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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 9383 dell'anno 2022 vertente tra
, società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Pt_1
Uniti, con sede secondaria in Roma, Via Mario Bianchini n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Liegi n. 28, presso lo studio degli
Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. elettivamente domiciliata in CP_1 CodiceFiscale_1
Roma alla via Brenta n. 6 presso lo studio degli Avv.ti Angelo
Sonnino e Bruno Funaro che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 14535/21 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 21 giugno 2021
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 19 settembre 2024, la parte appellante ha così precisato le conclusioni: per parte appellante:
“… la scrivente difesa, riportandosi ai propri scritti, precisa le proprie conclusioni in questa sede da intendersi interamente riportate.”
[“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da Pt_1
- respingere integralmente le domande a qualsiasi titolo avanzate dall'Attrice, odierna Appellata, nei confronti di in quanto Pt_1 infondate e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge.”]
per parte appellata:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. nel merito, rigettare integralmente le pretese avversarie, poiché infondate sia in fatto, che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, confermando conseguentemente le statuizioni di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 14535/2021.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_1
14535/2021 pubblicata in data 21 giugno 2021, con la quale il Giudice di Pace di Roma, accogliendo la domanda proposta da , aveva CP_1 condannato l'odierna appellante a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 771,18, oltre accessori, a titolo di rimborso ai sensi del Reg. CE n. 261/2004 del biglietto aereo relativo al volo di andata dell'11 aprile 2020 Milano – Mauritius e al volo di ritorno del 26 aprile 2020 Mauritius-Milano che erano stati cancellati prima della partenza.
Con l'unico motivo di appello ha censurato la statuizione Pt_1 di condanna per violazione degli artt. 2033 c.c. e 945 cod.nav., sostenendo che l'odierna appellata avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda di rimborso soltanto nei confronti di Air Mauritius quale vettore contrattuale che aveva incassato il prezzo del biglietto relativo ai voli non usufruiti. La compagnia aerea appellante ha quindi chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse respinta la domanda proposta da controparte con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato il CP_1 motivo di appello deducendo che:
- dalla documentazione acquisita agli atti di causa risultava che i biglietti erano stati emessi dalla stessa la quale, Pt_1 peraltro, con e-mail datata 22.03.2020 aveva comunicato la cancellazione dei voli di andata e ritorno, per di più scusandosi dell'inconveniente e con ciò smentendo la tesi avversaria circa la sua estraneità al rapporto contrattuale oggetto di causa;
- in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 della
Convenzione di Montreal il vettore contrattuale e il vettore operativo dovevano ritenersi responsabili in solido per la cancellazione dei voli e i loro rapporti interni non potevano comportare un pregiudizio ai diritti dei passeggeri.
La IG.ra , ribadendo il proprio diritto al rimborso del CP_1 prezzo dei biglietti cancellati ai sensi della disciplina prevista dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19 settembre
2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe mediante il deposito di apposite note autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle repliche.
*********
1. L'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico tra le parti che la IG.ra ha acquistato i CP_1 biglietti dei voli aerei inerenti le tratte di andata e ritorno Milano – Mauritius - Milano con scalo intermedio a Dubai per i giorni
11 aprile 2020 (volo di andata) e 26 aprile 2020 (volo di ritorno)
e che tali voli sono stati cancellati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Ora, contrariamente a quanto eccepito dall'odierna appellante, il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso dell'intero prezzo pagato per i voli cancellati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 lettera a) del regolamento CE 261/2004, sussiste non soltanto nei confronti del vettore che ha emesso i biglietti (c.d. vettore contrattuale), ma anche nei confronti del vettore che materialmente era tenuto alla gestione del volo (c.d. vettore operativo). Ed infatti l'art. 5 comma 1 lettera a) del citato regolamento CE
261/2004, nel richiamare le disposizioni relative al rimborso contenute nell'art. 8 dello stesso regolamento, fa riferimento proprio al “vettore operativo” che, nella definizione normativa data dall'art. 2 lettera b) del regolamento, comprende anche il “vettore aereo che opera … per conto di un'altra persona fisica o giuridica che abbia concluso un contratto con tale passeggero”.
Dunque l'unica doglianza sollevata dall'odierna appellante, secondo cui quest'ultima non era vettore contrattuale, non esclude l'obbligo del rimborso gravante anche su che era comunque Pt_1 il vettore operativo di alcuni voli cancellati e precisamente dei voli relativi alle tratte intermedie Milano-Dubai dell'11 aprile
2020 e Dubai-Milano del 27 aprile 2020, come risulta non soltanto dal titolo di viaggio (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado), ma anche dalle comunicazioni datate 22 marzo 2020, con cui la compagnia qui appellante ha avvertito i passeggeri dell'avvenuta cancellazione dei suddetti voli
(cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado).
Peraltro, l'estensione della responsabilità anche al vettore operativo trova conferma anche negli artt. 41 e 45 della Convenzione di Montréal del 1999, laddove è prevista la responsabilità solidale del vettore di fatto e del vettore contrattuale e la facoltà del passeggero danneggiato di promuovere l'azione per il risarcimento del danno contro l'uno o contro l'altro o contro entrambi.
In conclusione, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Le spese di lite relative al giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi di quanto previsto dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
n. 115/2002 sussiste l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 14535/2021 del Giudice di Pace di Roma,
[...] pubblicata in data 21 giugno 2021 così provvede:
− respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna a rifondere ad le spese del Pt_1 CP_1 giudizio di secondo grado, liquidate in euro 462,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n.
115/2002, l'obbligo dell'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
Roma, lì 1° aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 9383 dell'anno 2022 vertente tra
, società costituita secondo le leggi degli Emirati Arabi Pt_1
Uniti, con sede secondaria in Roma, Via Mario Bianchini n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Liegi n. 28, presso lo studio degli
Avv.ti Laura Pierallini e Marco Marchegiani che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellante
e
(c.f. elettivamente domiciliata in CP_1 CodiceFiscale_1
Roma alla via Brenta n. 6 presso lo studio degli Avv.ti Angelo
Sonnino e Bruno Funaro che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 14535/21 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 21 giugno 2021
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 19 settembre 2024, la parte appellante ha così precisato le conclusioni: per parte appellante:
“… la scrivente difesa, riportandosi ai propri scritti, precisa le proprie conclusioni in questa sede da intendersi interamente riportate.”
[“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da Pt_1
- respingere integralmente le domande a qualsiasi titolo avanzate dall'Attrice, odierna Appellata, nei confronti di in quanto Pt_1 infondate e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge.”]
per parte appellata:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. nel merito, rigettare integralmente le pretese avversarie, poiché infondate sia in fatto, che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, confermando conseguentemente le statuizioni di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 14535/2021.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
La società ha proposto appello avverso la sentenza n. Pt_1
14535/2021 pubblicata in data 21 giugno 2021, con la quale il Giudice di Pace di Roma, accogliendo la domanda proposta da , aveva CP_1 condannato l'odierna appellante a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 771,18, oltre accessori, a titolo di rimborso ai sensi del Reg. CE n. 261/2004 del biglietto aereo relativo al volo di andata dell'11 aprile 2020 Milano – Mauritius e al volo di ritorno del 26 aprile 2020 Mauritius-Milano che erano stati cancellati prima della partenza.
Con l'unico motivo di appello ha censurato la statuizione Pt_1 di condanna per violazione degli artt. 2033 c.c. e 945 cod.nav., sostenendo che l'odierna appellata avrebbe dovuto rivolgere la propria domanda di rimborso soltanto nei confronti di Air Mauritius quale vettore contrattuale che aveva incassato il prezzo del biglietto relativo ai voli non usufruiti. La compagnia aerea appellante ha quindi chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse respinta la domanda proposta da controparte con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato il CP_1 motivo di appello deducendo che:
- dalla documentazione acquisita agli atti di causa risultava che i biglietti erano stati emessi dalla stessa la quale, Pt_1 peraltro, con e-mail datata 22.03.2020 aveva comunicato la cancellazione dei voli di andata e ritorno, per di più scusandosi dell'inconveniente e con ciò smentendo la tesi avversaria circa la sua estraneità al rapporto contrattuale oggetto di causa;
- in ogni caso ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 della
Convenzione di Montreal il vettore contrattuale e il vettore operativo dovevano ritenersi responsabili in solido per la cancellazione dei voli e i loro rapporti interni non potevano comportare un pregiudizio ai diritti dei passeggeri.
La IG.ra , ribadendo il proprio diritto al rimborso del CP_1 prezzo dei biglietti cancellati ai sensi della disciplina prevista dal Regolamento Comunitario (CE) n. 261/2004, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19 settembre
2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe mediante il deposito di apposite note autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle repliche.
*********
1. L'appello è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico tra le parti che la IG.ra ha acquistato i CP_1 biglietti dei voli aerei inerenti le tratte di andata e ritorno Milano – Mauritius - Milano con scalo intermedio a Dubai per i giorni
11 aprile 2020 (volo di andata) e 26 aprile 2020 (volo di ritorno)
e che tali voli sono stati cancellati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Ora, contrariamente a quanto eccepito dall'odierna appellante, il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso dell'intero prezzo pagato per i voli cancellati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 lettera a) del regolamento CE 261/2004, sussiste non soltanto nei confronti del vettore che ha emesso i biglietti (c.d. vettore contrattuale), ma anche nei confronti del vettore che materialmente era tenuto alla gestione del volo (c.d. vettore operativo). Ed infatti l'art. 5 comma 1 lettera a) del citato regolamento CE
261/2004, nel richiamare le disposizioni relative al rimborso contenute nell'art. 8 dello stesso regolamento, fa riferimento proprio al “vettore operativo” che, nella definizione normativa data dall'art. 2 lettera b) del regolamento, comprende anche il “vettore aereo che opera … per conto di un'altra persona fisica o giuridica che abbia concluso un contratto con tale passeggero”.
Dunque l'unica doglianza sollevata dall'odierna appellante, secondo cui quest'ultima non era vettore contrattuale, non esclude l'obbligo del rimborso gravante anche su che era comunque Pt_1 il vettore operativo di alcuni voli cancellati e precisamente dei voli relativi alle tratte intermedie Milano-Dubai dell'11 aprile
2020 e Dubai-Milano del 27 aprile 2020, come risulta non soltanto dal titolo di viaggio (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte convenuta relativo al giudizio di primo grado), ma anche dalle comunicazioni datate 22 marzo 2020, con cui la compagnia qui appellante ha avvertito i passeggeri dell'avvenuta cancellazione dei suddetti voli
(cfr. doc. 3 del fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado).
Peraltro, l'estensione della responsabilità anche al vettore operativo trova conferma anche negli artt. 41 e 45 della Convenzione di Montréal del 1999, laddove è prevista la responsabilità solidale del vettore di fatto e del vettore contrattuale e la facoltà del passeggero danneggiato di promuovere l'azione per il risarcimento del danno contro l'uno o contro l'altro o contro entrambi.
In conclusione, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Le spese di lite relative al giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi di quanto previsto dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
n. 115/2002 sussiste l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Pt_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 14535/2021 del Giudice di Pace di Roma,
[...] pubblicata in data 21 giugno 2021 così provvede:
− respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna a rifondere ad le spese del Pt_1 CP_1 giudizio di secondo grado, liquidate in euro 462,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n.
115/2002, l'obbligo dell'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002.
Roma, lì 1° aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo