Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11302
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Sentenza 25 giugno 1999

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La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura un nullità di ordine generale; neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 cod. proc. pen., l'anzidetta omissione configura, non già una nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo poter discrezionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/1999, n. 11302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11302
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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