Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di reato continuato, non è motivo di nullità l'omessa specificazione dell'aumento di pena per ogni singolo reato, una volta individuato il reato più grave, in quanto nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, per quanto riguarda i reati che non ne impediscono la concessione, sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2005, n. 47165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47165 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/12/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1329
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 11896/200
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UC NC;
avverso la sentenza, in data 30/09/2004, della Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere, Dott. Fausto Cardella;
letta la requisitoria del pubblico ministero che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
UC NC, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza, in data 30/09/2004, della Corte d'Appello di Genova, parzialmente confermativa della condanna per il reato di rapina ed altro. Deduce la violazione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) perché la sentenza è incorsa in errori ed illogicità nel determinare l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.. Invero, non indica il reato base sul quale apportare gli aumenti;
non specifica gli aumenti per ogni singolo reato, mentre è interesse del ricorrente conoscerli per recuperare, eventualmente, l'autonomia delle singole violazioni utile in materia di cause estintive della pena;
riducendo l'aumento della pena per la continuazione, avrebbe dovuto ridurre anche la multa;
non solo la pena detentiva. Inoltre, seguita il ricorrente, se il numero delle rapine ha determinato una misura della pena base di poco superiore al minimo edittale, lo stesso dato, numero delle rapine, non può giustificare un aumento della pena per la continuazione pari a quasi il massimo (anni 5, mesi 9 a fronte del massimo di sei) soprattutto quando la capacità criminale è ritenuta scemata in conseguenza dell'atteggiamento collaborativo.
Il motivo è infondato.
L'individuazione del reato più grave è stata correttamente, ancorché implicitamente, effettuata dal giudicante, scegliendolo tra la rapina, continuata e aggravata, e l'omicidio tentato. Quanto all'interesse del ricorrente a vedere specificato l'aumento di pena per ogni singolo reato, osserva il Collegio, in primo luogo, che la relativa omissione non costituisce causa di nullità, in ossequio al principio della tassativa previsione di dette cause, non essendo specificamente prevista da alcuna disposizione normativa (Conf. Cass. pen., sez. 1^, 03/12/1987, Telese, 178763). Nè può temersi, in conseguenza di tale omissione, un vulnus all'interesse del ricorrente in vista di benefici in materia di cause estintive della pena. Questa Corte, a sezioni unite, infatti, ha stabilito che: "Nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi. (V. Corte Cost., sent. n. 361 del 1994; Cass. pen., S.U. 30/06/1999, Ronga, 214355). Sugli altri aspetti, che investono presunte illogicità della motivazione, non pare proprio che le censure del ricorrente colgano nel segno.
Il giudicante, ha congruamente spiegato le ragioni per le quali individuava il "punto di equilibrio" dell'incremento di pena per la continuazione "pur sempre in prossimità del massimo per la reclusione, ma non nel massimo", lasciando immutata la misura della multa, con irreprensibile metodo logico-giuridico, consistito nel valutare e bilanciare gli elementi favorevoli, già considerati dal primo giudice, e quelli di segno contrario, quali il numero delle rapine (24), le modalità operative, i precedenti penali, l'entità cospicua dei bottini.
Il ricorso deve, perciò, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2005