Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura un nullità di ordine generale; neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 cod. proc. pen., l'anzidetta omissione configura, non già una nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo poter discrezionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11302 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 25/6/1999
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 2480
Dott. Vincenzo DI NUBIILA Consigliere REGSITRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N. 47820/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto per CA NT, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 14.7.1998 dalla corte di appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 14.7.1998 la corte di appello di Palermo ha integralmente confermato quella resa il 27.10.1997 dal tribunale della stessa città, che (oltre a tale Giovan BA IP) aveva condannato NT SC alla pena di dieci mesi di reclusione e lire 7.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di giustizia, avendolo ritenuto colpevole dei seguenti reati, unificati nella continuazione:
a) art. 1, comma 6, legge 516/1982 (accertato il 14.2.1992);
b) art. 1, comma secondo, mi. 1) e 2) legge 516/1982;
c) art. 4, comma primo, n. 5 legge 516/1982;
d) art. 4, comma primo, n. 7 legge 516/1982 (tutti accertati il 6.3.1992).
2 - Avverso la sentenza d'appello il difensore del SC ha proposto ricorso, deducendo a) violazione di legge e difetto di motivazione, perché la corte palermitana ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, sollevata in appello dal difensore in quanto il primo giudice, in violazione degli artt. 132 c.p. e 533 c.p.p., aveva omesso di determinare il reato più grave,
nonché la pena base e quella stabilita in aumento per la continuazione;
b) mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena;
e) mancata applicazione dell'indulto di cui al D.P.R. 22.12.1990 n. 394 in ordine al reato sub e), consumato entro il 19.6.1989. Con motivo aggiunto, il ricorrente deduce la prescrizione dei reati. Motivi della decisione
3 - Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.
Non ignora il collegio che le sezioni unite di questa corte hanno statuito che "è nulla in parte qua, perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione" (Cass. Sez. Un. sent. n. 0 7930 del 17.7.1995, ud. 21.4.1995, P.M. in proc. Zouine, rv. 201549).
In proposito, va però osservato che l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale: in particolare non configura la nullità generale prevista dalla lettera e) dell'art. 178 c.p.p., giacché non concerne l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato. Neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma 2, c.p.p., secondo cui "se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati o sulla continuazione", non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 c.p.p., l'anzidetta omissione configura, non già la nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale.
E tuttavia, nel caso concreto, non è ravvisabile neppure il difetto di motivazione ai sensi della lettera e) dell'art. 606 c.p.p.. Infatti il giudice di merito ha stabilito la pena complessivamente inflitta all'imputato, partendo da una pena base determinata in otto mesi di reclusione e lire 6.000.000 di multa e aumentandola per la continuazione sino alla pena filiale di dieci mesi di reclusione e lire 7.000.000 di multa. Così articolato il computo della pena, la motivazione sul punto deve ritenersi esistente e sufficiente, giacché l'imputato è messo in grado di controllarne la legittimità e congruenza. La circostanza che il giudice non ha indicato il reato più grave non ha rilievo decisivo ai fini della motivazione di cui trattasi, posto che il criterio per determinare il reato più grave non è quello concreto, ma quello astratto derivante dalla "più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare" (Cass. Sez. Un. sent. n. 00 748 del 25.1.1994, ud. 12.10.1993, rv. 195805): sicché nella fattispecie l'imputato poteva dedurre dalla legge 516/1982 che tra tutti i reati contestatigli i più gravi erano i delitti di frode fiscale di cui all'art. 4 nn. 5 e 7 della stessa legge;
e fra questi delitti, puniti con la stessa pena edittale, il più grave doveva considerarsi quello di cui al n. 7, in quanto non contempla l'ipotesi lieve, che invece è prevista per il delitto di cui al n. 5 (ex ultimo comma dello stesso art. 4). Quanto alla mancata indicazione dell'aumento di pena stabilito per i singoli reati, la giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 533 c.p.p. vigente - che l'aumento per la continuazione puo essere calcolato in misura globale, in ossequio alla lettera e allo spirito dell'art. 81 cpv. c.p..
4 - Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, in quanto palesemente infondato.
Invero la sentenza impugnata ha motivato in modo adeguato e legittimo sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, facendo riferimento alla gravità dei reati (desunta dalla entità dei ricavi occultati e dalle irregolarità contabili), nonché al comportamento preprocessuale e processuale dell'imputato.
5 - Anche il terzo motivo di ricorso è infondato e va respinto, giacché l'indulto non era stato richiesto in appello, e può essere sempre concesso in sede esecutiva ove ne ricorrano le condizioni.
6 - Infine, non è ancora maturata la prescrizione dei reati. La continuazione degli stessi è infatti cessata solo il 6.3.1992, sicché il periodo prescrizionale massimo di cui all'art. 9 legge 516/1982 in relazione all'art. 160 c.p., terminerà solo il 6.3.2001
(senza considerare le sospensioni processuali di legge).
7 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1999