Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2025
Oggetto: R E P U B B L I C A I T A L I A N A appello In nome del popolo italiano avverso la sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 35/2024 del Tribunale di
- S E Z I O N E L A V O R O - Perugia- giudice del composta dai magistrati: lavoro- regolazione Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente spese processuali Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr.ssa Ombretta Paini Consigliera
All' udienza del giorno 22 gennaio 2025 pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 130 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado ai sensi dell'art. 83 ultimo comma C.p.C. dall'avv. Francesco ELIA (c.f.
, PEC: e dall'avv. C.F._2 Email_1
Salvatore ADORISIO , PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso Email_2 lo studio legale dell'Avv. Elia in Roma al Largo Toniolo n. 6.
- Appellante -
Contro
- con sede Controparte_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura INPS in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori avv.ti Roberto Annovazzi (c.f. - PEC: C.F._4
t), e Email_3 Controparte_2 CP_3
, che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti
[...] conferita per atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 22 Persona_1 marzo 2024, repertorio n. 37875, raccolta n.7313 1
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Perugia-giudice del lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. dinanzi al Tribunale di Perugia impugnò l'avviso di Parte_1 pagamento notificatole dall' in data 18 marzo 2022, Controparte_4 eccependo l'illegittimità delle pretese contributive contenute in alcuni avvisi di addebito ivi indicati, sollevando eccezione di prescrizione quinquennale, termine che sarebbe scaduto, dopo la notifica dei titoli e prima della notifica dell'intimazione di pagamento, in assenza di validi atti interruttivi. La contribuzione previdenziale cui la ricorrente oppose la maturata prescrizione faceva seguito all'iscrizione – disposta d'ufficio dall' della ricorrente alla CP_1 gestione degli esercenti dell'attività commerciale.
2. si costituì in giudizio rappresentando di aver proceduto in autotutela CP_1 ad annullare la pretesa contributiva per quella parte che accedeva al periodo successivo al 21 settembre 2010- data dalla quale era risultato che Pt_1 aveva cessato dalla qualità di socia della s.r.l. in ragione della quale l'iscrizione alla gestione commercianti era stata disposta d'ufficio- e di avervi provveduto nonostante i crediti fossero ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione dei relativi avvisi di addebito notificati. Limitatamente a quei crediti chiese, dunque, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, ne rilevò l'infondatezza, assumendo oltre alla tempestiva notifica degli avvisi di Contr addebito, l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione da parte di mediante avvisi di intimazione e comunicazione preventiva di iscrizione di Contr ipoteca di cui chiese che il Tribunale disponesse l'acquisizione presso . Il Tribunale accolse l'istanza e dispose in tal senso. Al deposito della relativa documentazione provvide invece direttamente , CP_1 con nota del 16 giugno 2023, nelle more avendone ricevuto copia dalla Contr stessa . Con proprie note autorizzate del 13 ottobre 2023 la ricorrente, preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla contribuzione relativa al periodo successivo al settembre 2010, dichiarò di rinunciare all'eccezione di prescrizione relativa alla residua contribuzione, tenuto conto della documentazione relativa agli atti interruttivi del termine prodotta da controparte. Il Tribunale invitò l' a specificare l'ammontare dei crediti ancora esistenti CP_1 in relazione a quegli avvisi di addebito in cui il credito afferiva solo in parte al periodo successivo al settembre 2010. 2 Definì poi il giudizio sulla base del prospetto depositato da , rimasto non CP_1 contestato. Esclusa la sussistenza delle condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, dichiarò, piuttosto, parzialmente inefficace l'intimazione di Contr pagamento sino alla concorrenza dell'importo di €. 23.818,54, costituito dalla differenza tra il valore dell'originario importo del debito pari €. 45.553,54 e quello rideterminato dall' e non contestato dalla ricorrente, pari ad €. CP_1
21.735,00. Regolando le spese processuali tra le parti il Tribunale, tenuto conto dell'avvenuto annullamento in autotutela da parte dell' di parte dei crediti CP_1 contributivi portati dagli avvisi di addebito contenuti nell'opposta intimazione e, per converso, della pacifica infondatezza dell'eccezione di prescrizione posta a fondamento dell'esperita opposizione, ne dispose l'integrale compensazione tra le parti. 3. Amico con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 ha impugnato la sentenza, chiedendo a questa Corte la riforma della sola statuizione concernente le spese, a suo dire errata per una non corretta applicazione del principio di soccombenza. Il Tribunale avrebbe errato nel compensare integralmente le spese in quanto il pronunciato annullamento, sebbene parziale, dell'atto di intimazione era stato giustificato dall'instaurazione del giudizio di opposizione e, pertanto, valorizzando il principio di causalità, il primo giudice avrebbe dovuto semmai compensare parzialmente le spese, obbligando l' a rifondere alla ricorrente CP_1 la restante parte. Secondo l'appellante, inoltre, nel caso di specie non avrebbe potuto ravvisarsi una fattispecie di soccombenza reciproca in quanto la domanda non risultava articolata in più capi, ma aveva ad oggetto un'unica pretesa costituita dall'annullamento dell'intimazione di pagamento, poi effettivamente parzialmente conseguita con riguardo a più della metà dell'importo oggetto di intimazione. Con decreto presidenziale è stata fissata per la discussione della causa l'udienza del 22 gennaio 2025. Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' appellato ha argomentato la CP_1 correttezza della statuizione concernente le spese adottata dal Tribunale, evidenziando come l'opposizione si fosse basata su un'eccezione di prescrizione del tutto infondata alla quale la ricorrente aveva infatti rinunciato durante il corso del giudizio. I difensori delle parti all'udienza fissata per la discussione si sono limitati a chiedere la decisione della causa, riportandosi ciascuno alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. Questo collegio ha definito il grado di giudizio pubblicando, nell'assenza delle parti, il dispositivo che ora si riporta in calce alla motivazione che lo sostiene.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appellante fonda le proprie argomentazioni su passaggi motivazionali che erroneamente afferma estratti dalla sentenza n. 21609 del 2019 della Suprema Corte. Nella invocata sentenza il giudice di legittimità – in un caso in cui la domanda originaria dell'attore era stata accolta, ma ridimensionata poi, in appello- ha spiegato, diversamente da quanto sostiene l'appellante, come la nozione di soccombenza reciproca, che consente, a norma dell'art. 92, secondo comma C.p.C. la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità – tanto il caso di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, quanto il caso dell'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, sia allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, sia quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo. Afferma il giudice di legittimità che nel processo con domanda unica quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92, secondo comma, coordinato con il principio della causazione del giudizio, implica che il parziale accoglimento dell'unica domanda e l'esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, possa dare luogo, in alternativa alla condanna per tutte le spese a favore dell'attore ( che sarebbe giustificata dalla circostanza che egli ha comunque dovuto agire, per ottenere soddisfazione sia pur parziale e che l'esercizio dell'azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non ha assicurato soddisfazione al diritto attoreo sia pure pro parte, cioè per quanto esso è risultato esistente), ovvero alla compensazione totale o parziale delle spese e tanto sulla base di una scelta discrezionale, sempre considerando il principio di causalità. Pertanto, laddove sia disposta la compensazione parziale delle spese di lite, è la parte che abbia dato causa in misura prevalente agli oneri processuali, e alla quale quindi questi ultimi siano in maggior misura imputabili, quella cui può essere addossata la parte non compensata delle spese. Quando il giudice decida di dar corso a una compensazione parziale, l'applicazione del principio di causalità comporta che mai sull'attore sia da far ricadere l'onere della residua parte non compensata. In sostanza, secondo quanto affermato in questa pronuncia, l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata e dunque di una soccombenza reciproca, non può nel regime vigente, salvo che ricorra l'ipotesi
4 contemplata dall'art. 91 nella formulazione successiva alla riforma operata dalla L. n. 69 del 2009, essere condannato neppure parzialmente alle spese. 5 Invero più recentemente, a comporre i diversi orientamenti che in materia le sezioni semplici della Corte di Cassazione avevano espresso nel tempo, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 2022 che, con articolata motivazione, ha affermato che “pur dovendosi escludere il carattere eccezionale della compensazione, non limitata ad ipotesi tassativamente previste ma riferibile anche ad altre situazioni la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, non può condividersi l'ampia applicazione del principio di causalità propugnata dall'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, nonostante il parziale accoglimento della domanda. Se è vero, infatti, che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. “. La Corte di legittimità ha dunque concluso evidenziando come sia preferibile la conferma di quell'orientamento “che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”. In base a tale ultimo approdo, dunque, non è effettivamente configurabile nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca e l'accoglimento parziale dell'unica domanda formulata dall'opponente non potrebbe mai comportare la condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese di lite in favore della controparte: ma non è certo in tal senso la pronuncia del Tribunale qui impugnata che, piuttosto, ha compensato le spese processuali del grado per intero tra le parti. Le sezioni unite hanno invece confermato, anche per il caso dell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda svolta dall'attore, il potere discrezionale del giudice di regolare le spese con compensazione in misura totale o parziale, a mente dell'art. 92, secondo comma C.p.C..
5 6. Tanto chiarito, è lo stesso appellante a chiedere che la regolazione delle spese sia eseguita a mente dell'art. 92 secondo comma C.p.C., insistendo per la compensazione solo parziale, anziché quella integrale ritenuta dal Tribunale, a tal fine valorizzando il principio di causalità: secondo l'appellante, infatti, solo in forza del ricorso introduttivo il convenuto aveva proceduto ad annullare CP_1 parte del credito riportato nell'atto di intimazione opposto, rendendo quindi parzialmente priva di effetto l'iscrizione di ipoteca preannunciata dalla società di riscossione. 6.1 Questa Corte non condivide l'assunto dell'appellante. L'opposizione all'intimazione di pagamento è stata infatti esperita esclusivamente eccependo la maturata prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento ricevuta dalla debitrice opponente in data 18 marzo 2022 e riferita ai seguenti atti di riscossione di contribuzione omessa:
- avviso di addebito n. 38020120003436507000, notificato il 25.01.2013, pari ad euro 8375,91;
- avviso di addebito n. 38020130000995741000, notificato il 16.04.2013, pari ad euro 8265,63;
- avviso di addebito n. 38020130002072925000, notificato il 25.10.2016, pari ad euro 16498,75;
- avviso di addebito n. 38020140003918045000, notificato il 09.01.2015, pari ad euro 7532,15;
- avviso di addebito n. 38020150001308465000, notificato il 20.11.2015, pari ad euro 2462,90
- avviso di addebito n. 38020160000891160000, notificato il 09.06.2016, pari ad euro 2418,20. Nessuno dei titoli risulta essere stato opposto. 6.2 Si trattava, allora, di una opposizione del tutto infondata, come confermato dalla documentata interruzione del termine prescrizionale fornita Contr dall' che ne ha acquisito copia da parte di : CP_1
- Avviso di intimazione m. 080 2017 90053267 relativo agli avvisi di addebito n 38020120003436507000 e n. Avviso di addebito 38020130000995741000, notificato il 17 ottobre 2017;
- avviso di intimazione n. 08020189008450110000, relativo agli avvisi di addebito n. 38020120003436507000-n. 38020130000995741000- 38020130002072925000-38020140003918045000-38020150001308465000- 38020160000891160000, notificato il 12/11/2018;
- Avviso di intimazione n. 08020229000518043000, relativo agli avvisi di addebito n. 38020120003436507000- n. 38020130000995741000- 38020130002072925000-38020140003918045000-38020150001308465000- 38020160000891160000, notificato il 18/10/2022;
- comunicazione preventiva di ipoteca n. 08076201900001591000, relativa ai medesimi avvisi di addebito nn. 38020120003436507000-
6 38020130000995741000-38020130002072925000-38020140003918045000- 38020150001308465000-38020160000891160000, notificata il 29/11/2019. Tale documentazione comprova, per tutti gli avvisi di addebito richiamati nell'ultimo atto di intimazione opposto da l'avvenuta interruzione utile Pt_1 del termine di prescrizione quinquennale. 6.3 La medesima documentazione non è stata contestata dall'opponente che, proprio in dichiarata ragione di ciò, ebbe ad esprimere, nelle note autorizzate del 13 ottobre 2023, la propria rinuncia alla proposta eccezione di prescrizione, sebbene limitatamente alla parte del credito rimasta in contestazione a seguito del parziale annullamento in autotutela dell' . CP_1
Infatti dall'originario complessivo debito pari ad euro 45.553,54, portato dalla somma dei già detti titoli, il residuo, a seguito dell'annullamento in via di autotutela dei crediti relativi ad anni successivi al settembre 2010, è stato individuato dall' in €.21.735, 00 di cui € 10.851,12 con riferimento CP_1 all'avviso di addebito n. n. 38020130002072925000, notificato il 25.10.2016,
€5.478,09 con riferimento all' avviso di addebito n. 38020120003436507000, notificato il 25.01.2013 e €5.406,69, con riferimento a n. 38020130000995741000, notificato il 16.04.2013. La espressa rinuncia a valersi dell'eccepita prescrizione – invero del tutto irrilevante in materia previdenziale, ove il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti ( cfr., a conferma del consolidato principio, recentemente Cass. sez. lav. n. 6154/2024), non ha riguardato quelle poste contributive cui aveva esercitato in autotutela il CP_1 potere di annullamento. Anche per dette poste la documentazione fornita già in primo grado dall' CP_1 attestava l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
6.4 Il provvedimento in autotutela emesso dall' non ha dunque di certo CP_1 trovato causa nella avversa opposizione, dimostratasi del tutto infondata, mentre l'annullamento parziale in autotutela è stato emesso dall' sulla CP_1 base di considerazioni del tutto estranee alla eccepita prescrizione.
7 L'invocato principio di causalità- secondo il quale la necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento(cfr. Corte Cost., sent. n. 135 del 1987)- non può ritenersi di giovamento all'opponente, avendo anzi essa dato avvio ad un giudizio incentrato su una pretesa- l'estinzione di qualunque debito per maturata prescrizione- del tutto infondata sulla quale il convenuto è stato CP_1 costretto a difendersi.
L'ottenuto riconoscimento di un debito inferiore rispetto a quello originario non è stato determinato dall'accertamento della fondatezza delle ragioni sottese alla pretesa avanzata con la domanda e quindi da un suo parziale accoglimento, ma soltanto per l'effetto dall'eliminazione delle pretese
7 contributive da parte di del tutto indipendente dalle ragioni della CP_1 proposta opposizione. Pertanto, condivisibilmente il Tribunale nel regolare le spese del giudizio ha tenuto conto dell'effettiva riduzione del debito originario, avvenuta attraverso il provvedimento di sgravio adottato da in data 10 maggio 2023 dopo CP_1
l'introduzione del giudizio e contestualmente dell'accertata infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, giungendo a compensare integralmente le spese di lite ai sensi del disposto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..
8 In conclusione l'appello è infondato e la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
9. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.- non sussistendo alcuna ragione per una compensazione- devono essere poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 secondo il valore controverso, coincidente con l'importo delle spese giudiziali liquidabili, previa compensazione parziale, in favore della parte appellante per il primo grado di giudizio. 10. Infine, si deve dare atto che l'appellante si trova nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed è perciò tenuto a versare un importo pari a quello del contributo unificato versato, o da versare, per l'introduzione dell'appello, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 35/2024 del giudice del lavoro di Parte_1
Perugia. Dichiara tenuta e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le CP_1 spese processuali sostenute per il grado, liquidate in €. 1.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Visto l'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione. Così deciso all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 22 gennaio 2025 Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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