sia in tutte le ipotesi in cui la documentazione richiesta sia indispensabile per appurare la congruità dell'oblazione (Sez. 3^, 13 ottobre 1998, Sudano, m. 212.298). Nel caso in esame, appunto, risulta che le opere abusive erano state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di immodificabilità e che l'imputato, nel prescritto termine del 31 marzo 1997, non ha provveduto a depositare integralmente la documentazione espressamente richiestagli dal comune, tra cui la concessione o la autorizzazione della autorità preposta alla tutela del detto vincolo.
La domanda di condono edilizio proposta dal LL è pertanto improcedibile, e non è più idonea a determinare l'estinzione dei reati edilizi.
In ogni caso, può anche rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266) l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione o la estinzione del reato verificatesi successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Nel caso di specie, pertanto, quand'anche l'imputato dovesse in futuro ottenere dal comune il condono edilizio, nonostante l'improcedibilità della relativa domanda, non potrebbe comunque essere mai pronunciata sentenza che dichiari l'estinzione del reato e ciò perché la causa di estinzione si sarebbe sempre verificata dopo la pronuncia della sentenza impugnata e quindi non potrebbe mai essere rilevata e dichiarata proprio in forza del ricordato principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non possono essere rilevate e dichiarate le cause di proscioglimento o di estinzione del reato maturate successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2004